Mancato rispetto dei diritti di terzi
Consiglio di Stato, sez. V, 22 giugno 2000, n. 3525.
...non grava sul Comune l'onere probatorio di appurare l'inesistenza di
servitù o di altri vincoli reali che incidono, limitandola, sull'attitudine
edificatoria dell'immobile. Peraltro, qualora
sia acquisita la prova della esistenza di servitù di non edificare
(totale o parziale), gravanti sull'immobile oggetto della richiesta di
concessione edilizia, l'amministrazione
ha l'obbligo di valutare tale elemento ai fini del diniego del provvedimento.
Al contrario, in mancanza di adeguati elementi istruttori, ritualmente acquisiti
nel corso del procedimento, la concessione edilizia è legittimamente
rilasciata, ancorché sia accertata, successivamente, l'esistenza dei vincoli
gravanti sulla proprietà del concessionario. Il mancato rispetto di una
servitù pattizia preesistente non è di per sé motivo d'illegittimità della
concessione edilizia rilasciata per costruire sul fondo servente, in quanto il
Comune non è tenuto, in sede di esame delle relative domande di concessione, a
ricercare d'ufficio, né ad opporre al richiedente la pattuizioni limitative
della proprietà che costui o il suo dante causa abbiano concluso con i terzi,
tant'è che la concessione stessa viene rilasciata sempre con la clausola di
salvezza dei diritti di questi ultimi.
Attenzione quindi quando si è a conoscenza che un comproprietario è dissenziente: