CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Se a seguito sopralluogo non emergono abusività, il soggetto va informato della chiusura del procedimento. Opportunamente, con lettere separate, tale informativa va data anche a chi ha segnalato la presunta abusività e agli organi che ne erano stati informati.


SCHEMA  

COMUNE DI ……………………
Provincia di Belluno

Prot. ………….                                                                                                    Lì,
Pr.  ………….

OGGETTO:  Comunicazione chiusura del procedimento per presunte violazioni alle norme in materia urbanistico-edilizia (art. 27 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,– art. 89 della L.R. 27.6.1985 n. 61, Regolamento Edilizio, Legge 7.8.1990 n. 241) a carico di  nome e cognome

 

 

                                                                 A Tutti gli Interessati
                                                                                Loro sedi

 

            Con riferimento all'avvio del procedimento notificato/inviato il ......... , si comunica che a seguito sopralluogo e istruttoria per la verifica di eventuali violazioni alle norme in materia urbanistica, relativamente alla realizzazione di Oggetto presunto abuso in questo Comune  in località ………………., non sono emerse violazioni alle norme in materia urbanistico-edilizia.

          Il  procedimento è da ritenersi pertanto concluso. 

             Distinti saluti.

                Responsabile del Servizio
                      

   


RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 7.8.1990 n. 241

Art. 2. - Conclusione del procedimento

Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento é ad iniziativa di parte.
Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma secondo, il termine é di trenta giorni.
Le determinazioni adottate ai sensi del comma secondo sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.