Legge 27 dicembre 2006 n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)
Art. 1
(omissis)
344 Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
Edifici esistenti (strutture opache e finestre)
345 Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.
Pannelli solari
346 Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di
acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di
acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti
scolastici e università, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una
quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da
ripartire in tre quote annuali di pari importo.
Caldaie a condensazione
347 Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto
del sistema di distribuzione, spetta una detrazione all’imposta lorda per una
quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da
ripartire in tre quote annuali di pari importo.
348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è
concessa con le modalità di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste
dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998,
n. 41, e successive modificazioni, semprechè siano rispettate le seguenti
ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti è asseverata da un
tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell’asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell’edificio,
di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora
introdotta dalla regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, un «
attestato di qualificazione energetica », predisposto ed asseverato da un
professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia
primaria di calcolo, o dell’unità immobiliare ed i corrispondenti valori
massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o,
ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova
costruzione. L’attestato di qualificazione energetica comprende anche l’indicazione
di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio
o dell’unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le
spese per la certificazione energetica, ovvero per l’attestato di
qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.
349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le
definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate
le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e
347.
(omissis)
Modifica Art. 4 del D.P.R. 380/01
350 All’articolo 4 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:« 1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del
rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l’installazione dei
pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di
nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non
inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa». superato
Edifici ad altissima efficienza
351 Gli interventi di realizzazione di nuovi
edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore
a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e
termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di
fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio
inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato
C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
nonchè del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l’illuminazione,
hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti
per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le
maggiori spese di progettazione.
352. Per l’attuazione del comma 351 è costituito un Fondo di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007- 2009. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalità per l’accesso e
l’erogazione dell’incentivo, nonche´ i valori limite relativi al fabbisogno
di energia per il condizionamento estivo e l’illuminazione.
353 Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la
sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi
apparecchi di lasse energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall’imposta
lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun
apparecchio, in un’unica rata.
354 Ai soggetti esercenti attività d’impresa rientrante nel settore
del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l’illuminazione
nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006,
spetta una ulteriore deduzione dal reddito d’impresa pari al 36 per cento dei
costi sostenuti nei seguenti casi:
a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad
alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento;
b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade
fluorescenti di classe A purchè alloggiate in apparecchi illuminanti ad alto
rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per cento;
c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di
lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento
ottico, maggiore o uguale all’80 per cento, dotati di lampade a vapori di
sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici;
d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del
flusso luminoso.
Recupero Patrimonio Edilizio
387 Sono prorogate per l’anno 2007, per una
quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per
unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le
agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio
2007 al 31 dicembre 2007;
b) alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23
dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2007.
388 Le agevolazioni di cui al comma 387 spettano a condizione che
il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.