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Decreto Kyoto 

DM 25 novembre 2008

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, fatta a New York nel 1992 e successivamente ratificata dal Governo italiano con legge 15 gennaio 1994, n. 65;
Visto il Protocollo adottato il 10 dicembre 1997 a Kyoto nel corso della Terza Conferenza delle Parti alla Convenzione sui Cambiamenti Climatici secondo il quale i Paesi industrializzati si impegnano a ridurre, per il periodo 2008-2012, il totale delle emissioni di gas ad effetto serra almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990;
Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/358/CE, riguardante l'approvazione, a nome della Comunita' europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, nel quale l'Italia si impegna alla riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012;
Vista la decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004, con la quale e' confermato l'impegno dell'Unione europea per l'attuazione degli obblighi di riduzione stabiliti nell'ambito del Protocollo di Kyoto e nella successiva citata decisione 2002/358/CE;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120 di ratifica del Protocollo di Kyoto;
Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 «Revisione delle Linee Guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra»;
Vista la delibera CIPE n. 135 dell'11 dicembre 2007 «Aggiornamento della delibera CIPE n. 123/2002»;
Vista la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione di anidride carbonica nell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che al comma 1110 ha istituito un apposito Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti (nel seguito: Fondo Kyoto);
Visto il comma 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un decreto per l'individuazione delle modalita' di erogazione dei finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo Kyoto, nel rispetto delle condizioni di tasso, di durata e di destinazione soggettiva fissate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il citato comma 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati;
Visti i comma da 1112 a 1114 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che hanno individuato le misure da finanziare prioritariamente per il
triennio 2007-2009 e destinato al Fondo Kyoto, nel medesimo triennio, la somma di 200 milioni di euro all'anno e, in eventuale aggiunta, le risorse di cui all'art. 2, comma 3, della legge 2 giugno 2002, n. 120, prescrivendo che le rate di rimborso dei finanziamenti agevolati siano destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo Kyoto stesso;
Visto il comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, nell'istituire il Fondo Kyoto presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (nel seguito: CDP S.p.A.), rimanda ad apposita convenzione per la definizione delle modalita' di gestione, dando facolta' alla stessa CDP S.p.A. di avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti agevolati di uno o piu' istituti di credito, scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale;
Visto l'art. 2, comma 124, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), che, introduce all'art. 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera f-bis) recante:
«pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste»;
Visto l'art. 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che dispone che la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, hanno diritto di accesso agli incentivi di cui ai comma da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata;
Visti i comma 345 e 346 della legge relativi all'incentivazione di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, e i comma 358 e 359 della legge relativi all'incentivazione di motori ad alta efficienza;
Visto il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2008-2011 nella parte in cui si prevede la reiterazione delle suddette misure;
Vista la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE;
Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 che recepisce la summenzionata direttiva definendo misure atte a promuovere e sviluppare anche ai fini di tutela ambientale la cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia basata su una domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria con particolare riferimento alle condizioni climatiche nazionali;
Visti i decreti 20 luglio 2004 emanati dal Ministro per le attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione del risparmio energetico negli usi finali:
«Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»;
«Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;
Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale;
Visto il decreto 21 dicembre 2007, emanato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante «Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, recante «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'»;
Visto il decreto 19 febbraio 2007 recante «Criteri e modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387»;
Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 28 febbraio 2008;

Decreta:

Art. 1. Finalita'

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di erogazione dei finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo Kyoto, a sostegno delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «Misura microcogenerazione diffusa»: installazione di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento elettrico e termico come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (G.U. n. 54 del 6 marzo 2007), alimentati a gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa (solida, liquida, gassosa);
b) «Misura rinnovabili»: installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricita' o calore;
c) «Misura motori elettrici»: sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza nominale superiore a 90 kWe con motori ad alta efficienza;
d) «Misura usi finali»: risparmio energetico e incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia;
e) «Misura protossido di azoto»: eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali e in agricoltura;
f) «Misura ricerca»: progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero di gas ad effetto serra;
g) «ciclo di programmazione»: periodo di tempo di durata annuale con inizio il 1° gennaio e conclusione il 31 dicembre dello stesso anno;
h) «sistemi integrati»: progetti di investimento che contemplano l'integrazione di interventi, comunque combinati, di cui alle misure definite nelle precedenti lettere a), b) e d), da realizzarsi nello stesso sito;
i) «imprese»: tutti i soggetti, comprese le ESCo (Societa' di servizi energetici), le imprese agricole e forestali, le imprese che esercitano servizi di pubblica utilita', le imprese che esercitano abitualmente e continuativamente attivita' commerciale, industriale e nel settore dei servizi, comunque soggette all'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto, sia sotto forma individuale che societaria;
j) «persona fisica»: tutti i soggetti aventi capacita' giuridica diversi da quelli di cui alla lettera i) e k) che non esercitano abitualmente e continuativamente attivita' commerciale o comunque soggetta all'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto;
k) «persona giuridica privata»: tutti i soggetti diversi da quelli delle lettere i) e j) a cui e' riconosciuta la personalita' giuridica ai sensi della normativa vigente, comprese le fondazioni e le associazioni con personalita' giuridica;
l) «soggetti pubblici»: regioni, province, comuni, comunita' montane e gli altri soggetti a cui la legge riconosce la personalita' giuridica pubblica, incluse le associazioni, le unioni e i consorzi tra enti locali, le agenzie regionali o locali per il risparmio energetico nonche' gli istituti universitari e gli istituti di ricerca compresi i loro consorzi;
m) «condominii»: condominii, ai sensi del Libro III, Titolo VII, Capo II del codice civile, comprendenti almeno dieci unita' abitative;
n) «investimento complessivo»: totale dei costi da sostenere per la completa realizzazione dell'intervento;
o) «tipologie di costo ammissibile»: voci di costo dell'investimento complessivo ammissibili ad agevolazione;
p) «percentuale di agevolazione»: percentuale da applicare al totale generale dei costi ammissibili ed al totale del finanziamento agevolato richiesto di cui all'allegato e);
q) «finanziamento agevolato»: capitale concedibile a prestito a valere sulle risorse del Fondo Kyoto calcolato secondo quanto previsto all'art. 9, comma 3;
r) «potenza nominale»: e' la potenza elettrica dell'impianto, determinata come la somma aritmetica delle potenze nominali dei singoli impianti;
s) «Circolare»: Circolare applicativa, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, adotta, d'intesa con la CDP S.p.A., per l'ulteriore attuazione di dettaglio del presente decreto;
t) «intervento»: per le misure di cui al presente articolo lettera a), b) e d) limitatamente all'art. 6, comma 2, lettera d), punto 2, si intende la realizzazione di singolo impianto in conformita' alle prescrizioni minime di cui agli allegati c);
u) «Misura gestione forestale sostenibile»: progetti regionali per la finalizzazione di interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste;
v) «filiera corta»: biomassa ottenuta entro un raggio di 70 km dall'impianto che la utilizza per produrre energia cosi' come da art. 26, comma 4-bis della legge 29 novembre 2007, n. 222;
w) «biomassa vegetale solida»: si intende la biomassa vegetale solida prodotta nel territorio regionale o da filiera corta. E' fatto salvo, ove non in contrasto, quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
x) «biocombustibili vegetali liquidi»: si intendono i biocombustibili vegetali liquidi di origine nazionale. E' fatto salvo, ove non in contrasto, quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
y) «biogas»: si intende biogas di origine vegetale o da filiera corta. E' fatto salvo, ove non in contrasto, quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;

