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ESEMPIO 2 (pag. 37 Vademecum)
Intervento sull’involucro di un edificio pubblico esistente
L’Investimento Complessivo (indicato nel modulo di domanda inteso come somma
dei costi ammissibili e dei costi non ammissibili eventualmente sostenuti) è
pari a 550.000 € (IVA esclusa).
Il totale generale dei costi ammissibili di cui all’allegato e) del Decreto
Allegati, pari alla somma dei costi ammissibili, è pari a 500.000 € (IVA
esclusa).
Il totale finanziamento agevolato richiesto dal Soggetto Beneficiario (voce in
allegato e) del Decreto Allegati) è pari a 500.000 € (IVA esclusa).
Determinazione del massimale del finanziamento agevolato
La percentuale di agevolazione per i soggetti pubblici è pari al 90%.
Pertanto il massimale del finanziamento agevolato per questo intervento sarà
pari a:
1.500.000 * 0,9 = 1.350.000 €
Tale importo è da considerarsi al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Determinazione dell’importo del finanziamento agevolato:
Il finanziamento agevolato è determinato come il valore minimo tra:
1. Il massimale del finanziamento agevolato = 1.350.000 €
2. Il prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale generale dei costi
ammissibili =
0,9 *500.000 = 450.000 €
3.
Il prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale finanziamento
agevolato richiesto = 0,9*500.000 = 450.000 €
Pertanto il finanziamento agevolato concedibile è pari a 450.000 € (IVA
esclusa). Il finanziamento agevolato è da maggiorare dell’IVA applicabile ai
costi ammissibili.
Il finanziamento agevolabile concedibile maggiorato dell’IVA è determinato con la seguente formula:
FACi = FACe * [(TGCAi – TGCAe)/TGCAe] + FACe
Dove:
“FACi” è il finanziamento agevolabile concedibile maggiorato dell’IVA;
“FACe” è il finanziamento agevolabile concedibile IVA esclusa (450.000 €);
“TGCAi” è il totale generale dei costi ammissibili IVA inclusa (voce in allegato
e));
“TGCAe” è il totale generale dei costi ammissibili IVA esclusa (500.000 €)
Pertanto, ipotizzando un’aliquota IVA del 20% per ogni voce di costo
ammissibile, il totale generale dei costi ammissibili IVA inclusa (TGCAi) è pari
a 600.000 €.
Applicando la formula di cui sopra si ottiene il seguente finanziamento
agevolabile concedibile maggiorato dell’IVA:
FACi = 450.000 * [(600.000 – 500.000)/500.000] + 450.000 = 540.000 €
Ipotizzando invece che l’intervento abbia costi ammissibili con differenti valori di IVA (es. IVA al 10% ed IVA al 20%), e che, pertanto, il totale generale dei costi ammissibili IVA inclusa (TGCAi) risulti essere pari a 585.000 €, applicando la formula di cui sopra si otterrebbe il seguente finanziamento agevolabile concedibile maggiorato dell’IVA:
FACi = 450.000 * [(585.000 – 500.000)/500.000] + 450.000 = 526.500 €
Il Ministero dell’ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 1 valuteranno in ogni caso la congruità e l’effettiva ammissibilità dei costi.
COME FUNZIONA: SOGGETTO PUBBLICO (esempio
indicativo):
Scuola esistente non isolata, in Classe energetica G come da ACE*,
spende 60.000 €/anno per riscaldamento.
Progetto che prevede un inventimento ca. 280.000 € (cappotto,
finestre, ......)
Domanda sul portale CDP**
(dal
16 marzo al 14 luglio 2012)
Finanziamento ottenibile dalla CDP** ca. 250.000 €
Dopo l'intervento la Scuola (Classe energetica B-C da nuovo ACE*) spenderà 30.000
€/anno per riscaldamento
I soldi risparmiati ogni anno servono per estinguere il prestito ...e
poi continuare a risparmiare.
* ACE= Attestato di Certificazione Energetica **CDP =
Cassa Deposito Prestiti
Misura usi finali dell'energia
- Beneficiari solo soggetti pubblici
Risparmio energetico e incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia.
