DOMANDE E RISPOSTE
Un estratto delle risposte fornite dai tecnici competenti in acustica Franco Pacini dal sito inquinamentoacustico.it e da Aldo Rebeschini dal sito assoacustici.it
Buongiorno, una domanda da tecnico comunale. Da poco ho scoperto che il DPR 142/04 fissa fasce di pertinenza acustica diverse a seconda dell'infrastruttura stradale. Il Piano Acustico nel mio comune è stato approvato nel 2003 e non riporta tale fascia in cartografia. Il Comune è attraversato da una SS inquadrabile in base alla tabella 2 (strade esistenti) del DPR 142/04 come tipo C b. E' stato richiesto il rilascio del permesso per costruire un condominio a circa 50 mt dalla SS. Secondo il DPR 142/04 l'edificio ricade quindi in fascia A di 100 mt con limiti di immissione 70 diurno e 60 notturno, mentre per il PCCA siamo in classe III i cui limiti sono 60 e 50). Cosa deve produrre il richiedente per la normativa in materia? Normalmente richiedo: - la relazione sui requisiti acustici passivi (D.P.C.M. 5 dicembre 1997) - la valutazione di clima acustico (L. 447/95 art. 8 c.3 lettera e) Se la relazione di clima acustico che verrà presentata evidenzia dei valori che superano i limiti della classe III ma sono contenuti entro la fascia A di pertinenza (Leq diurno <70dB) immagino che sia tutto a posto. Se però la relazione di clima acustico evidenzia dei valori che superano i limiti della tabella 2 (Leq diurno >70dB), l'art. 8 del DPR 142/04 precisa che sono a carico del titolare del pdc gli interventi per il rispetto dei limiti. Vedo che le opere di mitigazione possono essere effettuate: 1) alla sorgente, 2) lungo la via di propagazione, 3) direttamente sul ricettore. Il richiedente il permesso di costruire non ha che la possibilità n 3 e dovrebbe quindi intervenire sui requisiti passivi del costruendo fabbricato migliorando l'isolamento di facciata. E' corretta questa interpretazione? Mi chiedo inoltre se il Comune è tenuto (oltre che opportuno) ad aggiornare il proprio piano acustico inserendo in cartografia le rispettive fasce di pertinenza acustica. |
Innanzi tutto mi complimento per il fatto che lei è uno dei POCHI tecnici competenti comunali che richiede la relazione previsionale e (spero) in opera sui requisiti passivi (D.P.C.M. 5 dicembre 1997) , la valutazione di clima acustico (L. 447/95 art. 8 c.3 e) anche se dovremmo parlare anche di IMPATTO ACUSTICO (o clima acustico post-operam). Lei ha posto 2 casi: il primo con livelli che superano i valori assoluti della classe III e contenuti entro la fascia A di pertinenza (Leq diurno <70dB) direi che va bene; il secondo. con livelli che superano i limiti della tabella 2 (Leq diurno >70dB). In questo caso l'art. 8 del DPR 142/04 precisa che sono a carico del titolare del pdc gli interventi per il rispetto dei limiti, e la relazione tecnica effettuata dal TCAA DEVE prevedere opere di mitigazione che possono essere effettuate: 1) alla sorgente, 2) lungo la via di propagazione, 3) direttamente sul ricettore. Non si dimentichi però della valutazione dei livelli differenziali. Il committente potrebbe inoltre prevedere anche interventi migliorativi sui requisiti passivi del costruendo fabbricato migliorando l'isolamento di facciata, fermo restando il rispetto dei limiti indicati, anche se la vedo molto difficile (e nel caso di verifica dei livelli presso il recettore piu' esposto misurati a finestre aperte, i livelli sarebbero rispettati?). E' generalmente preferibile intervenire sulle sorgenti o vicino alle sorgenti. Nel caso in esame gli interventi si possono ridurre essenzialmente in due tipologie ovvero riducendo i limiti di velocità ed interponendo delle barriere. Ovviamente non è uno studio banale ed il TCAA dovrebbe effettuare simulazioni previsionali basate sul traffico esistente e sui dati di clima acustico settimanale esistente. E' altrettanto ovvio che il Comune è tenuto ad aggiornare il proprio piano di zonizzazione acustica inserendo in cartografia le rispettive fascie di pertinenza acustica. Cordiali Saluti Franco Pacini |
I valori della classificazione acustica e quelli del 142 sono distinti: una cosa e la zonizzazione un'altra cosa è il 142 per cui possono coesistere, comunque il comune potrebbe fare un aggiornamento della zonizzazione. Per il condominio dovreste richiedere una verifica del rispetto secondo l'art 8 comma 1 del DPR 142 e le eventuali opere sono a carico del titolare della concessione edilizia come è scritto nel decreto. (A. Rebeschini)
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Abito in un condominio che ha la sventura di avere il giardino che confina con le pareti di un ristorante che tutte le sere ha una programmazione musicale con musica dal vivo. Dalle 21.30 alle 00.00 non si riesce a dormire e nemmeno a guardare la televisione perché la musica è altissima e i bassi fanno vibrare i vetri. Come risolvere questo problema? |
Posso suggerirLe di procedere mediante ricorso inoltrato al Tribunale ai sensi dell’art. 700 c.p.c. al fine di far accertare la molestia delle immissione lamentate dal C.T.U., che nominerà il Giudice Delegato. Le consiglio, però, di far accertare da un tecnico specialista nella materia, di Sua fiducia, l’entità delle immissioni prima di rivolgersi all’avvocato per l’inoltro del ricorso, trattandosi di una questione meramente tecnica e per dare la possibilità all’avvocato di dimostrare la molestia delle immissioni, qualora, ricevuto il ricorso, la controparte dovesse apportare modifiche all’impianto o ai luoghi, come spesso avviene nel caso delle discoteche. Di solito questa procedura è rapida, concludendosi nel giro di un anno o poco più.
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Ho denunciato il mio costruttore ai sensi del DPCM 5/12/07. Tra i vari accertamenti abbiamo fatto anche la prova dello "sciaquone" tra me il mio vicino. Siccome i bagni (mio e del mio vicino) sono adiacenti è giusto tirare lo sciaquone nel bagno (del mio vicino) e posizionare il fonometro nel mio bagno e viceversa? Mi spiego meglio... se tiro lo sciaquone nel bagno del mio vicino, il mio bagno può essere considerato "ambiente ricevente" anche se non è un soggiorno o una camera da letto? Ultima cosa: il collaudo di facciata si fà con scuroni delle finestre aperti o chiusi? |
L'ambiente dovrebbe essere un luogo in cui si vive con una certa continuità e dove la quiete è un bene prioritario. Queste sono le caratteristiche. Personalmente ritengo che il bagno non lo sia. Per la facciata la normativa non da nessun chiarimento. Personalmente ritengo lo si debba fare con gli scuri aperti.
