Le diagnosi energetiche

Diagnosi Energetica

Elaborato tecnico che documenta lo "stato di salute" del sistema edificio-impianto.

 

Normativa di riferimento

D.Lgs. 19 agosto 2005. n. 192 coordinato con il D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311

ALLEGATO A

7. diagnosi energetica procedura sistematica volta a fornire una adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi – benefici e riferire in merito ai risultati.

 

Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 in vigore dal 3 luglio 2008

Art. 18. Diagnosi energetiche e campagne di informazione

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia definisce le modalità con cui assicura la disponibilità di sistemi di diagnosi energetica efficaci e di alta qualità destinati a individuare eventuali misure di miglioramento dell'efficienza energetica applicate in modo indipendente a tutti i consumatori finali, prevedendo accordi volontari con associazioni di soggetti interessati.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'Agenzia predispone per i segmenti del mercato aventi costi di transazione più elevati e strutture non complesse altre misure quali i questionari e programmi informatici disponibili su Internet o inviati per posta, garantendo comunque la disponibilità delle diagnosi energetiche per i segmenti di mercato in cui esse non sono commercializzate.

3. La certificazione energetica di cui al  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si considera equivalente ad una diagnosi energetica che risponda ai requisiti di cui ai commi 1 e 2.

4. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 sono stabilite le modalità con cui le imprese di distribuzione concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di garantire la disponibilità di diagnosi energetiche a tutti clienti finali.

5. Ai fini di dare piena attuazione alle attività di informazione di cui dall'articolo 4, comma 4, lettera e), l'Agenzia si avvale delle risorse rinvenenti dal fondo di cui all'articolo 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, assegnate con le modalità previste dal medesimo comma.

6. Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III al presente decreto legislativo. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di cui all'allegato III si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali. Le regioni e le province autonome che abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato III

 

Allegato III - (previsto dall'articolo 18, comma 6)

METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI PER L'ESECUZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

1. Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti.

1. Per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le seguenti norme tecniche nazionali e loro successive modificazioni:

a) UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edifico per la climatizzazione estiva ed invernale;
b) UNI TS 11300 prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2-1: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di utilizzo dei combustibili fossili;
c) UNI TS 11300 prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2-2: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di:

1) utilizzo di energie rinnovabili (solare-termico, solare fotovoltaico, bio-masse);
2) utilizzo di altri sistemi di generazione (cogenerazione, teleriscaldamento, pompe di calore elettriche e a gas).

2. Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di cui al punto 1 (software commerciali), garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento. La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

3. In relazione alle norme tecniche di cui al punto 1, il CTI predispone lo strumento nazionale di riferimento sulla cui base fornire la garanzia di cui al punto 2.

4. Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la medesima è sostituita da autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto ad uno degli organismi citati al punto 2.

5. Ai fini della certificazione degli edifici, le metodologie per il calcolo della prestazione energetica, sono riportate nelle linee guida nazionali di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

6. Sono confermati i criteri generali e i requisiti della prestazione energetica per la progettazione degli edifici e per la progettazione ed installazione degli impianti, fissati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, come modificati dal presente decreto legislativo, e dall'allegato I al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni


 

Le diagnosi energetiche

Una Diagnosi Energetica, come definito dal recente Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, Articolo 2 - Definizioni: […] n) è una procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio in cui, a seconda della destinazione d’uso, si abita, si svolge un’attività o dei servizi pubblici.

L’obiettivo primario è individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati.

I dati da raccogliere riguardano l’identificazione dell’edificio riportando indirizzo, n° unità presenti nel sito di indagine e appartenenti allo stesso complesso o complessi differenti, loro destinazione d’uso, presenza di edifici contigui, anno di costruzione e altri dati importanti per collocare il sito all’interno di aree edificate particolari.

A questo si aggiungono i dati relativi all’involucro e nello specifico relativi alla struttura, planimetria, superfici e volumi, presenza e caratteristiche di ambienti non riscaldati come cantine, sottotetti, vani scala, dati strutturali relativi ad ambienti riscaldati come, per esempio, il tetto, le pareti, i serramenti.

Per dare una valutazione oggettiva del rapporto strutture - impianti, si devono raccogliere quindi le informazioni relative ai consumi elettrici, dispersioni delle superfici riscaldate, combustibili, costi di manutenzioni  periodiche eccetera. In ultima analisi, come fatto per i dati strutturali, si procede a identificare gli  impianti presenti nel sito di indagine determinando, grazie alle specifiche riportate su libretti o targhe identificative, informazioni relative alle modalità di riscaldamento e climatizzazione estiva, le caratteristiche degli impianti presenti e la loro efficienza.

Una volta raccolti tutti i dati si procede alla loro elaborazione provvedendo a redigere un rapporto di audit leggero comprensivo di una scheda per ogni edificio o parte di complesso edificato esaminato, confrontando ove possibile i dati relativi agli edifici con medesima destinazione d’uso e in rapporto alle loro dimensioni e frequenza-modalità di utilizzo.

Si procede quindi con un’analisi dei costi relativi a soluzioni strutturali, impiantistiche, possibilità di utilizzo di fonti rinnovabili, utilizzo di strumenti di monitoraggio dei consumi, applicazione di interventi formativi per l’uso corretto di strutture e impianti, specificando i costi dovuti agli interventi necessari per la loro applicazione.

Tra di essi, i principali sono senz’altro: quelli economici relativi ai materiali, progettazione, realizzazione, consulenza e certificazione, manutenzione; quelli temporali per la progettazione, tempi tecnici di legge, realizzazione, infine, quelli del personale.

Tra i benefici ricordiamo quelli energetici, economici, ambientali, di immagine, di qualità della vita e sicurezza, ognuno dei quali ricopre un ruolo importante, ma difficile da migliorare se non con azioni singole ma poco efficaci nel tempo, quindi più costose perché ripetitive di una completa ma risolutiva come la diagnosi energetica.

Al termine della diagnosi si avranno tutti i dati necessari per effettuare interventi duraturi e quantificabili, ottenendo anche, utilizzando i dati raccolti, l'attestato di certificazione energetica.