ACE e AQE
Le differenze tra ACE
e AQE
Premessa
Il DLgs 192/2005, modificato con il DLgs
311/2006 ed integrato con l'approvazione del DPR 59/2009 "Requisiti
minimi" e del DM 26/06/2009 "Linee guida nazionali per la
certificazione energetica", configura un nuovo iter amministrativo
per l'ottenimento dei titoli abilitativi (Permesso di Costruire, Denuncia
di inizio Attività) ed introduce la Certificazione energetica
degli edifici come previsto dalla Direttiva 2002/91/CE.
I documenti previsti dalla legislazione sono tre:
1. RELAZIONE TECNICA ( art. 8 comma 1
DLgs 192/2005), da presentarsi in duplice copia al Comune con l'inizio
lavori, come previsto dall'art. 28 comma 1 della Legge 10/199, contiene i
dati relativi all'involucro e degli impianti dimostrando il rispetto dei
requisiti minimi previsti dal DLgs 192/2005 e dal DPR 59/2009.
Deve essere redatta come da Allegato E del DLgs 192/2005 modificato dal
311/2006. Il metodo di calcolo è quello previsto dall'Allegato B del DM
26/06/2009 (Linee Guida Nazionali) e dalle UNITS 11300.
Il DPR 59/2009 pone fine al regime transitorio per i requisiti minimi.
2. ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA - AQE
(art. 8 comma 2 DLgs 192/2005), da presentarsi al Comune in sede di
Dichiarazione di fine lavori, deve essere firmato dal Direttore dei lavori e
contiene i dati relativi all'edificio e agli impianti così come realizzati.
La Dichiarazione di fine lavori è inefficace (non valida) nel caso in cui
manchi l'AQE. Il modello è riportato
nell'Allegato 5 del DM 26/06/2009 (Linee Guida Nazionali). Il metodo di calcolo
è quello previsto dall'Allegato B del DM 26/06/2009 e dalle UNITS 11300.
La Relazione tecnica e l'AQE
devono essere prodotti nel caso in cui si ricada in quanto previsto nell'art. 3
comma 1 lettera a) e comma 2 lett. a) e b) del DLgs 192/2005 , ovvero per gli
interventi:
- edifici di nuova costruzione* e
ristrutturazione integrale di edifici con SU maggiore di 1000m2
- ristrutturazione parziale, manutenzione straordinaria (applicazione dei
requisiti minimi DPR 59/2009 limitata)
- nuovo impianto termico o ristrutturazione impianto termico esistente
(applicazione dei requisiti minimi DPR 59/2009 limitata)
- sostituzione generatore di calore (applicazione dei requisiti minimi DPR
59/2009 limitata). Sono esclusi gli edifici e/o impianti che ricadano
nell'art. 3 comma 3 del DLgs 192/2005 e smi.
* nuova costruzione è un edificio per
il quale la richiesta è stata presentata al protocollo del Comune dal 8
ottobre 2005.
3. ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA - ACE
(art. 6 comma 1 e comma 1-bis del DLgs 192/2005). Ha validità di 10 anni e deve
essere prodotto in caso di
- nuova costruzione, a cura del costruttore, pena sanzione da 5.000 e a
30.000 euro (art.15 DLgs 192/2005)
- atti di trasferimento a titolo oneroso (compravendita) per tutti gli
edifici o unità immobiliari a partire dal 1° luglio 2009.
L'ACE deve essere redatto secondo il DM
26/06/2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici" da un esperto indipendente (art. 4 comma 1, lett. c).
Attualmente non sono definiti i requisiti dell'esperto
indipendente, quindi, in attesa dell'emanazione del Decreto previsto dall'art. 4
comma 1, lett. c), può essere redatto da un tecnico abilitato .
L'ACE deve essere
consegnato al proprietario o locatario o altri avente titolo e non al Comune.
Il criterio per sapere quali documenti presentare è il seguente:
- verificare se l'intervento richiede titoli abilitativi (Permesso di
costruire o Denuncia di Inizio Attività)
- verificare in quale ambito ricade l'intervento tra quelli dell'art. 3 del
DLgs 192/2005
- in caso di interventi parziali verificare quali (e se) requisiti minimi
deve rispettare ai sensi del DLgs 192/2005 e smi allegato C e del DPR
59/2009
- se ricade nell'art. 3 del DLgs 192/2005 bisogna redigere la Relazione
Tecnica e l'AQE, relativi solo alla
parte oggetto di intervento
- se l'edificio è di nuova costruzione oppure oggetto di compravendita
(anche se non vengono fatti interventi), si dovrà redigere l'ACE,
da consegnare al proprietario, e non al Comune.
