Accertamento inottemperanza demolizione

 

Accertamento inottemperanza all’ordinanza di demolizione o DI RIMESSA IN PRISTINO
ai sensi dell’art. 31 del DPR 6/6/2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni

Alla scadenza dei termini fissati nella ordinanza di demolizione viene redatto il verbale di avvenuta o meno demolizione
In coso di accertata inottemperanza occorrerà provvedere alla celere trascrizione dell’atto nei Registri Immobiliari. Dovrà quindi provvedersi agli adempimenti catastali (compreso l’eventuale frazionamento dell’area già preventivamente individuata nell’ordinanza di demolizione) ed effettuare l’immissione nel possesso dei beni con sopralluogo alla presenza degli interessati e l’eventuale nomina di un custode (stesura di un verbale di acquisizione). Infine dovrà seguire un accertamento istruttorio per rilevare il contrasto delle opere con rilevanti interessi urbanistici o ambientali in funzione del possibile mantenimento dei beni acquisiti al patrimonio comunale o, viceversa, per dar corso alla demolizione d’ufficio.

L’atto di accertamento dell’inottemperanza può essere impugnato davanti al giudice amministrativo per i soli vizi da cui eventualmente risulti inficiato; tale impugnazione, però, non potrà avere ad aggetto alcuna contestazione della legittimità dell’acquisizione gratuita, poiché questa non deriva dall’atto ma costituisce effetto diretto ed automatico dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, il quale ultimo è dunque l’unico provvedimento impugnabile per contestare l’acquisizione


 

SCHEMA 

 

 COMUNE DI ……………………

Provincia di Belluno

Prot.  ……………..                                                                      data, ………………………..
Ord. n. …………….

Oggetto: Accertamento inottemperanza all’ordinanza di demolizione, adottato ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii., art 92 Legge Regionale 27 giugno 1985 n. 61 - Acquisizione delle opere e dell’area pertinenziale site in ....................................

AI Sigg …………..

proprietario

committente (responsabile dell’abuso)

ALL' ALBO PRETORIO per l’affissione

 

Il Dirigente/Il Responsabile del Servizio

Premesso che con ordinanza prot. n. ........ del .................. è stato ingiunto ai nominati in indirizzo di demolire la seguente opera edilizia eseguita in assenza/difformità totale/variazioni essenziali:

.................................... (riportare la descrizione dell’opera già inserita nell’ordinanza) sita a ........................... (indicare esatta ubicazione lavori), entro il termine di gg.90 (novanta) dalla notificazione della stessa, notifica avvenuta il  ...................;

Visto il rapporto della Polizia Municipale redatto in data ............................. dal quale risulta che non è stato provveduto alla demolizione della predetta opera abusiva ed al ripristino dello stato dei luoghi;

ACCERTA

 la mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire nel termine intimato ai sensi dell'art. 92 della Legge Regionale 27.6.1985 n. 61 e dell’art. 31 del  31 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380

AVVISA

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, tale accertamento costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari del bene, dell’area di sedime e di quella pertinenziale già individuati nella planimetria allegata alla predetta ordinanza di demolizione.

 

Si fa presente infine, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell’atto stesso.

Il Dirigente/Il Responsabile del Servizio

 

 


RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R. 27.6.1985, n. 61

 Art. 92 - Sanzioni amministrative per interventi in assenza o in totale difformità o con variazioni essenziali dalla concessione o dalla relativa istanza.

Fermi i casi di cui al primo e al secondo comma dell’articolo 91, gli interventi eseguiti in assenza di concessione anche tacitamente assentita ovvero in totale difformità ovvero con variazioni essenziali, sono soggetti allo stesso regime sanzionatorio amministrativo. 
Si considerano in totale difformità dalla concessione edilizia o dalla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita, le opere che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di destinazione d'uso da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile.
Si considerano variazioni essenziali dalla concessione edilizia o dalla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita, gli interventi:

a) che comportino, con o senza opere a ciò preordinate e in contrasto con le destinazioni d'uso espressamente stabilite per singoli edifici o per le diverse zone territoriali omogenee, un mutamento sostanziale tra destinazioni residenziale, commerciale-direzionale, produttiva o agricola; si ha mutamento sostanziale quando esso riguarda almeno il 50% della superficie utile di calpestio della singola unità immobiliare e non comporta l’esercizio di attività alberghiera o comunque di attività radicalmente incompatibili con le caratteristiche della zona a causa della loro nocività o rumorosità;

b) che comportino un aumento della cubatura superiore a 1/5 del volume utile dell’edificio o un aumento dell’altezza superiore a 1/3, con esclusione delle variazioni che incidono solo sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative;

c) che comportino l’alterazione della sagoma della costruzione o la sua localizzazione nell’area di pertinenza, in modo da violare i limiti di distanza, anche a diversi livelli di altezza, recando sensibile pregiudizio alle esigenze della zona sotto il profilo igienico-sanitario, degli allineamenti previsti e dell’ordinata distribuzione dei volumi;

d) che comportino una ristrutturazione urbanistica ai sensi della lettera e) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, in luogo della ristrutturazione edilizia assentita ai sensi della lettera d) dell’articolo 31 della legge stessa;

e) che comportino violazione delle norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche. 
Le opere conseguenti agli interventi, di cui al primo comma e in contrasto con la disciplina urbanistica, sono demolite ed è comunque ripristinato lo stato dei luoghi o delle costruzioni a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro un termine non superiore a 90 giorni, ingiunto dal Sindaco con ordinanza, previo parere della Commissione Edilizia Comunale.
Con le stesse modalità il termine può essere prorogato per cause sopravvenute o di forza maggiore.
L’ordinanza è notificata ai soggetti secondo le modalità e per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 91.
Decorso inutilmente tale termine, i beni sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune e l’accertamento dell’inottemperanza previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel loro possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari; quindi, il Consiglio Comunale decide se le opere abusive non contrastino con rilevanti interessi urbanistici e/o ambientali e se comunque possano essere utilizzate per fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.
Quando il Consiglio Comunale decide negativamente il Sindaco provvede alla demolizione o al ripristino, avvalendosi degli uffici comunali o di imprese private o pubbliche, ponendo in ogni caso le spese sostenute a carico dei soggetti responsabili. 
Per area su cui insiste l’opera abusiva, si intende quella occupata dall’opera stessa con le sue immediate pertinenze, valutate anche ai fini dell’accesso e tenuto conto del rapporto di copertura previsto dal Piano Regolatore Generale, in modo comunque da non essere mai superiore a 10 volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
In parziale deroga al settimo comma, quando si tratti di opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l’acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell’abuso. Nella ipotesi di concorso di vincoli, la acquisizione si verifica a favore del Comune.
In deroga al presente articolo, gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera d) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguiti in assenza di concessione o della relativa istanza o in totale difformità o con variazioni essenziali dalla stessa, sono soggetti alla disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 93 per le opere in parziale difformità.


D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)

1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune. (per la repressione nelle zone protette si veda l'art. 2 legge 9 dicembre 1998, n. 426)

7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)

 

Art. 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività

.................

3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.