AVVISO

Per poter accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla Finanziaria (55%), non basta rispettare i limite di legge sotto riportati,  la trasmittanza (U) deve essere ulteriormente ridotta di circa il 20%.


NUOVE NORME SUL RENDIMENTO ENERGETICO
Il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 adeguato al D.Lgs. 29.12.06, n. 311 e decreti attuativi

La nuova normativa prevede, per tutti gli edifici, l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica.  Per esempio, i pannelli solari per la produzione di almeno il 50% di acqua calda negli edifici di nuova costruzione o nuova installazione di impianti termici o ristrutturazione degli stessi.  Tale limite è ridotto al 20% nei centri storici. (1)  

Per quanto riguarda gli edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni importanti (art. 3 comma 2 lettera a), la cui pratica è stata presentata al protocollo del Comune a partire dal 8 ottobre 2005, si ricorda che con la richiesta di agibilità deve essere allegato l'Attestato di qualificazione energetica a firma del Direttore del Lavori mediante asseverazione, come da art. 8, comma 2 del D.Lgs. 192/05 adeguato al D.Lgs. 311/06.


Per quanto riguarda  le ristrutturazioni e per la manutenzione straordinaria (esempio rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture) l'art. 4 c.4 del DPR 59/09 prevede livelli minimi di isolamento per la struttura interessata dai lavori (Allegato C) :

Valori validi per la zona climatica F dal  1° gennaio 2010 (2)

Manutenzione straordinaria del tetto con ambienti sottostanti riscaldati :
La trasmittanza termica (U) della nuova copertura non deve superare  0,29 W/m2K. (2)

Intervento sulla parete esterna:
La trasmittanza (U) della nuova parete non deve superare 0,33 W/m2K. (2)

Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno
La trasmittanza (U) del nuovo pavimento non deve superare 0,32 W/m2K. (2)

Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti
La trasmittanza (U) delle nuove finestre non deve superare 2,0 W/m2K  (1,3W/m2K i vetri)(2)

(1)  Tale previsione dovrebbe quindi risultare nella relazione e/o nei disegni di progetto presentati al protocollo del Comune dal 2 febbraio 2007.  Le modalità applicative sono definite con il decreto attuativo DPR 59/09. 
(2) 
I comuni della Provincia di Belluno sono tutti in z.c. F ad eccezione di: Lentiai, Limana, Trichiana, Vas in z.c. E  > vedi tabella.    

                                                                                                


 

Al lato pratico, vediamo cosa significano questi limiti tenendo presente che più basso è U più alto è l'isolamento. I valori sono indicativi in quanto dipendono dal tipo di isolante e dal supporto esistente.

Parete esterna: La trasmittanza (U) non deve superare 0,33 W/m2K

Intervenendo in una parete esistente in foratoni (sp. cm 30 con intonaci U=0.95)  per rientrare bisogna prevedere un pannello isolante dello spessore di almeno cm. 10. Se la parete è in sassi (U=2,5), almeno cm. 12.   

 

Copertura: La trasmittanza termica (U)  non deve superare  0,29 W/m2K

Se la copertura esistente è in legno, per rientrare bisogna prevedere un pannello isolante dello spessore di almeno  cm. 14.
 

 

Serramenti: La trasmittanza (U) non deve superare 2,0 W/m2K  (1,3 W/m2K i vetri)

Il rispetto dei limiti va certificato dal fornitore del serramento sia per quanto riguarda il telaio che per il vetro.

 N.B per poter accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla Finanziaria (55%), l'isolamento va  incrementato si circa il 20%. 

 

La dimostrazione del rispetto della normativa va fatta dal tecnico che presenta la pratica.
Comunque, per avere idea di quanto bisogna isolare,  alcuni siti forniscono uno strumento per il calcolo approssimato della Trasmittanza:

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