Art. 3. Dotazione del Fondo Kyoto

1. Ai sensi del comma 1113 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, affluiscono al Fondo Kyoto le seguenti risorse:
a) nel 2007: 200 milioni di euro, risorse a valere sull'annualita' 2007 e impegnate con Decreto DEC/RAS/1932/2007 del 21 dicembre 2007;
b) nel 2008: 200 milioni di euro;
c) nel 2009: 200 milioni di euro;
d) le rate di rimborso dei finanziamenti agevolati.
2. Le risorse di cui al precedente comma 1 sono rese disponibili dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le modalita' statuite nella convenzione da stipularsi con CDP S.p.A. ai sensi del comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la CDP S.p.A. comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la dotazione stimata del Fondo Kyoto per l'anno successivo, tenendo conto anche delle rate di rimborso in scadenza nello stesso anno.
4. Ai sensi del comma 1113 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono affluire al Fondo le risorse di all'art. 2, comma 3, della legge 1° giugno 2002, n. 120.

Art. 4. Ripartizione delle risorse

1. La dotazione del Fondo Kyoto e' utilizzata secondo cicli di programmazione annuale.
2. Per la prima annualita', le risorse sono assegnate secondo il seguente riparto per misura e territorio:
a) «Misura microcogenerazione diffusa»: 25 milioni di euro, di cui al Nord (Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Province Autonome di Trento e Bolzano) il 40%, al Centro (Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo) il 25% e al Sud (Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) il 35%;
b) «Misura rinnovabili»: 10 milioni di euro, di cui al Nord il 35%, al Centro il 25% e al Sud il 40%;
c) «Misura motori elettrici»: 15 milioni di euro per l'intero territorio nazionale;
d) «Misura usi finali»: 130 milioni di euro, di cui al Nord il 40%, al Centro il 20% e al Sud il 40%;
e) «Misura protossido di azoto»: 5 milioni di euro per l'intero territorio nazionale;
f) «Misura ricerca»: 5 milioni di euro per l'intero territorio nazionale;
g) «Misura gestione forestale sostenibile»: 10 milioni di euro per l'intero territorio nazionale.
3. Con la circolare di cui al punto s) del precedente art. 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica la ripartizione tra le Regioni delle risorse di cui al precedente comma 2 lettera a), b) e d), informandone preventivamente la Conferenza Unificata. La ripartizione tiene conto della popolazione e dei consumi energetici regionali.
4. Qualora, per alcune misure di cui al precedente comma 2 lettera a), b) e d), si dovesse verificare il mancato utilizzo delle risorse, cosi' come ripartite su base regionale, con decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, queste possono essere, in via prioritaria, rimodulate, nell'ambito della stessa Regione, in base alle richieste ritenute ammissibili o sulle eventuali altre misure.
5. Per le successive annualita', nonche' per le ulteriori risorse previste alla lettera d), dell'art. 3, comma 1, con decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, e' definito, anche sulla base dei risultati del monitoraggio dei precedenti cicli di programmazione, il riparto delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) del presente decreto; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico puo' riarticolare la destinazione delle risorse, non efficacemente utilizzate, nell'ambito delle misure di cui al comma 2, anche nel corso del medesimo ciclo di programmazione.
6. La Convenzione di cui all'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, definisce le attivita' di gestione a cui saranno destinate le maggiori risorse del suddetto Fondo rinvenienti dall'applicazione del tasso di interesse di cui al comma 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Su indicazione delle Regioni e delle Province autonome, la CDP S.p.A. puo' avvalersi, per le sole misure indicate al comma 3 del presente articolo, degli enti di sviluppo regionali competenti per materia, ovvero delle societa' finanziarie regionali per le attivita' scaturenti e conseguenti dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 21 del presente decreto. Con tali enti la CDP S.p.A. stipula autonome convenzioni.
8. In sede di prima applicazione, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero ed alla CDP S.p.A. l'elenco degli enti di sviluppo regionale ovvero delle finanziarie regionali appositamente delegati allo svolgimento delle attivita' di cui al precedente comma 7, trascorso il quale le attivita' sono svolte dalla CDP S.p.A.
9. Agli oneri derivanti dall'esercizio della facolta' di cui al precedente comma 7 provvedono le Regioni e Province autonome con proprie risorse umane, strumentali e finanziarie.

Art. 5. Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati di cui al presente decreto:
a) «Misura microcogenerazione diffusa»: i soggetti di cui alle lettere i), j), k), l) ed m) del precedente art. 2;
b) «Misura rinnovabili»: i soggetti di cui alle lettere i), j), k), l) ed m) del precedente art. 2 per gli interventi di cui all'art. 6), comma 2, lettera b) punti 1, 2, 4 e 5; i soggetti di cui alla lettera l) del precedente art. 2) per gli interventi di cui all'art. 6), comma 2, lettera b) punto 3 ;
c) «Misura motori elettrici»: i soggetti di cui alla lettera i) del precedente art. 2;
d) «Misura usi finali»: i soggetti di cui alla lettera l) del precedente art. 2 per gli interventi di cui al successivo art. 6 comma 2 lettera d), punto 1; i soggetti di cui alle lettere i), j), k), l) ed m) del precedente art. 2 per gli interventi di cui al successivo art. 6 comma 2, lettera d), punto 2, I e II; i soggetti di cui alla lettera l) del precedente art. 2 per gli interventi di cui al successivo art. 6 comma 2, lettera d), punto 2, III.
e) «Misura protossido di azoto»: i soggetti di cui alla lettera i) del precedente art. 2;
f) «Misura ricerca»: i soggetti, ricompresi tra quelli di cui alle lettere i), k) ed l) del precedente art. 2, come meglio definiti al successivo art. 11;
g) «Misura gestione forestale sostenibile»: i soggetti sono le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
2. Alla data di presentazione della domanda i soggetti di cui alla lettera i) del precedente art. 2:
a) devono gia' essere iscritti nel registro delle imprese;
b) devono trovarsi in regime di contabilita' ordinaria, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sottoposti a procedure concorsuali ne' ad amministrazione controllata;
c) i soggetti obbligati, devono aver depositato presso il registro delle imprese almeno due bilanci su base annuale.

Art. 6. Requisiti degli investimenti agevolabili

1. Possono essere agevolati esclusivamente nuovi investimenti, la cui effettiva realizzazione non abbia avuto avvio in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli investimenti agevolabili, ad esclusione di quelli riferiti alla «Misura ricerca» e alla «Misura gestione forestale sostenibile», ai sensi del presente decreto devono possedere le seguenti caratteristiche:
a) «Misura microcogenerazione diffusa»: sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova costruzione, con potenza nominale fino a 50 kWe che utilizzano quali fonti energetiche le seguenti: gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili liquidi di origine vegetale, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa;
b) «Misura rinnovabili»: sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova costruzione di piccola taglia per l'utilizzo di singola fonte rinnovabile:
1. impianti eolici con una potenza nominale installata compresa tra 1 kWp e 200 kWp
2. impianti idroelettrici con una potenza nominale installata compresa tra 1kWp e 200 kWp;
3. impianti solari termici con superficie d'apertura non superiore a 200 m2;
4. impianti termici a biomassa vegetale solida (pellets o cippato) di potenza nominale termica (kWt) compresa tra 50 kWt e 450 kWt;
5. impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati negli edifici con una potenza nominale compresa tra 1 kWp e 40 kWp;
c) «Misura motori elettrici»: sono ammessi investimenti per la sostituzione di motori con potenza nominale superiore a 90 kWe con apparecchiature ad alta efficienza;
d) «Misura usi finali»: sono ammessi investimenti per singolo intervento:
1. sull'involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, orizzontali o inclinate, chiusure trasparenti comprensive di infissi e vetri, chiusure apribili e assimilabili quali porte e vetrine anche se non apribili, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati;

2. I) per la climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 500 kWe alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa.
Tale intervento e' ammissibile solo se contempla sia la realizzazione dell'impianto di cogenerazione che la realizzazione della rete di teleriscaldamento ad esso abbinata, inclusi gli allacciamenti agli edifici;
II) per la climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassa entalpia fino a 1 MWt;
III) impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 5 MWe alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa;
e) «Misura protossido di azoto»: sono ammessi investimenti sui cicli produttivi delle imprese che producono acido adipico e delle imprese agro-forestali.
3. Laddove le Regioni e le Province autonome volessero avvalersi di quanto previsto dall'art. 4, comma 7 e 8, le stesse possono integrare, per ciclo di programmazione, le prescrizioni allegate al presente decreto con criteri di valutazione aggiuntivi che tengano conto della peculiare specificita' territoriale entro i limiti dell'art. 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In fase di prima applicazione, le Regioni e le Province autonome, entro il termine di pubblicazione della Circolare di cui all'art. 2, lettera s), comunicano al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare gli eventuali criteri di valutazione aggiuntivi.

Art. 7. Tipologie di costo ammissibili

1. Ad eccezione della «Misura ricerca» e della «Misura gestione forestale sostenibile», con riferimento all'investimento complessivo, concorrono alla determinazione del finanziamento agevolato, esclusivamente, le seguenti tipologie di costi:
a) Progettazione di sistema ivi compresa l'eventuale realizzazione di diagnosi energetica e studi di fattibilita' strettamente necessari per la progettazione degli interventi. Tali costi sono riconosciuti nella misura massima dell'8% del totale generale dei costi ammissibili di cui all'allegato e).
b) Costi delle apparecchiature comprensivo delle forniture di materiali e dei componenti strettamente necessari alla realizzazione dell'intervento.
c) Costi delle infrastrutture comprese le opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'impianto, i costi di allacciamento alla rete, ovvero nel caso della «Misura usi finali», i costi strettamente necessari al montaggio e assemblaggio delle tecnologie installabili.
d) Costi di installazione, compresi avviamento e collaudo.
2. Sono esclusi i costi di esercizio (ad esempio: personale, combustibili e manutenzione ordinaria).

Art. 8. Costi unitari massimi ammissibili

1. Fatta eccezione per la «Misura ricerca», la «Misura Usi finali», la «Misura protossido di azoto» e la «Misura gestione forestale sostenibile», i costi unitari massimi ammissibili, relativi alla somma delle voci di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 7, comma 1, sono definiti, per taglia e tecnologia, nella tabella denominata «Costi unitari massimi ammissibili» allegata al presente decreto, come riferito all'art. 27.
2. I costi unitari massimi ammissibili di cui al precedente comma devono essere considerati come valori limite ai fini della determinazione del massimale di finanziamento agevolato di cui all'art. 10.
3. I costi unitari massimi ammissibili definiti nella tabella di cui al comma 1 del presente articolo, ove le condizioni di mercato lo richiedessero, possono essere modificati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentita la Conferenza Unificata.