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I nostri vicini lamentano in continuazione il rumore della macchina da cucire di tipo domestico di mia madre. Il funzionamento della macchina avviene generalmente per non più di due ore giornaliere, mai in orari che vanno oltre le 19. Vorrei saper se vi sono degli elementi normativi che legittimino le continue lamentele, ed eventualmente come è possibile rilevare l'effettiva rumorosità della stessa. |
L'unico articolo cui fare riferimento è l'844 c.c.: concetto esprimente una consolidata e cogente norma giuridica, secondo cui, per la valutazione delle immissioni di rumore, l’indagine va correlata al caso concreto riferito alla rumorosità di fondo quando la sorgente specifica giudicata disturbante tace, ed allo stesso tempo fare riferimento alla tollerabilità di un rumore in rapporto alla tutela della salute così sancito dall’art. 32 della Carta Costituzionale. Il superamento della normale tollerabilità è deciso sempre e comunque da un Giudice. Per rilevare l'effettiva rumorosità riscontrata è sufficiente posizionare un analizzatore presso il recettore ove si manifesta il disturbo e registrare graficamente gli eventi sonori che si presentano. Gli eventi sonori massimi rilevati istantaneamente debbono essere comparati con il rumore di FONDO (LAF95). Se le differenze riscontrabili sono superiori ai 3 dB oltre il rumore di fondo, la Normale Tollerabilità è superata. Esempio: rumore di fondo LAF95 = 25 dB(A) --- Rumore Immesso 35 dB(A) ---- Differenza = 10 dB ----> Tollerabilità superata di 7dB.
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Vorrei sapere quali sono i requisiti e le caratteristiche che un fonometro deve possedere per poter essere utilizzato per valutazioni conformi alla Legge n. 447/95? |
Sicuramente il minimo è quanto prescritto dall'art.2 del Decreto 16 marzo 1995 : "Art. 2 Strumentazione di misura 1. Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Le misure di livello equivalente dovranno essere effettuate direttamente con un fonometro conforme alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Nel caso di utilizzo di segnali registrati prima e dopo le misure deve essere registrato anche un segnale di calibrazione. La catena di registrazione deve avere una risposta in frequenza conforme a quella richiesta per la classe 1 della EN 60651/1994 ed una dinamica adeguata al fenomeno in esame. L'uso del registratore deve essere dichiarato nel rapporto di misura. 2. I filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono essere conformi, rispettivamente, alle norme EN 61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/ 1995, EN 61094-4/1995. I calibratori devono essere conformi alle norme CEI 29-4.".
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Il soffitto dell'appartamento in cui abito è controsoffittato con delle lastre di cartongesso che però formano un'intercapedine vuota di circa 20 cm: per ridurre il rumore da calpestio proveniente dall'appartamento del piano di sopra otterrei dei miglioramenti rilevanti se la riempissi con del materiale fonoisolante? |
L'effetto del riempimento dell'intercapedine del controsoffitto con del materiale fonoassorbente (lana minerale in generale) è sensibile solo ed esclusivamente sulla propagazione del rumore per via aerea (televisione, parlato, ecc.). Il problema da lei descritto sembra che riguardi i rumori di tipo impattivo (il rumore di calpestio appunto) per il quale è possibile intervenire solo sul solaio dell'inquilino del piano di sopra, realizzando un pavimento "galleggiante" mediante l'apposizione di uno specifico materassino anticalpestio (risvoltato sul perimetro dei locali fino alla quota del pavimento) sopra il massetto alleggerito per l'alloggiamento degli impianti, la realizzazione di un massetto in cls. di almeno 5 cm di spessore ed il completamento con la pavimentazione. Questa sarebbe la soluzione ideale. Si renderà conto della sua difficile praticabilità dovuta al dover intervenire presso una proprietà non sua e dell'elevato costo di realizzazione. Esisterebbero altre soluzioni, magari meno efficaci, ma che comportano comunque sempre l'intervento sul solaio del suo vicino. Questo perché è proprio la trasmissione laterale attraverso le pareti delle vibrazioni trasmesse al solaio a dover essere bloccata.
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Sotto il mio appartamento è situato un asilo nido che esercita attività ininterrottamente dalle 8 del mattino alle 19 di sera. Il che significa che, durante tutto il giorno, i continui schiamazzi dei bambini mi impediscono di studiare. Vorrei sapere come posso risolvere il problema. |
Anche se da una parte mi dispiace dirlo, ovvero che siamo stati tutti bambini, gli asili sono soggetti alla Legge 447/95 come qualsiasi altra attività. Vi sono comunque alcuni aspetti, chiamiamoli di "RESPONSABILITA' OGGETTIVA" del venditore e dell'agenzia sulla base dei quali se dati in mano ad un buon avvocato possono far sì addirittura di poter restituire l'appartamento al vecchio proprietario. L'altra responsabilità è dovuta dal gestore dell'asilo qualunque esso sia, che si DEVE adoperare per far cessare o quantomeno ridurre le immissioni che lei subisce (ad esempio con degli interventi di insonorizzazione nell'asilo). I modi di procedere sono analoghi quindi ad altri casi elencati nella presente sezione.
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Qual è il valore dell'isolamento acustico di facciata da considerare? Quello medio ponderale tra l'incidenza della parete e quella del serramento o solo il serramento? |
Il valore d'isolamento di facciata è sempre quello medio. Infatti si scelgono appositamente più posizioni di misura (come sorgente e ricevente) nel rispetto delle norme ISO. Le misurazioni, i collaudi sui requisiti acustici passivi sono effettuati in accordo al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 ed in particolare: gli indici di valutazione sono definiti dalle norme UNI EN ISO 717/1 e UNI EN ISO 717/2 che hanno sostituito la UNI 8270-7. L’isolamento acustico normalizzato rispetto al tempo di riverberazione (D2m,nT,w) viene effettuato utilizzando in esterno una sorgente sonora (metodo dell’altoparlante) ad alta energia ed un generatore di rumore bianco in banda passante da 40 a 5.000 Hz, misurando le differenze medie dei livelli tra la sorgente ed il locale ricevente. Il certificato di collaudo deve essere elaborato utilizzando a riferimento la norma EN ISO 140-5 del 2000.
