Energy Manager
Premessa
La figura del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'Energia (più comunemente noto come Energy Manager) nasce nel mondo
anglosassone ai tempi della prima grande crisi petrolifera, quella del 1973.
Tale figura entra in Italia con la legge 308 dell'82, ma solo per le imprese con
più di mille dipendenti e con consumo riferito all'anno precedente superiore a
10.000 Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP); bisogna aspettare però la legge
10/1991 per estendere, abbassando la soglia di riferimento a 1.000 TEP la nomina
di tale figura al civile, terziario e trasporti. (1.000 tep corrispondono a
circa 1,2 milioni di m3 di gas naturale o a 4,5 milioni di kWh).
Funzioni e profilo professionali del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia sono definiti all'art.19 della legge ma vengono maggiormente dettagliate nei commi 13-17 della circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 219/F
Tale figura professionale assume una posizione di
"consulente" interno alla struttura non essendo previste dirette responsabilità
gestionali e nel campo della effettiva realizzazione degli interventi studiati,
inoltre da tali presupposti consegue che il fattore critico nel processo di
razionalizzazione nell'uso dell'energia risiede non tanto e non solo nel valore
professionale del tecnico né nella sua capacità di nell'individuazione
dell'intervento bensì nella sua capacità/possibilità di dialogare con la
struttura e con l'alta direzione aziendale sviluppando una reale "politica" di
conservazione dell'energia. In mancanza di questa, l'azione dell'E.M. verrà
inevitabilmente a ricadere su di una posizione prettamente operativa ovvero di
"contabile energetico": in ambedue i casi comunque senza alcuna valida ricaduta
sul sistema energetico aziendale e territoriale.
Link:
SACEM | Associazione EM | Equem | Corsi EM | |
Certificazione EM | Ing. Conti |
Documenti:
Circolare n. 219/F (1992) |
Chiarimenti ENEA |
Dall'EM ai Fornitori di Servizi Certificati | ||
Circolare n. 273 (1998) |
Contratti Servizio Energia (Conti) | Guida nomina EM |
1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.
5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalità della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.
"….13. La legge 9 gennaio 1991 n. 10 all'art. 9 stabilisce che il tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia svolga le
seguenti funzioni:
- individuazione delle azioni degli interventi delle procedure e di quanto altro
necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia;
- predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri
economici e degli usi energetici finali;
- predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai Soggetti beneficiari dei
contributi previsti dalla legge stessa.
14. Nel responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia si
configura quindi un professionista con funzioni di supporto al decisore in
merito all'effettiva attuazione delle azioni e degli interventi proposti, ma
solo in merito alla validità tecnica ed economica delle opportunità di
intervento individuate.
15. Per essere efficace l'opportunità di intervento deve avere una genesi
interna all'Organismo interessato e pertanto deve essere individuata da un
professionista che abbia da un lato interiorizzato i processi di produzione dei
beni o servizi e dall'altro detenga una approfondita conoscenza delle tecnologie
idonee a conseguire un uso razionale dell'energia.
16. Quanto sopra non implica necessariamente che il responsabile faccia parte
della struttura dell'Organismo che lo nomina anche se ciò è preferibile qualora
esista un'idonea competenza professionale interna; nel caso di nomina di un
professionista esterno è peraltro indispensabile che questo venga reso conscio
dei processi tecnici ed organizzativi della produzione dei beni o servizi.
17. Dal punto di vista del profilo culturale professionale il tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia si configura
idealmente come un soggetto con un bagaglio di conoscenze acquisibili mediante
laurea in ingegneria, pluriennale attività tecnica professionale successiva alla
laurea nel settore In cui l'Organizzazione opera, esperienza nel campo degli
studi di fattibilità e della progettazione di massima di sistemi per la
produzione e l'utilizzo dell'energia, buona conoscenza delle tecnologie più
avanzate nel settore.
comma 15
15. Il progettista dovrà inserire i calcoli e le verifiche
previste dal presente allegato nella relazione attestante la rispondenza alle
prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi
impianti termici, che, ai sensi dell’art. 28, comma 1 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare
presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia
copia, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui
agli articoli 25 e 26 della stessa legge.
Schemi e modalità di riferimento per la compilazione delle relazioni tecniche
sono riportati nell’allegato E.
Ai fini della più estesa applicazione dell’art. 26, comma 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 negli Enti soggetti all’obbligo di cui all’art. 19 della stessa legge, tale relazione progettuale dovrà essere obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta a tal fine redatta dal Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia nominato.