Art. 9. Percentuali di agevolazione

1. Per gli investimenti previsti dal precedente art. 6, l'intensita' del beneficio erariale per i soggetti beneficiari di cui alla lettera i) del precedente art. 2, non puo' superare la quota di aiuto di Stato definita «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 379/5 del 28 dicembre 2006.
2. Con riferimento alle misure di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed ai costi unitari massimi ammissibili di cui al precedente art. 8, le percentuali di agevolazione relativamente ai soggetti di cui all'art. 2) comma 1, lettera l) sono fissati a 90%; le percentuali di agevolazione relativamente ai soggetti di cui all'art. 2) comma 1, lettere i), j), k) ed m) sono fissati al 70%.
3. Il finanziamento agevolato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, e' determinato come il valore minimo tra:
il massimale di finanziamento agevolato come definito al successivo art. 10;
il prodotto tra la percentuale di agevolazione di cui al precedente comma 2 e il totale generale dei costi ammissibili di cui all'allegato e);
il prodotto tra la percentuale di agevolazione di cui al precedente comma 2 e il totale finanziamento agevolato richiesto di
cui all'allegato e).
4. Il finanziamento agevolato, di cui al comma 3 del presente articolo e' da considerarsi al netto dell'imposta sul valore aggiunto se riferito ad interventi proposti da soggetti di cui all'art. 2, lettera i) e lettera k) limitatamente, per questi ultimi, alle sole attivita' aventi natura assoggettabile al regime dell'imposta sul valore aggiunto. Negli altri casi, il finanziamento agevolato di cui al comma 3 del presente articolo e' maggiorato dell'aliquota di imposta sul valore aggiunto applicabile.
5. Le percentuali di cui al comma 2 del presente articolo, ove le condizioni di mercato lo richiedessero, possono essere modificati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 10. Massimali del finanziamento agevolato

1. Nel rispetto delle tipologie di costo ammissibile di cui all'art. 7, comma 1, il massimale del finanziamento agevolato e' determinato, per misura, come segue:
a) «Misura microcogenerazione diffusa» di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera a): e' pari al prodotto tra la potenza nominale dell'impianto, il costo unitario massimo ammissibile indicato nella tabella allegata di cui all'art. 8, comma 1, e la percentuale di agevolazione di cui all'art. 9, comma 2.
b) «Misura rinnovabili» per gli investimenti di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera b): e' pari al prodotto tra la potenza nominale dell'impianto, il costo unitario massimo ammissibile indicato nella tabella allegata di cui all'art. 8, comma 1, e la percentuale di agevolazione di cui all'art. 9, comma 2. Per gli interventi di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), punto 4, nel calcolo anzidetto la potenza e' sostituita dalla superficie di apertura.
c) «Misura motori elettrici» di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera c): e' pari al prodotto tra il numero di motori sostituiti, il costo unitario massimo ammissibile indicato nella tabella allegata di cui all'art. 8, comma 1, e la percentuale di agevolazione di cui all'art. 9, comma 2.
2. Per la «Misura protossido di azoto» il massimale del finanziamento agevolato non puo' essere superiore ad euro 1.000.000,00 moltiplicato per la percentuale di agevolazione di cui all'art. 9, comma 2; per la «Misura usi finali» di cui all'art. 6, comma 2, lettera d), punto 1, lettera d) punto 2, I e II il massimale del finanziamento agevolato non puo' essere superiore ad euro 1.500.000,00 moltiplicato per la percentuale di agevolazione di cui all'art. 9, comma 2; per la «Misura usi finali» di cui all'art. 6, comma 2, lettera d) punto 2, III il massimale del finanziamento agevolato non puo' essere superiore ad euro 10.000.000,00 moltiplicato per la percentuale di agevolazione di cui all'art. 9, comma 2.
3. Qualora l'intervento proposto presenti le caratteristiche di «sistema integrato», cosi' come definito alla lettera h) dell'art. 2, il massimale del finanziamento agevolato, comunque nel rispetto dei comma 1 e 2 del presente articolo, non puo' superare euro 1.500.000,00. In tali casi, la domanda dovra' evidenziare i costi distinti per intervento.
4. I massimali del finanziamento agevolato, di cui ai comma 1, 2 e 3 del presente articolo, sono da considerarsi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
5. I massimali di cui ai precedenti comma, ove le condizioni di mercato lo richiedessero, possono essere modificati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 11. Disciplina speciale per la Misura ricerca

1. Sono ammesse al finanziamento agevolato le attivita' di ricerca precompetitiva per lo sviluppo di tecnologie innovative per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per la produzione e separazione e accumulo di idrogeno, per lo sviluppo di materiali, componenti e configurazioni innovative di celle a combustibile.
2. Possono fare istanza di accesso al finanziamento agevolato gli istituti superiori di ricerca, sia pubblici che privati, le universita' e i loro consorzi. Sono ammessi al beneficio erariale anche i soggetti appositamente costituiti, anche in compartecipazione pubblico-privata, per la creazione di spinn-off al fine di valorizzare i risultati della ricerca.
3. Il massimale di finanziamento agevolato per il progetto di ricerca non puo' essere superiore a 1.000.000,00 di euro e comunque non puo' superare il 50% dei costi ammissibili cosi' come definiti dal successivo comma 4 del presente articolo.
4. Sono ammissibili al finanziamento agevolato i seguenti costi:
a) costi di personale adibito esclusivamente ad attivita' di ricerca;
b) costo di strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente per le attivita' di ricerca;
c) costo di servizi di consulenze, brevetti, know-how e diritti di licenza strettamente necessari ed attinenti all'attivita' di ricerca;
d) costi di materiali, forniture e prodotti direttamente imputabili all'attivita' di ricerca.

Art. 12. Disciplina speciale per la Misura gestione forestale sostenibile

1. Sono ammessi al finanziamento agevolato, a valere sulla prima annualita' del Fondo, i progetti regionali che presentano la finalita' di identificare interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.
2. Possono fare istanza di accesso al finanziamento agevolato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
3. Il massimale di finanziamento agevolato per la finalizzazione di progettazione di interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste non puo' essere superiore a 500.000,00 euro.
4. Sono ammissibili al finanziamento agevolato i seguenti costi:
a) costi di personale;
b) costo di strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente ai fini della progettazione;
c) costo di servizi di consulenze, brevetti, know-how e diritti di licenza strettamente necessari ed attinenti all'attivita' di gestione forestale.

Art. 13. Cumulabilita'

1. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 del precedente art. 9, le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali entro le intensita' di aiuto massime consentite dalla vigente normativa dell'Unione europea, salvo quanto stabilito dall'art. 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 14. Ammissione ai benefici erariali

1. In applicazione del comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare affida alla CDP S.p.A., tra le altre attivita' di gestione del Fondo Kyoto, la cura della fase di raccolta e istruttoria delle istanze di ammissione ai benefici erariali, fermo restando quanto stabilito al precedente art. 4, comma 7 e 8.
2. La procedura per l'ammissione ai benefici erariali, per ciascuna misura o gruppo di misure, si articola nelle seguenti fasi:
a) domanda di ammissione;
b) istruttoria preliminare, tecnica ed economico-finanziaria: le tre sub-fasi di cui si compone l'istruttoria devono essere considerate separate, distinte e consequenziali, con valutazione specifica a conclusione di ogni singola sub-fase; la suddetta valutazione si concludera' con un'ammissione alla fase successiva ovvero con una non ammissione e conseguente diniego del beneficio erariale;
c) concessione o diniego.
3. La CDP Spa sviluppa un sistema informativo per la gestione delle domande e dei progetti finanziati al fine di poter trattare i dati in maniera aggregata per ogni regione.

Art. 15. Modalita' di presentazione delle domande

1. L'ammissione al finanziamento agevolato avviene sulla base della presentazione della domanda, redatta, a pena di esclusione, secondo lo schema allegato al presente decreto, come riferito all'art. 27. Le domande di ammissione e la relativa documentazione, devono essere inoltrate alla CDP S.p.A., a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, sia in duplice copia cartacea che in formato elettronico su supporto digitale (CD, DVD).
2. Per le Regioni e Province autonome che si sono avvalse della facolta' prevista ai comma 7 e 8 dell'art. 4 del presente decreto, le domande di ammissione e la relativa documentazione, devono essere inoltrate ai soggetti di cui all'art. 4, comma 7 a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, sia in duplice copia cartacea che in formato elettronico su supporto digitale (CD, DVD). Gli indirizzi dei soggetti di cui all'art. 4, comma 7 e i relativi moduli domanda sono riportati nella circolare, di cui all'art. 2 lettera s).
3. La domanda di ammissione deve essere presentata a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della circolare, di cui all'art. 2, lettera s), nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e fino al centotrentacinquesimo giorno dalla stessa data di pubblicazione.
4. La domanda di ammissione per i soggetti beneficiari di cui alle lettere i), j), k) e m) del precedente art. 2 e' corredata da una valutazione di affidabilita' economico-finanziaria del soggetto beneficiario e del progetto, effettuata da uno dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per i soggetti di cui alla lettera l) del precedente art. 2, la domanda di ammissione e' corredata dalle attestazioni necessarie a verificare il rispetto dei presupposti legali all'indebitamento.
5. La domanda di ammissione e' inoltre corredata:
a) (per tutti i soggetti di cui al precedente art. 2) dal cronoprogramma dell'intervento per il quale si richiede l'agevolazione (pianificazione sequenziale e temporale delle attivita');
b) (per i soggetti di cui alle lettere i), j), k) e m) del precedente art. 2) da una attestazione in ordine al rispetto di quanto previsto dal comma 1 del precedente art. 6 (nuovi investimenti, la cui realizzazione non sia stata avviata in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto);
c) (per i soggetti di cui alla lettera l) del precedente art. 2) da una dichiarazione in ordine al rispetto della vigente normativa in tema di copertura finanziaria delle spese di investimento.
6. Il modulo di domanda deve essere compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto ed accompagnato dalla documentazione richiesta, a pena di invalidita'.
7. A pena di inammissibilita', per uno stesso ciclo di programmazione, il soggetto beneficiario puo' presentare una sola domanda di agevolazione per misura e una sola domanda di agevolazione per «sistemi integrati».
8. La CDP S.p.A. registra in ordine cronologico le domande presentate.

