Legge 26 ottobre 1995, n.447
Legge 26 ottobre 1995, n. 447
Legge quadro sull’inquinamento acustico(1) (2) (3)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254, del 30 ottobre
1995
(1) Vedi il d.p.c.m. 14 novembre 1997, di attuazione.
(2) Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 112 sono state devolute alle regioni e agli enti
locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia della tutela
dell’ambiente dall’inquinamento, ad eccezione di quelle espressamente
mantenute allo Stato.
(3) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito
delle prime elezioni politiche successive all’entrata in vigore del d.lg. 30
luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del
governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume
anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
Preambolo
Omissis
Art. 1
Finalità della legge
- La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di tutela
dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento
acustico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117 della Costituzione.
- I princìpi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Art. 2
Definizioni
- Ai fini della presente legge si intende per:
- inquinamento acustico: l’introduzione di rumore nell’ambiente
abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o
disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute
umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei
monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato
alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse
attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività
produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15
agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l’immissione di rumore
da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività
produttive;
- sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre
installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso
produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie,
aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed
agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione
merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree
adibite ad attività sportive e ricreative;
- sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella
lettera c);
- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può
essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della
sorgente stessa;
- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può
essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o
nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di
un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente;
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel
medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di
risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti
dalla presente legge.
- I valori di cui al comma 1, lettere e) , f) , g) e h) , sono determinati
in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e
della destinazione d’uso della zona da proteggere.
- I valori limite di immissione sono distinti in:
- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello
equivalente di rumore ambientale;
- valori limite differenziali, determinati con riferimento alla
differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore
residuo.
- Restano ferme le altre definizioni di cui all’allegato A al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 1991.
- I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura
amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:
- le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di
misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
- le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che
attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai
livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi
attestante l’avvenuta omologazione;
- gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi
di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi
passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di
propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
- i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani
dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la
mobilità extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico
stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
- la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di
attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.
- Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura
professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare
l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di
risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il
tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media
superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo
scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico(1).
- L’attività di tecnico competente può essere svolta previa
presentazione di apposita domanda all’assessorato regionale competente in
materia ambientale corredata da documentazione comprovante l’aver svolto
attività, in modo non occasionale, nel campo dell’acustica ambientale da
almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o
per i titolari di diploma universitario(1).
- Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro
che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio
presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività
nel campo dell’acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della
presente legge nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio,
possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della
presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo dell’acustica
ambientale in modo non occasionale(1).
- I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che
svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.
(1) Comma così modificato dall’art. 4, l. 9 dicembre 1998, n.
426. Vedi, anche, d.p.c.m. 31 marzo 1998.
Art. 3
Competenze dello Stato
- Sono di competenza dello Stato:
- la determinazione, ai sensi della L. 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il
Ministro della sanità e sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
dei valori di cui all’articolo 2;
- il coordinamento dell’attività e la definizione della normativa
tecnica generale per il collaudo, l’omologazione, la certificazione e
la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e
dell’abbattimento del rumore; il ruolo e la qualificazione dei
soggetti preposti a tale attività nonché, per gli aeromobili, per i
natanti e per i veicoli circolanti su strada, le procedure di verifica
periodica dei valori limite di emissione relativa ai prodotti medesimi.
