Regolamenti Edilizi Obsoleti ......... .. segnala altri casi alla pagina contatti >>
Solo alcuni esempi, di regolamenti edilizi "obsoleti", benché adottati recentemente. I pannelli per la produzione di energia da fonti rinnovabili vengono visti come qualcosa di orribile da occultare, non si considera minimamente la funzione che svolgono, ne si prevede l'integrazione per gli edifici di nuova costruzione. Anziché facilitazioni, si introducono prescrizioni inutili, dannose e qualche volta addirittura in contrasto con la normativa vigente.
Comune di Feltre (BL) Agg. 05/02/2009
Articolo 44 ter - PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI
I pannelli solari termici e fotovoltaici dovranno essere posizionati preferibilmente in giardini o corti interne di pertinenza al fabbricato servito in modo tale che gli stessi siano poco visibili da vie o spazi pubblici, posizionandoli di preferenza in prossimità di muri di cinta ed integrandosi comunque armonicamente con le sistemazioni esterne.
I pannelli solari potranno essere posti anche sulla copertura dei fabbricati. Il posizionamento sulla copertura dei pannelli solari è consentito solo previa attenta valutazione ambientale appurata tramite una documentazione grafica e fotografica che dimostri l'armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico.
Nelle zone destinate dal vigente P.I. quali zone "A" ed "E", i pannelli solari termici e fotovoltaici dovranno essere posizionati, a condizione che siano complanari alle falde di copertura, preferibilmente utilizzando parti convenientemente defilate, e particolarmente idonee ad accogliere l'impianto, che la copertura presenti per sua originaria conformazione, in modo che l'impianto non alteri le prospettive visibili da coni ottici significativi, vie, spazi pubblici o di pubblico uso.
Qualora l'impianto sia installato a tetto, il serbatoio di accumulo necessario per gli impianti solari termici dovrà essere posizionato all'interno del fabbricato.
L'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici è soggetta a denunzia di inizio attività o permesso di costruire nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia.
Le opere di cui al presente articolo sono subordinate alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del D .Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137" se interessano fabbricati o aree assoggettate a tale Codice.
Comune di Santa Giustina (BL) Adott. 29/10/2009
Art. 95 Isolamento Termico degli Edifici
Sono
soggetti alla regolamentazione dell'isolamento termico gli edifici,
classificati all'art. 3 del D.P.R.
28.6.1977, n. 1'052, l'art. 37 della legge
del 9' gennaio 1991, n. 10 e successive integrazioni,
di nuova costruzione o da ristrutturare, nei quali sia
prevista l'installazione di un impianto
termico per il riscaldamento degli ambienti comunque alimentato.
Un edificio è da considerarsi “previsto con impianto termico” quando
detto impianto sia richiesto dalla
normativa vigente statale o locale e, in
ogni caso, quando il progetto dell'edificio lo preveda contemporaneamente
alla costruzione o in un secondo tempo.
Nel caso di ristrutturazione di edifici già dotati o da dotare di' impianto di
riscaldamento degli ambienti e nel caso di inserimento di un impianto di,
riscaldamento in un edificio che ne era sprovvisto, il Responsabile
dell'Ufficio Tecnico, sentita la
Commissione Edilizia Comunale, può deliberare, in base a
considerazioni tecniche, circa l'obbligo di attuazione globale o parziale dei
seguenti provvedimenti:
-
isolamento termico delle
coperture e dei solai su spazi aperti (porticati);
-
isolamento termico delle
pareti (superfici opache e superfici trasparenti);
-
isolamento termico dell’impianto
di riscaldamento;
-
miglioramento delta tenuta dei serramenti.
In caso di inserimento dell’impianto di riscaldamento, il dimensionamento di questo deve essere effettuato tenendo conto del reale grado di isolamento dell'edificio e di quanto previsto dalle leggi vigenti, per la temperatura di progetto e quella di esercizio. La documentazione che il committente deve depositare presso il competente Ufficio Comunale, prima della presentazione della dichiarazione di inizio dei lavori, è prevista dalla Legge del 9 gennaio 1991, n. 10, dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e dal D.Lgs. 29 dicembre 2006i n. 311.
