Decreto Annullamento
DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 4 agosto 2003.
Annullamento della concessione edilizia rilasciata dal comune di Gioiosa
Marea alla ditta ................
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la vigente normativa in materia urbanistica ed in particolare l'art. 53
della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Vista la documentazione acquisita in relazione alle illegittimità segnalate in
ordine alla concessione edilizia n. 14 del 14 maggio 1993, rilasciata dal comune
di Gioiosa Marea alla ditta ...................;
Vista la nota, prot. n. 4472 del 22 gennaio 2003, con la quale da parte del
servizio 4/D.R.U, in dipendenza di quanto emerso a seguito dell'indagine
ispettiva disposta da questo Assessorato con note prott. n. 7321 del 26 giugno
1995 - n. 12661 del 15 novembre 1995 e n. 10891 del 17 settembre 1996, è stata
attivata la procedura prevista dall'art. 53 della legge regionale n. 71/78
provvedendo a contestare la legittimità della concessione edilizia n. 14 del 14
maggio 1993 rilasciata dal comune di Gioiosa Marea alla ditta
..........................., nonché a richiedere le controdeduzioni dei
soggetti interessati al rilascio di detto provvedimento;
Rilevato che nell'ambito della procedura ex art. 53 della legge regionale n.
71/78, attivata con la nota di questo Assessorato sopracitata, è stata prodotta
controdeduzione solo dalla ditta Miragliotta Giuseppina con foglio del 30 marzo
2003, pervenuto in data 4 aprile 2003 ed assunto al prot. A.R.T.A. al n. 23316
del 7 aprile 2003;
Vista la nota, prot. n. 251 del 23 aprile 2003, con la quale l'unità operativa
4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale
dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati inerenti il fascicolo in
argomento, la proposta di parere n. 8 del 10 marzo 2003, resa ai sensi dell'art.
68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999, che di seguito in stralcio si
trascrive:
"...Omissis...
Premesso che:
A seguito di numerosi esposti trasmessi, venivano segnalate a questo Assessorato
presunte illegittimità edilizio-urbanistiche, relative a quattro fattispecie di
irregolarità così appresso riportate:
1) concessioni edilizie rilasciate in zone soggette ai vincoli di cui alla
legge n. 431/85 prive di autorizzazioni ex legge n. 1497/39 da parte della
Soprintendenza di Messina;
2) concessioni edilizie rilasciate in verde agricolo con If. 0,15 mc./mq.;
3) concessioni edilizie rilasciate dopo l'adozione del nuovo P.R.G., in
dispregio delle norme di salvaguardia;
4) lottizzazioni realizzate in parziale assenza di urbanizzazione
primaria.
Conseguentemente, questo Assessorato attivava apposita indagine ispettiva,
disposta con assessoriali prott. nn. 7321 del 26 giugno 1995, 12661 del 15
novembre 1995 e 10891 del 17 settembre 1996.
In data 11 giugno 1999, con nota prot. n. 177, sono stati rassegnati gli esiti
delle indagini ispettive, dalle quali si è rilevato che la C.E. indicata in
oggetto è stata rilasciata in violazione alla seguente norma:
- in zona soggetta a verde agricolo con If. 0,15 mc/mq.
Infatti, la summenzionata C.E. è stata rilasciata dal comune di Gioiosa Marea,
sul presupposto del vigente P.R.G., approvato con decreto n. 21 del 4 gennaio
1977, le cui norme consentono, nelle zone soggette a verde agricolo, un If. di
0,15 mc/mq., senza avere tenuto conto dell'effetto immediatamente abrogativo di
tale indice previsto dalla legge regionale n. 71/78 del 27 dicembre 1978,
laddove all'art. 2, per le abitazioni, è prescritto un indice di densità
fondiaria non superiore a 0,03 mc/mq.
Si rileva peraltro dalla sentenza del T.A.R. di Catania n. 708/96 allegata alla
relazione ispettiva che "...Nella specie, il regolamento locale, al
contrario, prevede per le zone agricole un indice di edificabilità superiore a
quello stabilito dalla legge, ai fini della tutela del territorio e, perciò,
deve ritenersi ricadente nel divieto di cui al D.I. n. 1444/68, recepito
dall'art. 2, comma 6, della legge regionale n. 71/78.
Il contrasto fra la disciplina legislativa e quella regolamentare evidenzia,
pertanto, che, nella specie, si è verificata una incompatibilità non
consentita dall'art. 4, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice
civile, da cui deriva l'abrogazione implicita della norma regolamentare di cui
all'art. 18 delle N.A. del P.R.G. del comune di Gioiosa Marea, ai sensi
dell'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, anche in assenza
di espresso recepimento della normativa di rango primario nei regolamenti
locali".
In conseguenza, accertata l'illegittimità del provvedimento comunale, questa
U.O. 4.1, dopo avere acquisito i dati anagrafici dei soggetti interessati, con
nota prot. n. 4472 del 22 gennaio 2003, indirizzata al responsabile del l'U.T.C.
di Gioiosa Marea, al progettista, ai titolari della C.E. e per conoscenza al
sindaco, ha contestato la legittimità della concessione edilizia n. 14 del 14
maggio 1993, secondo le procedure di cui all'art. 53 della legge regionale n.
71/78, con invito a presentare controdeduzioni entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della medesima.
Altresì, con la medesima nota, si è invitato l'U.T.C. a riferire
dettagliatamente, in ordine allo stato dei lavori relativi alla C.E. di che
trattasi.
In riscontro alla suddetta nota dipartimentale, i titolari della concessione
edilizia, con foglio assunto al protocollo dell'ARTA al n. 23316 del 7 aprile
2003, hanno prodotto le proprie controdeduzioni, mentre il comune di Gioiosa
Marea ed il progettista non hanno formulato le proprie controdeduzioni.
Considerato che:
- dalle controdeduzioni della ditta si evince che i lavori sono stati
quasi ultimati e che è stata già presentata all'U.T.E. di Messina la denunzia
di accatastamento dell'immobile;
- non si evidenziano situazioni di grave danno urbanistico o di grave
alterazione dell'assetto del territorio, con riferimento al contesto urbanistico
ed ambientale nel quale va a collocarsi la costruzione, derivante dalla
concessione edilizia illegittima oggetto della contestazione;
- la ragione di ciò si desume dal fatto che il P.R.G. prevedeva una
apposita normativa nelle aree destinate a verde agricolo e che il rilascio della
concessione edilizia è avvenuto in coerenza con le norme dello stesso strumento
urbanistico;
- è trascorso un notevole lasso di tempo dal rilascio della concessione
edilizia alla conseguente realizzazione della costruzione.
Ciò premesso, questa U.O. n. 4.1 è del parere che pur confermando i vizi di
legittimità contestati da questo Assessorato, non sussiste tuttavia un
interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento della concessione
edilizia oggetto del presente parere, rilasciata dal responsabile del servizio
dell'U.T.C. del comune di Gioiosa Marea.
Restano impregiudicati altri eventuali profili di responsabilità.";
Visto il voto n. 165 del 16 luglio 2003, con il quale il Consiglio regionale
dell'urbanistica, valutata la proposta dell'U.Op. 4.1 soprariportata e sulla
scorta delle premesse nella stessa indicate, ha espresso il parere che di
seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Considerato che:
- non sono pervenute le controdeduzioni dei progettisti e del comune, né
il comune di Gioiosa Marea ha notiziato in ordine allo stato dei lavori relativi
alla C.E. in oggetto così come espressamente richiesto nelle formali
contestazioni di cui sopra.
In tema di annullamento di concessioni edilizie illegittime, occorre
preliminarmente sgomberare il campo da un equivoco di fondo che accomuna il
potere d'annullamento (d'ufficio) in autotutela riconosciuto alle
amministrazioni comunali (art. 10 legge n. 765/67 ed art. 1 legge n. 10/77) al
potere di cui all'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, omologo a quello
di cui all'art. 53 della legge regionale n. 71/78 ed il potere
"generale" di annullamento di ogni specie di provvedimento
amministrativo illegittimo di cui all'art. 6 del T.U.L.C.P. del 1934.
In merito la giurisprudenza, ormai consolidata, ha messo in risalto l'autonomia
della disciplina dettata dall'art. 27 legge urb. sia in confronto a quella
contenuta nell'art. 6 regio decreto del 1934 (Cons. Stato, ad. plen. 3 luglio
1973, n. 7, in Foro amm., 1973; id. 23 marzo 1979, n. 9, in Foro amm., 1979, 1,
326; id. sez. IV, 24 ottobre 1972, n. 932, in Foro amm., 1972, 12, 1069), sia in
confronto al potere di autotutela del comune esercitabile con l'annullamento
d'ufficio della licenza/concessione (Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 1974, n. 222,
in Foro amm., 1974, 1, 2, 394; id. 26 aprile 1972, n. 340, in Foro amm., 5,
1972, 1, 2, 466), sottolineando che i poteri di autotutela in forza dei quali
l'amministrazione comunale procede all'annullamento di una licenza/concessione
illegittima, non sono in alcun modo assimilabili o riferibili al potere di
annullamento ex art. 27 legge urb. (Cons. Stato, ad. plen., 23 marzo 1979, n.
9).
