Anche le Commissioni Edilizie possono contribuire al risparmio energetico verificando l'applicazione delle norme esistenti sulle pratiche esaminate.
A norma dell'art. 4 del DPR 380/01, nei Comuni in cui esiste ancora la Commissione Edilizia, il regolamento dovrebbe indicare gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
L'istituzione della Commissione Edilizia non è più quindi obbligatoria e molti Comuni l'hanno eliminata mantenendo solo quella Ambientale, necessaria in quanto organo preposto alla tutela del vincolo.
La procedura vigente richiede che, per il rilascio del permesso, il tecnico comunale debba esprimersi essenzialmente sulla conformità del progetto alle norme e regolamenti.
Il ruolo della Commissione Edilizia, ove ancora presente, dovrebbe quindi essere di supporto in tale decisione anziché, come spesso accade, produrre pareri negativi o prescrizioni su questioni estetiche che non trovano supporto normativo e che, nel caso di ricorso al TAR, possono mettere nei guai il tecnico comunale, responsabile del provvedimento impugnato (diniego o permesso con prescrizioni).
Sulla illegittimità delle prescrizioni, vedasi, tra le tante, la sentenza del TAR Veneto
Le richieste per l'installazione di pannelli solari sono diventate, per molte commissioni, un problema spinoso, preoccupate soprattutto dell'impatto estetico. Ecco quindi sterili discussioni sul tipo, sulla forma, sulla posizione, dimenticando che ogni pannello istallato comporta un beneficio per l'ambiente.
Se le Commissioni Edilizie vogliono dare un contributo al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni inquinanti dovrebbero:
Più che dell'impatto dei pannelli solari le Commissioni Edilizie dovrebbero quindi preoccuparsi che il progetto sia stato redatto del rispetto delle norme vigenti.
Solo in questo modo possono aiutare il tecnico comunale, contribuire alla causa del risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni inquinanti.
Normativa in materia
Art. 4 (L) -
Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali
(Legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, nel regolamento di cui al comma
1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli
edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione
energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente
con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di
estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione
energetica minima è di 5 kW.
(comma così sostituito
dall'articolo 1, comma 290, legge n. 244 del 2007 e Legge 27
febbraio 2009, n. 14)
2. Nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.