Regolamenti Edilizi Obsoleti .........     .. segnala altri casi alla pagina contatti  >> 

Solo alcuni esempi, di regolamenti edilizi "obsoleti", benché adottati recentemente. I pannelli per la produzione di energia da fonti rinnovabili  vengono visti come qualcosa di orribile da occultare, non si considera minimamente la funzione che svolgono, ne si prevede l'integrazione per gli edifici di nuova costruzione. Anziché facilitazioni, si introducono prescrizioni inutili, dannose e qualche volta addirittura in contrasto con la normativa vigente.


 

Comune di Feltre (BL)  Agg. 05/02/2009

Articolo 44 ter - PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI

I pannelli solari termici e fotovoltaici dovranno essere posizionati preferibilmente in giardini o corti interne di pertinenza al fabbricato servito in modo tale che gli stessi siano poco visibili da vie o spazi pubblici, posizionandoli di preferenza in prossimità di muri di cinta ed integrandosi comunque armonicamente con le sistemazioni esterne.

I pannelli solari potranno essere posti anche sulla copertura dei fabbricati. Il posizionamento sulla copertura dei pannelli solari è consentito solo previa attenta valutazione ambientale appurata tramite una documentazione grafica e fotografica che dimostri l'armonico inserimento nel contesto ambientale ed architet­tonico.

Nelle zone destinate dal vigente P.I. quali zone "A" ed "E", i pannelli solari termici e fotovoltaici dovranno essere posizionati, a condizione che siano complanari alle falde di copertura, preferibilmente utilizzando parti convenientemente defilate, e particolarmente idonee ad accogliere l'impianto, che la copertura presenti per sua originaria conformazione, in modo che l'impianto non alteri le prospettive visibili da coni ottici significativi, vie, spazi pubblici o di pubblico uso.

 Qualora l'impianto sia installato a tetto, il serbatoio di accumulo necessario per gli impianti solari termici dovrà essere posizionato all'interno del fabbricato.

L'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici è soggetta a denunzia di inizio attività o permesso di costruire nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia.

Le opere di cui al presente articolo sono subordinate alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del D .Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137" se interessano fabbricati o aree assoggettate a tale Codice.

 


Comune di Santa Giustina (BL)  Adott. 29/10/2009

Art. 95 Isolamento Termico degli Edifici

Sono soggetti alla regolamentazione dell'isolamento termico gli edifici, classificati all'art. 3 del D.P.R. 28.6.1977, n. 1'052, l'art. 37 della legge del 9' gennaio 1991, n. 10 e successive integrazioni, di nuova costruzione o da ristrutturare, nei quali sia prevista l'installazione di un impianto termico per il riscaldamento degli ambienti comunque alimentato.
Un edificio è da considerarsi “previsto con impianto termico” quando detto impianto sia richiesto dalla normativa vigente statale o locale e, in ogni caso, quando il progetto dell'edificio lo preveda contemporaneamente alla costruzione o in un secondo tempo.
Nel caso di ristrutturazione di edifici già dotati o da dotare di' impianto di riscaldamento degli ambienti e nel caso di inserimento di un impianto di, riscaldamento in un edificio che ne era
sprovvisto, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sentita la Commissione Edilizia Comunale, può deliberare, in base a considerazioni tecniche, circa l'obbligo di attuazione globale o parziale dei seguenti provvedimenti:

      -         isolamento termico delle coperture e dei solai su spazi aperti (porticati);
-         isolamento termico delle pareti (superfici opache e superfici trasparenti);
-         isolamento termico dell’impianto di riscaldamento;
-         miglioramento delta tenuta dei serramenti.

 In caso di inserimento dell’impianto di riscaldamento, il dimensionamento di questo deve essere effettuato tenendo conto del reale grado di isolamento dell'edificio e di quanto previsto dalle leggi vigenti, per la temperatura di progetto e quella di esercizio. La documentazione che il committente deve depositare presso il competente Ufficio Comunale, prima della presentazione della dichiarazione di inizio dei lavori, è prevista dalla Legge del 9 gennaio 1991, n. 10, dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e dal D.Lgs. 29 dicembre 2006i n. 311.

