Il Ministro dell

Decreto 19 febbraio 2007

con modifiche Decreto 7 aprile 2008  in base alla finanziaria 2008
con modifiche Decreto 6 agosto 2009  in base alla finanziaria 2009

  Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (GU n. 47 del 26-2-2007) 

Il Ministro dell’ Economia e delle Finanze di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico


Visto l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante legge finanziaria per il 2007 (di seguito: legge finanziaria 2007) e, in particolare:

- il comma 344, in forza del quale è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 100.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo;

- il comma 345, in forza del quale è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 60.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo;

- il comma 346, in forza del quale spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 60.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo;

- il comma 347, in forza del quale spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 30.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo;

- il comma 348, in forza del quale le detrazioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 sono concesse con le modalità di cui all’articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e secondo le relative norme previste dal regolamento attuativo di cui al decreto del ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni, nonché secondo le ulteriori condizioni previste nel medesimo comma 348;

- il comma 349, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono stabilite modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e, in particolare, l’articolo 1 riguardante disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l’istituzione del Ministero dell’economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni già attribuite al Ministero delle finanze;

Visto l’articolo 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto che la tabella 3 della legge finanziaria 2007, alle colonne delle “strutture opache orizzontali” riporta erroneamente un’inversione dei valori relativi alle trasmittanze delle “coperture” e dei “pavimenti”;

Ritenuto che, in attesa della correzione del predetto errore, fosse opportuno stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, limitatamente agli interventi sulle strutture opache verticali e sulle finestre comprensive di infissi, nonché di cui ai commi 346 e 347 della legge finanziaria 2007

 

DECRETA

Articolo 1 (Definizioni)

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai commi seguenti. 

2. Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui all’articolo 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all’allegato C del presente decreto. 
Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

3. Per interventi sull’involucro di edifici esistenti di cui all’articolo 1, comma 345, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, evidenziati nella tabella di cui all’allegato D al presente decreto. 
Per interventi sull’involucro di edifici esistenti realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

4. Per interventi di installazione di pannelli solari di cui all’articolo 1, comma 346, della legge finanziaria 2007, si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. 

5. Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all’articolo 1, comma 347, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi, di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione  del sistema di distribuzione, nonché, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.

6. Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali. 

6 bis. Per coefficiente di prestazione di una pompa di calore (COP), si intende il rapporto tra il calore fornito e l'elettricità o il gas consumati, per una fonte e per una uscita determinate così come definito dalla decisione della Commissione europea dell’8 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas.

6 ter. Per indice di efficienza energetica di una pompa di calore (EER), si intende il rapporto tra la produzione di freddo e l’elettricità o il gas consumati, per una fonte e per una uscita determinate così come definito dalla medesima decisione della Commissione europea dell’8 novembre 2007.

7. Si applicano, inoltre, le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Articolo 2  (Soggetti ammessi alla detrazione) 

1. Per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, la detrazione dall’imposta sul reddito spetta: 

a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti; 

b) ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto articolo 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. 

2. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

3. Per i soggetti di cui al comma 1 la detrazione dall’imposta sul reddito compete relativamente alle spese sostenute nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007. entro il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. Nel caso in cui uno degli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, consista nella mera prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso immobile a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

 

Articolo 3 (Spese per le quali spetta la detrazione) 

1. La detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, spetta per le spese relative a: 

a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso: 

  1. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; 
  2. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; 
  3. demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;

 b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:

  1. miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; 
  2. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni. 

c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso: 

  1. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento; 
  2. smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione a condensazione, nonché, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, ovvero, con impianti di climatizzazione invernale di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

d) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c), comprensive della redazione dell’attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica. 

 

Articolo 4 (Adempimenti) 

1. I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, sono tenuti a: 

a) acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi articoli 6, 7, 8 e 9. Tale asseverazione può essere compresa nell’ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni; 

a) acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi articoli 6, 7, 8 e 9. Tale asseverazione può essere:
- sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformita' al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni;
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.

b) acquisire e a trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, all’ENEA ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, la documentazione di cui ai successivi numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta informatica, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007; in alternativa la medesima documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 – riqualificazione energetica. 

  1. copia dell’attestato di certificazione energetica, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, ovvero, copia dell’attestato di qualificazione energetica per i casi di cui all’articolo 5, comma 2, contenente i dati elencati nello schema di cui all’allegato A al presente decreto; l’attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica, è prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l’asseverazione di cui alla lettera a). 
  2. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all’allegato E al presente decreto ai fini dell’attività di monitoraggio di cui all’articolo 11.

c) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale condizione è richiesta per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a); 

d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione di cui alla lettera a), la ricevuta di cui alla lettera b), nonché le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, limitatamente ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici di cui all’articolo 1117 del codice civile, va, altresì conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, va altresì conservata ed esibita la dichiarazione del possessore di consenso all’esecuzione dei lavori.

 

1-bis. Per le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettere a), c) e d), sono tenuti a:

a) acquisire l'attestato di certificazione energetica, ovvero l’attestato di qualificazione energetica nei casi e con le modalità di cui all’articolo 5;

b) trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it, disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica:

1. i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica, ovvero nell’attestato di qualificazione energetica avvalendosi dello schema di cui all'allegato A al presente decreto, prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l’asseverazione di cui al comma 1, lettera a);

2. la scheda informativa di cui all’allegato E relativa agli interventi realizzati ovvero, per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e comma 4, concernente l’installazione di pannelli solari, la scheda informativa di cui all'allegato F al presente decreto.

