E' fondamentale che le istituzioni mettano al centro la questione energetica, rispettando e facendo rispettare prima di tutto le norme che esistono.


Il ruolo delle Amministrazioni Pubbliche

       Le misure per l’efficienza energetica contenute in Finanziaria, e nel nuovo D.Lgs. 192/05 adeguato al D.Lgs. 311/06 intendono spingere l'Italia a un concreto risparmio energetico, alla riduzione delle emissioni inquinanti, al rispetto del protocollo di  Kyoto, (vedi i costi attuali del ritardo) onde evitare gravi conseguenze per la salute del pianeta ed anche economiche (costo delle materie prime, sanzioni per mancato rispetto degli accordi).

In presenza di un quadro legislativo complicato, enti e amministrazioni si stanno impegnando con  iniziative di vario genere: contributi per pannelli solari, scomputo oneri,  adozione di regolamenti edilizi con  norme più severe di quelle nazionali, adozione della certificazione energetica, linee guida per altri regolamenti, organizzazione e partecipazione a convegni e incontri a vari livelli, visite guidate, studi, incarichi, consulenze  e quant'altro.

Bisogna però ricordare che oltre a tali attività, esistono prima ancora degli obblighi a carico della amministrazioni pubbliche che, se rispettati, risultano più efficaci di tante iniziative spesso costose ed estemporanee.

Visto l'interesse della gente sulla materia, è stato prodotto molto, troppo materiale che disorienta e poco informa.  Vi è quindi il rischio concreto che la strategia approntata rimanga sulla carta com'è purtroppo già successo e che l'Italia,  immobile per 15 anni in tema di risparmio energetico, continui a perdere posizioni in Europa.

Vediamo quindi di individuare la normativa di riferimento e fornire delle semplici indicazioni ad uso dell'Amministratore pubblico che vuole invertire la tendenza e rispettare le norme.  

Legislazione

Energy Manager
Edifici industriali, civili, terziario con consumi importanti

Art. 19 della legge 10/91

Nomina tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia. (Energy Manager) per consumi > 1000 TEP

I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.

 
Certificazione energetica 
Edifici pubblici o di uso pubblico

Art. 6 comma 7 del d.lgs. 192/05 e n. 311 del 2006)

Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1.000 metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico

 
Contratti fornitura

Art. 6  comma 1-quater del d.lgs. 192/05 e n. 311 del 2006

A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica. 

 

Adeguamento normativa comunale 

 

Strumenti di pianificazione ed urbanistici

Art. 9  comma 5-bis del d.lgs. 192/05 e n. 311 del 2006

 

 

 

Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali considerano, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti.  
Edifici privati
Fonti rinovabili

comma 289 Finanziaria 2008 -> Art. 4 comma 1-bis DPR 380/01, poi modificato dall'articolo 8, comma 4-bis, legge n. 25 del 2010

abrogato dall'art. 11 del D.Lgs 28/11

Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l’installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa  (comma 350 Finanziaria 2007  sostituito)

1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2011, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW

(comma abrogato dall'art. 11 del D.Lgs 28/11)

 

 

Comuni in Italia che hanno provveduto: 5-10%
Firenze, Terni, Torino, Bolzano, Minerbio, Roma, Maranello, Modena, Pesaro, Cassago Brianza, Ravenna, Rivoli, ...

Edifici privati
Sostituzione generatori

Allegato I comma 4 f) del d.lgs. 192/05 e n. 311 del 2006 (ex)
Art. 4 comma 6 lettera f del D.P.R. 2 Aprile 20096, n. 59

Nel caso di sostituzione di generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa potenza, è rimessa alle autorità locali competenti ogni valutazione sull’obbligo di presentazione della relazione tecnica di cui al comma 25 e se la medesima può essere omessa a fronte dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive modificazioni. 

Comuni in Provincia di Belluno che hanno provveduto: Longarone

 

procedura >>

Attività di accertamento ed ispezione 

Edifici privati
Controlli

Art. 8  comma 4 del d.lgs. 192/05 e n. 311 del 2006 

Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1. 

 

Fonti Rinnovabili 

Direttiva 2002/91/CE

 

 

(9) Le misure per l'ulteriore miglioramento del rendimento energetico degli edifici dovrebbero tenere conto delle condizioni climatiche e locali, nonché dell'ambiente termico interno e dell'efficacia sotto il profilo dei costi. Esse non dovrebbero contravvenire ad altre prescrizioni essenziali sull'edilizia quali l'accessibilità, la prudenza e l'uso cui è destinato l'edificio.