Sono ammessi investimenti per singolo intervento:
- sull’involucro di edifici esistenti, parti di edifici
esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali,
orizzontali o inclinate, chiusure trasparenti comprensive di infissi e vetri,
chiusure apribili e assimilabili quali porte e vetrine anche se non apribili,
delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati;
Ripartizione in Plafond delle risorse
Regione Veneto € 8.650.000,00
Percentuale di agevolazione 90%
Tasso di interesse 0,50 per cento annuo nominale
Passi per la compilazione della domanda:
ACE - Diagnosi - Progetto Energetico
Progetto Definitivo (vedi
sotto documentazione da predisporre)
riportare il risparmio annuo di energia in fonti
primarie conseguibile con l’intervento (in kWh).
Portale WEB della CDP: Accreditarsi, compilare la Domanda, accettare regolamento, confermare, stampare
Sottoscrivere la domanda e spedire il plico con allegati
Graduatoria (rifinanziabile) Asseverazione Finanziamento
Esecuzione lavori entro 18 mesi
ACE (da produrre successivamente all’esecuzione degli interventi).
VADEMECUM Allegati da predisporre:
1.Progetto definitivo
Indica il progetto definitivo redatto ai sensi del DPR 21 dicembre 1999,
n. 554 e successive modifiche ed integrazioni ovvero approfondito ad un livello
di dettaglio tale da consentire la piena valutazione delle soluzioni proposte.
In entrambi i casi, il progetto deve essere sottoscritto in originale da un
tecnico abilitato iscritto a un Ordine o Collegio professionale competente per
materia, recante altresì l’apposizione del timbro da cui risulti la suddetta
iscrizione. Il progetto deve comprendere, in ogni caso, un computo metrico.
2.Tabella costi ammissibili (cfr. All. e) del Decreto Allegati);
3.Crono programma (descrizione della pianificazione sequenziale e temporale delle attività);
4.Per le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all’installazione
dell’impianto allegare:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000
completa di eventuale lista delle autorizzazioni conseguite e richieste (cfr.
All. f5) del Decreto Allegati);
- copia delle autorizzazioni o della richiesta
di autorizzazione o della DIA completa di documentazione di trasmissione o della
comunicazione all’autorità competente.
5.Per le autorizzazioni necessarie all’esercizio, già conseguite o da conseguire
allegare:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000
completa di eventuale lista delle autorizzazioni necessarie all’esercizio (cfr.
All. f5) del Decreto Allegati).
6.Ulteriore documentazione come prevista dal Capitolo 3 della Circolare Kyoto; (vedi sotto)
7.Fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore indicato nella Parte A del modulo di domanda;
8.Documenti giustificativi dei poteri di rappresentanza;
9.Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante nuovi investimenti, in quanto L’intervento ha sostenuto le spese ammissibili a decorrere dalla data di pubblicazione della Circolare Kyoto ex art. 2, comma 1, lettera s) del Decreto del 25 Novembre 2008. (cfr. All. f5) del Decreto Allegati).
Capitolo 3 della Circolare Kyoto:
Circolare 16 Febbraio 2012
Titolo 8 - Specifiche per gli interventi sull’involucro di edifici esistenti
1. Gli interventi di cui all’articolo 6, comma 2, lettera d), punto 1, del Decreto Kyoto possono essere effettuati esclusivamente su edifici di proprietà pubblica e nella disponibilità degli stessi “soggetti pubblici”.
2. Gli interventi ammissibili di cui all’articolo 6, comma 2, lettera d),
punto 1, del Decreto Kyoto sono:
a. interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli
elementi opachi costituenti l'involucro edilizio e delimitanti il volume
riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati;
b. interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle
chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non
apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o
opache che le compongono, costituenti l'involucro edilizio e delimitanti il
volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati.
3. Per gli interventi i cui lavori hanno avuto inizio in data antecedente all’entrata in vigore del Decreto del 26 Gennaio 2010 “Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici, riqualificazione energetica degli edifici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2010, successivamente agli interventi di cui al Punto 2 del presente Titolo la trasmittanza termica degli elementi dell’involucro deve obbligatoriamente essere inferiore o uguale ai rispettivi valori di trasmittanza termica riportati nella seguente Tabella 10. Non sono ammessi ai benefici del Decreto Kyoto gli interventi sugli elementi dell’involucro qualora i valori della trasmittanza termica siano originariamente già inferiori o uguali ai valori di trasmittanza termica indicati nella seguente Tabella 10.