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A piano terra c'è una bottega di un macellaio-alimentari. Nella parte alta del locale su delle travi in ferro sono poggiati 4 compressori dei banconi per il freddo che emettendo continue vibrazioni. |
Il problema delle celle frigorifere e dei compressori crea sicuramente un problema di rumore strutturale, ovvero la trasmissione attraverso le strutture. E quanto più rigide sono le pareti ed i muri in rapporto alla massa quanto più elevato sarà il rumore. Il rumore che sfocia in liti le cui amministrazioni pubbliche in molti casi non sanno e non possono intervenire, ed è per questa evidente ragione che il "povero" disturbato si rivolge al Tribunale per cercare di ottenere un po di quiete ed un po di "giustizia". Comunque se il rumore lo subisce, è giusto che si faccia "qualcosa" per ridurlo, ma giustamente anche lei ha titubanza nella oculata scelta nei periti e soprattutto "sul da farsi" perchè come dice giustamente lei se sbaglia le costerebbe "un sacco di soldi".
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Suono in un gruppo in un garage sotto un condominio per due o tre giorni alla settimana massimo dalle 5 alle 8. Nessuno dei condomini si lamenta, tranne un anziano signore. La legge dalla parte di chi è? |
Il quesito posto è uno di quelli che meriterebbe una trattazione approfondita. Non essendo possibile vediamo di affrontare i punti salienti. In primo luogo la norma in campo amministrativo fa un distinguo fra attività professionale e non. Nel primo caso è previsto l'assoggettabilità a controllo da parte dell'organo di controllo (di norma l'ARPA). Mentre, nel secondo caso, è soggetta a eventuale regolamentazione locale (ordinanze o regolamenti comunali), le quali definiscono le fasce orarie all'interno delle quali poter svolgere siffatte attività. La rivendicazione del disagio patito può essere assunta, tuttavia, anche in sede penale, ai sensi dell'art. 659 C.P. (disturbo della quiete pubblica) o civile, ai sensi dell'art. 844 (immissioni). L'azione penale avviene per mezzo di esposto-querela alle forze di polizia o all'Autorità giudiziaria. In questo caso, non è necessario alcuna misurazione per attestare la sussistenza del reato, è sufficiente una pluralità di soggetti esposti o, potenzialmente esposti. Infine, il procedimento civile, avviato presso il Giudice di Pace o Ordinario. Questa soluzione è la meno adottata, causa tempi lunghi e costi onerosi. Pare quindi chiaro che non è facile a priori stabilire da che parte stia la ragione. Per questo, Vi invito a concordare con il vicino una soluzione pacifica. In caso contrario, sarà necessario chiedere al comune una specifica autorizzazione in deroga ai limiti per le giornate e gli orari ritenuti necessari. Non fornisce assoluta garanzia ma è, di certo, meglio di niente.
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La centrale elettrica giorno e notte, 365 giorni all'anno, provoca un rumore sibillante, tipo quello dei condizionatori. |
Il rumore che prodotto nella centrale elettrica ha probabili caratteristiche TONALI (probabilmente a 100Hz) dovute in buona sostanza ai pacchi lamierini dei trasformatori, anche se in primo luogo bisognerebbe conoscere a fondo l'impianto. Il rumore tonale ha caratteristiche disturbanti che ovviamente sono enfatizzate nel periodo notturno quando il rumore di fondo ed il rumore residuo sono molto bassi. In particolare se la frequenza tonale cui avviene il disturbo fosse proprio 100Hz, proprio perché viene considerata una BASSA frequenza penetra attraverso i muri ed e' difficilmente eliminabile. L'unica cosa che può fare l'ENEL e' verificare il serraggio dei pacchi lamierini. Altro problema delle centrali ENEL per l'alta tensione e' il ronzio prodotto dall'effetto corona. Quindi come vede bisogna prima analizzarne l'effetto per conoscere la possibile causa. Le strade da percorrere per ridurre il suo problema sono differenti ed in buona sostanza simili a quelle di altri problemi esposti sul forum: -contattare un valido consulente che le faccia una diagnostica preliminare del suo problema, con analisi in frequenza e registrazione della time history (registrazioni grafiche); -contattare l'ENEL sulla base dei risultati ottenuti ed esporre il suo problema ad un funzionario che sia effettivamente responsabile; -contattare il comune o le ARPA o l'ASL per un eventuale esposto affinché si possa giungere ad una riduzione del rumore lamentato; -agire per vie legali. |
Dovendo effettuare misure di inquinamento acustico secondo la tecniche del decreto 16/03/98 non ho ben chiaro il discorso dei tempi di misura. Fermo restando le definizioni TM (Tempo di Misura), TR (Tempo di riferimento), TO (Tempo di osservazione) e TL (Tempo a lungo termine), per il calcolo del Livello differenziale del rumore prodotto di notte da una macchina funzionante per 24h è corretto effettuare una misura continuativamente per 1 h? In questo caso TR è 22.00-06.00, TO coinciderebbe con TM, vero? E' più corretto effettuare piccole misure di minuti (TO di 1h, TM di 5 minuti per misura,x es.) e fare la media secondo la formula indicata dal decreto suddetto? |
Nelle misure dei livelli differenziali non si deve calcolare nulla ma solamente fare una misura di LA, LR e calcolare LD. Per il calcolo invece di LAeq,TR nel caso di una macchina a funzionamento continuo il Leq misurato anche per 1h può essere assunto come riferito all'intero periodo a cui lei si riferisce. Il To è il tempo da quando lei inizia a quando finisce il sopralluogo entro il quale ci sara' o ci saranno più TM. Per quanto concerne il numero di misure esse dipendono dalla tipologia di rumore (continuo, variabile ecc. ecc.) e nel caso appunto di un rumore continuo perché fare più misure quando ne basta 1? |
Posso fare riferimento all'articolo 844 c.c. per dimostrare la non tollerabilità di un rumore immesso in un appartamento? Inoltre, sempre in riferimento all'articolo 844, gradirei sapere se occorre fare riferimento ai Livelli equivalenti in dB(A) oppure no ed eventualmente se vi sono condizioni standard di misura. |
Sicuramente si. La norma tecnica di riferimento per la valutazione delle Normale Tollerabilità è la ISO 1996 del 1971. Si legga o si studi in proposito alcuni miei articoli e di Mario Novo reperibili sui siti: www.francopacini.it www.acustica.it La normale tollerabilità si riferisce ai livelli ISTANTANEI (Fast RMS) ma i livelli equivalenti possono essere usati nel caso di rumore continuo (vedasi definizioni UNI) o nel caso di rumore estremamente variabile, ma le ricordo che il livello DEVE essere associato all'immissione specifica. Al Giudice di merito poi utilizzando le stesse misure e quindi le stesse Histories deve essere esposta la valutazione seguendo il Criterio Ambientale e quello Comparativo della NT.