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412

Art. 5  comma 15 e 16 

 

15 Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo, ai sensi del comma 7 dell’art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge 10 stessa, salvo impedimenti di natura tecnica od economica. Per quanto riguarda gli impianti termici, tale obbligo si determina in caso di nuova installazione o di ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica od economica devono essere evidenziati nel progetto e nella relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 28 della legge stessa relativi all’impianto termico, riportando le specifiche valutazioni che hanno determinato la non applicabilità del ricorso alle fonti rinnovabili o assimilate. (vedere norme più restrittive c. 12, 13, e 14 Allegato I del D.Lgs 192/05.) e ora D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28

16 Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza economica, per gli impianti di produzione di energia di nuova installazione o da ristrutturare, che determina l’obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di energia o assimilate è determinato dal recupero entro un periodo di otto anni degli extracosti dell’impianto che utilizza le fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un impianto convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di ritorno semplice, è determinato dalle minori spese per l’acquisto del combustibile, o di alti vettori energetici, valutate ai costi di fornitura all’atto della compilazione del progetto, e dagli eventuali introiti determinati dalla vendita della sovrapproduzione di energia elettrica o termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice è elevato da otto a dieci anni per edifici siti nei centri urbani dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine di tener conto della maggiore importanza dell’impatto ambientale.
 
D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28
 

ALLEGATO 3 (art. 11, comma 1)

Obblighi utilizzo fonti rinnovabili per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

6. Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi sono incrementati del 10%.

 

 

Miglioramento dell'efficienza energetica

D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115

Capo IV - Settore pubblico

Art. 12. Efficienza energetica nel settore pubblico

 

1. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di applicare le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

2. La responsabilità amministrativa, gestionale ed esecutiva dell'adozione degli obblighi di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore pubblico, di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono assegnati all'amministrazione pubblica proprietaria o utilizzatrice del bene o servizio di cui ai medesimi articoli, nella persona del responsabile del procedimento connesso all'attuazione degli obblighi ivi previsti.

3. Ai fini del monitoraggio e della comunicazione ai cittadini del ruolo e dell'azione della pubblica amministrazione, i soggetti responsabili di cui al comma 2, trasmettono all'Agenzia di cui all'articolo 4 una scheda informativa degli interventi e delle azioni di promozione dell'efficienza energetica intraprese.

 

 
Art. 13. Edilizia pubblica 1. In relazione agli usi efficienti dell'energia nel settore degli edifici, gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono di norma:

a) il ricorso, anche in presenza di esternalizzazione di competenze, agli strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico, che prevedono una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata;
b) le diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici, compresa la sostituzione dei generatori, o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15 per cento della superficie esterna dell'involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato;
c) la certificazione energetica degli edifici pubblici od ad uso pubblico, nel caso in cui la metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, e l'affissione dell'attestato di certificazione in un luogo, dello stesso edificio, facilmente accessibile al pubblico, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

2. Nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici od ad uso pubblico le amministrazioni pubbliche si attengono a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

 

Il comma 2 precisa che le amministrazioni pubbliche si attengono a quanto stabilito dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

Il D.P.R. 2 Aprile 20096, n. 59, attuativo del D.Lgs 192/05,  stabilisce limiti più severi (vedi sotto)

Art. 14. Apparecchiature e impianti per la pubblica amministrazione 1. In relazione all'acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli ed attrezzature che consumano energia, gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono l'acquisto di prodotti con ridotto consumo energetico, in tutte le modalità, nel rispetto, per quanto applicabile, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, e suoi provvedimenti attuativi.  
Art. 15. Procedure di gara 1. Agli appalti pubblici non riconducibili ai settori speciali disciplinati dalla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed aventi ad oggetto l'affidamento della gestione dei servizi energetici e che prevedono unitamente all'effettuazione di una diagnosi energetica, la presentazione di progetto in conformità ai livelli di progettazione specificati dall'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché la realizzazione degli interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi, si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in mancanza di progetto preliminare redatto a cura dell'Amministrazione.