Tabella 10 - Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in W/m2K.
Zona Climatica | Strutture opache verticali |
Strutture opache orizzontai o inclinate | Chiusure (**) | |
Coperture | Pavimenti (*) | |||
F | 0,27 | 0,23 | 0,26 | 1,4 |
(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno.
(**) chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se
non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o
opache che le compongono.
4. Per gli interventi i cui lavori hanno avuto inizio in data successiva all’entrata in vigore del Decreto del 26 Gennaio 2010 “Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici, riqualificazione energetica degli edifici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2010, successivamente agli interventi di cui al Punto 2 del presente Titolo la trasmittanza termica degli elementi dell’involucro deve obbligatoriamente essere inferiore o uguale ai rispettivi valori di trasmittanza termica riportati nella seguente Tabella 11. Non sono ammessi ai benefici del Decreto Kyoto gli interventi sugli elementi dell’involucro qualora i valori della trasmittanza termica siano originariamente già inferiori o uguali ai valori di trasmittanza termica indicati nella seguente Tabella 11.
Tabella 11 - Valori limite della trasmittanza termica utile
U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in W/m2K
(così come modificata dal decreto del 26 gennaio 2010 “Aggiornamento del decreto
11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici”)
Zona Climatica | Strutture opache verticali |
Strutture opache orizzontai o inclinate | Chiusure (**) | |
Coperture | Pavimenti (*) | |||
F | 0,26 | 0,23 | 0,28 | 1,6 |
(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno.
(**) chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se
non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o
opache che le compongono.
5. Per gli interventi di cui al Punto 2 del presente Titolo sono riconosciute
le seguenti spese:
a. interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli
elementi opachi costituenti l'involucro edilizio e delimitanti il volume
riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati, comprensivi delle opere
provvisionali ed accessorie, attraverso:
1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle
caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
2) fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla
realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti,
per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
3) demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
b. interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle
chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non
apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o
opache che le compongono, costituenti l'involucro edilizio e delimitanti il
volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati, attraverso:
1) miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la
fornitura e posa in opera di una nuova chiusura comprensiva di infisso;
2) miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati e/o
opachi esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
c. prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di
cui alle lettere a) e b) comprensive della redazione dell'attestato di
certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica.
6. I soggetti che ottengono l’accesso ai benefici del Decreto Kyoto sono tenuti
ad acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza
dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nel Decreto Kyoto. Tale
asseverazione può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore
lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai
sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e
ss.mm.ii.
7. L'asseverazione di cui al precedente Punto 5 specifica il valore della
trasmittanza termica originaria del componente su cui si interviene e che,
successivamente all'intervento, le trasmittanze termiche dei medesimi componenti
sono inferiori o uguali ai valori di cui alle precedenti Tabelle 10 e 11.
L’asseverazione conterrà altresì i valori della trasmittanza termica dei
medesimi componenti a seguito degli interventi eseguiti ed il risparmio annuo di
energia in fonti primarie conseguito con l’intervento (in kWh).
8. La trasmittanza termica dei componenti dell’involucro su cui si interviene,
originaria e successiva all’intervento, così come i materiali e la tipologia
costruttiva del medesimo componente, originari e successivi all’intervento, sono
riportate in una tabella sintetica redatta e firmata da tecnico abilitato da
allegare al Progetto Definitivo all’atto di presentazione della domanda di
ammissione all’agevolazione. Nel Progetto Definitivo deve essere altresì
riportato il risparmio annuo di energia in fonti primarie conseguibile con
l’intervento (in kWh).
9. Nel caso di sostituzione di chiusure apribili ed assimilabili, quali
porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi,
considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, l'asseverazione
di cui al precedente Punto 6 sul rispetto degli specifici requisiti minimi può
essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi che
attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei
singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di
attestazione di conformità del prodotto.
10. L’attestato di certificazione energetica deve essere prodotto
successivamente all’esecuzione degli interventi.
11. L’attestato di certificazione energetica è redatto secondo quanto previsto
dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici” (allegati 6 e 7) o, ove esistenti, alle
procedure e alle metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome.
12. I calcoli per la determinazione dell'indice di prestazione energetica sono
condotti in accordo al D.M. 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici” nonché, ove esistenti, alle procedure e
alle metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome.