La Regione Veneto con la Delibera 1734 del 26/10/2011, BUR 85 del 15/11/2011, ha delegato alle Province l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, istituzione dei relativi corsi di formazione e tenuta del registro dei soggetti abilitati.

Abilitazione alla conduzione degli Impianti Termici

Bur n. 85 del 15/11/2011

Formazione professionale e lavoro

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 1734 del 26 ottobre 2011


Attuazione della delega alle Province dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione. Approvazione della Direttiva regionale per la gestione dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici e delle Linee guida alla prova di verifica finale.(L.R. 11/2001, art. 80 − D.Lgs. 152/2006, art. 287).

Note per la trasparenza:
Il provvedimento disciplina le modalità di attuazione della delega alle Province, già stabilita con L.R. 11/2001, in materia di rilascio dell'abilitazione all'esercizio della conduzione di impianti termici, di gestione dei relativi corsi e di tenuta del registro dei soggetti abilitati.


L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

La Legge n. 615 del 13 luglio 1966, all'art. 16, stabiliva la competenza dell'Ispettorato provinciale del lavoro al rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici civili al termine del relativo corso, previo superamento dell'esame finale. I contenuti dei corsi e la composizione della commissione d'esame sono stati definiti con Decreto Ministeriale 12 agosto 1968.

L'art. 84 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, di attuazione della cd. Riforma Bassanini, ha previsto il conferimento alle Regioni e agli Enti Locali, tra le funzioni amministrative in materia di protezione della natura e dell'ambiente, anche delle funzioni relative "al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione".

Con l'art. 80 della legge regionale 13 aprile 2001, n.11, la Regione del Veneto ha delegato alle Province le medesime funzioni, ed in particolare: l'"abilitazione alla conduzione degli impianti termici e l'istituzione dei relativi corsi di formazione" (lettera a), nonché "la formazione e l'aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione di impianti termici" (lettera b).

Successivamente le stesse funzioni sono state nuovamente attratte alla competenza dello Stato dal D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". L'articolo 287,in particolare, ha introdottoimportanti novità, sostitutive della previgente disciplina, in materia di conduzione degli impianti termici prevedendo l'obbligo del patentino per tutti gli impianti civili di potenza termica superiore a 200.000 Kcal/h, a prescindere
dal tipo di combustibile utilizzato. In questo modo l'obbligo del patentino, sino a quel momento previsto solo per gli impianti termici alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi ai sensi della Legge 615/1966, veniva esteso anche a quelli alimentati con combustibile gassoso.

A norma del citato art. 287, il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW doveva essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale.

Sulla base di tale normativa, la Giunta Regionale ha adottato, con la deliberazione n. 3452 del 18 novembre 2008, le Linee guida per la presentazione e la gestione dei percorsi formativi per la conduzione di impianti termici al fine del riconoscimento degli stessi ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionale del lavoro." Tale provvedimento individuava nel Decreto Ministeriale 12 agosto 1968 citato la disciplina applicabile per la realizzazione
dei corsi. Con successivo Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione, n. 29 del 22 gennaio 2009, sono stati pertanto riconosciuti i percorsi formativi concernenti gli anni 2009−2010−2011.

Successivamente, tuttavia, con sentenza n. 250 del 24.07.2009, la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 287 del D.Lgs 152/2006, affermando che la formazione professionale relativa al conseguimento del patentino per i conduttori di impianti termici è materia di esclusiva competenza regionale. Di conseguenza, la previsione dell'art. 287 citato, che rimetteva ad un decreto ministeriale (quale il D.M. 12 agosto 1968) la disciplina dei corsi e degli esami per l'addestramento del personale, è stata dichiarata illegittima.

