Annullamento TAR

La sentenza riportata si occupa della questione delle cosiddette concessioni edilizie temporanee o in precario.

Il Comune di Rovigo aveva rilasciato concessioni  dichiarando espressamente che venivano rilasciate "in precario". La Provincia di Rovigo (titolare del potere di annullamento ex art. 80 L.r. Veneto 61/85, che trae origine dal potere di annullamento regionale di cui all’art. 27, l. 17 agosto 1942 n. 1150), annullava la concessione edilizia, evidenziando numerosi vizi, tra cui quello in esame.

Le società ricorrenti avevano impugnato l’atto affermando che la clausola in precario doveva ritenersi una clausola accessoria e accidentale alla concessione da valutarsi tamquam non esset.

Il TAR ha deciso confermando il provvedimento di annullamento e qualificando la clausola in precario come elemento essenziale ed illegittimo viziante l’intero atto.

 

E’ illegittimo il rilascio di una concessione edilizia "a titolo precario" (nella specie, per l’installazione di una stazione radio-base per la telefonia cellulare), nel caso in cui la precarietà della concessione appaia elemento essenziale all’atto e non possa configurarsi alla stregua di un mero elemento accidentale, atteso che il rilascio di concessioni edilizie a titolo precario non appare riconducibile ad alcuna specifica disposizione normativa.


Ric. n. 1156/2001                        Sent. n. 1587/2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione seconda, costituito da:

Luigi Trivellato                        Presidente

Elvio Antonelli                        Consigliere, relatore

Rita De Piero                        Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1156/2001 proposto dalla ERICSSON TELECOMUNICAZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessio Vianello, Luca Pellicani e Chiara Montagner, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Venezia-Mestre, via Mestrina 85, come da mandato  a margine del ricorso;

CONTRO

la Provincia di Rovigo in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carla Bernecoli e Licia Paparella, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Antonio Sartori in Mestre, Calle del Sale 33;

e con gli interventi ad opponendum

dell'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature-onlus e di Legambiente-Comitato Regionale per il Veneto, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Acerboni e Matteo Ceruti, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Venezia, Dorsoduro 3440;

e di V.A.S. - Verdi Ambiente e Società onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Acerboni, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, Dorsoduro 3440;

PER

l'annullamento del provvedimento della Provincia di Rovigo - Area Trasporti Pianificazione e tutela del Territorio - prot. 10584 - Reg. Gen. 378 del 16.3.2001, avente ad oggetto l'annullamento della concessione edilizia n. 265 dell'11.6.1999 rilasciata dal Comune di Rovigo alla ditta ricorrente, per l'installazione di una stazione radio-base per la telefonia cellulare, della nota della Provincia di Rovigo - Settore Urbanistica e Trasporti dell'1.2.2000 prot. n. 3853 nonché del parere rilasciato dalla Commissione Urbanistica Provinciale del 5.7.2000.

Visto il  ricorso notificato il 19.5.2001 e depositato presso la segreteria il 29.5.2001;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Rovigo, depositato l'11.6.2001;

Visti gli atti di intervento ad opponendum del W.W.F., di Legambiente e di V.A.S., depositati l'11.6.2001;

Visti tutti gli atti della causa;

            Uditi alla camera di consiglio del 13.6.2001, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 (relatore il consigliere  Elvio Antonelli) l'avv. Pellicani per la parte ricorrente, gli avv.ti Bernecoli e Paparella per la Provincia di Rovigo e l’avv. Acerboni per gli intervenienti;

            Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

che tra i diversi motivi che sorreggono il contestato annullamento di concessione edilizia, ve ne è uno che da solo è sufficiente a legittimarlo, ed esattamente che la concessione a titolo precario non appare riconducibile ad alcuna specifica disposizione normativa;

che detta precarietà appare inoltre essenziale all’atto e non può configurarsi alla stregua di un mero elemento accidentale.

Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.

            Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

            Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

            Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 13 giugno 2001.