Art. 45 Coperture Pannelli Solari - Fotovoltaici - Colore Esterno degli Edifici
…………………..
b) I
pannelli solari per la produzione di acqua calda installati in copertura,
debbono preferibilmente rientrare nella linea di falda, essere aderenti alla
falda ed essere costituiti da profilati di contorno dello stesso colore del
manto di copertura, il serbatoio di accumulo dell’acqua deve essere coibentato
e deve essere posizionato a1l'interno del fabbricato. Non sono consentite
deroghe per dimostrata impossibilità tecnica. I pannelli solari potranno essere
posati nelle corti pertinenziali, rispettando la distanza minima, da codice
civile, dovranno avere il serbatoio di accumulo dell’acqua all’interno
del fabbricato o sotto i pannelli stessi.
Nel caso di coperture piane relative solo ai capannoni industriali ed
artigianali, i pannelli ed i loro serbatoi, potranno essere installati con
inclinazione ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano stradale, evitando
ombreggiamento tra di essi, se disposti su più file.
E' obbligatorio sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni, l’installazione
di un impianto a pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria,
dimensionato per garantire una copertura non inferiore del 50% del fabbisogno
annuo (salvo documentati impedimenti tecnici che non consentono il
raggiungimento di tale soglia).
c) I pannelli fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica, installati in copertura, debbono rientrare nella linea di
falda, essere aderenti alla falda ed essere costituiti da profilati di
contorno dello stesso colore del manto di copertura, potranno essere
posizionati nelle corti pertinenziali e dovranno rispettare la distanza minima
da codice civile.
È consigliata l’installazione di pannelli solari fotovoltaici, (predisposizione.
obbligatoria) per la produzione di energia elettrica, in modo tale da
garantire una produzione di energia minima per ciascuna unità abitativa. I
moduli fotovoltaici possono essere installati su tetti piani, su falde esposte
a Sud, Sud-Est, Sud Ovest, .Est e Ovest fatte salve le disposizioni indicate
dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte
a vincolo.
…………………….
osservazione del 03.12.09
..........
espongo le mie osservazioni in merito ai contenuti del titolo III - Risparmio
energetico.
A sostegno di quanto sopra detto, tutto l'articolato (dal 92 al 96) potrebbe
venire eliminato con più beneficio che danno.
Per esempio, quanto recita il comma 3 dell'art. 95 è fonte di equivoco in
quanto potrebbe sembrare che sia la Commissione Edilizia (che peraltro non vede
le DIA) a stabilire dove e come isolare gli edifici esistenti, mentre esistono
norme precise al riguardo a cui il professionista deve attenersi.
Ciò che invece secondo me si è dimenticato, è l'adeguamento a quanto dice
l'art. 4 c.1bis del DPR 380/01:
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, nel regolamento di cui al comma 1,
ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli
edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione
energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente
con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di
estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione
energetica minima è di 5 kW.
Purtroppo per le fonti rinnovabili i regolamenti edilizi in generale contengono
ostacoli e prescrizioni (vedi l'art. 45) mentre è urgente e doveroso introdurre
semplificazioni come previsto dalla legislazione nazionale per lo snellimento
delle procedure burocratiche a favore dell'utenza.
Per esempio, si potrebbe svincolare l'obbligo di DIA per le caldaiette in base
al DPR 2 aprile 2009, n. 59 in vigore dal 25.06.2009, che prevede all'art. 4 c.6:
f) nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del
focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa potenza, e' rimessa alle
autorità locali competenti ogni valutazione sull'obbligo di presentazione della
relazione tecnica di cui al comma 25 e se la medesima puo' essere omessa a
fronte dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi
della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni.
Alcuni comuni, per evitare il groviglio di norme, hanno opportunamente
predisposto un documento a parte: l'Allegato energetico al REC.
Altre importanti incombenze competono agli Amministratori, per evitare
omissioni o interventi sugli edifici pubblici non rispondenti alla normativa
sulla efficienza energetica. ...........