 

Art. 45 Coperture Pannelli Solari - Fotovoltaici - Colore Esterno degli Edifici

…………………..

b) I pannelli solari per la produzione di acqua calda installati in copertura, debbono preferibilmente rientrare nella linea di falda, essere aderenti alla falda ed essere costituiti da profilati di contorno dello stesso colore del manto di copertura, il serbatoio di accumulo dell’acqua deve essere coibentato e deve essere posizionato a1l'interno del fabbricato. Non sono consentite deroghe per dimostrata impossibilità tecnica. I pannelli solari potranno essere posati nelle corti pertinenziali, rispettando la distanza minima, da codice civile, dovranno avere il serbatoio di accumulo dell’acqua all’interno del fabbricato o sotto i pannelli stessi.
Nel caso di coperture piane relative solo ai capannoni industriali ed artigianali, i pannelli ed i loro serbatoi, potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano stradale, evitando ombreggiamento tra di essi, se disposti su più file.
E' obbligatorio sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni, l’installazione di un impianto a pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, dimensionato per garantire una copertura non inferiore del 50% del fabbisogno annuo (salvo documentati impedimenti tecnici che non consentono il raggiungimento di tale soglia).

c) I pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, installati in copertura, debbono rientrare nella linea di falda, essere aderenti alla falda ed essere costituiti da profilati di contorno dello stesso colore del manto di copertura, potranno essere posizionati nelle corti pertinenziali e dovranno rispettare la distanza minima da codice civile.
È consigliata l’installazione di pannelli solari fotovoltaici, (predisposizione. obbligatoria) per la produzione di energia elettrica, in modo tale da garantire una produzione di energia minima per ciascuna unità abitativa. I moduli fotovoltaici possono essere installati su tetti piani, su falde esposte a Sud, Sud-Est, Sud Ovest, .Est e Ovest fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincolo.

…………………….

 

osservazione del 03.12.09

 ..........  espongo le mie osservazioni in merito ai contenuti del titolo III - Risparmio energetico.
A sostegno di quanto sopra detto, tutto l'articolato (dal 92 al 96) potrebbe venire eliminato con più beneficio che danno.
Per esempio, quanto recita il comma 3 dell'art. 95 è fonte di equivoco in quanto potrebbe sembrare che sia la Commissione Edilizia (che peraltro non vede le DIA) a stabilire dove e come isolare gli edifici esistenti, mentre esistono norme precise al riguardo a cui il professionista deve attenersi.
Ciò che invece secondo me si è dimenticato, è l'adeguamento a quanto dice l'art. 4 c.1bis del DPR 380/01:
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.

Purtroppo per le fonti rinnovabili i regolamenti edilizi in generale contengono ostacoli e prescrizioni (vedi l'art. 45) mentre è urgente e doveroso introdurre semplificazioni come previsto dalla legislazione nazionale per lo snellimento delle procedure burocratiche a favore dell'utenza.
Per esempio, si potrebbe svincolare l'obbligo di DIA per le caldaiette in base al DPR 2 aprile 2009, n. 59 in vigore dal 25.06.2009, che prevede all'art. 4 c.6:
f) nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa potenza, e' rimessa alle autorità locali competenti ogni valutazione sull'obbligo di presentazione della relazione tecnica di cui al comma 25 e se la medesima puo' essere omessa a fronte dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni.

Alcuni comuni, per evitare il groviglio di norme, hanno opportunamente predisposto un documento a parte: l'Allegato energetico al REC.
Altre importanti incombenze competono agli Amministratori, per evitare omissioni o interventi sugli edifici pubblici non rispondenti alla normativa sulla efficienza energetica.  ...........