Tale verifica, per i veicoli circolanti su strada, avviene secondo le
modalità di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni(1);
- la determinazione, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con
decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della
sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori
pubblici, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle
tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico,
tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle
infrastrutture di trasporto(2);
- il coordinamento dell’attività di ricerca, di sperimentazione
tecnico-scientifica ai sensi della L. 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni, e dell’attività di raccolta, di
elaborazione e di diffusione dei dati. Al coordinamento provvede il
Ministro dell’ambiente, avvalendosi a tal fine anche dell’Istituto
superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),
dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA),
dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA),
dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD)
del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché degli istituti
e dei dipartimenti universitari(3);
- la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori determinati
ai sensi della lettera a) , con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il
Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il
Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e con il Ministro dei trasporti e della
navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei
requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo
scopo di ridurre l’esposizione umana al rumore. Per quanto attiene ai
rumori originati dai veicoli a motore definiti dal titolo III del D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, restano salve la
competenza e la procedura di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello
stesso decreto legislativo;
- l’indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro dei trasporti
e della navigazione, dei criteri per la progettazione, l’esecuzione e
la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture
dei trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico;
- la determinazione, con decreto del Ministro dell’ambiente, di
concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione,
dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con
segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonché la disciplina
della installazione, della manutenzione e dell’uso dei sistemi di
allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico
installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni;
- la determinazione, con le procedure previste alla lettera e) , dei
requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento
danzante o di pubblico spettacolo(4);
- l’adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni
sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali
linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i
limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando
le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo
comunque conto delle disposizioni di cui all’articolo 155 del D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- la determinazione, con decreto del Ministro
dell’ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della
navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso da
imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina per il
contenimento dell’inquinamento acustico;
- la determinazione, con decreto del Ministro dell’ambiente, di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri
di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa
disciplina per il contenimento dell’inquinamento acustico, con
particolare riguardo:
- ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di
abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e
all’adozione di misure di controllo e di riduzione
dell’inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili nella
fase di decollo e di atterraggio;
- ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al
livello di inquinamento acustico;
- alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le
attività aeroportuali e ai criteri per regolare l’attività
urbanistica nelle zone di rispetto. Ai fini della presente
disposizione per attività aeroportuali si intendono sia le fasi di
decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione e
prove motori degli aeromobili;
- ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di
monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico
in prossimità degli aeroporti;
- la predisposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente, sentite
le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi
dell’articolo 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349, nonché le
associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, di campagne
di informazione del consumatore di educazione scolastica.
- I decreti di cui al comma 1, lettere a) , c) , e) , h) e l) , sono emanati
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I
decreti di cui al comma 1, lettere f) , g) e m) , sono emanati entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a) , c) , d) , e) , f) , g)
, h) , i) , l) e m) , devono essere armonizzati con le direttive
dell’Unione europea recepite dallo Stato italiano e sottoposti ad
aggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di
nuove situazioni.
- I provvedimenti di competenza dello Stato devono essere coordinati con
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 1991.
(1) Vedi il d.p.c.m. 31 marzo 1998.
(2) Vedi d.m. 16 marzo 1998 di attuazione.
(3) L’ANPA è stata soppressa dall’art. 38, d.lg. 30 luglio 1999, n. 300 ed
i suoi compiti trasferiti all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per
i servizi tecnici.
(4) Lettera, da ultimo modificata, dall’art. 7, l. 31 luglio 2002, n. 179.
Art. 4
Competenze delle regioni
- Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, definiscono con legge:
- i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell’articolo 6, comma
1, lettera a) , tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso
del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a
carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto procedono alla
classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti
disposizioni per l’applicazione dei valori di qualità di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera h) , stabilendo il divieto di
contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando
tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro
equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 1991. Qualora
nell’individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia
possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni
di uso, si prevede l’adozione dei piani di risanamento di cui
all’articolo 7;
- i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli enti
competenti ovvero di conflitto tra gli stessi;
- modalità, scadenze e sanzioni per l’obbligo di classificazione
delle zone ai sensi della lettera a) per i comuni che adottano nuovi
strumenti urbanistici generali o particolareggiati;
- fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 8, comma 4, le
modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela
dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni
edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività
produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali
polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla
utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei
provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività
produttive;
- le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui
all’articolo 7, per la predisposizione e l’adozione da parte dei
comuni di piani di risanamento acustico;
- i criteri e le condizioni per l’individuazione, da parte dei comuni
il cui territorio presenti un rilevante interesse
paesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) , della
presente legge; tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici
essenziali di cui all’articolo 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146;
- le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo
svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo
pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l’impiego di
macchinari o di impianti rumorosi;
- le competenze delle province in materia di inquinamento acustico ai
sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142;
- l’organizzazione nell’ambito del territorio regionale dei servizi
di controllo di cui all’articolo 14;
- i criteri da seguire per la redazione della documentazione
di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 4;
- i criteri per la identificazione delle priorità temporali degli
interventi di bonifica acustica del territorio.
- Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilità
finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono
un piano regionale triennale di intervento per la bonifica
dall’inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai
piani di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i) , per la redazione dei
quali le regioni formulano proposte non vincolanti. I comuni adeguano i
singoli piani di risanamento acustico di cui all’articolo 7 al piano
regionale.
