Con Legge n. 134/12 le detrazioni fiscali del 55% sono prorogate sino al 30 giugno 2013
L’art. 1, commi 344-349, della Legge
27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), nel quadro
delle misure di politica energetica ed ambientale, ha introdotto una specifica
agevolazione fiscale per la realizzazione di interventi volti al contenimento
dei consumi energetici, effettuati su edifici esistenti.
Il DM
19 febbraio 2007 ha specificato nel dettaglio gli interventi per
i quali spetta la detrazione e la procedura per richiederla.
L’art.1, commi 20-24, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge
Finanziaria 2008), ha prorogato la detrazione sino al 31 dicembre 2010,
apportando anche una serie di modifiche alla disciplina del beneficio,
applicabili dal 1° gennaio 2008.
Il DM
11 marzo 2008 ha fissato i nuovi valori limite di fabbisogno
energetico e di trasmittanza termica da rispettare per i lavori iniziati dal 1°
gennaio 2008.
Il DM 7 aprile 2008 e il DM 6 agosto 2009, modificando il DM
19 febbraio 2007, hanno apportato semplificazioni.
Per le spese sostenute nel 2008,
è stato cancellato il
silenzio-rifiuto previsto dal DL 185/08 anticrisi, ritornando all’automaticità
della detrazione senza tetti di di spesa.
L'invio all’Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione va fatto solo
quando l'intervento si protrae oltre il periodo di imposta e per le
spese sostenute la detrazione dall’imposta lorda deve essere ripartita in cinque
rate annuali di pari importo.
La Legge n. 241/11
proroga fino al 31.12.2012 la detrazione del 55%.
La Legge n. 134/12
proroga fino al 30.06.2013 la detrazione del 55%.
La Legge 90/13 (ex DL 63/13) innalza dal 55 al 65% le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica fino al 31 dicembre 2013. Fino al 30 giugno 2014 solo per interventi nei condomini che interessano le parti comuni o tutte le U.I di cui si compone il singolo condominio.
Vengono inseriti tra gli interventi agevolabili anche le spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
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Ecco in sintesi le caratteristiche delle due agevolazioni e i requisiti per ottenerle.
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Beneficiari: tutte le persone fisiche che possiedono un immobile a qualsiasi titolo (cioè i proprietari ma anche chi è in affitto o in usufrutto).
Attività e spese ammesse: tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Nelle ambito di questa attività sono ammesse le seguenti spese fino a un massimo di 96.000 euro:
Agevolazione: detrazione dall' Irpef del 50% delle spese sostenute (quindi fino a un massimo di 48.000 euro, che è il 50% di 96.000 euro). L'importo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi a partire dall'anno successivo ed è detraibile in:
Sui lavori è prevista inoltre l'aliquota Iva agevolata al 10%.
Procedura: Prima del D.L. 70/11 occorreva compilare un apposito modulo per la comunicazione di inizio lavori e inviarlo al Centro Operativo di Pescara.
Non va più inviata la comunicazione preventiva di inizio lavori.
Occorre inoltre essere provvisti degli altri documenti eventualmente necessari (Dia, concessione edilizia ecc.)
Tutti i pagamenti all'impresa che svolge i lavori devono avvenire tramite bonifico bancario dal quale risulti la specifica causale del versamento e il codice fiscale di entrambe le parti (in genere le banche hanno appositi moduli per questo tipo di bonifici)
E' importante conservare:
Beneficiari: gli stessi che beneficiano della detrazione per le ristrutturazioni edilizie.
Attività e agevolazioni ammesse: rientrano nello sgravio fiscale del 65% delle spese sostenute tutti gli interventi per:
Quanto al periodo di detraibilità:
Procedura:
Tutti i pagamenti dei lavori devono avvenire tramite bonifico bancario.