Preso atto della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, e nelle more dell'adozione di un provvedimento specifico inerente la regolamentazione della materia a conclusione del processo di definizione nazionale degli standard minimi, la Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 1092 del 23/03/2010 ha adottato una disciplina transitoria finalizzata alla realizzazione dei percorsi formativi già riconosciuti con il D.D.R. 29/2009 citato, allo svolgimento degli esami conclusivi ed al conseguente rilascio del relativo patentino di abilitazione.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, inoltre, il legislatore statale è intervenuto nuovamente in materia: l'art. 3, comma 20, del D.Lgs. 29 giugno 2010, n.128 ha modificato l'art. 287 del D.Lgs. 152/2006, attribuendo espressamente alla competenza legislativa regionale l'individuazione dell'autorità competente a rilasciare il patentino di abilitazione, nonché la disciplina delle modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici.

Infine, al termine di un lungo percorso di concertazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il 25 maggio 2011 le "Linee guida per i percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore impianti termici". Il documento definisce gli elementi minimi, garantiti sull'intero territorio nazionale, che consentono la mobilità degli operatori e impegna al reciproco riconoscimento degli attestati rilasciati dalle diverse regioni.

Risulta, quindi, finalmente definito il quadro normativo e disciplinare che consente la piena applicazione della Legge Regionale 11/2001 che dispone la delega alle Province delle funzioni relative all'abilitazione alla conduzione degli impianti termici e l'istituzione dei relativi corsi di formazione (L.R.11/2001, art. 80, comma 1, lett. a), ed alla formazione ed aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici (art. 80, comma 1, lett. b).

A tal proposito si propone all'approvazione della Giunta Regionale la Direttiva regionale per la gestione dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici, Allegato A, che definisce gli elementi minimi regionali al fine di garantire omogeneità di modelli operativi e strumenti di standardizzazione dei processi sull'intero territorio regionale, ferma restando la potestà provinciale nella definizione della puntuale programmazione in funzione del soddisfacimento dei fabbisogni formativi e professionali espressi da ciascun contesto territoriale.

Ritenendo cruciale il momento valutativo ai fini della garanzia di equità di trattamento degli utenti a conclusione del percorso formativo, sono state predisposte e si sottopongono all'esame della Giunta Regionale anche le Linee guida alla prova di verifica finale, Allegato B.

Infine si sottopone all'approvazione della Giunta regionale il modello di attestato di abilitazione alla conduzione di impianti termici, Allegato C.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

− Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
− Vista la L. 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge quadro in materia di formazione professionale";
− Vista la L.R. 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro"e ss.mm.ii.;
− Vista la L.R. 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e ss.mm.ii;
− Visto il D.M. 12/08/1968 "Disciplina dei corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici";
− Vista la L. 15/03/1997, n.59 "Delega la Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa";
− Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59";
− Vista la L.R. 13 aprile 2001, n.11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.";
− Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ii.;
− Vista la DGR 359/2004 "Accreditamento degli Organismi di Formazione − Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco regionale", e ss.mm.ii.;
− Vista la DGR 3289/2010 "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";
− Vista la DGR n. 3452 del 18 novembre 2008 "Apertura dei termini e disposizioni per il riconoscimento ai sensi dell'art.19, L.R. n. 10/90 di corsi professionali previsti da leggi speciali. Anno 2009−2010−2011"
− Vista la DGR n. 1092 del 23 marzo 2010 "Modifica ed integrazione della DGR n. 3452 del 18 novembre 2008. Disciplina transitoria dei percorsi formativi per la conduzione di impianti termici previsti dall'art. 287 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 10 del 1990";


delibera

  1. di dare attuazione alla previsione di cui all'articolo 80 della legge regionale n. 11 del 2001, che delega alle Province le funzioni di rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici e di gestione dei relativi corsi di formazione; nonché di formazione ed aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici;
  2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la Direttiva per la gestione dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici, Allegato A, le Linee Guida alla prova di verifica finale dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici, Allegato B, e il modello di attestato di abilitazione alla conduzione di impianti termici, Allegato C, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
    di incaricare la Direzione Formazione dell'esecuzione del presente atto;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

 

Allegato A
Allegato B
Allegato C

 

RV Ambiente

 


 

Estratto Dlgs. 152/2006

TITOLO II

IMPIANTI TERMICI CIVILI

ART. 282
(campo di applicazione)

1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore alle pertinenti soglie stabilite dall'articolo 269, comma 14. Sono sottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore a tali soglie e gli impianti termici civili che utilizzano carbone da vapore, coke metallurgico, coke da gas, antracite, prodotti antracitosi o miscele di antracite e prodotti antracitosi, aventi potenza termica nominale superiore a 3 MW.

ART. 283
(definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:

a) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonche' da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;

b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre acqua calda o vapore, costituito da un focolare, uno scambiatore di calore e un bruciatore;

c) focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione;

d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore e' destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile e' centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed e' individuale negli altri casi;

e) potenza termica nominale dell'impianto: la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto;

f) potenza termica nominale del focolare: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato all'interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi multipli;

g) valore di soglia: potenza termica nominale dell'impianto pari a 0.035MW;

h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che comporta una variazione dei dati contenuti nella denuncia di cui all'articolo 284 o nella documentazione presentata ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

i) autorità competente: i comuni aventi una popolazione superiore ai quarantamila abitanti e, nella restante parte del territorio, le province;

l) installatore: il soggetto indicato dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

m) responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto: il soggetto indicato dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

n) conduzione di un impianto termico: insieme delle operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore.

ART. 284
(denuncia di installazione o modifica)

1. In caso di installazione o di modifica di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, deve essere trasmessa all'autorità competente, nei novanta giorni successivi all'intervento, apposita denuncia, redatta dall'installatore mediante il modulo di cui alla parte I dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto e messa da costui a disposizione del soggetto tenuto alla trasmissione. Per le installazioni e le modifiche successive al termine previsto dall'articolo 286, comma 4, tale denuncia e' accompagnata dalla documentazione relativa alla verifica effettuata ai sensi dello stesso articolo. La denuncia e' trasmessa dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto. In caso di impianti termici individuali, se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione non e' il proprietario o il possessore o un loro delegato, la denuncia e' trasmessa dal proprietario o, ove diverso, dal possessore ed e' messa da costui a disposizione del responsabile dell'e sercizio e della manutenzione.

2. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, deve essere trasmessa all'autorità competente, entro un anno da tale data, apposita denuncia redatta dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto mediante il modulo di cui alla parte I dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto, accompagnata dai documenti allegati al libretto di centrale ai sensi dell'articolo 286, comma 2. La denuncia e' trasmessa dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto. In caso di impianti termici individuali, se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione non e' il proprietario o il possessore o un loro delegato, la denuncia e' messa a disposizione del proprietario o, ove diverso, del possessore, il quale provvede alla trasmissione. Il presente comma non si applica agli impianti termici civili per cui e' stata espletata la procedura prevista dagli a rticoli 9 e 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

ART. 285
(caratteristiche tecniche)

1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto pertinenti al tipo di combustibile utilizzato.

ART. 286
(valori limite di emissione)

1. Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto.

2. I valori di emissione degli impianti di cui al comma 1 devono essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e manutenzione. I valori misurati, con l'indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Tale controllo annuale dei valori di emissione non e' richiesto nei casi previsti dalla parte III, sezione 1 dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto. Al libretto di centrale devono essere allegati altresì i documenti che attestano l'espletamento delle manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei valori limite di emissione previste dalla denuncia di cui all'articolo 284.

3. Ai fini del campionamento, dell'analisi e della valutazione delle emissioni degli impianti termici di cui al comma 1 si applicano i metodi previsti nella parte III dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto.

4. Con decorrenza dal termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, l'installatore, contestualmente all'installazione o alla modifica dell'impianto, verifica il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal presente articolo.