Per gli atti di compravendita gli AQE
"scadono" il 29/6/2010.
Dlgs 192/05 con 311/06 Art.11
....
1-bis Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 6, comma 9, l’attestato
di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti
dall’attestato di qualificazione energetica
rilasciato ai sensi dell’articolo 8, comma 2 o da una equivalente procedura di
certificazione energetica stabilita dal Comune con proprio regolamento
antecedente alla data dell’8 ottobre 2005.
1-ter Trascorsi dodici mesi dalla emanazione delle Linee guida nazionali
di cui all’articolo 6 comma 9, l’attestato di
qualificazione energetica e la equivalente procedura di certificazione
energetica stabilita dal Comune perdono la loro efficacia ai fini di cui al
comma 1-bis.
Quindi per un edificio di nuova costruzione (domanda
dopo l'8.10.2005), con fine lavori poniamo novembre 2009 e atto di
vendita dicembre 2009:
- Documenti da produrre al Comune con la domanda di agibilità: AQE
*
- Documenti da produrre al Notaio per atto compravendita: nessuno.
Il venditore consegna l'ACE all'acquirente
o comunica di averlo già consegnato. Il notaio lo attesta nell'atto.
Entro 15 giorni copia dell'ACE va
trasmessa alla Regione >>
Solo se l'AQE è stato redatto prima
dell'entrata in vigore delle linee guida (25.07.2009) potrebbe essere
consegnato al posto dell'ACE, questo fino al
26 giugno 2010 ( Dlgs 192/05 art. 11 c.1-ter )
Mentre per un edificio di vecchia costruzione (domanda
prima del 8.10.2005), con fine lavori (poniamo nel 2009 e fino a 29
giugno 2010) e atto di vendita:
- Documenti da produrre al Comune con la domanda di agibilità:
NO AQE
- Documenti da produrre al Notaio per atto compravendita: nessuno.
(il notaio non allega mai niente, ma fa una citazione) Il venditore consegna
l'AQE all'acquirente (in quanto firmato dal DL prima dell'entrata in
vigore delle linee guida il 25.7.2009 - lo può fare fino al 26.7.2010, dopo
ACE)
Esempio 1 - Intervento di nuova costruzione di edificio residenziale.
Documenti da produrre per il Permesso di Costruire:
- Relazione tecnica, da presentare in
Comune in sede di Dichiarazione di Inizio lavori, a firma del professionista
abilitato, con riportato il rispetto dei requisiti minimi (indice EP -
Allegato C DLgs 192/2005 e DPR 59/2009)
- AQE, da presentare in Comune in sede
di Fine lavori a firma del Direttore dei Lavori, con riportato il rispetto
dei requisiti minimi così come realizzati (indice EP - Allegato C DLgs
192/2005 e DPR 59/2009)
- Il costruttore dovrà consegnare al proprietario, locatario o avente
titolo l'ACE, con indicato il valore
dell'indice EP, la Classe Energetica e gli interventi migliorativi
Esempio 2 - Intervento di ristrutturazione edificio esistente con Su maggiore
di 1000m2 con demolizione e fedele ricostruzione
Documenti da produrre per il Permesso di Costruire:
- identico all'esempio 1, in quanto ricade nell'art. 3 comma 2 lett. a)
punto 2.
Esempio 3 - Intervento di ristrutturazione edificio esistente
(Su<1000 mq), rifacimento pareti esterne, copertura, pavimenti e pareti
divisorie interne (tramezzi)
Documenti da produrre per il Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio
Attività:
- Relazione tecnica, da presentare in
Comune in sede di Dichiarazione di Inizio lavori, a firma del professionista
abilitato, con riportato il rispetto dei requisiti minimi relativi alle sole
pareti esterne trasmittanza Allegato C DLgs 192/2005 e smi e DPR 59/2009
- AQE, da
presentare in Comune in sede di Dichiarazione di Fine lavori a firma del
Direttore dei Lavori, con riportato il rispetto dei requisiti minimi così
come realizzati (trasmittanze).