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Nella valutazione dell'inquinamento acustico causato dal sistema di raffreddamento di un sistema di telecomunicazioni, dovrei misurare i valori di immissione nell'abitazione anche escludendo la specifica sorgente disturbante (Livello di rumore residuo). Nel caso in cui non ci fosse la possibilità di escludere il contributo della sorgente (funzionamento continuo 24h), come ci si comporta? |
Valgono in ogni caso i limiti assoluti e differenziali, indicati nei decreti, ma per quanto concerne la tipologia di sorgente e per la determinazione dei livelli differenziali (rumore residuo e di fondo) e' necessario far interrompere la sorgente, anche se trattasi di sorgente a funzionamento continuo nel qual caso vale in particolare il Decreto 11 dicembre 1996. Nel caso SPECIFICO poi che non fosse possibile interrompere la sorgente si può effettuare in via cautelativa ed indicativa il rumore d'area equivalente, ovvero si effettua una misura di rumore residuo in una zona simile per tipologia zona, densità traffico ecc. a quella in esame e si effettua il calcolo del livello differenziale con il rumore di facciata. E' ovvio che è necessario effettuare una valutazione previsionale dei livelli immessi nell'appartamento, in funzione del differenziale ricavato e dei dati rilevati sia nell'appartamento a finestre aperte, e a finestre chiuse (comprese tutte le variabili d'ambiente ...ovviamente...). . Buoni Calcoli.
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Vorrei avere un parere su come mettere in moto una sorta di richiesta, da parte degli abitanti, di protezioni sonore per un lungo tratto di strada a forte inquinamento acustico, per le abitazioni adiacenti. Come devo procedere? A chi devo rivolgermi? Quale regolamento devo seguire? |
Il problema delle barriere è un problema molto complesso e delicato, e mi risulta persino difficile se non impossibile spiegare in quattro parole come andrebbe affrontato. Comunque, va coinvolto il comune, attraverso una petizione popolare o i consigli di quartiere che operano le giuste pressioni al consiglio comunale. Il problema va affrontato dapprima attraverso uno studio sulla viabilità ed una proiezione previsionale negli anni futuri sia per il traffico leggero che pesante, individuando soprattutto chi è il gestore della strada (ANAS, AUTOSTRADE, provincia ecc ecc). Successivamente attraverso software e studi previsionali di impatto acustico e studi sull'abbattimento del rumore attraverso l'utilizzo di barriere che possono essere effettuati dall'ente gestore o dal comune o , ancora, da studi professionali. La legge vigente è sempre la stessa compreso i decreti attuativi, ma le leggi a volte non bastano ed occorre talvolta molto buon senso e nel caso di barriere anche molti investimenti.
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(1) Lo stabile in cui abito è posto di fronte a 2 edifici uno per l'esposizione e la vendita di mobili aperto 7 giorni su 7 dalle ore 10:00 alle ore 20:30 ed un'altro che ad eccezione del terzo piano e dell'attico è adibito ad ufficio. Dai 2 edifici proviene un continuo disturbo a causa dei rumori prodotti dal funzionamento degli impianti di condizionamento dell'aria collocati sulla facciata di fronte al mio balcone. Vorrei chiedere cosa posso fare, in particolare per il problema della notte.
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Innanzi tutto è bene conoscere il livello sonoro prodotto ed immesso nel suo appartamento dalle sorgenti (caratterizzazione grafica degli eventi. Poiché il rumore è prodotto da impianti di esercizi commerciali o uffici (attività), gli esposti possono essere fatti in comune, alle ARPA, o in procura, i quali provvederanno d'ufficio a effettuare le misure fonometriche o comunque ad emettere almeno un'ordinanza limitativa all'orario di funzionamento dei condizionatori (dipende anche molto dal Comune dove lei risiede e se c'è sensibilizzazione ai problemi di rumore). In questo caso forse basterebbe un po di buon senso ed attraverso un temporizzatore da pochi euro limitare il funzionamento dei condizionatori al periodo diurno o entro il quale gli uffici o gli esercizi commerciali sono aperti. In funzione dei rilievi fonometrici (ma in questo caso la strada potrebbe essere senz'altro più lunga), attraverso una lettera (si inizia cosi...) di un buon avvocato civilista, può essere richiesta la sostituzione dei condizionatori con macchine a basso rumore, sino ad intentare una causa vera e propria ai sensi dell'art. 844 c.c..
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(2) Lo stabile in cui abito è confinante con un altro adibito ad uffici, dal quale proviene un continuo disturbo della quiete pubblica a causa di rumori prodotti dal funzionamento ininterrotto degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento dell'aria collocati sulla terrazzo. |
Il disturbo prodotto da impianti tecnici degli stabili è disciplinato dalla normativa amministrativa attraverso più riferimenti normativi, asseconda della natura e del soggetto cui gli stessi fanno capo. In particolare, qualora tali impianti facciano parte di un’attività produttiva, professionale o commerciale, gli stessi sono soggetti ai valori limite differenziali di immissione di cui all’art. 4 del d.p.c.m. 14 novembre 1997 (il testo è consultabile nella sezione “normativa” di Inquinamentoacustico.it), ossia ai 5 dB(A) durante il periodo diurno (06-22) e ai 3 dB(A) durante quello notturno (22-06). Nel caso invece, tali impianti facciano capo ad un soggetto privato, ad es. di una civile abitazione, possono ricadere nei limiti indicati per gli impianti tecnologici a funzionamento continuo di cui all’allegato A del d.p.c.m. 5 dicembre 1997, sempre che l’edificio sia stato costruito dopo l’entrata in vigore di tale decreto. Nel casi più tradizionali, la rivendicazione può essere assunta anche in sede civile (con istanza al Giudice di Pace o Giudice ordinario) ai sensi di quanto stabilito dall’art. 844 c.c. (immissioni). In questo caso, è utile considerare che l’attivazione di quest’ultima procedura può essere efficace solo nel caso in cui si intenda rivendicare il risarcimento del danno patito (patrimoniale o biologico). In ogni caso, l’azione da Lei intrapresa presso gli organi di vigilanza e controllo (ARPA e comune) può costituire la via più economica e, tutto sommato, quella più vantaggiosa, sempre che l’intervento sia rapido ed efficace.
