Decreto
Ministeriale del 26 giugno 2009
, contenente le Linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici, previsto dall' art. 5 comma 1 e dall' art. 6 comma 9 del D.
Lgs. 192/2005.
Il provvedimento segue il DPR del 2 aprile 2009 n. 59, che fissa i
requisiti energetici minimi per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni di
quelli esistenti.
Dall' AQE al ACE
L'emanazione delle
Linee Guida Nazionali pone fine al periodo transitorio disciplinato fino ad ora
dal Titolo II del d.lgs. 192/2005 e precisamente, in base all'art 11 c. l-bis
del decreto 192.
Dal 25 luglio 2009, l'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE)
è dismesso come documento di certificazione energetica in favore
dell'Attestato di Certificazione Energetica (ACE).
In considerazione del c. 1-ter dell'art. 11, gli AQE
fino ad ora utilizzati perderanno la loro efficacia trascorsi dodici mesi dall'emanazione
delle Linee guida nazionali, e pertanto dal 26 giugno 2010 la certificazione
energetica degli edifici sarà affidata esclusivamente ai modelli di ACE
per come predisposti all'Allegato 6 del decreto.
Fino a questa data, in sostanza, gli immobili già dotati dell' AQE potranno continuare a circolare con tale Attestato, ma dal 26 giugno 2010, qualora si debba procedere al trasferimento a titolo oneroso dell'immobile che fu dotato di AQE, si dovrà procedere alla sostituzione del predetto Attestato ormai inefficace ai fini della dotazione, con un nuovo documento - ACE - redatto secondo le indicazioni contenute nel punto 8 dell'All. A ed in base al modello di cui all' All. 6, che si differenzia dall' AQE essenzialmente per due elementi:
L'indicazione della classe energetica dell'edificio, che manca nell'AQE;
Il Soggetto certificatore, che non potrà più essere un soggetto coinvolto nella proprietà, ovvero nella progettazione o realizzazione dell'edificio, ma al contrario dovrà essere un soggetto imparziale ed indipendente e di ciò ne dovrà dare conto nell'ACE stesso (si veda all' All. 6, il punto 14). Tale dichiarazione assume rilevanza anche penale ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p.
Decreto Certificatori - DPR 16/04/13 n.75
riportante i criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare
la certificazione energetica degli edifici. Nel Decreto si specificano le
figure professionali abilitate a svolgere il ruolo di certificatori senza
frequentare un corso e quali necessitano invece di un corso (di cui si
descrivono i contenuti). Si indicano inoltre i criteri per garantire
l’indipendenza dei certificatori.
Scarica il testo del Decreto
Scarica la GUIDA all'abilitazione dei certificatori energetici
(Documento
riservato Soci ANIT)
La delibera
n. 659 del 17/04/12, definisce la modalità telematica con
applicativo informatico a disposizione dei professionisti accreditati che
potranno compilare on-line l’A.C.E. a partire dal 2 maggio 2012.
Inoltre viene abolito l’obbligo di inviare l’Autodichiarazione “Classe G”.
FAQ Regione
(nov.2010) |
ABROGATA LA AUTODICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO:
L'Autodichiarazione di prestazione energetica dell’edificio “Classe G” è stata abrogata, ai sensi dell'art.2 comma 4 del D.M. 22 novembre 2012 pubblicato sulla G.U. n.290 del 13 dicembre 2012.
A partire dal 6 giugno 2013, ai sensi dell’art.6 del D.L. 4 giugno 2013 n.63,
l’Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.) è denominato Attestato di
Prestazione Energetica (A.P.E.) mentre il suo contenuto rimane invariato
fintantoché non vengano emanati decreti di modifica della metodologia di calcolo
attualmente in uso contenuta nel D.M. 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici".
Si precisa inoltre che nel portale internet Ve.Net.energia-edifici la
denominazione A.C.E. è stata sostituita da A.P.E. e che anche il file .pdf
rilasciato dallo stesso su cui compaia la precedente denominazione A.C.E. è
considerato valido a qualsiasi scopo venga prodotto.