Nel 1980 il Consiglio di Stato ribadiva il concetto precisando "i poteri di
autotutela, in forza dei quali l'amministrazione comunale procede
all'annullamento di una licenza edilizia, non sono in alcun modo assimilabili o
rapportabili al potere di annullamento attribuito al Governo (e ora alla
Regione) dall'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato
dall'art. 7 della legge n. 765/67; pertanto il puro e semplice ripristino della
legalità violata può non essere sufficiente nel caso di esercizio del potere
di autotutela da parte del comune, il quale deve riesaminare, evidentemente alla
luce di nuove circostanze di fatto, il proprio precedente operato, mentre
l'interesse pubblico all'annullamento da parte del Governo (ora Regione) è
in re ipsa, in quanto il potere sostitutivo previsto dall'art. 27 della
legge n. 1150/42 è finalizzato allo scopo di ricondurre le amministrazioni
comunali al rigoroso rispetto di tutta la normativa in materia" (Cons.
Stato, sez. V, 30 settembre 1980, n. 801).
Ancora, più di recente, lo stesso Consiglio di Stato ha confermato che "...l'esercizio
del potere sostitutivo di cui all'art. 27, legge n. 1150/42 (ed art. 68, l. reg.
Piemonte n. 56/77), a differenza del potere di autotutela del comune, non
comporta alcun riesame di un precedente operato da parte dell'amministrazione, ma
è finalizzato al solo scopo di ricondurre le amministrazioni comunali al
rigoroso rispetto della normativa edilizia, onde l'interesse pubblico
all'annullamento regionale è in re ipsa e non è necessaria una specifica
motivazione dell'atto" (Cons. Stato sez. IV, 16 marzo 1998, n. 443, in
Foro amm., 1998, 680).
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 443/98 ha ancora una volta confermato
che l'esercizio del potere sostitutivo di annullamento regionale delle
concessioni di costruzione, previsto dall'art. 27 della legge n. 1150/42, a
differenza dei poteri di autotutela del comune, non comporta un riesame del
precedente operato, ma è finalizzato allo scopo di ricondurre le
amministrazioni comunali al rigoroso rispetto della normativa in materia
edilizia, onde l'interesse pubblico all'annullamento è in re ipsa (Cons. Stato,
sez. IV, 16 marzo 1998, n. 443 in Appalti, urbanistica edilizia, 1999, 4, pag.
217 e segg.).
Sempre il Consiglio di Stato con la sentenza n. 315 del 20 febbraio 1998 ha
sottolineato che "Il potere di annullamento d'ufficio delle concessioni di
costruzione illegittime conferito al sindaco dall'art. 10, legge n. 765/67 e
dall'art. 1, legge n. 10/77, diverge da quello conferito alle regioni in quanto
il primo deve valutare l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto invalido,
alla stregua delle altre effettive possibilità di eliminare, in via
alternativa, il vizio riscontrato (modifica degli strumenti urbanistici, invito
a presentare un progetto di lottizzazione, offerta di integrazione delle opere
di urbanizzazione etc.), mentre la seconda (e) titolare dei soli poteri di
vigilanza, e controllo, ma priva della facoltà di sostituirsi all'ente locale
nell'adottare determinate scelte.
Da quanto sopra detto emerge con chiarezza che trattasi non di un orientamento
non univoco, ma di due orientamenti differenti, perché riferente a diverse
fattispecie: nel caso di annullamento d'ufficio in autotutela da parte del
comune, infatti, l'orientamento prevalente (T.A.R. Lombardia-Piemonte, sez. II,
21 marzo 2002, n. 1189, relativa ad un provvedimento di annullamento di
concessione edilizia emesso dal comune di Milano, Cons. Stato, sez. V, 29
settembre 1999, n. 1213, riguardante un provvedimento di annullamento emesso dal
comune di Montesilvano) è quello di ritenere necessaria sempre una espressa
motivazione in ordine all'interesse pubblico attuale e concreto all'annullamento
(valga altresì la giurisprudenza citata dall'Avvocatura dello Stato). Tuttavia,
sul punto si precisa che il richiamo dell'Avvocatura erariale alla sentenza n.
924 del 22 ottobre 1993 non è corretto, per ciò che concerne la sentenza del
T.A.R. Palermo, in quanto la stessa fa riferimento all'annullamento d'ufficio in
autotutela e non al potere regionale di annullamento ex art. 27 della legge
urbanistica, come altresì confermato dalla lettura della giurisprudenza citata
nella nota in GAS. Specificatamente: Cons. Stato, sez. V, 18 aprile 1996, n.
446, ove si parla di annullamento in autotutela riferendosi, infatti, ad una
controversia promossa contro il comune di Fasano che aveva adottato l'atto di
annullamento; Cons. Stato 8 aprile 1991, n. 236, relativa ad un provvedimento di
annullamento di una precedente dichiarazione di nazionalità italiana di un
film.
Peraltro la sentenza del Consiglio di Stato n. 6 del 1992 (in Rivista giuridica
dell'edilizia 1992, 1, 394) prova il contrario di quanto detto nella nota
dell'Assessorato regionale, in quanto con essa è stata ritenuta priva di pregio
la tesi secondo cui ldi annullamento regionale (nel caso di specie provinciale)
sarebbe stato illegittimo poiché non risultava "enunciata
dall'amministrazione provinciale la sussistenza di un interesse pubblico
concreto e specifico alla rimozione della concessione relativa ad un manufatto
da tempo completato e abitato" e ciò sulla scorta di quanto già sostenuto
nella citata sentenza del 1980 n. 801 ed usando le stesse espressioni poi
riprodotte integralmente nella sentenza n. 315 del 1998, già citata, che
distingue nettamente tra potere d'annullamento esercitabile in autotutela dalle
stesse amministrazioni comunali (art. 10, legge n. 765/67 ed art. 1, legge n.
10/77), per il quale si richiede la specifica esistenza di un interesse pubblico
attuale e concreto, e potere di annullamento regionale di cui all'art. 27 legge
urb. che, essendo volto ad assicurare il rigoroso rispetto della normativa in
materia edilizia, non necessita di una valutazione dell'interesse pubblico
attuale e concreto essendo tale interesse in re ipsa.
Il T.A.R. Campania, con la sentenza n. 2707 del 21 ottobre 1999 (in Giust. it.
n. 10/2002), ha altresì evidenziato che "la dottrina è orientata a
ritenere, e la giurisprudenza appare consolidata in senso conforme, che la
potestà di annullamento delle licenze (oggi concessioni) di cui al l'art. 27
della citata legge urbanistica, vada mantenuta distinta dalla potestà di
annullamento ex art. 6 T.U.L.C.P. degli atti illegittimi, nonostante alcune
affinità procedimentali ed il richiamo a tale ultima norma nella prima
contenuta.
Ha chiarito al riguardo l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato (3 luglio
1973, n. 7) che l'autonomia e la diversità di tali poteri, che pure coesistono
nell'ordinamento e possono trovare applicazione nei riguardi delle licenze
illegittime (Cons. Stato, sez. II, 21 maggio 1980, n. 923, 76), e l'intrinseca
diversità degli istituti in esame è altresì desumibile dalla ricorrenza dei
diversi presupposti utili a radicarne l'esercizio: mentre l'annullamento
governativo non incontra limiti di tempo e richiede comunque la sussistenza
dell'interesse pubblico attuale accanto al vizio di legittimità, l'annullamento
regionale, invece, soggiace a precisi limiti temporali e non risulta
caratterizzato anche dall'onere di valutazione dell'interesse pubblico concreto
ed attuale, essendo finalizzato allo scopo di condurre le amministrazioni
comunali al rigoroso rispetto di tutta la normativa edilizia (Cons. Stato n.
801/1980; idem T.A.R. Puglia 27 agosto 1981, n. 186)".
Per quanto precede è del parere
che la concessione edilizia oggetto del presente parere, rilasciata dal
responsabile del servizio dell'U.T.C. del comune di Gioiosa Marea, debba essere
annullata, salvo ed impregiudicato il potere del comune di valutare, alla
stregua delle considerazioni sopracitate, in ordine all'interesse pubblico, la
demolizione del manufatto oggetto della suddetta concessione edilizia, nonché
la ricorrenza o meno della fattispecie prevista dall'art. 12 della legge n.
47/85.";
Ritenuto di dovere condividere il superiore parere espresso dal Consiglio
regionale dell'urbanistica con il voto n. 165 del 16 luglio 2003;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in
conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con voto n.
165 del 16 luglio 2003, è annullata la concessione edilizia n. 14 del 14 maggio
1993 rilasciata dal comune di Gioiosa Marea alla ditta Mollica Tindara e
Miragliotta Giuseppina.
Art. 2
Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i
seguenti atti:
1) parere n. 8 del 10 marzo 2003 reso dall'unità operativa 4.1/D.R.U.;
2) voto del C.R.U. n. 165 del 16 luglio 2003.
Art. 3
Il comune di Gioiosa Marea, ai sensi dell'art. 54 della legge regionale n.
71/78, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, dovrà adottare tutti i
provvedimenti conseguenti secondo quanto indicato nel sopraccitato voto n. 165
del 16 luglio 2003 espresso dal C.R.U.
Art. 4
Il comune di Gioiosa Marea dovrà notificare il presente decreto alla ditta
intestataria della C.E. ed ai soggetti interessati di cui alla nota di
contestazione prot. n. 4472 del 22 gennaio 2003, nonché dovrà provvedere, ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78, alla
pubblicazione dello stesso provvedimento mediante affissione all'albo pretorio.
Palermo, 4 agosto 2003.
(2003.32.2066)