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Nell'esaminare il D.Lgs. n. 195/06, appare poco chiaro quali debbano essere i requisiti della strumentazione che si dovrà utilizzare per le indagini fonometriche. |
Quello che dice è vero. Ed anche io sono perplesso, non solo per il Dlgs 195/06 ma anche per altri decreti. In generale le ricordo che: esistono obblighi di legge solamente per alcune tipologie di strumenti (ad es. i fonometri.... Leggi ambientali ). Nel caso in cui l'azienda sia certificata o voglia certificarsi ISO 9001, in base a quanto riportato nel paragrafo 7.6 della norma, occorre tarare gli strumenti. Non è riportato se è necessario far riferimento ad un centro accreditato dal sistema nazionale di taratura o meno; in ogni caso deve essere garantita la riferibilità metrologica. La periodicità della taratura fa riferimento alla norma per la strumentazione di misura ovvero la ISO 10012-1 del 2003 (Requirements for measurement processes and measuring) che stabilisce i criteri per la definizione dell'intervallo di conferma metrologica, che per semplicità possiamo in questo contesto identificare con l'intervallo di taratura. La strumentazione di misura deve essere confermata metrologicamente ad intervalli appropriati stabiliti sulla base della stabilità dello strumento, dello scopo della misurazione e delle modalità di utilizzo dello strumento. In funzione dei risultati delle precedenti tarature può essere necessario ridurre l'intervallo di conferma, oppure considerare la possibilità di aumentare l'intervallo di taratura, se ciò non influenza in maniera negativa l'accuratezza delle misurazioni. In genere la strumentazione di misura viene tarata annualmente.Il Certificato SIT, è un Certificato di Taratura emesso da un Centro facente parte del Sistema Nazionale di Taratura (istituito con la Legge n. 273, 11/08/1991). Il Certificato ha validità ufficiale (per legge) in Italia e, grazie agli accordi di mutuo riconoscimento, nei paesi europei aderenti all'EA (European co-operation for Accreditation). Il Certificato SIT può risultare indispensabile per i CAMPIONI DI RIFERIMENTO cioè per quei campioni che sono utilizzati per la taratura di altri strumenti in quanto consente di avere un campione con una bassa incertezza. Premesso tutto questo, mi auguro che in futuro si possa chiarire non solo l'aspetto del Dlgs195/06 ma anche la questione delle incertezze di misura (relative alle misure), l'uso di strumentazione in classe 1 , e la frequenza di taratura della strumentazione qualunque essa sia. Vede, all'estero i "concorrenti" danno per scontato che si debba utilizzare strumentazione in classe 1 opportunamente tarata annualmente. In Italia ora invece è esattamente l'opposto: troviamo consulenti improvvisati con fonometri in classe 3 (che possono costare anche 50 euro, contro i 5000 di un fonometro in classe 1) che sfruttando questo "bug" redigono relazioni a basso costo ma qualitativamente basse. Il mio consiglio è di puntare sulla QUALITA'. L'attesa paga.
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Abito nelle immediate vicinanze di un distributore di carburanti con orario continuato 24 ore e autolavaggio ed aspirazione self-service. Oltre a questi impianti il gestore ha collocato dei distributori automatici di gelati/merendine e vhs/dvd. essendo tale attività ubicata nel centro urbano e classificata come zona III mi chiedo se non posso in qualche modo, far limitare tale attività, in quanto spesso la notte del sabato c'è sempre qualche compagnia di ragazzi con il motorino che si ferma a far rifornimento e a chiacchierare fino alle 2 o 3 ed alla mattina della domenica c'è sempre qualcuno che alle 7,30 si lava la macchina. |
A parte i fenomeni delle 2 o 3 di notte tutto il resto avviene durante il periodo diurno (domenica compresa). Il limite d'immissione assoluto della zona III è 60dBA diurni e 50dBA notturni altre al CRITERIO DIFFERENZIALE. Il rumore antropico anche se ne è responsabile civilmente il Gestore dell'impianto è difficilmente dimostrabile. L'unica cosa da fare è un esposto dettagliato all'Amministrazione Comunale che effettui dei controlli in modo da verificare o meno il supero dei limiti. Nel caso venga superato il criterio ambientale imponga attraverso un'ordinanza insindacabile, al gestore, una limitazione d'orario garantita (es.recinzione, timer sulla distribuzione ecc.). Forse questa è l'unica cosa da fare.
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Il mio appartamento affaccia sulla piazzetta del paese che ospita, oltre a negozi, tre bar. Tutte e tre i bar intrattengono i loro clienti con musica prodotta da impianti le cui casse sono appese ai tronchi di alcuni alberi o alla facciata dell'edificio. Per tutto il giorno e gran parte della notte, dal mese di aprile, devo subire l'ascolto di musica. I proprietari sostengono che il limite diurno è di 85 db sino alle 24.30, 75 dB sino alle 2.00 e 60dB sino alle 4.00. E' possibile ? A chi devo rivolgermi? Come devo procedere?
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Non mi risulta che il limite diurno assoluto di rumore negli ambienti esterni sia 85dBA, e credo non risulti nemmeno nella Legge 447/95 e ne tanto meno nei decreti attuativi. Il primo responsabile di tale abuso è il titolare dell'esercizio commerciale ed anche l'amministrazione comunale che ne ha rilasciato l'autorizzazione amministrativa. Dal punto di vista amministrativo e legislativo vige la Legge 447/95 per i comuni dove è stata effettuata la zonizzazione acustica ovvero la suddivisione del territorio in classi acustiche; nei comuni dove non è stata effettuata la zonizzazione vale ancora il DPCM 1°Marzo 1991. Ad esempio per una classe IV il limite diurno assoluto (da non superare) è 65dBA. In entrambe le leggi citate vi è inoltre un criterio chiamato DIFFERENZIALE. Questo criterio definisce che la differenza di rumore come livelli equivalenti tra il rumore ambiente (quello con la musica ad esempio) ed il rumore residuo (quello senza la sorgente) non debba essere superiore a 3dB di notte e 5dB di giorno. Generalmente il disturbato si rivolge al Comune con un esposto. Il Comune quindi incarica un tecnico competente in acustica ambientale (es.ARPA, Vigili Urbani o Professionista esterno riconosciuto)che effettua le verifiche del caso, e nel caso accerti il supero dei Criteri sopradetti (assoluto o differenziale), il Sindaco può procedere nell'emissione di un'ordinanza che finalizzi la cessazione del disturbo. Esiste comunque, anche il Criterio sulla Normale Tollerabilità delle immissioni di rumore ai sensi dell'art.844C.C. e art.32 della Costituzione, ma in questo caso è necessario rivolgersi ad un buon avvocato e ad un buon tecnico. Questo criterio adottato dalla giurisprudenza è molto più restrittivo dei decreti ambientali e tutela la salute dei cittadini disturbati.