2. Alla individuazione degli operatori economici che possono presentare le offerte nell'ambito degli appalti di cui al comma 1, si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

 
D.P.R. 2 Aprile 2009, n. 59

Art. 4 comma 15

 

In tutti i casi di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti ai commi 8 e 9 dell'allegato A al decreto legislativo, devono essere rispettate le seguenti ulteriori disposizioni:
a) i valori limite già previsti ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'allegato C al decreto legislativo sono ridotti del 10 per cento;
b) il valore limite del rendimento globale medio stagionale, già previsto al punto 5, dell'allegato C, del decreto legislativo, e' calcolato con la seguente formula: ηg= (75 + 4 log Pn)%;
c) i predetti edifici devono essere dotati di impianti centralizzati per la climatizzazione invernale ed estiva, qualora quest'ultima fosse prevista.
 
 
DL 9 febbraio 2012, n. 5 

Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di  sviluppo.

Art. 53 comma 9

 9.  Gli  enti  proprietari  di  edifici   adibiti   a   istituzioni scolastiche, le universita'  e  gli  enti  di  ricerca  vigilati  dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottano entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto, misure  di  gestione,  conduzione  e  manutenzione   degli   immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia  e  alla  migliore efficienza  degli  usi  finali  della  stessa,  anche  attraverso  il ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6  luglio  2011, n. 98, ai contratti  di  servizio  energia  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412  e  al  decreto legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  secondo  le   linee   guida predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo  economico e il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  Decreto semplifica Italia

 

Procedure 

Certificazione energetica  

 

Negli edifici esistenti di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica oltre che predisposto deve essere esposto ben visibile al pubblico. 

La targa, equivale a una pagella che fotografa l'efficienza energetica dell'edificio con lo scopo di fare raffronti, stimolare comportamenti virtuosi e interventi migliorativi.

Le linee guida nazionali  DECRETO 26 giugno 2009   a cui bisogna attenersi per stilare la certificazione, sono operative e quindi sarebbe utile avviare  una ricognizione sul parco edifici interessati. 

 

 Fin da ora possono essere eseguite delle utili operazioni preliminari quali:

Tale documentazione dovrebbe essere sufficiente al certificatore che verrà incaricato per  predisporre l'attestato di certificazioni energetica sulla base delle direttive che verranno emanate. 

Su indicazione della Commissione Europea la certificazione deve essere ripetibile e poco costosa.

Per diffondere la cultura al risparmio energetico nelle scuole, vedi la guida europea:  Verso la Classe A .

 

Contratti fornitura

Riguarda i contratti, nuovi o rinnovati a partire dal 1° luglio 2007, relativi alla gestione degli impianti  termici affidata a terzi. 

Si noti che in questo caso la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio Certificazione Energetica con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica è obbligatoria  indipendentemente dalle dimensioni dell'edificio.


Adeguamento regolamenti edilizi 

Per cominciare, ritoccando i regolamenti comunali nell'ambito delle proprie competenze, si possono sgravare i cittadini da inutili incombenze.

Per quanto riguarda la sostituzione di caldaiette il Comune può snellire le procedure  regolamentando l'esenzione dall'obbligo di presentazione della relazione tecnica.

Esempio:
- la sostituzione di generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa potenza viene considerata Attività Edilizia Libera e non necessita presentazione della relazione tecnica L 10/91 e succ. a fronte dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e succ. 

 

Procedura di approvazione nella Regione Veneto
Deliberazione di adozione e poi di approvazione del consiglio comunale ai sensi dell'art. 50, comma 6, lettera l della L.R. Veneto 27.6.1985, n.61.
La modifica al REC viene poi mandata alla Regione per la sola pubblicazione (BUR) e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune interessato.


Attività di accertamento ed ispezione 

Sugli edifici privati la legge assegna ai Comuni delle competenze che sono prettamente di controllo sulla documentazione depositata dal richiedente. Si tratta della attività di accertamento che compete generalmente al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'attività di accertamento significa in sostanza: richiedere la relazione di calcolo quando serve, verificare che sia firmata la dichiarazione di rispondenza, richiedere per l'agibilità l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio a firma del Direttore del Lavori.

Questa attività è descritta nella pagina Procedure per gli uffici tecnici comunali

Se si vuole entrare nel merito, diventa una attività ispettiva e le modalità di controllo devono essere preventivamente stabilite dalla amministrazione comunale.