Art. 16. Istruttoria

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 7 e 8, l'istruttoria della domanda di ammissione al finanziamento agevolato si compone delle seguenti sub-fasi:
a) istruttoria preliminare: verifica, in base all'ordine cronologico di ricevimento, della correttezza e della completezza documentale della domanda, della sussistenza delle condizioni di procedibilita' per l'accesso alle agevolazioni, nonche' della disponibilita' delle risorse ai sensi del precedente art. 4;
b) istruttoria tecnica: e' costituita dalla verifica inerente la validita' tecnica del progetto presentato e la relativa ammissibilita' e congruita' dei costi relativamente ai progetti che hanno superato la precedente istruttoria preliminare;
c) istruttoria economico-finanziaria: e' rappresentata dalle verifiche inerenti l'affidabilita' economico-finanziaria, al fine di accertare la possibilita' dei beneficiari di far fronte agli impegni finanziari che deriveranno dalla stipula del contratto di finanziamento agevolato. Per i soggetti beneficiari di cui alle lettere i), j), k) e m) del precedente art. 2, si fa riferimento alla valutazione di affidabilita' economico-finanziaria predisposta secondo le regole generalmente utilizzate nel sistema bancario. Per quanto riguarda i soggetti beneficiari di cui al precedente art. 2, lettera l), sono verificati i presupposti per l'indebitamento di cui alla vigente normativa secondo le indicazioni ed i parametri forniti da CDP S.p.A.
Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, la Convenzione di cui all'art. 1, comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, definisce le modalita' di espletamento riguardanti l'istruttoria preliminare, tecnica e finanziaria. La procedura di cui al presente articolo deve realizzarsi normalmente in un tempo di 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
2. Per lo svolgimento della procedura di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, e' istituita una Commissione di valutazione, presso la Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero la quale porra' in essere i necessari atti, anche di natura organizzativa, al fine di espletare con efficienza ed economicita' quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. A tal fine la Commissione di valutazione e' nominata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed e' composta da cinque membri effettivi e da tre membri supplenti, di cui: tre effettivi e un supplente designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; due effettivi e un supplente designati dal Ministero dello sviluppo economico. La Commissione e' coadiuvata nell'esercizio delle sue funzioni da una segreteria tecnica, individuata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, composta da funzionari del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico integrata da funzionari dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA). L'attuazione del presente comma non comporta oneri per il bilancio dello Stato e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) svolge le suddette attivita', senza oneri, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali.
3. Per le Regioni o Province autonome che si sono avvalse della  facolta' prevista ai comma 7 e 8 dell'art. 4 del presente decreto, l'istruttoria di cui al presente articolo e' svolta con modalita' definite da ogni singola Regione e Provincia autonoma.
4. Per quanto concerne l'istruttoria tecnica di cui al precedente punto b) del comma 1, la valutazione delle istanze avviene sulla base delle prescrizioni minime allegate al presente decreto nonche' sulla base degli eventuali criteri di valutazione aggiuntivi di cui al precedente art. 6, comma 3.
5. Le Regioni e Province autonome che si sono avvalse della facolta' di cui ai comma 7 e 8 dell'art. 4 del presente decreto, a chiusura della fase istruttoria, predispongono ed inviano alla CDP spa l'elenco delle domande ammissibili, distinte per soggetto, misura e territorio, corredato di relazione esplicativa sintetica.

Art. 17. Decreto di ammissione all'agevolazione

1. La CDP S.p.A., a chiusura della fase istruttoria, predispone ed invia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico un elenco delle domande ammissibili, distinte per soggetto, misura e territorio, corredato di relazione esplicativa sintetica.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'elenco e della relazione trasmessa dalla CDP S.p.A. ai sensi del comma precedente, emana il decreto di ammissione all'agevolazione, trasmettendolo alla CDP S.p.A. che provvede alla relativa notifica al soggetto beneficiario.
3. L'emanazione del decreto di ammissione all'agevolazione avviene fino ad esaurimento delle risorse assegnate su base annua ai sensi del precedente art. 4. L'eventuale indisponibilita' delle risorse per il ciclo di programmazione cui si riferisce la domanda, comporta l'emanazione di un provvedimento di diniego, che non preclude la ripresentazione della medesima domanda per un ciclo di programmazione successivo.
4. A seguito della ricezione del decreto di ammissione al finanziamento agevolato, la CDP S.p.A. invita il soggetto beneficiario ad avviare le procedure per il perfezionamento dei relativi contratti di finanziamento, assegnando un termine perentorio, pena la decadenza dal beneficio erariale.
5. Le Regioni e Province autonome che si sono avvalse della facolta' prevista ai comma 7 e 8 dell'art. 4 del presente decreto, provvedono con propri atti, a definire l'ammissione al finanziamento fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico l'elenco dei finanziamenti agevolati concessi.

Art. 18. Tempi e modalita' di realizzazione degli investimenti ammessi

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare alla CDP S.p.A. o, per le Regioni e le Province autonome che si sono avvalse di quanto previsto all'art. 4, comma 7 e 8, ai soggetti di cui all'art. 4, comma 7, l'avvenuto inizio dei lavori con lettera raccomandata a.r., specificandone la data e allegando copia del verbale di consegna lavori o della denuncia di inizio attivita'.
2. I lavori di realizzazione dell'investimento devono terminare entro e non oltre:
a) i successivi 24 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato per gli interventi di cui all'art. 6, comma 2, lettera d), punto 2, I, salvo richiesta di proroga accordata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo quanto previsto dal successivo comma 3;
b) i successivi 12 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato per gli interventi di cui all'art. 6, comma 2, lettera d), punto 2, II e III, salvo richiesta di proroga accordata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo quanto previsto dal successivo comma 3;
c) i successivi 6 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato per gli interventi di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b), c), d) punto 1 ed e), salvo richiesta di proroga accordata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo quanto previsto dal successivo comma 3.
Nel caso di «sistemi integrati» di cui all'art. 2, lettera h), i lavori di realizzazione dell'investimento devono terminare entro e non oltre il periodo relativo all'intervento per cui e' previsto il massimo tempo di realizzazione nel rispetto di quanto stabilito alle precedenti lettere a), b) e c).
3. L'istanza di proroga del termine di fine lavori, che comunque non puo' essere superiore a ulteriori 180 giorni solari, debitamente
sottoscritta e motivata dal soggetto beneficiario, nonche' corredata, ove gia' esistenti, dai precedenti stati di avanzamento, deve essere trasmessa alla CDP S.p.A. o, per le Regioni e le Province autonome che si sono avvalse di quanto previsto all'art. 4, comma 7 e 8, ai soggetti di cui all'art. 4, comma 7, con lettera raccomandata a.r., e pervenire entro l'originario termine di fine lavori. L'eventuale proroga deve essere accordata dalla Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o dalle Regioni e le Province autonome che si sono avvalse di quanto previsto all'art. 4, comma 7 e 8, che ne danno comunicazione al soggetto beneficiario entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa. Nel silenzio, entro detto termine, la proroga e' da intendersi accordata nei limiti del periodo richiesto.
4. Eventuali significativi aggiornamenti della originaria pianificazione sequenziale e temporale delle attivita' (cronoprogramma), che comunque rispettino i termini di cui ai precedenti comma 2 e 3, devono essere comunicati tempestivamente alla CDP S.p.A. per la eventuale presa d'atto; per le Regioni e le Province autonome che si sono avvalse di quanto previsto all'art. 4, comma 7 e 8, ai soggetti di cui all'art. 4, comma 7 per le eventuali deliberazioni secondo il loro ordinamento.

