Energy Manager

Premessa

La figura del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'Energia (più comunemente noto come Energy Manager) nasce nel mondo anglosassone ai tempi della prima grande crisi petrolifera, quella del 1973.
Tale figura entra in Italia con la legge 308 dell'82, ma solo per le imprese con più di mille dipendenti e con consumo riferito all'anno precedente superiore a 10.000 Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP); bisogna aspettare però la legge 10/1991 per estendere, abbassando la soglia di riferimento a 1.000 TEP la nomina di tale figura al civile, terziario e trasporti. (1.000 tep corrispondono a circa 1,2 milioni di m3 di gas naturale o a 4,5 milioni di kWh).

Funzioni e profilo professionali del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia sono definiti all'art.19 della legge ma vengono maggiormente dettagliate nei commi 13-17 della circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 219/F

Tale figura professionale assume una posizione di "consulente" interno alla struttura non essendo previste dirette responsabilità gestionali e nel campo della effettiva realizzazione degli interventi studiati, inoltre da tali presupposti consegue che il fattore critico nel processo di razionalizzazione nell'uso dell'energia risiede non tanto e non solo nel valore professionale del tecnico né nella sua capacità di nell'individuazione dell'intervento bensì nella sua capacità/possibilità di dialogare con la struttura e con l'alta direzione aziendale sviluppando una reale "politica" di conservazione dell'energia. In mancanza di questa, l'azione dell'E.M. verrà inevitabilmente a ricadere su di una posizione prettamente operativa ovvero di "contabile energetico": in ambedue i casi comunque senza alcuna valida ricaduta sul sistema energetico aziendale e territoriale.
 

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  Certificazione EM   Ing. Conti

Documenti:

Circolare n. 219/F
(1992)
Chiarimenti
 ENEA
Dall'EM ai Fornitori di Servizi Certificati    
Circolare n. 273
(1998)
Contratti Servizio Energia (Conti)   Guida nomina EM  

 


Estratto normativa in materia

Legge 10/91 Art. 19 Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese.

3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.

5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalità della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.

Circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 219/F

"….13. La legge 9 gennaio 1991 n. 10 all'art. 9 stabilisce che il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia svolga le seguenti funzioni:
- individuazione delle azioni degli interventi delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia;
- predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;
- predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai Soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla legge stessa.
14. Nel responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia si configura quindi un professionista con funzioni di supporto al decisore in merito all'effettiva attuazione delle azioni e degli interventi proposti, ma solo in merito alla validità tecnica ed economica delle opportunità di intervento individuate.
15. Per essere efficace l'opportunità di intervento deve avere una genesi interna all'Organismo interessato e pertanto deve essere individuata da un professionista che abbia da un lato interiorizzato i processi di produzione dei beni o servizi e dall'altro detenga una approfondita conoscenza delle tecnologie idonee a conseguire un uso razionale dell'energia.
16. Quanto sopra non implica necessariamente che il responsabile faccia parte della struttura dell'Organismo che lo nomina anche se ciò è preferibile qualora esista un'idonea competenza professionale interna; nel caso di nomina di un professionista esterno è peraltro indispensabile che questo venga reso conscio dei processi tecnici ed organizzativi della produzione dei beni o servizi.
17. Dal punto di vista del profilo culturale professionale il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia si configura idealmente come un soggetto con un bagaglio di conoscenze acquisibili mediante laurea in ingegneria, pluriennale attività tecnica professionale successiva alla laurea nel settore In cui l'Organizzazione opera, esperienza nel campo degli studi di fattibilità e della progettazione di massima di sistemi per la produzione e l'utilizzo dell'energia, buona conoscenza delle tecnologie più avanzate nel settore.
 

D.Lgs 192/05 adeguato al D.Lgs 311/06

Allegato I - (Sostituito in toto dal D.P.R. 2 aprile 2009 , n. 59)

comma 15

15. Il progettista dovrà inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente allegato nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell’art. 28, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.
Schemi e modalità di riferimento per la compilazione delle relazioni tecniche sono riportati nell’allegato E.

Ai fini della più estesa applicazione dell’art. 26, comma 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 negli Enti soggetti all’obbligo di cui all’art. 19 della stessa legge, tale relazione progettuale dovrà essere obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta a tal fine redatta dal Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia nominato.