1-ter. Esclusivamente nei casi in cui la scadenza del termine di trasmissione sia precedente al 30 aprile 2008, ovvero qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA ai sensi del comma 1-bis, lettera b), la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica.

1-quater. Il contribuente che non è in possesso della documentazione di cui al presente articolo, in quanto l’intervento è ancora in corso di realizzazione, può usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati..

2. Nei casi in cui, per lo stesso edificio o unità immobiliare, sia effettuato più di un intervento fra quelli per i quali è possibile fruire della detrazione, la documentazione di cui al comma 1, lettera a), può avere carattere unitario e fornire i dati e le informazioni richieste in modo complessivo. 

 

Articolo 5 (Attestato di certificazione e di qualificazione energetica) 

1. L’attestato di certificazione energetica degli edifici è prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005. 
Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’attestato di certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, è prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie di cui all’articolo 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005

2. In assenza delle procedure di cui al comma 1, in luogo dell’attestato di certificazione energetica è prodotto l’attestato di qualificazione energetica predisposto successivamente alla esecuzione degli interventi, conformemente allo schema riportato all’allegato A al presente decreto ed asseverato da un tecnico abilitato. 

3 . Per gli interventi di cui all’articolo 1, fino all'entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i calcoli per la determinazione dell’indice di prestazione energetica sono condotti conformemente a quanto previsto all’allegato I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni. Successivamente i medesimi calcoli saranno svolti nel rispetto delle disposizioni dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del predetto decreto legislativo.


4. Per gli interventi di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5, per questo ultimo limitatamente all’installazione di impianti aventi una potenza nominale del focolare minore a 100 kW, per la determinazione dell’indice di prestazione energetica ai fini dell’attestato di qualificazione energetica, in alternativa al calcolo di cui al comma 3, si può applicare la metodologia di cui all’allegato B al presente decreto. 
Per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 laddove richiesto, e comma 5, limitatamente all’installazione di impianti aventi una potenza nominale del focolare ovvero una potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, per la determinazione dell’indice di prestazione energetica ai fini dell’attestato di qualificazione energetica, in alternativa al calcolo di cui al comma 3, si può applicare la metodologia di cui all’allegato G al presente decreto.
4- bis. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 le attestazioni di cui al presente articolo non sono richieste per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e comma 4 concernente l’installazione di pannelli solari.

 

Articolo 6 (Asseverazione degli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti) 

1. Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui all’articolo 1, comma 2, l’asseverazione, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), specifica che l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle all’allegato C al presente decreto. 
1- bis. Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui all’articolo 1, comma 2, realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’asseverazione, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), specifica che l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008

Articolo 7 (Asseverazione degli interventi sull’involucro di edifici esistenti) 

1. Per gli interventi sull’involucro di edifici esistenti, di cui all’articolo 1, comma 3, l’asseverazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), specifica il valore della trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e che, successivamente all’intervento, le trasmittanze dei medesimi componenti sono inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella riportata nell’allegato D al presente decreto. 
1- bis. Per gli interventi sull’involucro di edifici esistenti, di cui all'articolo 1, comma 3, realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’asseverazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), riporta una stima dei valori delle trasmittanze originarie dei componenti su cui si interviene nonché i valori delle trasmittanze dei medesimi componenti a seguito dell'intervento; detti valori devono in ogni caso essere inferiori o uguali ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008

2. Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l’asseverazione, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), sul rispetto degli specifici requisiti minimi, di cui al precedente comma 1, può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto

 

Articolo 8 (Asseverazione degli interventi di installazione di pannelli solari) 

1. Per gli interventi di installazione di pannelli solari, di cui all’articolo 1, comma 4, l’asseverazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), specifica il rispetto dei seguenti requisiti: 

a) che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni; 

b) che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni; 

c) che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato.

d) che l’installazione dell’impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti. 

2. Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa a quanto disposto al comma 1, lettere a) e c), può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, e può essere prodotto l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario. 

 

Articolo 9 (Asseverazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale) 

1. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di cui all’articolo 1, comma 5, l’asseverazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), specifica che: 

a) sono installati generatori di calore a condensazione, ad aria od ad acqua, con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, Dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW; 

b) sono installate, ove tecnicamente compatibile, valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

2. Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di cui all’articolo 1, comma 5, con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW, oltre al rispetto di quanto riportato al comma 1, l’asseverazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), reca le seguenti ulteriori specificazioni: 

a) che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante; 
b) che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore; 
c) che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili. 

2-bis. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia, di cui all’articolo 1, comma 5, l’asseverazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), specifica che:

a) per i lavori realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato H e riferiti agli anni 2008-2009;

a-bis) Per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I e riferiti all'anno 2009;

b) per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sono installate pompe di calore che, oltre al rispetto dei requisiti di cui alla decisione della Commissione europea dell’8 novembre 2007, hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I e riferiti all’anno 2010;

c) che il sistema di distribuzione è messo a punto e equilibrato in relazione alle portate.

2-ter. Nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 2-bis, qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato H  e allegato I sono ridotti del 5%.

3. Rientra nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 1, comma 5, anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. E’ escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l’edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi. 

4. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a ovvero di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, l’asseverazione di cui al comma 1 può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto. 

Articolo 9-bis (Ripartizione della detrazione e trasferimento delle quote residue)

1. Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione, spettante, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta.

2. In caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. In tali casi l’acquirente, ovvero gli eredi, possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua.

