forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia

Anno 2006 - Lexitalia  Forum Edilizia e ambiente

Oggetto Data
porticato e variazioni essenziali    26 ottobre, 2006
QUANTE LEGGI CI SONO IN ITALIA?   25 ottobre, 2006
Segnalazione abusi datati 23 ottobre, 2006
Indice di copertura 20 ottobre, 2006
Notifica o consegna permesso costruire ?  12 ottobre, 2006
ampliamento edificio unifamiliare ed illegittima pretesa di pagamento oneri    11 ottobre, 2006
Dichiarazioni di conformità su agibilità   05 ottobre, 2006
cooperative edilizie e diritto di superficie a 99 anni 30 settembre, 2006
costruzione sotterranea a confine con strada pubblica 28 settembre, 2006
sanatoria distanze  27 settembre, 2006
Ordinanza demolizione a chi va notificata? 02 ottobre, 2006
Distanze in sopraelevazione 26 luglio, 2006
abitabilità immobili 11 agosto, 2006
Docimentazione da allegare alla DIa  19 settembre, 2006
tettoia in legno -deposito dei calcoli?   06 settembre, 2006
DIA non conforme  05 settembre, 2006
occupazione locali e cantiere ancora aperto  08 agosto, 2006
Permesso in sanatoria-cessata materia del contendere?    17 luglio, 2006
PIRU e variante al PRG  29 giugno, 2006
Inerzia comunale 11 luglio, 2006
demolizione/ricostruzione fedele e distanze tra pareti finestrate    26 giugno, 2006
Pagamento oneri di urbanizzazione    16 giugno, 2006
Rilascio p.d.c. ad avente titolo al 50% ......       01 giugno, 2006
ELABORAZIONE PROGETTO 01 giugno, 2006
Variante al Permesso di Costruire 27 maggio, 2006
Elementi di arredo 03 giugno, 2006
modalità versamento oblazione 18 maggio, 2006
veranda condominiale con DIA 19 aprile, 2006
Diritti del limitrofo 29 marzo, 2006
Termine di inizio lavori - Proroga 08 marzo, 2006
diritti di segreteria 26 giugno, 2006
AMPLIAMENTO, NUOVA COSTRUZIONE E PAI!!    05 giugno, 2006
Prescrizioni illegittime 08 marzo, 2006
richiesta sanatoria per la realizzazione di copertura pertinenza unità immobiliare   07 marzo, 2006
zona sismica e tettoia in legno 05 marzo, 2006
 ricalcolo quota contributo di costruzione 04 marzo, 2006
Distanza dai confini pubblici   21 febbraio, 2006
costruzione sul confine 25 gennaio, 2006
contributo di costruzione nella ristrutturazione edilizia 19 gennaio, 2006
decadenza permesso e restituzione oneri 17 gennaio, 2006

 

Questa discussione decadenza permesso e restituzione oneri nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da Enrico Rossi (Utente n. 4331) on  17 gennaio, 2006 12:09 :
 
Un soggetto ottiene permesso di costruire per un intervento edilizio nel maggio del 2005.
Non dà corso ai lavori sino ad oggi e comunica solo informalmente che intende richiedere la restiuzione degli oneri versati.
Ritenete corretto che la domanda di retituzione debba essere quantomeno posticipata al maggio del 2006, ovvero allorquando il titolo sarà decaduto per mancato rispetto del termine di inizio dei lavori?
 
Inserito da NAZZARENO ROSA (Utente n. 4419) on  17 gennaio, 2006 13:52 :
 
Certamente l’atto di ritiro per scadenza dei termini di inizio o fine lavori rappresenta il provvedimento propedeutico alla restituzione del contributo di concessione versato per la richiesta d’intervento edilizio.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  17 gennaio, 2006 17:45 :
 
Se non viene dato inizio ai lavori, maggio 2006 è la scadenza naturale.
Se prima di tale data, il titolare del permesso mi comunica ufficialmente che rinuncia alla esecuzione dei lavori e richiede nel contempo la restituzione degli oneri versati, non vedo ragioni per aspettare.
 
Inserito da Enrico Rossi (Utente n. 4331) on  23 gennaio, 2006 10:36 :
 
Scusa se reintervengo, ma i casi di decadenza del permesso di costruire non sono "tipizzati" dalla legge?
Per questo ritengo più corretto attendere che l'atto decada per sgombrare ogni dubbio.
 
Inserito da marco occhipinti (Utente n. 5549) on  23 gennaio, 2006 13:09 :
 
concordo con Rossi

Il permesso di costruire non riporta eventuali provvedimenti esterni di decadenza ma indica itermini di validità dell'atto.

Teoricamente potrei utilizzare il titolo abilitativo, decaduto per richiesta personale (con la quale ho ottenuto anche la restituzione preventiva degli oneri), per altri fini.

Cedo il terreno ad altra persona convinta della validità dell'atto abilitativo (e coperto dagli oneri di urbanizzazione) la quale, però, al momento della richiesta di volturazione presso gli uffici comunali trova una brutta sorpresa.

Alla pari, la logicità di Nazzareno Rosa e di Tiziano Cornaviera potrebbe anche essere condivisibile, ma in tutti i casi andrei estremanente cauto.

Cordiali saluti
 
Inserito da Diana Sozio (Utente n. 5464) on  23 gennaio, 2006 14:14 :
 
E' vero, i casi di decadenza del permesso di costruire sono stabiliti dalla legge ed è bene attenervisi quando ciò è possibile, ma non mi viene in mente alcuna motivazione per negare la restituzione degli oneri a fronte di formale richiesta del titolare che altrettanto formalmente dichiari di rinunciare ai lavori.
Eventuali azioni di malafade (che comunque esporrebbero a rischi il titolare del permesso e non l'amministrazione) potrebbero essere scongiurati, a mio avviso, con l'apposizione di apposito timbro sul permesso di costruire riportante la dicitura "decaduta per effetto di atto prot.--- n.---- del----" o qualcosa di simile ed allegazione dell'atto medesimo.
Mi sfuggirà qualcosa, ma non vedo problemi per la P.A..
.... comunque maggio è alle porte.
 
