Legge regionale 25 febbraio 2005 n. 8
Disposizione di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, mobilità, urbanistica ed edilizia (art. 19 chiarimenti al condono edilizio)
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Art. 19 - Interpretazione autentica e modifica dell’articolo 3 della legge regionale legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono edilizio”.
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 della legge regionale 5
novembre 2004, n. 21 per ampliamento si intende “l’ampliamento della
costruzione esistente all’esterno della sagoma esistente” così come
previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera e.1) del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia”.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), della legge regionale 5
novembre 2004, n. 21 devono intendersi sanabili, alle medesime condizioni, gli
interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del DPR n.
380 del 2001, ancorché gli stessi non siano connessi ad un mutamento di
destinazione d'uso.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2004, n.
21 è aggiunto il seguente comma:
“4 bis. Qualora l’opera abusiva superi i 450 metri cubi, la domanda di
sanatoria edilizia è integrata, anche su richiesta del comune, dalla perizia
giurata di cui all’articolo 32, comma 35, lettera b) della legge sul
condono.”.
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