Opportunità

Conto Energia 

Riferimento legislativo   Decreto 19 febbraio 2007 .
La costruzione di impianti fotovoltaici (pannelli solari che producono elettricità) è incentivata da una tariffa per kWh di energia elettrica prodotta che consente di ammortizzare il costo dell'installazione rivendendo l'energia elettrica prodotta direttamente al gestore.
L'opportunità di guadagno è comunque a lungo termine e si può ottenere un finanziamento a copertura dell’intero costo sostenuto. 

La realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio pubblico è quindi alla portata anche del piccolo Comune, che dovrà comunque valutare e calibrare attentamente l'intervento per conseguire l'atteso vantaggio economico.

Ma, soprattutto per la pubblica amministrazione, non conta solo l'aspetto economico ed è in ogni caso una attività più meritoria che ostacolarne l'installazione con vincoli e posizioni arretrate che paralizzano le iniziative dei privati.

Non è comunque razionale investire sul fotovoltaico e le fonti rinnovabili in genere, quando si hanno edifici pubblici colabrodo sotto il profilo energetico. Lo scopo di una seria diagnosi energetica è di formire in modo chiaro tutti i dati necessari per effettuare interventi duraturi e quantificabili e quindi anche di evitare interventi improvvisati.     >>

 


Estratto normativa di riferimento

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Art. 4 (L) - Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali
1. Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.

1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2011, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW (abrogato dal D.Lgs. 28/11)

2. Nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.

Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici


Legge n. 10 del 9 gennaio 1991
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia 

Art. 25 Ambito di applicazione.

1. Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto dell'articolo 31, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.

2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente titolo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 26 Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti.

3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.

7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.

8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.


CIRCOLARE 13 dicembre 1993, n. 231/F   Superata
Art. 28 della legge n.10/1991. Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento del consumo di energia negli edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento.

Si rimette pertanto alle competenti autorita' locali ogni determinazione circa i casi in cui, tenuto conto dello spirito e della lettera delle norme in argomento, la presentazione della relazione tecnica sia da ritenere comunque necessaria anche per la sostituzione di generatori di potenza nominale pari o inferiore ai 35 kW, ancorche' con modalita' semplificate che ne restringano comunque il contenuto ai soli elementi identificativi dell'impianto e del generatore installato nonche' alla dichiarazione finale di rispondenza alle prescrizioni della legge.


D.P.R. 2 Aprile 20096, n. 59  Art. 4 comma 6 lettera f
Allegato I comma 4 f) del d.lgs. 192/05 e n. 311 del 2006 (ex)

Nel caso di sostituzione di generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa potenza, è rimessa alle autorità locali competenti ogni valutazione sull’obbligo di presentazione della relazione tecnica di cui al comma 25 e se la medesima può essere omessa a fronte dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive modificazioni. 


Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412
Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10

Art. 1 Definizioni

b) per “edificio di proprietà pubblica”, un edificio di proprietà dello Stato, delle regioni, degli Enti locali, nonché di altri Enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell’Ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;

c) per “edificio adibito ad uso pubblico”, un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l’attività istituzionale di Enti pubblici;

Art. 3 Classificazione generale degli edifici per categorie

E.2    Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico;
E.7    Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

Art. 5 Requisiti e dimensionamento degli impianti termici

15 Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo, ai sensi del comma 7 dell’art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge 10 stessa, salvo impedimenti di natura tecnica od economica. Per quanto riguarda gli impianti termici, tale obbligo si determina in caso di nuova installazione o di ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica od economica devono essere evidenziati nel progetto e nella relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 28 della legge stessa relativi all’impianto termico, riportando le specifiche valutazioni che hanno determinato la non applicabilità del ricorso alle fonti rinnovabili o assimilate.

16 Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza economica, per gli impianti di produzione di energia di nuova installazione o da ristrutturare, che determina l’obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di energia o assimilate è determinato dal recupero entro un periodo di otto anni degli extracosti dell’impianto che utilizza le fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un impianto convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di ritorno semplice, è determinato dalle minori spese per l’acquisto del combustibile, o di alti vettori energetici, valutate ai costi di fornitura all’atto della compilazione del progetto, e dagli eventuali introiti determinati dalla vendita della sovrapproduzione di energia elettrica o termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice è elevato da otto a dieci anni per edifici siti nei centri urbani dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine di tener conto della maggiore importanza dell’impatto ambientale.

Art. 10 Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici

In deroga a quanto previsto dall’art. 9, i sindaci, su conforme delibera immediatamente esecutiva della Giunta comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per singoli immobili.

I sindaci assicurano l’immediata informazione della popolazione relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del comma.