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Abito vicino a ditta artigianale che fa uso per la lavorazione di presse alimentate ad aria compressa. Inizio attività dalle 6:00 alle 22:00. Saltuariamente lavora anche la domenica Siamo in zona classificata, nella zonizzazione acustica del comune, mista. Il rumore viene generato dai compressori in modo continuo e dalle presse in modalità intermittente. Ho segnalato il problema al comune con esposto, e altri vicini chiamando i vigili urbani, ma senza risultati. Devo per forza rivolgermi ad un legale? |
La situazione denunciata mi pare piuttosto seria, sia per il fatto concreto legato al disturbo lamentato, sia per la tardiva risposta dell'Autorità preposta al controllo. Tipicamente, tali disagi sono rivendicati presso le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) territorialmente competenti, le quali si attivano con un apposito controllo fonometrico in relazione al quale viene attivato o meno un procedimento amministrativo (sanzione + diffida) al fine di imporre l'adeguamento della situazione illecita al rispetto della normativa. I valori limite di rumorosità che il legislatore ha previsto sono quelle definiti dalla classificazione acustica del territorio, nel Suo caso fissati in 55 dB(A) diurni (valori limite di emissione) in quanto l'attività è svolta esclusivamente nel periodo diurno (06-22). Tale limite è misurato in facciata all'abitazione o in prossimità di spazi utilizzati da persone e comunità ed è riferito all'intero periodo, corrispondente alle 16 ore. Inoltre, è prevista il rispetto del "valore limite differenziale di immissione", dato dalla differenza tra il livello di rumore con l'attività e quello senza. Tale differenza non può essere superiore, nel periodo diurno, a 5 dB(A). Qualora le verifiche richieste non venissero espletate, può far eseguire le misurazioni da un "tecnico competente" in acustica da Lei incaricato e inviare le risultanze alla Procura della repubblica attraverso un esposto-querela, sottofirmato da tutti i censiti che lamentano il disturbo.
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Hanno costruito un ristorante di fianco a casa mia, dista 10mt dalla mia abitazione. Il problema è che 3 volte alla settimana dispongono la pattumiera fuori dal ristorante con i vari carrelli, questi vengono portati dalla cantina all'esterno attraverso lo scivolo con ripetuti schiamazzi di incitamento a spingere i carrelli. Tutto questo avviene alla 1:00 di notte, ed io ho le finestre delle camere davanti a questo scivolo! Oltre a questo, o visto che hanno sistemato i tavoli all'aperto, e anche questo dal lato dove ho le camere. Vorrei sapere quali azioni si possono intraprendere.
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Il disagio lamentato interessa un’attività, nello specifico quella legata alla gestione di un esercizio pubblico dedicato alla ristorazione, che è soggetta ai limiti di rumorosità stabiliti dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 (testo normativo presente nella sezione “normativa” di Inquinamentoacustico.it). In particolare, ai limiti assoluti, di emissione e immissione, individuati dalla classificazione acustica del comune territorialmente competente, o in alternativa ai limiti di accettabilità riportati nella tabella dell’art. 6 del d.p.c.m. 1° marzo 1991, oltreché del valore limite differenziale di immissione di cui all’art. 4 del menzionato d.p.c.m. del 1997. A tal fine, è necessario richiedere all’ARPA territorialmente competente l’espletamento delle necessarie verifiche fonometriche, le quali saranno eseguite nei pressi dell’abitazione disturbata e, per quanto attiene alla verifica del c.d. limite differenziale, all’interno dell’abitazione, nel locale maggiormente disturbato (presumo la stanza da letto) a finestre aperte. Quanto indicato rappresenta il normale iter procedurale in ambito amministrativo; sono fatte salve eventuali rivendicazioni in ambito civile, in relazione a quanto stabilito dall’art. 844 c.c., o penale, in relazione all’art. 659 c.p.. L’adozione di tali opzioni potrà essere assunta nel caso in cui l’azione amministrativa non consegui il beneficio sperato. Tuttavia, ritengo utile precisare che, nel primo caso (quello civile), l’attivazione è finalizzata all’ottenimento del risarcimento per il danno subito, mentre l’azione penale è condizionata al fatto che il disturbo lamentato dispieghi i suoi effetti nei confronti di più soggetti (più condomini o più abitazioni) e che in concreto induca il disturbo della quiete pubblica o il riposo delle persone.
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Il parco giochi in questione è compreso in uno spazio tra alcune case e condomini. Al suo interno è stata installata, da alcuni anni, una pista dal roller in metallo e legno. Il rumore proveniente da tale struttura è molto forte e continuo, dovuto principalmente ai tonfi metallici dei roller, e si propaga alle abitazioni adiacenti. Inoltre, la mancanza di orari di fruizione del parco (aperto giorno e notte) comporta la presenza di persone che disturbano la quiete pubblica con urla e schiamazzi, oltre che utilizzare la pista da roller in orari notturni. |
La vigente normativa in materia di inquinamento acustico assoggetta le aree sportive-ricreative a “sorgenti sonore fisse” e, conseguentemente, al rispetto dei valori limite assoluti (emissione e immissione) definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Tuttavia, tali limiti sono applicabili solamente nei comuni in cui è stata adottata la classificazione acustica del territorio, mentre in assenza di tale strumento è necessario fare riferimento ai limiti di accettabilità stabiliti dall’art. 6 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 (entrambi i riferimenti normativi sono consultabili all’interno della sezione “Normativa- Statale” di Inquinamentoacustico.it). A tal fine, può essere attivata l’ARPA competente per le necessarie verifiche fonometriche, a seguito delle quale verrà o meno avviato un procedimento amministrativo volto a far rientrare i livelli di rumorosità entro le soglie consentite. Inoltre, giacché la causa del disagio lamentato è originata dalle urla e schiamazzi dei fruitori di tale struttura, la fattispecie può anche ricadere all’interno della sfera dell’ordine pubblico e del disturbo della quiete pubblica, di cui all’art. 659 codice penale. La competenza, in tal caso, è in capo alle forze dell’ordine (vigili urbani o carabinieri), ai quali spetta il compito di accertare l’eventuale disturbo lamentato e, qualora ne sussistano gli estremi, inoltrare apposita segnalazione all’Autorità giudiziaria. Infine, nel caso segnalato è utile ricordare che il Comune può adoperarsi, fin da subito, per limitare il disagio lamentato, attraverso l’individuazione di adeguate fasce orarie all’interno delle quali dare accesso a dette strutture o realizzando specifici interventi di mitigazione (schermi protettivi o quant’altro ritenuto utile).