Art. 5
Competenze delle province
- Sono di competenza delle province:
- le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico
previste dalla L. 8 giugno 1990, n. 142;
- le funzioni ad esse assegnate dalle leggi regionali di cui
all’articolo 4;
- le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all’articolo 14,
comma 1.
Art. 6
Competenze dei comuni
- Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i
rispettivi statuti:
- la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti
dall’articolo 4, comma 1, lettera a);
- il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le
determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
- l’adozione dei piani di risanamento di cui all’articolo 7;
- il controllo, secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera d) , del rispetto della normativa per la tutela
dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni
edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività
produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali
polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla
utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei
provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività
produttive;
- l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina
statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico;
- la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai
veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni;
- i controlli di cui all’articolo 14, comma 2;
- l’autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui
all’articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e
di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per
spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle
prescrizioni indicate dal comune stesso.
- Al fine di cui al comma 1, lettera e) , i comuni, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di
igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro
l’inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al
contenimento e all’abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla
circolazione degli autoveicoli e dall’esercizio di attività che impiegano
sorgenti sonore.
- I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse
paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare
limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati
dalla regione di appartenenza, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera
f) . Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui
all’articolo 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146.
- Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 1991, prima della data di entrata in
vigore della presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di
risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell’articolo
3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti
previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo
adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello
necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di
bonifica in atto, qualora risultino conformi ai princìpi di cui alla
presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell’articolo
4, comma 1, lettera a) .
Art. 7
Piani di risanamento acustico
- Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera g) , nonché nell’ipotesi di cui all’articolo 4, comma
1, lettera a) , ultimo periodo, i comuni provvedono all’adozione di piani
di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano
del traffico di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia
ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I
piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera i) , e all’articolo 10, comma 5.
- I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:
- l’individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti,
incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, lettera a) ;
- l’individuazione dei soggetti a cui compete l’intervento;
- l’indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il
risanamento;
- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- le eventuali misure cautelari a carattere d’urgenza per la tutela
dell’ambiente e della salute pubblica.
- In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari
problemi di inquinamento acustico, all’adozione del piano si provvede, in
via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) .
- Il piano di risanamento di cui al presente articolo può essere adottato
da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i
valori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h).
- Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta
comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato
acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la
trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza.
Per i comuni che adottano il piano di risanamento di cui al comma 1, la
prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima
relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 8
Disposizioni in materia di impatto acustico
- I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi
dell’articolo 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le
prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10
agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere
redatti in conformità alle esigenze di tutela dall’inquinamento acustico
delle popolazioni interessate.
- Nell’ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei
comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere
predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla
realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C
(strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E
(strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la
classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o
impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima
acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie
di insediamenti:
- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
“3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al
coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1,
dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini
dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di
costruire, la relazione acustica e' sostituita da una autocertificazione del
tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione
acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento”. (D.L.
13 maggio 2011 , n. 70)
- Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi
impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e
ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei
provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi
immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di
autorizzazione all’esercizio di attività produttive devono contenere una
documentazione di previsione di impatto acustico.
- La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa,
sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lettera l) , della presente legge, con le modalità di cui all’articolo 4
della L. 4 gennaio 1968, n. 15.
- La domanda di licenza o di autorizzazione all’esercizio delle attività
di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre
valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell’articolo
3, comma 1, lettera a) , deve contenere l’indicazione delle misure
previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività
o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata
all’ufficio competente per l’ambiente del comune ai fini del rilascio
del relativo nulla-osta.
Art. 9
Ordinanze contingibili ed urgenti
- Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della
salute pubblica o dell’ambiente il sindaco, il presidente della provincia,
il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro
dell’ambiente, secondo quanto previsto dall’articolo 8 della L. 3 marzo
1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle
rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il
ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle
emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate
attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è
riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
- Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle
leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.
Art. 10
Sanzioni amministrative
- Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 650 del codice penale,
chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato
dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 9, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire
20.000.000.
- Chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile
di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di
cui all’articolo 2, comma 1, lettere e) e f) , fissati in conformità al
disposto dell’articolo 3, comma 1, lettera a) , è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire
10.000.000(1).