Art. 11 Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi

Nel caso di impianti termici centralizzati con potenza nominale superiore a 350 kW ed in ogni caso qualora gli impianti termici siano destinati esclusivamente ad edifici di proprietà pubblica od esclusivamente ad edifici adibiti ad uso pubblico, il possesso dei requisiti richiesti al “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico” è dimostrato mediante l’iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l’albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e di condizionamento, oppure mediante l’iscrizione ad elenchi equivalenti delle Comunità Europee, oppure mediante accreditamento del soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29.000.


Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia
così modificato dal d.lgs. n. 311 del 2006 - in vigore dal  2 febbraio 2007

Art. 6. Certificazione energetica degli edifici
(così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 311 del 2006)

1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.

7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1.000 metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.

8. Gli edifici di proprietà pubblica che sono oggetto dei programmi di cui all'articolo 13, comma 2, dei decreti adottati dal Ministero delle attività produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 e all'affissione dell'attestato di certificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico.

9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.

 

Art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
(così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 311 del 2006)

1. La documentazione progettuale di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è compilata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata.

2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.

3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica.

4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1.

5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei richiedenti.

 

Art. 9. Funzioni delle regioni e degli enti locali
(così modificato dall'articolo 4 del d.lgs. n. 311 del 2006)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto

 

5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali considerano, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti.

 

Art. 13. Misure di accompagnamento

1. Il Ministero delle attività produttive, predispone programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione al risparmio energetico.

2. I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano le sinergie di competenza e di risorse dei pertinenti settori delle amministrazioni regionali e possono essere realizzati anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati

 

Allegato A  ulteriori definizioni

8 - Edificio adibito ad uso pubblico
è un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici.
9 - Edificio di proprietà pubblica
è un edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;

Allegato I  comma 4

f) nel caso di sostituzione di generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa potenza, è rimessa alle autorità locali competenti ogni valutazione sull’obbligo di presentazione della relazione tecnica di cui al comma 19 e se la medesima può essere omessa a fronte dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.


Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE - (G.U. 3 luglio 2008, n. 154)

......................

Art. 12. Efficienza energetica nel settore pubblico

1. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di applicare le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

2. La responsabilità amministrativa, gestionale ed esecutiva dell'adozione degli obblighi di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore pubblico, di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono assegnati all'amministrazione pubblica proprietaria o utilizzatrice del bene o servizio di cui ai medesimi articoli, nella persona del responsabile del procedimento connesso all'attuazione degli obblighi ivi previsti.

3. Ai fini del monitoraggio e della comunicazione ai cittadini del ruolo e dell'azione della pubblica amministrazione, i soggetti responsabili di cui al comma 2, trasmettono all'Agenzia di cui all'articolo 4 una scheda informativa degli interventi e delle azioni di promozione dell'efficienza energetica intraprese.

Art. 13. Edilizia pubblica

1. In relazione agli usi efficienti dell'energia nel settore degli edifici, gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono di norma:

a) il ricorso, anche in presenza di esternalizzazione di competenze, agli strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico, che prevedono una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata;
b) le diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici, compresa la sostituzione dei generatori, o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15 per cento della superficie esterna dell'involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato;
c) la certificazione energetica degli edifici pubblici od ad uso pubblico, nel caso in cui la metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, e l'affissione dell'attestato di certificazione in un luogo, dello stesso edificio, facilmente accessibile al pubblico, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

2. Nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici od ad uso pubblico le amministrazioni pubbliche si attengono a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

Art. 14. Apparecchiature e impianti per la pubblica amministrazione

1. In relazione all'acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli ed attrezzature che consumano energia, gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono l'acquisto di prodotti con ridotto consumo energetico, in tutte le modalità, nel rispetto, per quanto applicabile, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, e suoi provvedimenti attuativi.

Art. 15. Procedure di gara

1. Agli appalti pubblici non riconducibili ai settori speciali disciplinati dalla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed aventi ad oggetto l'affidamento della gestione dei servizi energetici e che prevedono unitamente all'effettuazione di una diagnosi energetica, la presentazione di progetto in conformità ai livelli di progettazione specificati dall'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché la realizzazione degli interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi, si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in mancanza di progetto preliminare redatto a cura dell'Amministrazione.

2. Alla individuazione degli operatori economici che possono presentare le offerte nell'ambito degli appalti di cui al comma 1, si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

testo completo .........