La Legge di riferimento è il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.
42 - Codice dei beni Culturali e del Paesaggio in vigore dal 1° maggio
2004. (Codice Urbani) e succ. modifiche.
PARTE
PRIMA - Disposizioni generali (art.
1-9) - PARTE
SECONDA - Beni culturali (art. 10-130) - PARTE
TERZA - Beni paesaggistici (art. 131-159) - PARTE
QUARTA – Sanzioni (art. 160-181) -
PARTE QUINTA - Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in
vigore (art. 182-184)
Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree indicati all’articolo 136 (cose immobili, ville,
giardini, parchi, bellezze panoramiche), individuati ai sensi degli articoli da
138 a 141 (imposti con specifico provvedimento, dichiarazione di notevole
interesse pubblico);
b) le aree indicate all’articolo 142 (operanti ope legis, aree tutelate
per legge fino all'approvazione del piano paesaggistico);
c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici
previsti dagli articoli 143 e 156. (pianificazione paesaggistica)
Nuove procedure
per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
Terminato il regime transitorio, disciplinato
dall'art. 159 del D.lgs. 42/04
La Soprintendenza può ora pronunciarsi prima del rilascio della Autorizzazione Paesaggistica
Il richiedente presenta domanda di autorizzazione paesaggistica al Comune, Ente cui è attribuita tale competenza * |
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Il
Responsabile del Procedimento (art. 146,
comma 7) entro 40 giorni dalla ricezione dell’istanza verifica che l'intervento non ricada tra quelli non soggetti ad autorizzazione (art. 149) verifica, la completezza della documentazione (provvede a richiedere eventuali integrazioni) effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici in assenza di Piano Paesaggistico, può acquisire il parere della CEI che allega alla relazione trasmette al Soprintendente la documentazione presentata dal richiedente ed una relazione illustrativa, comunica al richiedente l’avvio del procedimento. |
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Il Soprintendente (art. 146, comma 8) entro 45 giorni dal ricevimento degli atti |
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comunica il proprio parere VINCOLANTE | non comunica il proprio parere | ||
Il Comune (art. 146, comma 8) entro 20 giorni dal ricevimento del parere del Soprintendente emette conforme provvedimento finale |
Il Comune (art. 146, comma 9) entro i successivi 15 giorni può indire Conferenza dei Servizi,oppure, in ogni caso decorsi 60giorni (45 + 15) dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, si determina sulla domanda presentata. |
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l’autorizzazione
(art. 146, c. 11) va trasmessa alla Soprintendenza che ha reso il parere, nonché, unitamente al parere rilasciato dalla Soprintendenza, alla Regione, agli altri enti territoriali interessati e si istituisce un elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate (c. 13) |
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l’autorizzazione (art. 146, comma 11) diventa efficace decorsi 30 giorni dalla data del rilascio. |
* Nella Regione Veneto l’Ente
competente è il Comune, almeno fino al 31.12.2010.
(art. 5 L.R. 26/09)
Se l'intervento ricade all'interno del Parco delle Dolomiti la procedura viene
svolta interamente dall'Ente Parco.
I commenti su Edilportale
PROCEDURA SUPERATA
La Soprintendenza poteva
intervenire solo dopo il rilascio della autorizzazione e poteva annullare
solo per vizi di legittimità.
Il richiedente presenta domanda di autorizzazione paesaggistica all’Ente cui è attribuita tale competenza |
L’Ente competente entro 60 giorni (termine perentorio) dalla ricezione della domanda, acquisito il parere della commissione integrata rilascia, o nega, l’autorizzazione paesaggistica |
L’Ente
competente comunica il rilascio dell’autorizzazione al richiedente e trasmette copia del provvedimento paesaggistico con tutta la documentazione alla Soprintendenza |
la Soprintendenza entro 60 giorni dalla ricezione dell’autorizzazione paesaggistica può annullarla per illegittimità con provvedimento motivato |