- La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all’articolo 11 e
delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato,
dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.
- Il 70 per cento delle somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni
di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei
piani di risanamento di cui all’articolo 7, con incentivi per il
raggiungimento dei valori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere f) e h)(1).
- In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti
gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture,
ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al
comma 2, hanno l’obbligo di predisporre e presentare al comune piani di
contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal
Ministro dell’ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di
adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via
ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di
bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle
infrastrutture stesse per l’adozione di interventi di contenimento ed
abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l’ANAS la suddetta quota è
determinata nella misura del 2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti
per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali,
i suddetti piani coincidono con quelli di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera i) ; il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al
Ministero dell’ambiente(2).
(1) Comma così modificato dall’art. 4, l. 9 dicembre 1998, n.
426. L’art. 11, l. 25 giugno 1999, n. 205 ha successivamente apportato la
medesima modifica al presente comma.
(2) Comma così modificato dall’art. 60, l. 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 11
Regolamenti di esecuzione
- Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente di concerto, secondo
le materie di rispettiva competenza, con i Ministri della sanità,
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della
navigazione, dei lavori pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti di
esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina
dell’inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare,
ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo
tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli
autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da
natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove
localizzazioni aeroportuali.
- I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati con le direttive
dell’Unione europea recepite dallo Stato italiano.
- La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente
interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate
sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di
cui all’articolo 3 della L. 24 dicembre 1976, n. 898, e successive
modificazioni(1).
(1) Vedi d.p.r. 18 novembre 1998, n. 459.
Art. 12
Messaggi pubblicitari
- Omissis(1).
- La disposizione di cui al comma l si applica dodici mesi dopo la data di
entrata in vigore della presente legge. La vigilanza e le sanzioni sono
disposte ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74.
(1) Aggiunge il comma 2-bis all’art. 8, l. 6 agosto 1990, n.
223.
Art. 13
Contributi agli enti locali
- Le regioni nell’ambito dei propri bilanci possono concedere contributi
in conto interessi ed in conto capitale per le spese da effettuarsi dai
comuni e dalle province per l’organizzazione del sistema di monitoraggio e
di controllo, nonché per le misure previste nei piani di risanamento.
- Nella concessione dei contributi ai comuni, di cui al comma 1 del presente
articolo, è data priorità ai comuni che abbiano adottato i piani di
risanamento di cui all’articolo 7.
Art. 14
Controlli
- Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni di
controllo e di vigilanza per l’attuazione della presente legge in ambiti
territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella
circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture delle agenzie regionali
dell’ambiente di cui al D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1994, n. 61.
- Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo
sull’osservanza:
- delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento
acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- della disciplina stabilita all’articolo 8, comma 6, relativamente al
rumore prodotto dall’uso di macchine rumorose e da attività svolte
all’aperto;
- della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative
all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6;
- della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della
documentazione fornita ai sensi dell’articolo 8, comma 5.
- Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo ed il
personale delle agenzie regionali dell’ambiente, nell’esercizio delle
medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti
ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i
dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento delle
proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento
rilasciato dall’ente o dall’agenzia di appartenenza. Il segreto
industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività
di verifica o di controllo.
Art. 15
Regime transitorio
- Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e dei
regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, fino all’adozione
dei provvedimenti e dei regolamenti medesimi si applicano, per quanto non in
contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 1991, fatta eccezione per le
infrastrutture dei trasporti, limitatamente al disposto di cui agli articoli
2, comma 2, e 6, comma 2.
- Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente
legge, le imprese interessate devono presentare il piano di risanamento
acustico di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, entro il termine di sei mesi dalla
classificazione del territorio comunale secondo i criteri di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera a) , della presente legge. Nel piano di
risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine
entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle
norme di cui alla presente legge.
- Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai
limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il
termine previsto per la presentazione del piano stesso.
- Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e
le modalità per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
2, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
marzo 1991.
Art. 16
Abrogazione di norme
- Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, è emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della L. 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’ambiente, di
concerto con i Ministri competenti, un apposito regolamento con il quale
sono individuati gli atti normativi incompatibili con la presente legge, che
sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
medesimo.
Art. 17
Entrata in vigore
- La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.