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Ho un appartamento al primo piano in edificio di civile abitazione sovrastante un supermercato che ha posizionato il reparto "prodotti freschi" ed una cella frigorifera proprio sotto l'appartamento che subisce la rumorosità dei motori/condensatori dei frigoriferi proprio sotto al mio letto matrimoniale! Qual è il limite consentito in questo caso? |
La rumorosità trasmessa all'interno dello stesso edificio è soggetta ai valori limite differenziali di immissione di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (norma disponibile all'interno del sito nella sezione "Normativa-Statale"), fissati in 5 dB(A) diurni (dalle ore 6 alle ore 22) e 3 dB(A) notturni (nel restante periodo). Tale valore è determinato attraverso la differenza fra il livello del rumore AMBIENTALE (rumore con sorgente attiva) e il livello del rumore RESIDUO (rumore con sorgente spenta). Pare evidente che, qualora l'impianto funzioni ininterrottamente, il periodo maggiormente disturbante e quello cui corrispondono i valori limite più restrittivi, ossia quello notturno. A tal fine, le eventuali verifiche fonometriche potranno essere richieste all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) locale.
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Come viene interpretato, in caso di contenzioso, il fatto che un comune abbia o meno recepito in ambito di regolamento edilizio, la legge quadro sull'acustica degli edifici e relativi decreti. Ovvero, la legge n° 447 del 26 Ottobre 1995 e il D.P.C.M. del 5 Dicembre 1997 sono applicabili all'edilizia civile indipendentemente dal regolamento edilizio comunale? |
Qualora il contenzioso sia promosso davanti al Giudice ordinario, per rivendicare il danno patito (danno patrimoniale o danno alla persona che lamenta il disagio) la normativa amministrativa costituisce un riferimento di merito anche se non assoluto, poiché l'assunzione della decisione del Giudice può avvenire anche attraverso specifica normativa tecnica (UNI, ISO, ecc.) o in relazione all’esame clinico dello stato psico-fisico del soggetto che lamenta quella determinata situazione. Nel caso di specie, la normativa da Lei citata è assunta, nella maggior parte dei casi, ad esclusivo riferimento, in quanto norma dello Stato ne conseguono precisi obblighi a carico del soggetto che interviene in un procedimento con l’Amministrazione, ad esempio nell'ambito dei requisiti acustici necessari ai fini dell'ottenimento di apposita autorizzazione all'edificazione. I principi generali desumibili dalla "legge quadro", costituiscono norme di riferimento per tutte le regioni tranne per le quelle a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali sono, tuttavia, da considerare norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Da ciò ne consegue che, a prescindere dall'avvenuta o meno modifica dei regolamenti edilizi comunali, il Giudice può vincolare l'esito della propria valutazione ai requisiti fissati dal d.P.C.M. 5 dicembre 1997 in merito alle caratteristiche di fonoisolamento degli edifici.
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Ho da poco affittato un appartamento situato al di sopra di una palestra. Premetto che l'appartamento è situato in zona produttiva e che forse i limiti di tolleranza sonora sono più alti rispetto alla zona residenziale ma è possibile che quando fanno ginnastica aerobica a tempo di musica mi tremano le teglie del forno e i bicchieri nell'armadio?
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Per quanto attiene la normativa amministrativa in materia di inquinamento acustico il legislatore ha limitato la tutela del disturbato nelle aree destinate ad attività produttive, anche perché, solitamente, precluse agli insediamenti di tipo abitativo, fatta esclusione per l'abitazione del custode o del proprietario. Infatti, all'interno di tali aree non è applicabile il c.d. criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997) che, nel caso di specie, rappresenta la verifica che meglio identifica la rumorosità trasmessa per via strutturale, all'interno del medesimo stabile. Ciò nonostante, la rivendicazione del disagio patito può essere assunta in sede civile in relazione a quanto disposto dall'art. 844 c.c. (immissioni). Nel qual caso, è necessario accompagnare all'istanza del Giudice di Pace o Giudice ordinario le rilevazioni di un tecnico competente in acustica da Lei incaricato, attraverso le quali attestare il superamento della soglia di "normale tollerabilità" (la differenza fra il livello di rumore della sorgente disturbante non può superare di 3 dB(A) il livello del rumore di fondo). Tale iniziativa può essere, tuttavia, preceduta da un tentativo di conciliazione con la controparte al fine di poter giungere ad una pronta soluzione della vicenda senza dover sostenere onerosi e, generalmente, lunghi processi.
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La mia vicina ha 75 anni e non siamo in buoni rapporti dovuti alla sua cafonaggine. Mi chiedevo se invece di iniziare un procedimento legale dispendioso, sarebbe soluzione utile applicare dei pannelli fonoassorbenti alla parete in modo da impiegare diversamente le risorse economiche destinate a un legale. |
Credo questa una decisione saggia, nonostante debba essere attentamente valutata al fine di evitare di spendere male il denaro. Un intervento di insonorizzazione efficacie non è sempre possibile in strutture edilizie esistenti, magari affette da gravi carenze di fonoisolamento, tuttavia è necessario precisare che, nel caso da Lei segnalato, è necessario operare un intervento di "fonoisolamento". Il grado di isolamento di una partizione è, generalmente, legato al valore della sua massa e, quindi, più elevata è la massa della partizione maggiore sarà la sua capacità di abbattere la componente di rumore trasmessa. Normalmente, in questi casi si rende necessario realizzare una doppia parete con mattoni forati da 8 cm con intercapedine di 5-10 cm nella quale inserire del materiale resiliente (della comune lana minerale o fibra di vetro va benissimo). In alternativa alla parete in mattoni può essere utilizzata una doppia lastra di cartongesso con almeno 5 cm di lana minerale. Attenzione però che l'intervento così proposto aumenta il potere fonoisolante della partizione ma non ha alcuna efficacia sull'abbattimento della trasmissione laterale del rumore, la quale è assai ostica da ridurre su un edificio esistente. Ciò nonostante, a seguito degli interventi indicati è possibile ottenere un miglioramento delle prestazioni acustiche nell'ordine dei 5-7 dB.
