Legge Regionale  novembre 2004

Legge regionale 25 febbraio 2005 n. 8

Disposizione di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, mobilità, urbanistica ed edilizia (art. 19 chiarimenti al condono edilizio)

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Art. 19 - Interpretazione autentica e modifica dell’articolo 3 della legge regionale legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono edilizio”.


1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 per ampliamento si intende “l’ampliamento della costruzione esistente all’esterno della sagoma esistente” così come previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera e.1) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 devono intendersi sanabili, alle medesime condizioni, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del DPR n. 380 del 2001, ancorché gli stessi non siano connessi ad un mutamento di destinazione d'uso.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 è aggiunto il seguente comma:
“4 bis. Qualora l’opera abusiva superi i 450 metri cubi, la domanda di sanatoria edilizia è integrata, anche su richiesta del comune, dalla perizia giurata di cui all’articolo 32, comma 35, lettera b) della legge sul condono.”.

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