L'obiettivo è istituire un quadro comune per promuovere il miglioramento del rendimento energetico nell'edilizia.
Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia [Gazzetta ufficiale L 001 del 04.01.2003].
Contesto
La direttiva si iscrive nel quadro delle iniziative prese dalla Comunità nel
settore del cambiamento climatico (impegni assunti con il protocollo di Kyoto )
e della sicurezza dell'approvvigionamento ( Libro verde sulla sicurezza
dell'approvvigionamento). La Comunità dipende sempre più dalle fonti esterne
di energia, mentre sono in aumento le emissioni di gas a effetto serra. La
Comunità non può influire sull'offerta di energia ma può agire sulla domanda.
Ridurre il consumo di energia migliorando l'efficacia energetica è una delle
possibili soluzioni a questi due problemi.
Il consumo di energia per i servizi energetici connessi agli edifici è pari a quasi un terzo del fabbisogno energetico globale dell'UE. La Commissione ritiene possibile fare considerevoli economie, contribuendo così agli obiettivi del cambiamento climatico e della sicurezza dell'approvvigionamento, grazie ad iniziative prese in questo settore. Devono essere prese misure a livello comunitario per raccogliere tali sfide, che hanno carattere comunitario.
La presente direttiva fa seguito ai provvedimenti relativi alle caldaie (direttiva 92/42/CEE), ai prodotti da costruzione (direttiva 89/106/CEE) e alle disposizioni del programma SAVE sugli edifici.
Nonostante esista una direttiva sulla certificazione energetica degli edifici (direttiva 93/76/CEE), abrogata dalla direttiva 2006/32/CE) si tratta di un provvedimento adottato in un contesto politico diverso, prima della conclusione dell'accordo di Kyoto e del clima di incertezza in relazione all'approvvigionamento energetico nell'Unione europea.
Tale provvedimento, quindi, non persegue gli stessi obiettivi della direttiva 2002/91/CE, ma costituisce uno strumento complementare che propone interventi concreti per colmare le lacune esistenti.
Campo d'applicazione
La direttiva concerne il settore residenziale e quello terziario (uffici,
edifici pubblici, ecc.). Alcuni edifici sono però esclusi dal campo
d'applicazione delle disposizioni relative alla certificazione, per esempio gli
edifici storici, i siti industriali, ecc. Tratta tutti gli aspetti
dell'efficienza energetica degli edifici, per istituire un approccio
effettivamente integrato.
La direttiva non prevede provvedimenti relativi agli impianti mobili, come gli elettrodomestici. Nel quadro del piano d'azione sull'efficienza energetica provvedimenti sull'etichettatura e il rendimento minimo obbligatorio sono già stati applicati, o sono previsti.
Elementi principali del quadro generale
La proposta comprende quattro elementi principali:
Il metodo comune di calcolo dovrebbe integrare tutti gli elementi che determinano l'efficacia energetica, e non più esclusivamente la qualità dell'isolamento termico dell'edificio. Tale approccio integrato dovrebbe tenere conto di fattori quali gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento, gli impianti di illuminazione, la posizione e l'orientazione dell'edificio, il recupero di calore, ecc.
Le norme minime per gli edifici sono calcolate sulla base della metodologia di cui sopra. Gli Stati membri sono tenuti a stabilire le norme minime.
All'atto della costruzione, compravendita o affitto di un edificio deve essere disponibile un attestato relativo al rendimento energetico. La proposta mette l'accento sull'affitto, per garantire che il proprietario, che di norma non paga le spese del consumo energetico, prenda i provvedimenti necessari.
D'altra parte la direttiva prevede che gli occupanti (degli stabili) siano messi in condizione di regolare il proprio consumo di calore e di acqua calda, affinché tali misure siano economicamente proficue.
Applicazione
Gli Stati membri sono responsabili dell'elaborazione delle norme minime. Sono inoltre tenuti a garantire che la certificazione e il controllo degli edifici siano effettuati da personale qualificato e indipendente.
La Commissione, assistita da un comitato, è responsabile dell'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato. L'allegato contiene gli elementi da prendere in considerazione nel calcolo dell'efficienza energetica degli edifici e le esigenze sul controllo delle caldaie e sugli impianti centralizzati di aria condizionata.
Atto | Data di entrata in vigore | Data limite di trasposizione negli Stati membri |
---|---|---|
Direttiva 2002/91/CE |
04.01.2003 |
04.01.2006 |
Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio [Gazzetta ufficiale L 114 del 27.04.2006].
Direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [Gazzetta ufficiale L 191 del 22.07.2005].
15.5.2006