Esempio 4 - Intervento di restauro edificio esistente ricadente nell'ambito
della tutela del TU 42/2004 codice dei beni culturali
Documenti da produrre per il Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio
Attività:
- Non è richiesta la Relazione tecnica,
perché l'edificio è escluso dall'applicazione dei requisiti minimi art. 3
comma 3 lett. a) DLgs 192/2005
- Non è richiesto l'AQE
Esempio 5 - Intervento di ampliamento di edificio esistente maggiore del 20%
del volume esistente con rifacimento impianto termico.
Documenti da produrre per il Permesso di Costruire:
- Relazione tecnica, da presentare in
Comune in sede di Dichiarazione di Inizio lavori, a firma solo del
professionista abilitato, con riportato il rispetto dei requisiti minimi (trasmittanze
pareti, rendimento medio globale termico, ecc. - Allegato C DLgs 192/2005 e
DPR 59/2009)
- AQE, da presentare in Comune
in sede di Dichiarazione di Fine lavori a firma del Direttore dei Lavori,
con riportato il rispetto dei requisiti minimi così come realizzati
Esempio 6 - Intervento di ristrutturazione edificio esistente (Su<1000
mq), rifacimento pareti interne (tramezze) e tinteggiatura interna
Documenti da produrre per il Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio
Attività:
- Non è richiesta la Relazione tecnica,
in quanto l'intervento non ricade tra quelli di applicazione dei requisiti
minimi art. 3 comma 3 lett. a) DLgs 192/2005, a meno che non si tratti di
pareti divisorie tra più unità immobiliari che dovranno avere trasmittanza
U < 0,80 W/m2K
- Non è richiesto l'AQE
Esempio 7 - Intervento di ristrutturazione edificio esistente (Su<1000
mq), rifacimento impianto termico e nuovo impianto a pannelli radianti
Documenti da produrre per il Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio
Attività:
- Relazione tecnica, da presentare in
Comune in sede di Dichiarazione di Inizio lavori, a firma solo del
progettista, con riportato il rispetto dei requisiti minimi (rendimento
medio globale termico - Allegato C DLgs 192/2005 e DPR 59/2009)
- Non è richiesto l'AQE
Esempio 8 - Intervento di ristrutturazione edificio esistente (Su<1000
mq), rifacimento pareti divisorie interne (tramezzi), impianto elettrico e
vendita dell'appartamento
Documenti da produrre per il Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio
Attività:
- Non è richiesta la Relazione tecnica
in quanto l'intervento non riguarda aspetti energetici prevista dai
requisiti minimi DLgs 192/2005 e smi e DPR 59/2009
- Non è richiesto l'AQE
- È richiesta la redazione dell'ACE,
dopo la fine dei lavori ai fini della Compravendita
Esempio 9 - Intervento di sostituzione generatore di calore con Potenza utile
minore di 35 kW
Documenti da produrre per il Permesso di Costruire o la Denuncia di Inizio
Attività:
- Non è richiesto il Permesso di Costruire o la Denuncia di Inizio
Attività
- Non è richiesta la Relazione tecnica,
ma la Dichiarazione di conformità DM 37/2008 dell'installatore
- Non è richiesto l'AQE
- Non è richiesta l'ACE,
ma deve essere conservato il libretto di impianto insieme all'eventuale ACE
se già presente
Esempio 10 - Compravendita edificio esistente con o senza impianti termici,
ma senza interventi
Documenti da produrre:
- Non è richiesta la Relazione tecnica
- Non è richiesto l'AQE
- È richiesta la redazione dell'ACE,
secondo il DM 26/06/2009 "Linee guida nazionali" o secondo i
provvedimenti regionali. Per alcune destinazioni d'uso (box, autorimesse,
annessi) non è necessario l'ACE,
verificare nell'Allegato A del DM 26 giugno 2009.
* ...... In particolare l’attestato
di qualificazione, di cui al comma 2, dell’articolo 8, del decreto
legislativo, è obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione
e per gli interventi ricadenti nell’ambito di applicazione di cui all’articolo
3, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo, in questo
ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali.
* punto 8.3
dell' Allegato A del D.M. 26 giugno 2009
Quindi l'AQE, nel
caso di ristrutturazioni parziali, non è richiesto,
basta la conformità alle opere
realizzate.
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