Entro i limiti stabiliti, il Condono edilizio consente di sanare, sia sotto l'aspetto amministrativo che penale, anche gli abusi edilizi che sono stati denunciati il cui procedimento sanzionatorio non è ancora concluso .
L'art. 44 della Legge 47/85 prevede infatti la sospensione dei procedimenti per abusi accertati al fine di consentire all'interessato di accedere alla sanatoria.
art. 44. Sospensione dei procedimenti
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza dei termini fissati dall'articolo 35, sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione, quelli penali nonché quelli connessi all'applicazione dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, attinenti al presente capo.
2. La sospensione di cui al comma precedente non si applica ai procedimenti cautelari avanti agli organi di giurisdizione amministrativa, previsti dall'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
3. Decorso il termine del 30 settembre 1986 senza che sia stata presentata domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, la sospensione di cui al precedente primo comma perde efficacia.
4. I procedimenti sospesi possono essere ripresi a richiesta degli interessati.
Il Consiglio di Stato, con Sentenza del 3 marzo 2004 n. 1037, ha chiarito che il giudizio sugli abusi edilizi deve essere sospeso, in applicazione dell’articolo 32, comma 5, del decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, recante disposizioni in materia di condono edilizio, il quale richiama le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47/1985, nonché l’articolo 39 della legge n. 724/1994.
In particolare, il richiamato articolo 44 della legge n. 47/1985 dispone che, dalla data di entrata in vigore della normativa sul condono edilizio e fino alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di sanatoria 10 dicembre 2004, sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione.
Tale disciplina, che prevede la sospensione automatica dei giudizi e dei procedimenti amministrativi di carattere sanzionatorio, ha una sua giustificazione razionale, costituita dall’esigenza di assicurare comunque un congruo spazio temporale per valutare la portata della nuova normativa e i suoi effetti sui procedimenti sanzionatori amministrativi in corso mettendo gli interessati in condizione di verificare l’opportunità di procedere alla richiesta di condono edilizio.
Spetterà all’interessato decidere se attivare o meno il procedimento di condono introdotto dalla normativa statale, e all’amministrazione competerà, dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di sanatoria , la determinazione di stabilire se l’opera sia o meno sanabile.
In questa sede, quindi, non è consentito al giudice di affermare, nemmeno in via incidentale, che non si deve sospendere il giudizio, perché l’opera non è sanabile.
Accedere alla sanatoria o proseguire con la normale procedura è una scelta che spetta al responsabile dell'abuso. La domanda di condono che non risulti accoglibile in quanto non ammessa dalla norma regionale più restrittiva, produce comunque i suoi effetti sul piano penale estinguendo il reato.
I procedimenti quali sanzioni, ordinanze di demolizione, udienze sono sospesi fino al 10.12.04 termine ultimo per la presentazione della domanda di sanatoria
Solo dopo tale data, alle Amministrazione competerà la determinazione di stabilire se l’opera sia o meno sanabile esaminata l'eventuale domanda di sanatoria
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