Articolo 9-ter (Interventi sulle strutture opache orizzontali realizzati nell'anno 2007)

1. I soggetti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, hanno sostenuto spese per interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), nel rispetto dei requisiti di trasmittanza termica individuati nella tabella 3 allegata alla legge n. 296, del 2006, come modificata dall'articolo 1, comma 23, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono usufruire della detrazione di cui all'art. 1, comma 345, della citata legge n. 296, del 2006, fermi restando gli altri adempimenti richiesti, a condizione che inviino la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) numeri 1 e 2, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta.

 

Articolo 10 (Cumulabilità) 

1. Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5. 

2. L’incentivo di cui al presente decreto è compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni. 

2bis. Ai fini di armonizzare gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 recante “Criteri e modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387” e successive modifiche e integrazioni.

 

Articolo 11 (Monitoraggio e comunicazione dei risultati) 

1. Al fine di effettuare una valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, l’ENEA elabora le informazioni contenute nei documenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b, numeri 1 e 2,  e comma 1-bis, numeri 1 e 2 e trasmette entro il 31 dicembre 2008 entro il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 2008.

al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali, una relazione sui risultati degli interventi.

Articolo 11-bis. (Disposizioni finali)

1. I parametri di risparmio energetico rilevanti ai fini della detrazione per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. Per i lavori iniziati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 si applicano i parametri previsti all'articolo 1, commi 344 e 345 della citata legge n. 296, del 2006. Per i lavori iniziati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 si applicano i parametri di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 


ALLEGATO A 

 

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA 
(dati riferiti alla situazione successiva agli interventi) 

 

Dati generali 

(1) Ubicazione dell’edificio: ……………………….……………………………… 

(2) Anno di costruzione: ……………………………………………………….. 

(3) Proprietà dell’edificio: ……………………………………………………….. 

(4) Destinazione d’uso: ………………………………………………………. 

(5) Tipologia edilizia: ………………………………………………………. 

Involucro edilizio 

(6) Tipologia costruttiva: ……………………………………………… 

(7) Volume lordo riscaldato V [m³]: …………………………………………… 

(8) Superficie disperdente S [m2]: ……………………………………………… 

(9) Rapporto S/V [m-1]: ……………………………………………… 

(10) Superficie utile [m2]: ……………………………………………… 

(11) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: 
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 

(12) Anno d’installazione del generatore di calore: …………………………….. 

Impianto di riscaldamento 

(13) Tipo di impianto: ……………………………… 

(14) Tipo di terminali di erogazione del calore: ……………………………… 

(15) Tipo di distribuzione: ……………………………… 

(16) Tipo di regolazione: ……………………………… 

(17) Tipo di generatore: ……………………………… 

(18) Combustibile utilizzato: ……………………………… 

(19) Potenza nominale al focolare del generatore di calore [kW]: ……………… 

(20) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: …………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….. 

Dati climatici 

(21) Zona climatica: …………………………………………………………………… 

(22) Gradi giorno: …………………………………………………………………… 

Tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili, ove presenti 
(23) Tipologia di sistemi per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili: ……………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

Risultati della valutazione energetica 

Dati generali 
(24) Riferimento alle norme tecniche utilizzate: ……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

(25) Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato: ……………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

(26) Parametri climatici utilizzati: ……………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………… 

Dati di ingresso 
(27) Descrizione dell’edificio e della sua localizzazione e della destinazione d’uso: ………………………………….………………………………………………………………….. 

Risultati 
(28) Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale [kWh/anno]: ……………. 

(29) Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale proprio dell’edificio [kWh/mq anno o kWh/mc anno]: ………………….. 

(30) Pertinente valore limite dell’indice di prestazione energetica limite per la climatizzazione invernale [kWh/mq anno o kWh/mc anno]: ……………………. 


Lista delle raccomandazioni 
(31) Indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche con una loro valutazione sintetica in termini di costi benefici: 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 


Dati relativi al compilatore 
(32) Indicare il nome del compilatore, il ruolo in relazione all’edificio in oggetto, data di nascita, iscrizione all’albo professionale, residenza: 

………………………………………………………………………………………… 


Luogo e data                                             Timbro e firma del tecnico 

 