Art. 19. Forma tecnica e condizioni generali ed economiche dei finanziamenti agevolati

1. I finanziamenti agevolati assumono la forma di prestiti di scopo, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a sei, a rate semestrali, costanti (metodo francese), posticipate, con applicazione del tasso fisso determinato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. L'ammortamento dei prestiti decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo al perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato, ovvero dal 1° luglio dello stesso anno per i contratti conclusi nel primo semestre.
3. Per le erogazioni, parziali o totali, dei prestiti in data anteriore all'inizio dell'ammortamento, gli interessi di preammortamento sono calcolati, al medesimo tasso di interesse fisso praticato sul prestito, dalla data dell'erogazione fino al giorno precedente l'inizio dell'ammortamento.
4. Il soggetto beneficiario si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento ed entro e non oltre la data di scadenza del contratto di finanziamento agevolato, in rate semestrali costanti posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il piano di ammortamento.
5. Nel caso di ritardo da parte del soggetto beneficiario nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al contratto di finanziamento agevolato per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, sono dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora al tasso di interesse legale.
6. E' consentita l'estinzione anticipata del finanziamento agevolato, senza oneri o commissioni a carico del soggetto beneficiario.
7. Nel rispetto dei precedenti comma del presente articolo, la circolare di cui all'art. 2, comma 1, lettera s) fissa l'ulteriore disciplina sostanziale e procedurale, anche per cio' che attiene i presupposti istruttori e il regime delle garanzie da prestare, dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 20. Modalita' di erogazione dei finanziamenti agevolati e documentazione di spesa

1. L'erogazione del finanziamento agevolato, fino ad un massimo del 25% del suo importo, viene disposta dall'ufficio della CDP S.p.A. entro 15 giorni lavorativi dalla data di perfezionamento del contratto di finanziamento; per il restante 75% e' disposta per stati di avanzamento, sottoscritti dal direttore dei lavori o figura analoga, ciascuno di importo non inferiore al 25% del finanziamento stesso, fatta salva l'erogazione a saldo.
2. La CDP S.p.A. eroga il finanziamento agevolato al soggetto beneficiario in conformita' alle previsioni del presente decreto, della circolare di cui all'art. 2, comma 1, lettera s), dei successivi atti di ammissione all'agevolazione e del contratto di finanziamento.

Art. 21. Casi di decadenza o revoca. Recupero somme

1. La Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su proposta della CDP S.p.A., commina la revoca dell'agevolazione nei seguenti casi:
a) mancato rispetto degli adempimenti di legge o di quelli disposti dal presente decreto e dalla circolare di cui all'art. 2, comma 1, lettera s);
b) sostanziale difformita' tra progetto presentato per l'agevolazione e quello effettivamente realizzato;
c) cessazione dell'attivita' del soggetto beneficiario (ove trattasi di impresa);
d) fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento ad altra procedura concorsuale (ove trattasi di impresa);
e) agevolazioni concesse sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
f) nel caso in cui i beni acquistati con l'intervento agevolativo siano alienati, ceduti o distratti prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso e comunque prima della scadenza del finanziamento agevolato;
g) inosservanza accertata delle disposizioni fiscali, previdenziali, contributive e di sicurezza sul lavoro;
h) revoca o mancato ottenimento delle autorizzazioni e concessioni necessarie alla realizzazione dell'intervento oggetto di beneficio;
i) in qualunque altro caso in cui notizie o fatti circostanziati possano far ritenere che l'intervento oggetto di agevolazione non venga realizzato ovvero che la consistenza patrimoniale e finanziaria del beneficiario non consenta per il futuro il soddisfacimento delle obbligazioni assunte con la contrazione del finanziamento agevolato.
2. La Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone il provvedimento di revoca disponendo nello stesso tempo la restituzione delle somme gia' erogate maggiorate degli interessi legali. Tali somme incrementano la dotazione del Fondo Kyoto.
3. Le Regioni e Province autonome che si sono avvalse della facolta' prevista ai comma 7 e 8 dell'art. 4, del presente decreto, anche su proposta dei soggetti di cui all'art. 4, comma 7, provvedono con propri atti a comminare la revoca fermo restando i casi previsti dal precedente comma 1.
4. Il mancato completamento delle opere nei termini di cui al precedente art. 18 comporta la decadenza dal diritto all'agevolazione e l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo.
5. Alla CDP S.p.A. e' conferito mandato per l'effettivo recupero delle somme per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalita' previste nella convenzione di cui all'art. 1, comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Le Regioni e Province autonome che si sono avvalse della facolta' prevista ai comma 7 e 8 dell'art. 4 del presente decreto, provvedono al recupero delle somme maggiorate degli interessi legali derivanti da revoche. Dette somme devono essere riversate nel Fondo di rotazione presso la CDP S.p.A.
7. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), e), f), g) ed i), le amministrazioni proposte alla vigilanza sul corretto adempimento da parte dei soggetti interessati degli obblighi derivanti dal conferimento del beneficio erariale, sono tenute ad informare con immediatezza la Procura regionale competente della Corte dei conti di ogni ipotesi di danno erariale cagionato dai beneficiari delle somme di cui al presente decreto.

Art. 22. Varianti

1. L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera da apportare al progetto presentato, deve essere inoltrata, preventivamente alla sua esecuzione, alla CDP S.p.A. o, per le Regioni e le Province autonome che si sono avvalse di quanto previsto all'art. 4, comma 7 e 8, ai soggetti di cui all'art. 4, comma 7, mediante plico raccomandato, debitamente sottoscritta, motivata e integrata da idonea documentazione giustificativa.
2. La suddetta variante e' esaminata, sotto il profilo tecnico per la relativa approvazione, dalla Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o dalle Regioni e dalle Province autonome, che si sono avvalse di quanto previsto all'art. 4, comma 7 e 8.
3. La CDP S.p.A. o, per le Regioni e le Province autonome che si sono avvalse di quanto previsto all'art. 4, comma 7 e 8, i soggetti di cui all'art. 4, comma 7, comunicano al soggetto beneficiario richiedente l'approvazione o il diniego dell'istanza di variante da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o delle Regioni e Province autonome.
4. In nessun caso la variante puo' comportare l'aumento dell'importo del finanziamento agevolato.
5. Fatta salva, nei casi piu' gravi, la revoca delle agevolazioni, i costi relativi alle opere oggetto di variante non sono comunque considerati ammissibili se sostenuti in data anteriore alla comunicazione di cui al precedente comma 3.

Art. 23. Variazioni di titolarita'

1. Qualsiasi variazione relativa al soggetto beneficiario, titolare del progetto ammesso ai benefici erariali e/o controparte nel relativo contratto di finanziamento, deve essere preventivamente richiesta alla CDP S.p.A. o, per le Regioni e le Province autonome che si sono avvalse di quanto previsto all'art. 4 comma 7 e 8, ai soggetti di cui all'art. 4, comma 7, che espletano le necessarie valutazioni di propria competenza, ai fini dell'eventuale conferma o revoca dell'agevolazione.

Art. 24. Verifiche, controlli e ispezioni

1. La Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico verificano a campione la regolare esecuzione delle iniziative finanziate nonche' la loro conformita' al progetto presentato, incluse le eventuali varianti approvate; verificano, altresi', il rispetto dei tempi e delle modalita' degli investimenti ammessi. A tal fine, possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche nell'arco della realizzazione dell'investimento.
2. La Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, coadiuvate dal Comando Carabinieri per la tutela ambientale e dalla Guardia di finanza, possono disporre ispezioni in loco al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione del beneficio erariale. Gli oneri derivanti da tali attivita' sono a carico del soggetto beneficiario.
3. Le Regioni e Province autonome che si sono avvalse della facolta' prevista ai comma 7 e 8 dell'art. 4 del presente decreto, per quanto di propria competenza, svolgono attivita' di verifica e controllo.

Art. 25. Monitoraggio, divulgazione dei risultati e attivita' di informazione

1. Al fine di consentire alla Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una valutazione di efficacia dell'utilizzo delle risorse del Fondo Kyoto, nonche' degli effetti aggregati conseguiti a seguito della realizzazione degli investimenti con le stesse finanziati, la CDP S.p.A. elabora e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico report semestrali di monitoraggio finanziario dei finanziamenti agevolati. Le Regioni e le Province autonome che si avvalgono della facolta' di cui al precedente art. 4, comma 7 e 8, provvedono a trasmettere alla CDP SpA, con cadenza semestrale, report di monitoraggio finanziario dei finanziamenti agevolati concessi.
2. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e lo sviluppo economico provvedono alla divulgazione dei risultati delle attivita' di monitoraggio.

Art. 26. Clausola di salvaguardia della P.A.

1. La pubblica amministrazione provvede all'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 27. Allegati

1. Gli allegati e le disposizioni ivi contenute, composti da:
a) Moduli di domanda di ammissione all'agevolazione:
a1) Persone fisiche;
a2) Imprese;
a3) Persone giuridiche;
a4) Condominii;
a5) Soggetti pubblici;
b) Parametri e dichiarazioni relativi all'affidabilita'
economico-finanziaria:
b1) Persone fisiche;
b2) Imprese;
b3) Persone giuridiche private;
b4) Condominii;
c) Prescrizioni minime per misura:
c1) Microcogenerazione;
c2) Eolico;
c3) Mini-idroelettrico;
c4) Termico Biomasse;
c5) Solare termico;
c6) Efficienza usi finali;
c7) Fotovoltaico;
d) Tabella voci di costi unitari massimi ammissibili;
e) Tabella costi ammissibili;
f) Dichiarazione «de minimis»,
fanno parte integrante del presente decreto.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli allegati di cui al comma precedente possono essere modificati o integrati.

Art. 28. Norma finale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 novembre 2008
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Prestigiacomo
Il Ministro dello sviluppo economico Scajola
Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 382

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Comunicato relativo al decreto 25 novembre 2008, recante «Disciplina delle modalita' di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 - Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto». (09A05260) (GU n. 107 del 11-5-2009)

Nel decreto 25 novembre 2008, recante «Disciplina delle modalita' di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'art. 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 – Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 21 aprile 2009, (supplemento ordinario n. 58), nell'allegato A, il modulo a2 - Imprese domanda di ammissione all'agevolazione Fondo rotativo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, e' sostituito dal seguente: (vedi allegato "Modulo a2 Imprese")

ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al decreto 25 novembre 2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante: «Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 - Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 58 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 21 aprile 2009). (09A10894) (GU n. 215 del 16-9-2009)


Nel decreto citato in epigrafe sono da apportare le seguenti correzioni.
Nel titolo, riportato sul frontespizio e alle pagine III e 1 del sopra indicato supplemento ordinario, nonche' alla pag. VI del sommario della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, dove e' scritto: «Disciplina delle modalita' di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 ...», leggasi: «Disciplina delle modalita' di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...».
Alla pag. 16, del supplemento ordinario, nel Modulo a2 – Imprese (sezione allegati), al punto 8), dove e' scritto: «Dichiarazione sostitutiva ''de-minimis'' secondo il modello di cui all'allegato g», leggasi: «Dichiarazione sostitutiva ''de-minimis'' secondo il modello di cui all'allegato f ».
Alla pag. 71, nell'allegato d) TABELLA COSTI UNITARI MASSIMI AMMISSIBILI - Motori elettrici, dove e' scritto: «Costo unitario massimo ammissibile IVA esclusa 2.200,00 euro per motore», leggasi: «Costo unitario massimo ammissibile IVA esclusa 7.500,00 euro per motore».
Inoltre alla pag. 74, la tabella relativa ai COSTI AMMISSIBILI deve intendersi sostituita dalla seguente: (vedi Tabella allegata)