ART. 287
(abilitazione alla conduzione)

1. Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a diciotto anni compiuti. Presso ciascun Ispettorato provinciale del lavoro e' compilato e aggiornato un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici, la cui copia e' tenuta anche presso l'autorità competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

3. Ai fini del comma 1 sono previsti due gradi di abilitazione. Il patentino di primo grado abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione e' richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e il patentino di secondo grado abilita alla conduzione degli altri impianti. Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui e' richiesto il patentino di secondo grado.

4. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente il rilascio del patentino senza necessità dell'esame di cui al comma 1.

5. Il patentino può essere in qualsiasi momento revocato dall'Ispettorato provinciale del lavoro in caso di irregolare conduzione dell'impianto. A tal fine l'autorità competente comunica all'Ispettorato i casi di irregolare conduzione accertati. Il provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore ai sensi degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non ha effetto sul patentino di cui al presente articolo.

6. Il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 12 agosto 1968 stabilisce la disciplina dei corsi e degli esami di cui al comma 1 e delle revisioni dei patentini. Alla modifica e all'integrazione di tale decreto si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 288
(controlli e sanzioni)

1. E' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro l'installatore che, in occasione dell'installazione o della modifica di un impianto termico civile, non redige la denuncia di cui all'articolo 284, comma 1, o redige una denuncia incompleta e il soggetto tenuto alla trasmissione di tale denuncia che, ricevuta la stessa, non la trasmette all'autorità competente nei termini prescritti. Con la stessa sanzione e' punito il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige la denuncia di cui all'articolo 284, comma 2, o redige una denuncia incompleta e il soggetto tenuto alla trasmissione di tale denuncia che, ricevuta la stessa, non la trasmette all'autorità competente nei termini prescritti.

2. In caso di esercizio di un impianto termico civile non conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro:

a) l'installatore, ove questi sia tenuto a redigere la denuncia di cui all'articolo 284, comma 1;

b) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, ove questi sia tenuto a redigere la denuncia di cui all'articolo 284, comma 2.

3. Nel caso in cui l'impianto non rispetti i valori limite di emissione di cui all'articolo 286, comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro:

a) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, in tutti i casi in cui l'impianto non e' soggetto all'obbligo di verifica di cui all'articolo 286, comma 4;

b) l'installatore e il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, se il rispetto dei valori limite non e' stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, o non e' stato dichiarato nella denuncia di cui all'articolo 284, comma 1;

c) l'installatore, se il rispetto dei valori limite e' stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, e dichiarato nella denuncia di cui all'articolo 284, comma 1, e se dal libretto di centrale risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti dalla parte quinta del presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, purche' non sia superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto;

d) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, se il rispetto dei valori limite e' stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, e dichiarato nella denuncia di cui all'articolo 284, comma 1, e se dal libretto di centrale non risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti o e' stata superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto.

4. Con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro e' punito il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non effettua il controllo annuale delle emissioni ai sensi dell'articolo 286, comma 2, o non allega al libretto di centrale i dati ivi previsti.

5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti e delle sanzioni previste per la produzione di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, l'autorità competente, ove accerti che l'impianto non rispetta le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 o i valori limite di emissione di cui all'articolo 286, impone, con proprio provvedimento, al contravventore di procedere all'adeguamento entro un determinato termine oltre il quale l'impianto non può essere utilizzato. In caso di mancato rispetto del provvedimento adottato dall'autorità competente si applica l'articolo 650 del codice penale.

6. All'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede l'autorità competente di cui all'articolo 283, comma 1, lettera i), o la diversa autorità indicata dalla legge regionale.

7. Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0.322 MW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all'articolo 287 e' punito con l'ammenda da quindici euro a quarantasei euro.

8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo sono effettuati dall'autorità competente, con cadenza almeno biennale, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Ministro della salute, sono individuati i requisiti di tali organismi. Fino all'adozione di tale decreto si applicano i requisiti previsti dall'articolo 11, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.