NOTE PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO A

(1) Ubicazione dell’edificio - definire l’indirizzo preciso dell’immobile con provincia, comune e CAP, oppure i dati catastali (codice comune, foglio, mappale subalterno). 
(2) Dato da indicare ove disponibile 
(3) Dati del proprietario (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale) 
(4) Destinazione d’uso: secondo art. 3 D.P.R. 412/93. 
(5) Tipologia edilizia: precisare la tipologia dell’edificio: (linea, torre, schiera, villino isolato, bifamiliare, palazzina piccola/media/grande ….); nel caso di appartamento in condominio: dichiararlo e precisare la tipologia dell’edificio ed il numero di unità immobiliari presenti; nel caso di unità immobiliari non residenziali facenti parte di un edificio: dichiararlo e precisare la tipologia dell’edificio. 
(6) Tipologia costruttiva: precisare il procedimento costruttivo adottato per la realizzazione dell’immobile (es: muratura portante, telaio in calcestruzzo armato, telaio in acciaio, mista, pannelli prefabbricati, ecc). 
(7) Volume lordo riscaldato: è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano. 
(8) Superficie disperdente: è la superficie, espressa in metri quadrati, che delimita verso l’esterno, ovvero verso vani non dotati di impianti di riscaldamento, il volume riscaldato V. 
(10) Superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio, espressa in metri quadrati. 
(11) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati, ove tali dati siano disponibili. 
(12) Anno d’installazione del generatore di calore: indicare ove noto; se l’anno d’installazione coincide con l’anno di costruzione dell’edificio lasciare in bianco; in caso di più sostituzioni, indicare la data dell’ultima sostituzione. 
(13) Indicare se trattasi di impianto autonomo o impianto centralizzato. In quest’ultimo caso, indicare se esiste o meno una contabilizzazione del calore per singolo utente. 
(14) Indicare se trattasi di: termosifoni, pannelli radianti, ventilconvettori, ecc. 
(15) Indicare se trattasi di distribuzione a: colonne montanti, per piano, ecc. 
(16) Indicare se la regolazione è effettuata con: valvole termostatiche, centralina programmabile, bruciatore modulante, ecc. 
(17) Specificare se la caldaia è a condensazione o meno. Nel caso in cui non sia a condensazione, indicare il rendimento al 100% della potenza nominale del focolare, riportato sul libretto di uso e manutenzione della caldaia. 
(18) Indicare se viene usato gas metano, gasolio, GPL, ecc. 
(19) Riportare il dato come indicato sulla targhetta della caldaia, sul libretto di impianto o centrale, o sul libretto di uso e manutenzione della caldaia. 
(20) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati sull’impianto di riscaldamento. 
(21) Zona climatica: come definita all’art. 2 del D.P.R. 412/93, anche chiedendo al Comune di ubicazione dell’immobile. 
(22) Gradi giorno: indicare i gradi giorno della località facendo riferimento all’allegato A del D.P.R. 412/93 e aggiornamenti, anche chiedendo al Comune di ubicazione dell’immobile. 
(23) Tipologia di sistemi per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili: indicare e descrivere l’eventuale presenza di impianti per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili (fotovoltaici, solare termico, biomassa, solari passivi, ecc.). 
(24) Richiamare, con riferimento all’allegato M del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06, le norme tecniche utilizzate per il calcolo dei fabbisogni energetici e dell’indice di prestazione. 
(25) Richiamare, con riferimento all’allegato I del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06, la metodologia utilizzata per il calcolo dei fabbisogni di energia e dell’indice di prestazione energetica. Nel caso di utilizzo del metodo semplificato di cui all’allegato B al presente decreto evidenziare l’applicazione delle Raccomandazioni CTI-R 03/3 ivi richiamate. 
(26) Specificare i valori dei parametri climatici utilizzati per il calcolo dei fabbisogni di energia e dell’indice di prestazione (Gradi giorno e temperatura esterna di progetto). 
(27) Fornire una descrizione sintetica dell’edificio (numero di piani, numero di appartamento per piano, tipo di paramento esterno, tipo di copertura superiore, ecc.), dell’uso a cui è adibito. 
(28) Indicare il risultato ottenuto sulla base dei riferimenti richiamati alle note 24, 25 e 26. 
(29) E’ il parametro ottenuto come da indicazioni della nota 28 diviso la superficie utile (nota 10) o il volume lordo riscaldato (nota 7). 
(30) Indicare, in relazione all’ubicazione e alla tipologia dell’edificio, i pertinenti valori limiti previsti dall’allegato C, comma 1, del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06. 
(31) Elencare i possibili interventi di miglioramento dell’efficienza energetica tecnicamente ed economicamente applicabili all’edificio e ai suoi impianti, specificando la tipologia, il costo indicativo ed il risparmio energetico atteso. 
(32) Dati riferiti al tecnico abilitato che produce l’attestazione di qualificazione energetica. 


ALLEGATO B 

Schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio 

Si determina l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale sulla base dei gradi giorno della località di insediamento dell’edificio e del suo rapporto di forma S/V attraverso l’utilizzo della tabella 1 dell’Allegato C al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192: EPlim

Per ogni elemento edilizio, facente parte dell’involucro che racchiude il volume riscaldato, si procede al calcolo del prodotto della singola trasmittanza (U) per la relativa superficie esterna. La sommatoria di tali prodotti diviso la sommatoria delle superfici esterne fornisce la trasmittanza media globale propria dell’edificio Ug. 

Ug = (S1 x U1) + (S2 x U2) + ……../ S1+S2+S3…….. 

In relazione ai gradi giorno della località dove sorge l’edificio si individuano i valori limite delle trasmittanze, dalle tabelle 2, 3 e 4 dell’allegato C al D.Lgs. n. 192/05 si procede al calcolo della trasmittanza globale limite dell’edificio .

Ug lim. = (S1 x U1 lim) + (S2 x U2 lim) + ……../ S1+S2+S3 …….. 

Dal rapporto tra il valore delle due trasmittanze globali precedentemente calcolate si ottiene un coefficiente correttivo adimensionale (CC trasm.) che esprime lo scostamento tra la dispersione di calore dall’involucro dell’edificio da quella massima ammissibile per quella località.

CC trasm = Ug / Ug lim 

Se tale rapporto è minore di uno, per i calcoli successivi si considera CC trasm=1

Per l’impianto di riscaldamento si procede alla determinazione del rendimento termico utile alla potenza nominale (dato di targa) del generatore di calore installato nell’edificio ( ).

Sulla base della potenza termica installata (Pn) si procede alla determinazione del corrispondente rendimento minimo ammissibile ( lim) con la seguente formula:

lim= 90 + 2 log. Pn 

Dove il log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

Con il rapporto tra i due rendimenti si determina il coefficiente correttivo adimensionale (CC) imp. che esprime lo scostamento del rendimento del generatore installato da quello di riferimento :

CC imp. = lim /

Se tale rapporto è minore di uno, per i calcoli successivi si prende:

CC imp.= 1

Con questi elementi si determina il coefficiente globale correttivo edificio-impianto (CC glob.), quale prodotto dei due coefficienti precedentemente calcolati: 

CC glob. = CC trasm. x CC imp.

Attraverso il prodotto del coefficiente globale correttivo edificio-impianto (CC glob.) per l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPlim), precedentemente determinato, si individua l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale da attribuire all’edificio per la sua certificazione energetica (EPi c):

EPi c = CC glob x EPi lim

Per l’applicazione della presente procedura si applicano le norme Uni vigenti. Nell’impossibilità di reperire le stratigrafie delle pareti opache e delle caratteristiche degli infissi possono essere adottati i valori riportati nelle Raccomandazione CTI-R 03/3 “Prestazioni energetiche degli edifici” Certificazione Energetica - Esecuzione della certificazione energetica – Dati relativi all’edificio – Appendice “A”. 


vedi DM 11.03.2008

ALLEGATO C

 

Tabella 1.1 ed 2.1 di cui all’Allegato C,  n. 1) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311

 

Edifici residenziali della classe E1(classificazione art. 3, DPR 412/93), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme

 Tabella 1.1 Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2 anno

Rapporto di forma

dell’edificio

S/V

Zona climatica

A

B

C

D

E

F

fino a 600
GG

a
601
GG

a
 900
GG

a
901
GG

a
1400
GG

a
1401
GG

a
2100
GG

a
2101
GG

a
 3000
GG

oltre 3000
GG

<0,2

 10

10

 15

 15

25

25

40

 40

 55

55

>0,9

 45

45

 60

60

 85

 85

 110

 110

 145

 145

 

Tutti gli altri edifici

Tabella 2.1 Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m3 anno

Rapporto di forma

dell’edificio

S/V

Zona climatica

A

B

C

D

E

F

fino a 600
GG

a
601
GG

a
 900
GG

a
901
GG

a
1400
GG

a
1401
GG

a
2100
GG

a
2101
GG

a
 3000
GG

oltre 3000

GG

<0,2

2,5

2,5

 4,5

 4,5

7,5

7,5

12

 12

16

16

>0,9

11

11

17

17

23

 23

 30

 30

 41

 41

 

I valori limite riportati nelle tabelle sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,  e del rapporto di forma dell’edificio S/V, dove:

a)      S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l’esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento),  il volume riscaldato V;

b)      V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.

Per valori di S/V compresi nell’intervallo 0,2 – 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG)  intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare.

Per località caratterizzate da un numero di gradi giorno superiori a 3001 i valori limite sono determinati per estrapolazione lineare, sulla base dei valori fissati per la zona climatica E, con riferimento al numero di GG proprio della località in esame.

 


ALLEGATO D

 

 

Tabella dei valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in (W/m2K)      

 

Zona     climatica

strutture opache verticali

U (W/m2K)

 

finestre comprensive di infissi
U
(W/m2K)

 
 

A

0,72

5,0

 

B

0,54

3,6

 

C

0.46

3,0

 

D

0,40

2,8

 

E

0,37

2,5

 

F

0,35

2,2

 

 


 ALLEGATO E

 

 

Scheda informativa per interventi di cui all’articolo 1, comma 344,345, 346 e 347 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296

 

 

1.      Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese :

Se persona fisica indicare : Codice Fiscale, Cognome, nome, comune e data di nascita, sesso;
Titolo a cui sono stati fatti i lavori: possessore, detentore, contitolare;
Se persona giuridica indicare: Denominazione, partita IVA, Sede sociale
Se gli interventi riguardano parti comuni condominiali indicare:  il codice fiscale del condominio e se il soggetto che trasmette la scheda informativa  è l'amministratore o un condomino.

 

2.      Dati identificativi della struttura oggetto dell’intervento:

 

Indicare l’ubicazione (denominazione COMUNE, sigla PROV, via con numero civico, interno, CAP o dati catastali: cod. comune catasto, foglio, mappale, subalterno);

 

3.      Identificazione della tipologia di intervento eseguito:

 

Comma  344    345     346   347    

 

Pareti verticali

-         Superficie    m2.       

-         Trasmittanza precedente - attuale W/m2K

-         verso esterno o parti non riscaldate Si   No 

 

Pareti orizzontali o inclinate

-         Tipo (Pavimenti, solai, falde tetto)

-         Superficie        m2.

-         Trasmittanza precedente - attuale W/m2K

-         verso esterno o parti non riscaldate Si   No 

 

Infissi

-         Tipologia esistente (Legno, alluminio, acciaio, materiali plastici, misto; tipo di vetro singolo, doppio, a bassa emissione …..)

-         Sostituzione infisso Si No se “si” indicare la nuova tipologia del telaio e del vetro

-         Sostituzione vetro Si No se “si” indicare la nuova tipologia del vetro

-         Superficie   mq. totale vetro e telaio

-         Trasmittanza attuale W/m2K

 

Solare Termico

-         Superficie netta  m2.

-         Tipo installazione (tetto piano, falda….)

-         Inclinazione   %

-         Orientamento N   S   E   O  NE   NO   SE   SO

-         Accumulo (litri)         Accumulo sanitario (litri)

-         Integrazione con riscaldamento  Si   No 

-         Integrazione con produzione di acqua calda sanitaria   Si   No 

-         Fluido di scambio (acqua, glicole, altro)                      

      

Climatizzazione invernale

-         Caldaia a condensazione e distribuzione a bassa temperatura/caldaia tradizionale pompa di calore/impianto geotermico.

-         Potenza nominale al focolare del nuovo generatore termico kW potenza elettrica assorbita/potenza termica nominale.

-         Potenza nominale al focolare del generatore termico sostituito kW

-         Integrazione con accumulo di calore  Si   No 

-         Tipo di accumulo calore: Solare termico, cogenerativo,  pompa di calore

-         Trasformazione di impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore

-         Tipologia di contabilizzazione del calore prevista.

           

 

4.      Risparmio annuo di energia  in fonti primarie previsto con l’intervento (kWh)

 

5.      Costo dell’intervento di qualificazione energetica al netto delle spese professionali (Euro):

 

6.      Importo utilizzato per il calcolo della detrazione (Euro):

 

7.      Costo delle spese professionali (Euro):

 

Data e firma del richiedente

 

Data e firma del tecnico compilatore

 


 

 ALLEGATO F

Scheda informativa per interventi di cui all’articolo 1, comma 345, limitatamente agli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e 346 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296

1. Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese :
- Se persona fisica indicare : Codice Fiscale, Cognome, nome, comune e data di nascita, sesso;
- Titolo a cui sono stati fatti i lavori: possessore, detentore, contitolare;
- Se persona giuridica indicare: Denominazione, partita IVA, Sede sociale
- Se gli interventi riguardano parti comuni condominiali indicare il codice fiscale del condominio

2. Dati identificativi della struttura oggetto dell’intervento:
- Indicare l’ubicazione (denominazione COMUNE, sigla PROV, via con numero civico, interno, CAP; oppure i dati catastali: cod. comune catasto, foglio, mappale, subalterno);
- Anno di costruzione:
- Destinazione d'uso:
- Tipologia edilizia:
- Superficie utile:

3. Dati identificativi dell'impianto termico:
- tipo di generatore di calore per il riscaldamento degli ambienti:
a) Caldaia ad acqua calda standard
b) Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura
c) Caldaia a gas a condensazione
d) Caldaia a gasolio a condensazione
e) Pompa di calore
f) Generatore aria calda
g) Scambiatore per teleriscaldamento
h) Altro

- combustibile utilizzato:
  
     gas metano   gasolio   GPL   teleriscaldamento
        olio combustibile      energia elettrica       biomassa        altro

4. Identificazione della tipologia di intervento eseguito:
Comma 345 346

Infissi

Tipologia di telaio esistente prima dell’intervento:
legno     PVC      metallo, taglio termico   metallo, no taglio termico   misto

con tipo di vetro:
singolo     doppio      triplo     a bassa emissione

Superficie complessiva vetro e telaio oggetto dell’intervento:  , m2

Tipologia di telaio dopo l’intervento:
legno   PVC   metallo, taglio termico   metallo, no taglio termico   misto

con vetro di tipologia:
doppio     triplo     basso emissivo

Trasmittanza del nuovo infisso: ,  W/m2 °K

Solare Termico
- Superficie netta (o “Area di apertura”, da certificato allegato al collettore)  , m2
- Tipo di pannelli: piani      sotto vuoto
- Tipo installazione (tetto piano, falda....)
- Accumulo (litri)
- Acqua calda dal pannello utilizzata per impianto di riscaldamento
Si    No
- Acqua calda dal pannello utilizzata per usi igienico-sanitari         
Si     No
- Tipo di impianto integrato o sostituito:
      boiler elettrico

     scaldacqua a gas/gasolio
     altro

5. Costo dell’intervento di qualificazione energetica (Euro):

6. Importo utilizzato per il calcolo della detrazione (Euro):

 

 

Data e firma del richiedente


 

 ALLEGATO G

Schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio

Si determina il valore dei gradi giorno della località: GG.

Per ogni elemento edilizio, facente parte dell’involucro che racchiude il volume riscaldato, si procede al calcolo del prodotto della singola trasmittanza (U) per la relativa superficie esterna (S).
La sommatoria di tali prodotti fornisce il coefficiente globale di trasmissione termica dell’edificio HT.

HT = S1 x U1 + S2 x U2 + ……..

Il fabbisogno di energia termica dell’edificio, espresso in kWh, è ricavato dalla seguente formula:

QH = 0,024 x HT x GG

Per l’impianto di riscaldamento si determina il rendimento globale medio stagionale ηg come prodotto:

ηg = ηe x ηrg x ηd x ηgn

dove i rendimenti di emissione (ηe), regolazione (ηrg), distribuzione (ηd) e generazione (ηgn) sono ricavati con le modalità e i valori della Nota del presente allegato.

L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale da attribuire all’edificio per la sua certificazione energetica (EPi) può essere ricavato come:

EPi = (QH / Apav) / ηg

dove Apav è la superficie utile (pavimento) espressa in m2.

Per l’applicazione della presente procedura si applicano le norme UNI vigenti. Nell’impossibilità di reperire le stratigrafie delle pareti opache e delle caratteristiche degli infissi possono essere adottati i valori riportati nelle raccomandazioni CTI – R 03/3 e successive modifiche.

 

NOTA

Determinazione dei rendimenti parziali per il calcolo rendimento globale medio stagionale

Questo metodo di calcolo è utilizzabile ai soli fini della procedura semplificata di cui al presente allegato

1. Rendimento di emissione e)

Radiatori 0,94
Ventilconvettori 0,95
Termoconvettori e bocchette aria calda 0,92
Pannelli a pavimento 0,96

Pannelli a soffitto e parete

0,95
Altri 0,92

 

2. Rendimento di regolazione rg)

Regolazione On-Off 0,94
Altre regolazioni 0,96

 

 

3. Rendimento di distribuzione d)

Impianti centralizzati con montanti di distribuzione 0,92
Impianti centralizzati a distribuzione orizzontale 0,94
Impianti autonomi 0,96
Altre tipologie 0,92

 

4. Rendimento di generazione gn)

ηgn = Valore di base - F1 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6

dove i valori di base e i coefficienti riduttivi F sono ricavati, ove pertinenti, dalle successive tabelle in funzione della tipologia del generatore di calore e delle caratteristiche in Legenda

Legenda dei coefficienti riduttivi F

F1

Riduzione che tiene conto del rapporto medio fra la potenza del generatore installato e la potenza di progetto richiesta

F2  Riduzione per installazione all’esterno
F3

 Riduzione per camino di altezza maggiore di 10 m

F4

 Riduzione che tiene conto della temperatura media di caldaia.

F5 Riduzione in presenza di generatore monostadio
F6 Riduzione che tiene conto della temperatura di ritorno in caldaia.

Generatori di calore atmosferici tipo B classificati **

Valore di base  F1  F2 F4
0,90 -0,03 -0,09 -0,02

 

Generatori di calore a camera stagna tipo C per impianti autonomi classificati ***

Valore di base  F1  F2 F4
0,93 -0,03 -0,04 -0,01

 

Generatori di calore a gas o gasolio, bruciatore ad aria soffiata o premiscelati, modulanti, classificati **

Valore di base F1 F2  F3 F4 F5
0,90  -0,02 -0,01 -0,02  -0,01 -0,01

 

Generatori di calore a gas a condensazione classificati ****

Valore di base  F2  F5 F6
1,01 -0,01 -0,03 -0,03

 

Generatori di aria calda a gas o gasolio con bruciatore ad aria soffiata opremiscelato, funzionamento on-off. Generatori di aria calda a gas a camera stagna con ventilatore nel circuito di combustione di tipo B o C, funzionamento on-off

 

Valore di base F2
0,90 -0,03

 

 

 

 

 


 

 ALLEGATO H

PRESTAZIONI DELLE POMPE DI CALORE

1. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore elettriche

Tipo di pompa di  calore Ambiente esterno/interno Ambiente esterno [ºC] Ambiente interno [ºC]  COP COP
2008-2009 2010
aria/aria Bulbo secco all’entrata : 7
Bulbo umido all’entrata : 6
Bulbo secco all’entrata: 20
Bulbo umido all’entr.: 15 
3,8 3,9
aria/acqua Bulbo secco all’entrata : 7
Bulbo umido all’entrata : 6
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35 
3,9 4,1
salamoia/aria Temperatura entrata: 0 Bulbo secco all’entrata: 20
Bulbo umido all’entr.: 15 
4,0 4,3
salamoia/ acqua Temperatura entrata: 0 Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35 
4,0 4,3
acqua/aria Temperatura entrata: 15
Temperatura uscita: 12
Bulbo secco all’entrata: 20
Bulbo umido entrata: 15 
4,3 4,7
acqua/acqua Temperatura entrata: 10 Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35 
4,4 5,1

 La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.

 

2. Valori minimi dell’indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore elettriche

Tipo di pompa di  calore Ambiente esterno/interno Ambiente esterno [ºC] Ambiente interno [ºC]  EER EER
2008-2009 2010
aria/aria Bulbo secco all’entrata : 35
Bulbo umido all’entrata :
24
Bulbo secco all’entrata: 27
Bulbo umido all’entr.: 19
3,3 3,4
aria/acqua Bulbo secco all’entrata : 35
Bulbo umido all’entrata :
24
Temperatura entrata: 23
Temperatura uscita: 18 
3,4 3,8
salamoia/aria Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita:
35
Bulbo secco all’entrata: 27
Bulbo umido all’entr.: 19 
4,2 4,4
salamoia/ acqua Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
Temperatura entrata: 23
Temperatura uscita: 18 
4,2 4,4
acqua/aria Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
Bulbo secco all’entrata: 27
Bulbo umido entrata: 19 
4,2 4,4
acqua/acqua Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
Temperatura entrata: 23
Temperatura uscita: 18 
4,6 5,1

La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.

 

3. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore a gas COP

Tipo di pompa di  calore Ambiente esterno/interno Ambiente esterno [ºC] Ambiente interno [ºC]  COP COP
2008-2009 2010
aria/aria Bulbo secco all’entrata : 7
Bulbo umido all’entrata : 6
Bulbo secco all’entrata: 20 1,42 1,46
aria/acqua Bulbo secco all’entrata : 7
Bulbo umido all’entrata : 6
Temperatura entrata: 30
(*)
1,34 1,38
salamoia/aria Temperatura entrata: 0 Bulbo secco all’entrata: 20
1,55 1,59
salamoia/ acqua Temperatura entrata: 0 Temperatura entrata: 30
 
(*)
1,44 1,47
acqua/aria Temperatura entrata: 0 Bulbo secco all’entrata: 20
 
1,57 1,60
acqua/acqua Temperatura entrata: 10 Temperatura entrata: 30
(*)
1,52 1,56

La prestazione deve essere misurata in conformità alle norme:
EN 12309-2:2000: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.)
EN 14511: 2004 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico

Al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.

Per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base alla EN 14511, utilizzando il rapporto di trasformazione primario - elettrico = 0,4.

(*) Δt : pompe di calore ad assorbimento 30-40°C - pompe di calore a motore endotermico 30-35°C

4. Valori minimi dell’indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore a gas è pari a 0,6 per tutte le tipologie

 

ALLEGATO I

PRESTAZIONI DELLE POMPE DI CALORE

...............................


Decreto 7 Aprile 2008  G.U. 24.04.08 n. 97

Visto l’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in forza dei quali spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti;

Visto l’articolo 1, comma 349, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabilite modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347;

Visto l’articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l’unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali. Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all’On. Prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 recante “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007;

Visto l’articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007 n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in forza del quale le disposizioni di cui al citato articolo 1, commi da 344 a 347 della legge n. 296 del 2006 si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010;

Visto l'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 244 del 2007, con il quale si dispone la sostituzione, con efficacia dal 1° gennaio 2007, della “Tabella 3” allegata alla citata legge n. 296 del 2006 la quale alle colonne delle “strutture opache orizzontali” riportava un'inversione di valori relativi alle trasmittanze termiche delle “coperture” e dei “pavimenti”;

Visto l’articolo 1, comma 24, della citata legge n. 244 del 2007, con il quale sono modificate talune modalità applicative delle disposizioni di cui al citato articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66, del 18 marzo 2008;

Visto l'articolo 1, comma 286, della citata legge n. 244 del 2007, in base al quale le disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 347 della legge n. 296 del 2006, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernali con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;

Vista la decisione della Commissione europea dell’8 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas;

Considerato che in sede di predisposizione del citato decreto 19 febbraio 2007 si è ritenuto opportuno rinviare l’individuazione delle modalità di attuazione della disposizione di cui al citato articolo 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006 per la parte relativa agli interventi sulle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) in attesa della correzione dei valori relativi alle trasmittanze termiche delle “coperture” e dei “pavimenti”;

Ritenuta la necessità di emanare le disposizioni attuative del citato articolo 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006, relativamente agli interventi su strutture opache orizzontali, al fine di consentire a coloro che si trovano nelle condizioni richieste dalla legge di usufruire della detrazione di cui al medesimo articolo 1, comma 345, della legge n. 296 del 2006 nonché di apportare modifiche al predetto decreto 19 febbraio 2007 a seguito della proroga disposta dall’articolo 1, comma 20 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

DECRETA

Art. 1

1. Nell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 recante “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 47, del 26 febbraio 2007, (di seguito denominato: decreto), sono apportate le seguenti modificazioni:  ......... (vedi correzioni in rosso)

 

Decreto 6 Agosto 2009  G.U. n. 224 del 26-9-2009


Visto l'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in forza dei quali spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti;

Visto l'art. 1, comma 349, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabilite modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 recante «Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007;

Visto l'art. 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in forza del quale le disposizioni di cui al citato art. 1, commi da 344 a 347 della legge n. 296 del 2006 si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010;

Visto l'art. 1, comma 24, della citata legge n. 244 del 2007, con il quale sono modificate talune modalita' applicative delle disposizioni di cui al citato art. 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 recante «Attuazione dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66, del 18 marzo 2008;

Visto l'art. 1, comma 286, della citata legge n. 244 del 2007, in base al quale le disposizioni di cui al citato art. 1, comma 347 della legge n. 296 del 2006, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernali con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 aprile 2008 recante «Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto l'art. 29, comma 6, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, inerente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, che prevede l'emanazione di un provvedimento modificativo del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio finalizzato a semplificare le procedure e a ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti;

Decreta:

Art. 1.

Semplificazione e chiarimento delle procedure e riduzione degli adempimenti amministrativi
1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 recante «Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, (di seguito denominato: decreto), come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 aprile 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 4, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi articoli 6, 7, 8 e 9. Tale asseverazione può essere:
- sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni;
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.»;

b) all'art. 5, comma 3: dopo le parole «di cui all'art. 1,» aggiungere le parole «fino all'entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,» e dopo le parole «e successive modifiche e integrazioni.» aggiungere le parole «Successivamente i medesimi calcoli saranno svolti nel rispetto delle disposizioni dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del predetto decreto legislativo.»;

c) all'art. 7, comma 2, eliminare le parole da «, corredata dalle certificazioni» a «conformità del prodotto»;

d) all'art. 8, comma 2, sostituire le parole da «può essere prodotta» a «da un laboratorio certificato, e» con le parole «può essere prodotto»;
e) all'art. 9:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole «generatori di calore a condensazione» aggiungere «, ad aria o ad acqua,» e alla lettera b), dopo le parole «sono installate» aggiungere «, ove tecnicamente compatibile,»;
2) al comma 2-bis: dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) Per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I e riferiti all'anno 2009» e alla lettera b) eliminare le parole da «, oltre al rispetto» a «dell'8 novembre
2007,» e sostituire le parole «allegato H» con le parole «allegato I»;
3) al comma 2-ter, dopo le parole «allegato H» aggiungere le parole «e allegato I»;
4) al comma 4, eliminare le parole da «, corredata dalle certificazioni» a «conformità del prodotto»;

f) all'art. 10, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis.
Ai fini di armonizzare gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 recante “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387” e successive modifiche e integrazioni»;

g) dopo l'allegato H del decreto, e' aggiunto l'allegato I riportato in calce al presente provvedimento.