Introduzione
Il primo condono
edilizio è stato avviato con la legge 28 febbraio 1985 n. 47 - Norme di
controllo attività urbanistico edilizia.
Dopo circa 10 anni, sono stati
riaperti i termini per la presentazione delle domande con la Legge 23 dicembre
1994, n. 724 - Art. 39 - Definizione agevolata delle violazioni edilizie che
viene quindi denominato il secondo condono edilizio.
Ora, dopo l'iter tormentato della
Legge 24 novembre 2003 n. 326 - Art. 32 Misure per la riqualificazione
urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di
repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti
edilizi e delle occupazioni delle aree demaniali e l'entrata in vigore della
Legge Regionale, è finalmente operativo il terzo condono edilizio.
In sostanza si tratta dello stesso
condono in quanto vengono richiamate, modificandole, le disposizioni di cui al
provvedimento del 1985.
Con le modifiche e le limitazioni
introdotte nel tempo l'applicazione della attuale legge si è notevolmente
complicata richiedendo una attenta valutazione prima di procedere alla
presentazione della domanda di sanatoria al fine di non incorrere in una
autodenuncia.
I limiti della Legge Regionale del Veneto
La Legge Regionale, 5 novembre 2004,
n. 21, non consente di sanare nuove costruzioni ma solo pertinenze di fabbricati
residenziali che siano prive di funzionalità autonoma come per es. tettoie,
garage, lavanderie ecc.
Gli ampliamenti sono sanabili nei
seguenti limiti:
Per gli immobili a destinazione
residenziale, turistica, commerciale, direzionale sono consentiti nel limite del
30% rispetto alla volumetria iniziale e comunque non oltre i 450 metri cubi.
Per gli immobili a destinazione
artigianale agricola e produttiva il limite è del 20% di superficie coperta o
comunque di 450 metri quadrati di superficie lorda di pavimento.
In zone vincolate non sono consentiti
ampliamenti ma solo mutamenti di destinazione ad uso residenziale nel rispetto
della disciplina di tutela del vincolo. Le tipologie di riferimento sono la n. 3
e 6.
L'oblazione, subirà un incremento
del 10% nelle zone vincolate e del 5% negli altri casi (rispetto all'oblazione
prevista dallo stato).
Gli oneri concessori sono quelli
delle tabelle comunali con possibilità per il Comune di incrementarli.
Per conoscere l'imposto degli oneri
concessori è pertanto necessario sentire il Comune interessato.
L'Oblazione da versare può essere
determinata consultando la tabella
C con relative note in adeguamento alla normativa
regionale.
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