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Sono passati ormai due anni da quando ho traslocato nella mia nuova abitazione e da quando l' ho fatto il mio vicino mi tormenta con il suo pianoforte che suona per professione. Il signor x suona al piano terra dove sostiene di aver fatto l'insonorizzazione a norma di legge ma il rumore giunge lo stesso. Il vicino suona quasi tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:30 del mattino fino alle 12:30 e dalle 3/4 fino alle 7:30 e a volte la domenica con l' orario del mattino; non sempre porta lo strumento a un'intensità rumorosa notevole però mi risulta lo stesso di fastidio per gli studi. |
La regolamentazione circa l'uso degli strumenti musicali può trovare riscontro in normative amministrative locali (regolamenti d'igiene o ordinanze comunali) ma anche in leggi e regolamenti provinciali. Dal canto suo la legge n. 447/95 prevede che sia in capo al comune la disciplina delle c.d. attività temporanee, quali quella di specie, attraverso l'autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente delle fasce orarie entro cui poter esercitare tale attività. Nel caso che ha segnalato, il disagio lamentato può essere rivendicato attraverso diverse strade, ossia contestando l'inadeguata insonorizzazione dei locali, in relazione a quanto disposto dal DPCM 5 dicembre 1997, qualora l'autorizzazione all'edificazione dell'edificio sia successiva all'entrata in vigore di tale decreto o attraverso la rivendicazione della c.d. "normale tollerabilità", ai sensi dell'art. 844 c.c.. In quest'ultimo caso è necessario produrre istanza al Giudice di Pace o Giudice ordinario allegando i risultati delle rilevazioni fonometriche eseguite da un "tecnico competente" in acustica da Lei incaricato. Infine, qualora il disturbo lamentato interessi una pluralità di soggetti (più condomini) potrà essere inoltrata apposita segnalazione alla Procura della Repubblica, in relazione all'art. 659 C.P. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone).
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In qualità di malcapitato acquirente di un appartamento di recente costruzione, sottopongo di grave carenza nell'isolazione acustica della mia abitazione posta all'ultimo pianto (mansardato) di una palazzina di tre piani. Soffro di grave disagio acustico dall'appartamento confinante sullo stesso piano. La relazione tecnico illustrativa, parte integrante del contratto di acquisto della casa, non parla di isolazione acustica del tetto. Il costruttore, con il quale abbiamo scambiato una serie di lettere tramite avvocato, respinge la contestazione che la quale la costruzione sia fuori norma, e propone il montaggio di contropareti verticali aggiuntive sulle divisorie tra le unità, delle spessore di qualche cm, in via "pro bono pacis" a conclusione del contenzioso. Noi naturalmente non accettiamo nè la forma ma soprattutto la sostanza della proposta, e ci stiamo rivolgendo ad alcuni artigiani esperti in rivestimenti. Tutti gli interpellati affermano che il problema risiede dal mancato isolamento acustico del tetto e che il problema è molto diffuso nelle mansarde, e propongono le seguenti alternative come possibili lavori risolutivi: 1. controsoffitto sull' interno delle unità con 7-8 cm di materiali fonoassorbenti; oppure: 2. rimozione manto di copertura costituito dalle tegole e relativa listellatura su due ordini incrociati, rimozione della guaina e del tavolato superiore, rimozione del pannello in polistirene da 10 cm; - fornitura e posa in opera di pannello in fibra di legno densità circa 50 kg/mc avente spessore cm 14 al posto di quello in polistirene; - ripristino di quanto rimosso. Sarei grato di un'indicazione di correttezza della nostra interpretazione al problema e se, in esperienze passate, esiste un reale e possibile intervento tecnico risolutivo, e quale tra i due sopraccitati, o altri ancora, sono da ritenere più validi. |
Il problema lamentato, purtroppo, è comune a numerose persone che appena preso possesso della nuova casa si trovano a dover affrontare questa delicata quanto “fastidiosa” faccenda. Leggendo il Suo quesito, mi pare di capire che il disturbo sia tanto evidente che possa sfociare, addirittura, in una più generica tutela della privacy familiare. Giustamente, come ha precisato, questo genere di problematiche interessa principalmente proprio questa tipologia di abitazioni. Le ragioni sono da ricercare nella modalità di trasmissione del rumore attraverso una partizione (parete). In particolare, il rumore, oltre ad una trasmissione diretta attraverso la specifica struttura (nel Suo caso la parete di separazione fra le due unità abitative), giunge nell’ambiente confinato attraverso una “via laterale”, ossia pareti laterali, pavimento e soffitto. Nel caso delle mansarde, il punto di maggiore criticità è costituito dal tetto o, meglio, dall’accostamento fra parete e tetto. Le ragioni di siffatto fenomeno sono da imputare al fatto che un elemento pesante (parete di separazione) è accostato ad uno più leggero (orditura e rivestimento del tetto). Il rumore, sceglie quindi questa via privilegiata, poiché non trova sufficiente ostacolo alla sua trasmissione. In questa considerazione do per assodato che la parete di separazione fra le due unità abitative sia di sufficiente spessore, anche se, da come ha esposto la situazione, non escludo possano sussistere carenze di tale elemento. Avere cognizione di quali sono le cause, non sempre fornisce risposte utili di come intervenire. Infatti, le opinioni che Lei ha ricevuto partono tutte dal medesimo presupposto (trasmissione laterale) ma poi si orientano su soluzioni differenti. La pratica costituisce una necessaria base di supporto ma bisogna anche fondare le proprie ragioni su solide fondamenta scientifiche. Nel Suo caso non è possibile definire a priori la scelta migliore, poiché gli elementi che mi ha fornito non sono sufficienti, tuttavia mi ha dato utili indicazioni per dire ciò che è carente. In primo luogo, la relazione tecnica che mi ha trasmesso non è confacente a quanto richiesto dall’art. 13 del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. relativo alla progettazione degli edifici, il quale prevede che “…la relazione acustica … deve attestare l'avvenuta verifica del potere fonoisolante degli elementi costruttivi”. Nel Suo caso tale documento non contiene un esame delle partizioni (pareti, solaio, soffitto, ecc.) ne una specifica delle caratteristiche di fonoisolamento (valori dell’indice del potere fonoisolante secondo la tabella di cui all’allegato D del D.P.G.P. 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg.). Ciò nonostante, a parte la sanzione prevista a carico del progettista, non v’è alcun obbligo di ripristino. Le possibilità che si prospettano pertanto sono solo due: contestazione in sede civile del manufatto realizzato o attuazione delle necessarie opere di contenimento della rumorosità. Con tutta franchezza, qualora ce ne sia disponibilità, sceglierei la seconda possibilità, sia perché, tutto sommato, più economica sia perché è possibile giungere ad una soluzione della vicenda in tempi più ristretti. Nel caso seguisse la mia indicazione, Le consiglio di rivolgersi ad un’azienda che abbia una comprovata esperienza nel settore e che, qualsiasi proposta da questa fornita, sia conseguenza di un’attenta analisi empirica in grado di fornirLe a priori una certa garanzia del risultato che Lei desidera ottenere. Dal canto mio, nessuna delle due ipotesi che Le sono state proposte pare soddisfino tale requisito e, per questo, non ne sottoscrivo nessuna.
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