E’
rinnovabile la fonte energetica eolica, solare, geotermica, del moto ondoso,
maremotrice e idraulica. Sono altresì considerate fonti rinnovabili le
biomasse, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione ed il
biogas. (D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 2)
Le opere per la realizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti,
autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilita' ed indifferibili
ed urgenti. (D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12)
Quando serve l'autorizzazione per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico)
Nella maggioranza dei casi va fatta una comunicazione preventiva al Comune.
Se la zona non è soggetta a vincoli , fuori dal centro storico (ZTO A) e
l'impianto è previsto integrato o aderente al tetto dell'edificio, basta una
comunicazione preventiva, indipendentemente dalla potenza
dell'impianto.
Lo stampato tipo per la comunicazione al Comune
Negli altri casi, (presenza vincoli, zona centro storico, posa a terra, diversa inclinazione dalla copertura, ecc.) è consigliabile sentire l'Ufficio Tecnico Comunale per avere indicazioni su quale sia la procedura da adottare (DIA, SCIA, PDC).
La competenza è della Regione Veneto, solo in casi particolarmente complessi, quando servono autorizzazioni di altre amministrazioni. (esempi: Valutazione di Impatto Ambientale, concessione di derivazioni d’acqua, nulla-osta Soprintendenza..) e solo se gli impianti hanno potenza pari o superiore alle soglie sotto riportate:
Fonte |
Soglie |
1.Eolica |
60 kW |
2.Solare fotovoltaica |
20 kW |
3.Idraulica |
100 kW |
4.Biomasse |
200 kW |
5.Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas |
250 kW |
D.Lgs. 29 dicembre 2003 n° 387 Art. 12 Tabella A
L'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n° 387, allo scopo di semplificare le procedure, prevede infatti che la realizzazione (o modifica, rifacimento, potenziamento) di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, è soggetta ad una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione (che costituisca anche titolo a costruire e, dove occorra, anche variante allo strumento urbanistico).
N.B. La competenza è solo comunale anche per gli impianti con potenza installata pari o superiori alle soglie sopraindicate se non servono autorizzazioni di altre amministrazioni. (esempi: Valutazione di Impatto Ambientale, concessione di derivazioni d’acqua …) e si applica la disciplina della Denuncia di Inizio Attività di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001.
>>> Regione Veneto energia Regione Veneto urbanistica
Normativa di riferimento:
Legge 241/1990, art. 14 e segg. (procedure conferenze di servizi)
D.Lgs. 29 dicembre 2003 n° 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".
D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, art. 11
Legge Regionale 22 gennaio 2010, n. 10, art. 3
D.G.R. N° 2204 del 8 agosto 2008
D.P.R 380 del 6 giugno 2001, art. 6
Istruzioni per l'uso
Per l'Installazione di un Impianto Fotovoltaico dobbiamo conoscere:
presenza di vincoli (ambientale, monumentale, altri) > sentire il Comune
grado di integrazione (integrato, aderente, non integrato) > da progetto
potenza dell'impianto (inferiore o superiore/pari a 20 kW) > da progetto
potenza impianto kWp |
aderente o integrato | necessità n.o. altre Amm.ni |
vincoli
BBAA, Monum. |
Amm.ne competente Atto da acquisire |
qualsiasi purché in falda |
si | no | no | Comune Comunicazione |
qualsiasi | si/no | no | si | Comune DIA e n.o. Soprint. |
qualsiasi | no | no | no | Comune D.I.A. |
pari o oltre 20 kW | si/no | si | si/no | Regione Autorizzazione unica |
Decreto 10 Settembre 2010 Linee guida sulle fonti rinnovabili
Sono
in vigore dal 3 ottobre 2010 le Linee guida
previste dall'art. 12 della Legge 387/2003.
(vedi Decreto 10 Settembre 2010 in Documenti da scaricare).
Con queste disposizioni vengono disciplinate i
procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di
produzione di elettricità da fonti rinnovabili con una disciplina unica, valida
su tutto il territorio nazionale.
La costruzione, l’esercizio e la modifica degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili richiede un’autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, che dovrà essere conforme alle normative in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico, e costituirà, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Gli impianti più piccoli sono invece realizzabili con una procedura semplificata
Le
Linee Guida non tengono però conto della recente Legge 122/2010
che ha sostituito la DIA con la SCIA.
Le
Regioni e Province autonome possono individuare aree e siti non idonei
all’installazione di specifiche tipologie di impianti.
Le
Regioni e gli Enti Locali - a
cui oggi compete il rilascio delle autorizzazioni - dovranno adeguare le
proprie norme alle Linee guida entro i 90 giorni successivi
all'entrata in vigore, cioè entro il 1° gennaio 2011.
Tabella 1