Inserito da Enrico Rossi (Utente n. 4331) on  24 gennaio, 2006 10:11 :
 
Maggio è giustamente alle porte, non tanto per gli oneri del Sig. G., quanto per il tiepido clima primaverile che saprà recarci dopo questo inverno di gelo.
Tornando al problema, a mio avviso è "consigliabile" attendere l'infruttuosa decorrenza di un anno. Si potrebbe certo accogliere in anticipo una formale rinuncia dell'interessato, ma dal momento che ci troviamo in casistiche non disiplinate dalla legge, cosa accadrebbe se dopo pochi giorni pervenisse una formale revoca della rinuncia da parte dell'interessato?
Nulla di particolare, forse. A parte una semplice considerazione: un soggetto che paga un professionista per il progetto, ottiene un permesso di costruire per un sostanzioso intervento edilizio, paga integralmente gli oneri e poi, tutto d'un tratto, cambia radicalmente idea, è un indeciso.
Quindi la soluzione suggerita, ancorchè non perfetta sotto il profilo formale, appare la più idonea per non finire in balia dei ripensamenti altrui.
 
Inserito da Diana Sozio (Utente n. 5464) on  24 gennaio, 2006 11:36 :
 
Rispondo al seguente messaggio:
inserito da Enrico Rossi:
cosa accadrebbe se dopo pochi giorni pervenisse una formale revoca della rinuncia da parte dell'interessato?

... farei ordinare immediatamente un TSO.
.... ovviamente scherzo, ma sorridere ogni tanto non guasta.
Buona giornata a tutti.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  30 gennaio, 2006 23:51 :
 
Concordo con Diana, in questo caso .... un bel Trattamento Sanitario Obbligatorio.
Nella realtà io ho avuto a che fare con soggetti che avevano subito gravi imprevisti e ho subito restituito la somma dovuta.
Peraltro, a parte disonesti o mentecatti, mi pare che dalla discussione non siano emersi veri impedimenti.
Quindi, dal momento che il sig.G è al massimo un indeciso, perchè non stupirlo con l'efficienza della PA e restituirgli subito i suoi soldi ?
 
Inserito da Dei Cas Michele (Utente n. 4343) on  31 gennaio, 2006 08:26 :
 
...anche per evitare che l'indeciso, improvvisamente, acquisisca un'inattesa determinazione e richieda al Comune gli interessi.
 
Inserito da Enrico Rossi (Utente n. 4331) on  31 gennaio, 2006 09:35 :
 
Mi avete quasi convinto.
E se per dimostrargli l'efficienza della PA gli organizzassi pure una formale cerimonia di riconsegna degli oneri con tanto di Vescovo e buffet, sarebbe mica male è!?
 
Inserito da Diana Sozio (Utente n. 5464) on  31 gennaio, 2006 11:13 :
 
.... noi assicuriamo la nostra presenza tra il pubblico festante.

[ 31. gennaio 2006, 11:14: Mod. da Diana Sozio ]
 
Inserito da Cei p.i. Gianfranco (Utente n. 5246) on  31 gennaio, 2006 11:39 :
 
Caro Rossi,
nei tuoi panni io andrei più cauto e attenderei la decandenza del P.C.
Anche perchè, come prevede il T.U. e lo stesso art. 35 della L.R. 12/05, il Permesso di Costruire è "irrevocabile".
Oltre confine, questo problema, per noi è di più facile soluzione, atteso che la ripetizione del contributo di costruzione è previsto espressamente dalla L.R. n° 56/77 unicamente nei casi di " annullamento d'Ufficio e giurisdizionale";
 
Inserito da marco occhipinti (Utente n. 5549) on  31 gennaio, 2006 13:27 :
 
Credo che tu abbia colto nel segno ciò che non emergeva nelle titubanze di tutti.

Cari tecnici... no oneri, no party

Buona giornata
 
Inserito da Enrico Rossi (Utente n. 4331) on  31 gennaio, 2006 13:35 :
 
Ciao Gianfranco.
A parte l'apprezzamento per la tua conoscienza della legislazione regionale "oltre cortina", volevo rassicurarti sul fatto che anche per me è corretto attendere la decadenza del titolo. Del resto le indicazioni fornite al soggetto sono state sin da principio queste.
Ho posto il quesito perchè la legislazione che ho in mano non disciplina il caso specifico e perchè se è chiaro quando un permesso decade, non è altrettanto esplicito che la restituzione degli oneri debba coincidere con la decadenza.
Ritengo però per un principio logico, che sino a quando il titolo è efficacie, visto che il concessionario non può esercitare un diritto di revoca a suo piacimento, non è possibile restituire gli oneri.
Di fatto può esercitare un diritto di rinuncia all'efficacia del permesso non eseguendo l'intervento, mi sembra ovvio che sia una sua libertà personale, ma questo non può avere nessuna conseguenza nelle questioni di diritto pubblico, che devono avere una loro certezza, men che meno corrispondere ad una anticipata ed immotivata restituzione degli oneri.

P.S. Scherzavo, con la storia di essere quasi convinto e della cerimonia di riconsegna, giusto per risollevare un pò lo spirito tra un enigma e l'altro.
 
Inserito da Diana Sozio (Utente n. 5464) on  31 gennaio, 2006 14:20 :
 
Ritorno per un attimo seria (anche se mi è difficile visto la divertente piega che ha preso la discussione).
Pur condividendo, seppure in parte, le valutazioni dell'ultimo post, continuo a non vedere problemi per la PA anche considerato che tra presentare la domanda (che a quanto sembra non è stata neppure formalizzata), istruire la pratica, imprevisti vari e liquidazione degli oneri, si arriverebbe sicuramente a maggio.

PS. Io assicuro che gli smile erano eloquenti :-)
 
Inserito da Dei Cas Michele (Utente n. 4343) on  31 gennaio, 2006 14:32 :
 
Capisco di essere vetusto, ma nel lontano 1981 (purtroppo coincide con l'anno di inizio della mia "carriera"), il ministero dei lavori pubblici, con circolare n. 1669, così si esprimeva: "Sono stati rivolti a questo Ministero quesiti per conoscere se la vigente legislazione consenta la restituzione del contributo di concessione, o della parte di esso già corrisposta, nel caso in cui l'interessato rinunzi a realizzare la costruzione o, comunque, non esegua l'opera concessa... Questo Ministero, stante la delicatezza e l'importanza della questione, ha ritenuto opportuno sentire al riguardo il Consiglio di Stato, il quale ha espresso il parere (Commissione speciale n.1/81) che qui si trascrive:...In conclusione, ritiene la Commissione che ai sensi della legge 28-1-1977 n.10, il contributo richiesto per il rilascio della concessione edilizia trova la sua giustificazione nel concreto esercizio della facoltà di edificare ed a questa è strettamente connesso. Ove pertanto tale attività non venga svolta, il contributo, ove già versato, deve essere restituito."
Si noti che la circolare è titolata "Restituzione in caso di rinuncia o di mancata utilizzazione della concessione".
Un conto è dire che il permesso di costruzione è irrevocabile (da parte di chi lo ha rilasciato) e un altro è dire che chi ha ottenuto un permesso non possa rinunciarvi, con tutte le relative conseguenze.

[ 31. gennaio 2006, 14:35: Mod. da Dei Cas Michele ]
 
Inserito da marco occhipinti (Utente n. 5549) on  01 febbraio, 2006 13:32 :
 
da un punto di vista giuridico riterrei l'intervento di Gianfranco Cei impeccabile;
allo stesso tempo non riterrei nemmeno illegittima la dichiarazione di decadenza anticipata di un titolo abilitativo, anche perchè ciò non consiste nell'annullamento o nella revocabilità dell'atto.
Mi sembra anche difficile, però, cercare di selezionare i casi, pure fuori da ogni responsabilità amministrativa come indicato dall'Arch. Diana Sozio.
Può sussistere una situazione di disagio economico del richiedente il quale rinuncia a costruire oppure di progettazione non pagata a seguito di decadimento del titolo abitativo, od altro...
Fermo restando che staremmo a discutere fino a maggio inoltrato, propenderei comunque per la scadenza naturale dell'atto.
Credo infine che ogni scelta, purchè ben ponderata, non abbia poi controindicazioni determinanti; l'unico vero inconveniente che potrebbe comportare la restituzione anticipata degli oneri consiste, a mio avviso, nell'aver assunto un comportamento a cui sarà difficile sottrarsi in futuro di fronte a richieste similari.

Cordiali saluti
 
Inserito da Diana Sozio (Utente n. 5464) on  01 febbraio, 2006 14:56 :
 
Rispondo al seguente messaggio:
inserito da marco occhipinti:
Mi sembra anche difficile, però, cercare di selezionare i casi, pure fuori da ogni responsabilità amministrativa come indicato dall'Arch. Diana Sozio.

Tutte le volte che le norme non sembrano chiarissime facciamo tale valutazione ma non discriminazione.
Il discrimine sta nel fatto che nel caso di specie non si verte in materia di revoca nè di decadenza del titolo abilitativo (poteri in capo all'amministrazione pubblica) ma si è in presenza di un titolare del permesso di costruire (il famoso sig. G.) che spontaneamente intende rinunciare ad eseguire i lavori assentiti.
A mio avviso l'impianto normativo in vigore, seppure non esplicitamente ma comunque con il conforto della circolare ministeriale, consente la restituzione degli oneri.... ma dato che a decidere è il collega Rossi, io ho già riposto gli striscioni ;-)
 
Inserito da marco occhipinti (Utente n. 5549) on  02 febbraio, 2006 08:02 :
 
E' corretto quello che afferma, anche in considerazione del fatto che un titolo abilitativo edilizio è soprattutto una forma di controllo dell'attività edilizia.
"eliminato" il foglio di carta (per non dire decaduto, annullato, revocato, ritirato, gettato dalla finestra, o seppellito), la logica più corretta vorrebbe che si provvedesse alla restituzione delle somme pagate.
Il continuo mutare delle norme (continuamenteper dire poi sempre la stessa cosa) ci porta però ad interpretare ciò che abbiamo davanti ed anche a temere, con i tempi che corrono, di trovare una sorpresa dietro ad ogni richiesta.
Pur dando la mia personalissima interpretazione avevo giusto pronti un paio di salami, ma viste le intenzioni di Rossi li ho già rimessi in cantina.

Buona giornata
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  02 febbraio, 2006 08:47 :
 
Peccato... Penso proprio che dovremo rassegnarci (assieme al Sig. G). Enrico ha già deciso e, certamente, in modo adeguato alla situazione.
In altra circostanza, io mi sono impegnato per la restituzione immediata, adeguandomi alle impellenti necessità del concessionario, senza pensarci troppo.
Ma penso che il mio comportamento non sarebbe diverso (e forse non solo il mio) anche di fronte a una formale richiesta di qualcunaltro deciso a rientrare subito in possesso dei suoi soldi.

Questa discussione contributo di costruzione nella ristrutturazione edilizia nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da mauro zanella (Utente n. 5569) on  19 gennaio, 2006 10:44 :
 
l'equiparazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione, a volte ache accompagnato da traslazioni di sedime con ricomposizione volumetrica e piccole variazioni (non essenziali) della sagoma, al concetto di ristrutturazione edilizia comporta in alcuni casi il dover calcolare il contributo di costruzione dovuto (oneri urbanizzazione) come nuova costruzione quindi per intero e non per differenza rispetto allo stato attuale prima della ristrutturazione? quale è il punto di soglia?
grazie per la collaborazione!
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  19 gennaio, 2006 12:31 :
 
Se l'intervento è stato qualificato come ristrutturazione, di conseguenza gli oo.uu, qualora dovuti, li calcolerei ridotti in quanto intervento su edificio esistente (intero x 0,20).
Se c'è cambio di destinazione: differenza tra la nuova e la vecchia destinazione.

Questa discussione costruzione sul confine nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da mario bartoli (Utente n. 6603) on  25 gennaio, 2006 12:19 :
 
Ci sono due fabbricati col medesimo proprietario:
uno (A) è costruito sul confine, l'altro (B) è costruito ad una distanza dal confine inferiore a quella legale ( 5 mt ).
Si può realizzare un'ampliamento consentito costruendo un corpo di fabbrica che colleghi i due fabbricati.
La domanda è questa: a che distanza dal confine deve essere realizzato il nuovo corpo di fabbrica ?
Se può essere realizzato ad un distanza inferiore ai 5 mt, qual'è questa distanza: quella del fabbricato B o quella del fabbricato A ( sul confine)? occorre l'assenso formale del confinante ?
Saranno graditi riferimenti normativi e/o giurisprudenziali.
Grazie anticipato a chi vorrà aiutarmi.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  25 gennaio, 2006 16:01 :
 
A mio avviso, il nuovo corpo che collega A con B deve rispettare la distanza prevista dalla normativa di zona (ml. 5).
Eventuali deroghe o allineamenti a distanze inferiori sono applicabili solo se previste nella norma stessa.

Questa discussione Distanza dai confini pubblici nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  21 febbraio, 2006 08:57 :
 
E' corretto il rilascio di un PdC che consente la realizzazione di un fabbricato a una distanza inferiore a quella prescritta dalla normativa di zona sulla base della autorizzazione del vicino confinante ?
Io penso di no se la cosa non è esplicitamente prevista e regolamentatata dalla normativa stessa. (es. art... delle NUE: Nelle zone ... e' consentito derogare alle distanze dal confine prescritte in presenza di atto di assenso del vicino confinate reso mediante .....)
Cambia qualcosa se invecie, in assenza di tali indicazioni, è l'amministrazione comunale ad autorizzare la deroga alle distanze rispetto la proprietà comunale (dai 5 mt prescritti da un parcheggio pubblico a 2) con delibera di giunta ?
Saluti e grazie per gli eventuali contributi.
 
Inserito da Enrico Rossi (Utente n. 4331) on  21 febbraio, 2006 09:26 :
 
Sono d'accordo sul primo ragionamento.
Sulla deliberazione di Giunta, viceversa, non trovo riscontri validi, dal momento che la competenza è espressamente consiliare ex art. 14 del t.u. edilizia.
Si potrebbbe discutere, forse, solo se la specifica legislazione regionale avesse attribuito alla giunta poteri in merito all'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici.
 

 

Questa discussione ricalcolo quota contributo di costruzione nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da mauro zanella (Utente n. 5569) on  04 marzo, 2006 09:26 :
 
Buongiorno a tutti!
Vorrei porvi il seguente quesito;
L'art.15 del D.P.R. 380/01 al c.3 dispone che: "la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito (3 anni dall'inizio dei lavori) è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, procedendo altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione".
Nel caso in cui una concessione o permesso oneroso sia decaduta per decorso dei 3 anni e venga ora richiesto un nuovo permesso di costruire o D.I.A. per completare varie opere di finitura (impianti, intonaci, serramenti, pavimenti, ecc..), che di per sè rientrano nella manutunzione straordinaria non onerosa, è legittimo che il comune richieda il computo metrico delle opere mancanti al fine del ricalcolo della quota parte del contributo di costruzione relativa alla sola voce del costo di costruzione?
Grazie per la collaborazione!
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  04 marzo, 2006 12:29 :
 
Anche se c'è qualche burocrate che la pensa in questo modo, io ritengo sia illegittimo.
 
Inserito da Enrico Rossi (Utente n. 4331) on  06 marzo, 2006 09:24 :
 
Quel "ove necessario" lascia sufficientemente tranquilli: personalmente non farei pagare il contributo se l'oggetto riguarda inequivocabilmente opere di finitura
 

 

Questa discussione zona sismica e tettoia in legno nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da peppe falco (Utente n. 5452) on  05 marzo, 2006 23:31 :
 
Vorrei realizzare una tettoia in legno in zona sismica per coprire una veranda di 4x4 che è adiacente alla casa in c.a. ma che non ha nulla a che vedere con la struttura portante essendo stata realizzata in aderenza al piano terreno con tanto di progetto approvato. Vorrei poggiare la tettoia su 4 pilastri in legno lamellare ancorati con staffe di acciaio alla veranda e non comporterà volumetria perchè non sarà chiusa e servirà solo come protezione per il sole e la pioggia. Chiedo se necessita di progetto o se basta una relazione tecnica trattandosi di arredo di giardino.Grazie
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  09 marzo, 2006 08:03 :
 
Secondo il DPR 380/01 le possibilità sono:
ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA (art.6), DIA (art.10), PERMESSO DI COSTRUIRE (art.22).
Io propenderei per il PdC in quanto, anche se aperta, la presenza dei pilastri penso determini un volume urbanistico.
E' quindi consigliabile sentire il tecnico comunale o un professionista esperto della normativa comunale e antisismica.
 

 

Questa discussione richiesta sanatoria per la realizzazione di copertura pertinenza unità immobiliare nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da giovanni de benedictis (Utente n. 8317) on  07 marzo, 2006 10:40 :
 
Su area destinata a zona di verde agricolo di Tipo A (A4).
Diniego del'Amministrazione in base al D.lgs n. 42\2004 art 146.
Trattasi del Comune di Taranto
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  08 marzo, 2006 15:31 :
 
L'art. 146 del D.lgs n. 42\2004 dovrebbe entrare in vigore dopo l'approvazione dei piani paesistici. In via transitoria si applica l'art. 159.
 

 

Questa discussione Prescrizioni illegittime nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  08 marzo, 2006 14:25 :
 
Come stabilito dal T.A.R. Veneto con sentenza n. 64 dell'11 gennaio 2005, il diniego di concessione edilizia per motivi estetici o l'imposizione di prescrizioni di natura estetica, non possono discendere dall'astratta valutazione circa il valore estetico dell'opera, ma debbono pur sempre essere ricondotti all'applicazione di norme e/o di criteri contenuti negli strumenti urbanistici o introdotti nel regolamento edilizio, ai sensi dell'art. 33 n. 8 della legge n. 1150/1942.

Mi pare di ricordare che vi sia sentenza analoga anche nel caso di pratiche di condono edilizio sottoposte al parere della CE Integrata.
In pratica, la CEI deve esprimersi sull'opera oggetto di condono, ma non può dare prescrizioni.
Qualcuno conosce gli estremi di sentenze in tal senso?
Grazie
 

 

Questa discussione AMPLIAMENTO, NUOVA COSTRUZIONE E PAI!! nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da RUDI SALVADORI (Utente n. 8668) on  05 giugno, 2006 09:42 :
 
Ho richiesto tramite dia la realizzazione di un garage staccato dall'abitazione in zona PFE ( rischio frana elavata ),bacino Toscana Nord. Il comune mi ha diniegato la pratica in quanto il progetto potrebbe essere realizzato solo ed esclusivamente come ampliamento ( e come tale adiacente all'abitazione ) e non come pertinenza.
E' possibile che l'ampliamento puo essere concesso solo adiacente all'immobile e non sia possibile realizzarlo staccato???
E' possibile che in tale area non posso realizzare una struttura di 20 mq staccato dall'immobile, mentre nel caso avessi un abitazione di 200mq potrei ampliare ( attaccato a casa ) fino al 30% cioè circa 60 mq???
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  05 giugno, 2006 10:17 :
 
E' possibile se sta scritto, come si presume, sulle norme approvate vigenti del suo Comune.
 

Questa discussione diritti di segreteria nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da Mario_Mansani (Utente n. 6177) on  26 giugno, 2006 19:03 :
 
Tizio ritira dal Comune un permesso di costruire oneroso (oo.uu. + costo di costruzione) per la costruzione di una casa.

Prima del ritiro versa gli oneri di urbanizzazione, il costo di costruzione ed i diritti di segreteria.

In seguito, Tizio ci ripensa e non vuole più costruire lasciando, così, decadere il permesso di costruire per mancato inizio dei lavori nel termine di legge.

Conseguentemente, chiede al Comune la restituzione di quanto versato.

Ora, è pacifico, per giurisprudenza consolidata, che il Comune debba restituire le somme a titolo di oo.uu. e costo di costruzione.

Per i diritti di segreteria è altrettanto pacifica la restituzione?? I diritti in questione non bisognerebbe trattenerli tenuto conto che l’istruttoria della pratica è stata conclusa ancorché il cittadino abbia rinunciato alla stessa??
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  28 giugno, 2006 08:03 :
 
Concordo, i diritti di segreteria non vanno restituiti.
 
Inserito da Mario_Mansani (Utente n. 6177) on  28 giugno, 2006 14:01 :
 
Grazie per la risposta.

Un'ulteriore precisazione: se l'istanza del permesso di costruire è stata istruita, esaminata dalla commissione edilizia ed il Comune è in procinto di emettere il relativo "avviso di avvenuta emanazione del permesso di costruire" (che contempla quanto necessità versare per oo.uu., costo di cotruzione e diritti di segreteria, nonché l'elenco dei documenti necessari da produrre al Comune nelle varie fasi: prima del ritiro, prima dell'inizio lavori, alla fine lavori, ecc.) ma lo stesso non è stato ancora notificato all'interessato e quest'ultimo, nel frattempo, ha rinunziato all'istanza prtesentata, il Comune deve obbligatoriamente recuperare la somma che sarebbe dovuta a titolo di diritti di segreteria??
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  28 giugno, 2006 15:34 :
 
In questo caso io non li ho mai pretesi e lo farei solo se c'è un regolamento che lo stabilisce.
Per esempio, nella mia realtà, quando veniva richiesto un parere preventivo notavo che una volta comunicato il parere alcuni richiedenti, paghi della risposta, "dimenticavano" di versare i DS richiesti contestualmente.
Si e quindi regolato che i DS per i pareri preventivi fossero versati al momento della presentazione della richiesta di parere.
 
Inserito da Carlo Megali (Utente n. 4413) on  28 giugno, 2006 16:19 :
 
Però mi risulta che i Comuni abbiano una certa discrezionalità nello stabilire se e in che quantità esigere i diritti di segreteria. Se così è forse si può anche regolamentare una serie di casistiche per le quali non far pagare quello che, almeno a me, sembra davvero un balzello di stampo borbonico.
 
Inserito da marco bianchi (Utente n. 8699) on  29 giugno, 2006 14:22 :
 
Effettivamente i diritti di segreteria sono una cosa noiosa,ma se ci si dovesse fermare a discutere di cosa è giusto o ingiusto od opinabile non si andrebbe più da nessuna parte, io personalmente se non mi portano le ricevute dei diritti allegate alle domande che li richiedono quasi sempre le sospendo in attesa e se entro 30 gg non mi pagano le rigetto...
 
Inserito da Mario Ferrari (Utente n. 4308) on  30 giugno, 2006 08:57 :
 
Se i diritti di segreteria servono a remunerare l'attività istruttoria questi devono essere versati all'atto della domanda e prima dell'istruzione della pratica... mi sembra ovvio.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  30 giugno, 2006 10:02 :
 
E' la soluzione migliore ma poco praticata perchè impopolare.
Elencati con le altre incombenze da produrre... sono meglio accetti.
Poi si sa che ogni Comune può regolarsi come vuole con importi e modalità.
 
Inserito da Mario Ferrari (Utente n. 4308) on  30 giugno, 2006 12:24 :
 
Rispondo al seguente messaggio:
inserito da Tiziano Cornaviera:
E' la soluzione migliore ma poco praticata perchè impopolare.

Sinceramente non capisco quali possano essere i problemi di "impopolarità".

Se si rende il servizio e poi l'utente non dovesse pagare si rischia di dover avviare la riscossione coattiva e in caso di insolvenza di non percepire i diritti e di rimetterci le spese (pagate con soldi pubblici) per il tentativo di recupero...

Anche queste evenienze non mi sembrano molto "popolari"
 
Inserito da Carlo Megali (Utente n. 4413) on  03 luglio, 2006 08:38 :
 
Scusate eh, ma sino a quando i Comuni non saranno trasformati in enti pubblici economici, la tesi che i dir. seg. sono il giusto pagamento per l'istruttoria di una pratica mi sembra fantasia pura. Pagare ciò che è semplicemente dovuto??? O piuttosto pagare l'ennesima imposta sotto falso nome?! E spero che una quota degli stessi non finisca nelle tasche dei segretari comunali, sennò, oltre al danno (per l'utente) la beffa (per il Comune). Lo so anch'io che i Comuni non hanno più neppure gli occhi per piangere, ma ciò deve far riflettere sull'anti-economicità di 8.000 e passa microbi amministrativi e sul conseguente sperpero che ne consegue, ben corroborato ad ogni occasione da contribuzioni a filarmoniche e pro loco varie, nonché ad associazioni di "volontari" (a pagamento!).

[ 03. luglio 2006, 10:15: Mod. da Carlo Megali ]
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  03 luglio, 2006 08:52 :
 
Premesso che ogni Comune può regolarsi come vuole con importi e modalità, io preferisco la linea morbida e se non mi potrano la ricevuta del Diritti non mi azzarderei a rigettare la domanda ma a sospenderla fino alla trasmissione come per tutti i documenti richiesti per il ritiro, senza ovviamente avviare la riscossione coattiva.

Per quanto riguarda i problemi di "impopolarità" del versamento immediato, basta mettersi dall'altra parte del bancone:
Pagare in anticipo il temuto servizio, assomiglia troppo a un balzello.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa discussione Termine di inizio lavori - Proroga nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da Ulderico Iannece (Utente n. 4314) on  08 marzo, 2006 13:41 :
 
L'art. 15 del T.U. sull'edilizia prevede la possibilità di proroga del termine d'inizio lavori.
Domanda:
Ma qual'è il termine minimo e massimo di proroga;
Scaduto il primo termine assegnato si può richiedere una ulteriore proroga?
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  08 marzo, 2006 15:25 :
 
Intanto si può dire che la richiesta di proroga dovrà essere neccessariamente inoltrata prima della scadenza del termine per l'inizio dei lavori, precisando i fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare che ne stanno impedendo l'inizio.
Tali fatti dovranno essere accolti, adeguatamente motivati e riportati nel provvedimento di proroga.
Se permangono queste condizioni, a mio avviso, le proroghe potrebbero anche essere più l'una.
La proroga è comunque una possibilità molto rara che viene qualche volta incautamente adoperata al posto del rinnovo della concessione.
Nel caso di mutamento della disciplina urbanistica la differenza tra proroga (valgono le norme al momento del rilascio del PC) e nuova concessione (valgono le nuove norme) è determinante.
 
Inserito da Diana Sozio (Utente n. 5464) on  09 marzo, 2006 11:23 :
 
Rispondo al seguente messaggio:
inserito da Tiziano Cornaviera:

Nel caso di mutamento della disciplina urbanistica la differenza tra proroga (valgono le norme al momento del rilascio del PC) e nuova concessione (valgono le nuove norme) è determinante.

Mi sfugge qualcosa, oppure il mutamento della disciplina urbanistica senza che i lavori siano iniziati comporta la decadenza del titolo abilitativo?
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  09 marzo, 2006 12:19 :
 
E' vero, il PC decade:
per scadenza dei termini iniziali o finali oppure per l'entrata in vigore di previsioni urbanistiche contrastanti con le opere autorizzate qualora i lavori non siano ancora iniziati.
La differenza che c'è tra il provvedimento di proroga e nuova concessione andrebbe spiegata meglio e con impegnative (per me) disquisizioni.
Comunque al lato pratico mi pare più frequente e meno gravoso fare riferimento alla nuova concessione.
Buon pranzo
 
Inserito da Diana Sozio (Utente n. 5464) on  09 marzo, 2006 13:43 :
 
Certo! E' sempre meglio fare un abito nuovo che rattoppare quello vecchio...... prima o poi si strapperà ;-)
Cordialità
 
Inserito da NAZZARENO ROSA (Utente n. 4419) on  11 marzo, 2006 11:18 :
 
Faccio presente che un interessante filone giurisprudenziale formatosi ha considerato , confortato indirettamente dall’art. 4 della Legge n. 10/77, il termine per l’inizio dei lavori non suscettibile di proroga (Tar Lazio 5370/2005 e Tar Sardegna 1001/2003).
Ora credo che questa posizione non sia più coerente con l’art. 15 del T.U. laddove riconosce ad “Entrambi i termini” la possibilità di “essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso”
Una volta che il termine per l’inizio dei lavori sia scaduto, credo che la decadenza del permesso di costruire si sia verificata “ope legis” per il solo fatto dell’inutile decorso del tempo assegnato per l’inizio dei lavori.
“Quindi scaduto il primo termine” si dovrà pronunciare la decadenza del p.c. da intendersi quale effetto e conseguenza del mero decorso del tempo, e non un atto con il quale si differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento.
 

 

Questa discussione Diritti del limitrofo nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da peppe falco (Utente n. 5452) on  29 marzo, 2006 10:30 :
 
La variante in corso d’opera, (causata dal limitrofo che aveva lamentato nella concessione il mancato rispetto delle norme del PRG), è stata ulteriormente rilasciata dal Comune in deroga alla volumetria possibile ed alla distanza dai fabbricati previsti dalle norme del PRG. Il limitrofo non ha impugnato entro i termini la variante in corso d’opera lasciando che questa si cristallizzasse. Alcuni tecnici riferiscono che ormai non c’è più niente da fare e che la costruzione è a tutti gli effetti da considerarsi legittima.Altri sostengono ,invece, che, pur avendo il titolare della licenza costruito in sintonia con la concessione, è pur sempre esperibile una azione legale in quanto la costruzione di fatto comporta un asservimento del fondo del vicino , ne lede i diritti acquisiti e il danno deve ritenersi “in re ipsa” e non decade, rinnovandosi di giorno in giorno. Mi rivolgo cortesemente a Codesto Forum per chiedere un parere in merito.
 
Inserito da MORETTI ROBERTO (Utente n. 6405) on  30 marzo, 2006 08:13 :
 
Per la violazione delle distanze è sempre esperibile la causa civile entro i termini di decadenza (5 anni) che, credo, si calcolino a partire dall'ultimazione dell'opera.
 
Inserito da peppe falco (Utente n. 5452) on  30 marzo, 2006 12:29 :
 
Nel post precedente ho omesso di specificare che la distanza è stata violata con i balconi o sbalzi che si proiettano oltre la distanza consentita tra le costruzioni. Gli sbalzi non vanno considerati a tutti gli effetti costruzione? Il PRG prevede di considerarli nelle distanze ,ma il comune deroga costantemente la norma per "consuetudine" è mai possibile? Esiste qualche sentenza che considera gli sbalzi a tutti gli effetti costruzione soggetta al computo delle distanze tra le costruzioni tra l'altro finestrate? Saluti

[ 30. marzo 2006, 12:45: Mod. da peppe falco ]
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  07 aprile, 2006 08:07 :
 
In genere gli sporti, fino a un certo limite, e i poggioli senza sovrastanti corpi chiusi non determinano sup. coperta e quindi distanza dai confini. Bisogna però vedere cosa dicono le norme comunali.
Per gli atti illegittimi emessi dai Comuni esiste l'annullamento regionale (art. 39 DPR 380/01 e relativa normativa regionale). Il potere è discrezionale, nel senso che non basta l'accertata illegittimità, ma devono sussistere anche altre condizioni tra cui l'interesse pubblico.

Art. 39 (L) - Annullamento del permesso di costruire da parte della regione
1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla regione.
 
Inserito da peppe falco (Utente n. 5452) on  07 aprile, 2006 12:01 :
 
I regolamenti comunali dicono che la distanza tra le froni delle costruzioni ivi compresi sbalzi o balconi, anche se si fronteggiano parzialmente, non può essere in feriore all'altezza massima raggiungibile nel zonato cui l'edificio ricade in presenza di finestrato.L'annullamento della concessione da parte della Regione da richiedere entro dieci anni cosa comporterebbe se l'edificio è ultimato ?
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  08 aprile, 2006 11:39 :
 
Penso si applichi l'art. 38 DPR 380/01:

Art. 38 (L) - Interventi eseguiti in base a permesso annullato In caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all’interessato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

Quindi, quand'anche, dopo un lungo iter, fosse emesso il decreto di annullamento, difficilmente si arriverebbe alla demolizione.

note sull'argomento:

http://www.cornaviera.it/pagina.asp?codice=annullamento

[ 10. aprile 2006, 12:51: Mod. da Tiziano Cornaviera ]
 

 

Questa discussione veranda condominiale con DIA nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da enzo grassano (Utente n. 7386) on  19 aprile, 2006 23:03 :
 
E’ pervenuta una denuncia (inoltrata anche alla Polizia Municipale) di un vicino per la realizzazione di una veranda presso un appartamento condominiale.
Ho verificato che il presunto “abusivo” aveva depositato, circa 60 gg. addietro, presso il Settore Urbanistico (cui ho delegato un geometra della responsabilità del procedimento e, quindi, delle verifiche) una DIA.
La stessa, però, è priva dell’assenso dei condomini, del parere della Soprintendenza BB.AA. e della verifica planivolumetrica.
Adesso sarebbe, a mio parere, possibile applicare il disposto del comma 3 dell’art.37 del DPR 380/2001 o devo emanare una ordinanza di rimozione?
Nel frattempo ho chiesto una relazione dettagliata al mio geometra (assegnandogli ai sensi della legge 241/90 la denuncia del terzo) e chiesto di proporre gli adempimenti da adottare.
Grazie per l’aiuto.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  20 aprile, 2006 08:45 :
 
Per inquadrare la sanzione, prima di tutto bisogna qualificare l'intervento:
soggetto a DIA (art.37), oppure a PdC (art.31 e succ.)
Dal momento che siamo in zona vincolata, il destino della veranda (rimessione in pristino o pagamento sanzione) lo decide l'autorità amministrativa preposta alla tutela del vincolo
(art. 167 DLgs 42/04). In genere per abusi minori che non arrecano danni al paesaggio, si
propende per la sanzione pecuniaria.
Per i diritti di terzi .. non possiamo farci niente, tantomeno ora che la frittata è fatta.
Non ho capito bene cosa significa "assegnandogli ai sensi della legge 241/90 la denuncia del terzo" comunque, più che al suo geometra, io farie una bella strigliata al professionista che
ha presentato la DIA.
 
Inserito da NAZZARENO ROSA (Utente n. 4419) on  20 aprile, 2006 09:15 :
 
Anche a mio avviso si dovrebbe preliminarmente capire se per l’intervento richiesto la DIA costituisca o meno il modulo procedimentale idoneo a costituire titolo edilizio.
Pertanto se tali opere rientrano tra le tipologie di interventi assoggettate al regime della DIA applicherei le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001; mentre qualora le opere realizzate siano soggette al regime autorizzativo di cui all’art. 10 del d.P.R. sopra indicato sarebbe opportuno applicare l’art. 31, comma 2 del d.P.R. n. 380/2001, previo bilanciamento tra gli interessi sottesi alla tutela dell’affidamento del “dichiarante” e quelli concernenti l’interesse pubblico alla rimozione.
La recente sentenza del TAR Campania n. 32 del 27.03.2006 potrà chiarire altri aspetti utili all’esame.
Il comma 3 dell’art. 37 si applica agli immobili compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pertanto se l’immobile è vincolato la procedura sanzionatoria da seguire sarà quella indicata al comma 2 dello stesso articolo.
 
Inserito da MORETTI ROBERTO (Utente n. 6405) on  20 aprile, 2006 12:54 :
 
La veranda dovrebbe rientrare tra gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione di un volume non superiore al 20% del volume dell’edificio principale (art. 3, D.P.R. 380/01) e, pertanto, dovrebbe essere soggetta a semplice D.I.A..
Per quanto concerne l'assenso del condominio, non credo sia necessario (vedi, tra le altre, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 23 giugno 1997, n. 699 su http://www.bosettiegatti.it/o_sentenzedil.htm).
 
Inserito da enzo grassano (Utente n. 7386) on  20 aprile, 2006 23:20 :
 
Va bene, come ha detto Moretti, potremmo sorvolare sulla verifica planovolumetrica se rientra nel limite del 20%, ma non è superabile il parere dei Beni Ambientali in quanto tutto il centro urbano del mio paese è sottoposto a vincolo ambientale.
 
Inserito da MORETTI ROBERTO (Utente n. 6405) on  21 aprile, 2006 07:58 :
 
Per quanto riguarda il vincolo paesaggistico, occorre procedere ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/04, sottoponendo la pratica alll'esame dell'autorità competente per scegliere tra la rimessione in pristino o la sanzione pecuniaria.
 
Inserito da MORETTI ROBERTO (Utente n. 6405) on  21 aprile, 2006 07:59 :
 
Dimenticavo che, ovviamente, restano ferme le conseguenze penali per la violazione del vincolo, anche qualora non venga riscontrato un danno ambientale.
 

 

Questa discussione modalità versamento oblazione nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da GIULIO NARDI DINDOLO (Utente n. 4385) on  18 maggio, 2006 16:26 :
 
Il pagamento dell’oblazione, nell'ambito dell'utlimo condono, può essere eseguito utilizzando il bollettino di conto corrente postale e anche il pagamento anche mediante il modello F 24.

Questo è stato confermato anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con comunicato del 09.01.2004.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 gennaio 2004 ha, poi, stabilito che il versamento delle somme dovute a titolo di oblazione, è effettuato con le modalità di cui all'art.17 el decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, esclusa in ogni caso la compensazione.

Nel caso di una domanda di condono presentata nei termini che presenta il versamento dell'oblazione erroneamente effettuato alla tesoreria comunale nell'esatto ammontare deve essere rigettata tale istanza di condono?

Chi scrive ritiene che la domanda sia accettabile ( la legge - anche quella regionale- in definitiva prevede solo il versamento e non le modalità) purché si regolarizzi restituendo la somma versata e facendo versare la stessa somma sullo specifico conto corrente postale o mediante F24.
Siete d'accordo?

[ 19. maggio 2006, 00:43: Mod. da GIULIO NARDI DINDOLO ]
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  19 maggio, 2006 08:16 :
 
Ogni tanto succede che l'oblazione venga versata al Comune anzichè allo Stato.
Ma non mi pare proprio una ragione sufficiente per respingere la domanda.
Basta regolarizzare come prospettato (ev. più gli interessi legali).
 

 

Questa discussione Elementi di arredo nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da Agostino Pavan (Utente n. 7502) on  03 giugno, 2006 08:59 :
 
Le norme tecniche di attuazione del mio comune prevedono la possibilità di collocare a 1,50 ml dal confine di proprietà vari elementi di arredo esterno e in particolare per le casette in legno prevede però una superfice coperta massima di 9 mq e una altezza massima di 2,10. nel caso in cui l'altezza del manufatto fosse superiore (2'50 ml)quali conseguenze si possono determinare? Grazie
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  04 giugno, 2006 00:01 :
 
Le coneguenze potrebbero essere che, anzichè un elemento di arredo privo di apporto urbanistico, si concretizza un volume urbanistico sanzionabile, se in contrasto con la normativa di zona vigente, ai senzi dell'art. 31 del DPR 380/01.
 

 

Questa discussione Variante al Permesso di Costruire nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da Ulderico Iannece (Utente n. 4314) on  27 maggio, 2006 17:53 :
 
I termini di esecuzione restano quelli del provvedimento iniziale o sono rinnovati ?
 
Inserito da Carlo Megali (Utente n. 4413) on  29 maggio, 2006 07:59 :
 
Quelli del provvedimento iniziale.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  05 giugno, 2006 17:47 :
 
I termini sono quelli indicati nel provvedimento come da art. 15 DPR 380/01.
Io mi regolo in questo modo: se la variante è leggera> stessi termini; se la variante è essenziale> nuovi termini.
 

 

Questa discussione ELABORAZIONE PROGETTO nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da Fabrizio Bormioli (Utente n. 8569) on  01 giugno, 2006 12:58 :
 
Nella eventualità di una richiesta di permesso di costruire,

presentando

tutti gli elaborati necessari; redigendo il progetto in conformità alle norme di piano regolatore, al regolamento edilizio vigente, alle norme sanitarie relative,

tenendo presente

il dovuto iter procedurale di eventuali zone di carattere ambientale,
vorrei sapere
quali possono essere i cavilli ostativi alla normale procedura ed eventualmente quali differenze interpretative ci sono in riferimento al "NUOVO TESTO UNICO DELL'EDILIZIA" nei due casi in cui:
1 - il Comune non ha ancora attivo lo sportello
unico
2 - il Comune ha attivato lo sportello unico

Richiedo

questi chiarimenti a chiunque possa essere utile a fare un po' di luce alla confusione dell'interpretazione soggettiva nella quale tanti tecnici si sentono prigionieri, come una rete a strascico dei pescatori professionisti.

ringrazio

chi volesse con la sua professionlità
competenza ed esperienza dare serenità e normalità a chi sente ancora la necessità di interagire con la pubblica amministrazione con rispetto correttezza ed onestà.
 
Inserito da marco occhipinti (Utente n. 5549) on  03 giugno, 2006 08:34 :
 
E' pazzesco che oggi circoli ancora qualche dipendente nascosto dietro queste formule condite di ignoranza del popolo.
Guardi, che esista o non esista lo sportello unico poco importa, le procedure sono regolate da disposti normativi e quindi, separatamente o congiuntamente, una pratica non può giacere nel cesto dei vuoti amministrativi.
In un'epoca in cui l'interessato deve essere coinvolto e reso partecipe alle procedure, alla luce di normative che non consentono di esprimere pareri negativi senza prima aver comunicato le motivazioni ostative e consentire di rimuoverle ed in periodo di ormai abitudinartio utilizzo delle conferenze dei servizi, il dipendente pubblico rischia a ricercare i cavilli burocratici per ritardare la pratica.

Vorrei però esprimere anche una critica nei confronti dei professionisti (che si sentono prigionieri della rete); troppi di voi, per anni, si sono adagiati sui consigli, le strategie progettuali e le scienze del tecnico comunale consentendogli un tale potere e questi, spesso, sono i risultati.

Comunque, se ha la possibilità di passare in comune, ricordi al tecnico la vigenza delle attuali modifiche alla L.241/90 ed in particolare dell'art.10 bis.


Buona domenica
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  05 giugno, 2006 09:08 :
 
Concordo su tutto,
più per ignoranza che per arroganza, ci sono ancora molti tecnici comunali che credondo di dettare legge, stoppano il professionista, qualche volta con inutili dettagli burocratici.
Ed è pur vero che molti professionisti, non conoscendo le norme, non sanno ne vogliono reagire e accettando qualsiasi richiesta o pretesa, pur che la pratica vada a buon fine.
Nel caso in qestione, se non viene data risposta a una pratica presenta, potrebbe essere inviata, a firma del richiedente, una nota al Responsabile dell'Ufficio richiamando l'art.20 e richiedendo una risposta ai sensi dell'art.21 del DPR 380/01.
Gli strumenti per difendesi ci sono, anche se comprendo che vi sia qualche remora per attivarli.
 

 

Questa discussione Rilascio p.d.c. ad avente titolo al 50% ...... nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da Davide Maglio (Utente n. 4453) on  07 giugno, 2006 10:04 :
 
Relativamente ad una comproprietà di un immobile e di un'area di pertinenza, è possibile rilasciare il permesso di costruire per ampliamento ad uno solo dei comproprietari al 50 % indiviso ?
In altre parole il titolo ex art. 11 può essere ravvisato nonostante la contrarietà dell'altro proprietario ?
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  07 giugno, 2006 11:18 :
 
Se sai della contrarietà dell'altro comproprietario mi pare ovvio e prudente non rilasciare niente.
Ma la domanda di PdC è corredata dell'attestazione del titolo di legittimazione come da art. 20 c.1 del DPR 380/01?
 
Inserito da NAZZARENO ROSA (Utente n. 4419) on  07 giugno, 2006 11:40 :
 
Io risponderei negativamente infatti la giurisprudenza amministrativa ha chiarito in che il comproprietario è soggetto legittimato qunado la situazione di fatto “consenta di supporre l’esistenza di un pactum fiduciae intercorrente tra i comproprietari” (in tal senso vedere Cons di Stato n. 5445/2003 che conferma il Tar Piemonte n. 694/1996, CdS., sez.V, n. 965/1993; CdS. Sez. V n.883/1991; CdS sez V n. 6529/2003 relativamente alla legittimazione per un richiesta di accertamento di conformità edilizia;
 
Inserito da Davide Maglio (Utente n. 4453) on  07 giugno, 2006 11:48 :
 
Si nella pratica non è stato nascosto nulla.

Non sono però così sicuro che la pratica vada negata, perchè comunque il comproprietario è un avente titolo.

Ricordo infatti un caso giurisprudenziale, che però non so rintracciare ,di concessione edilizia richiesta e rilasciata solo ad uno dei coniugi ..
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  07 giugno, 2006 15:18 :
 
Quindi la pratica è corredata di una Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà che dice +o- ".. io A comproprietario assiema a B ... dichiaro di avere titolo al rilascio del PdC.... "
Con questa attestazione nella pratica potrei anche ritenere di essere a posto.
Comunque se il comproprietario B produce agli atti analoga dichiarazione affermando il contrario, non me la sentirei di rilasciare il permesso con questo enigma.
A mio avviso, non negare ma sospendere affinchè venga dimostrata la titolarità e individuato chi ha prodotto falsa dichiarazione.
 
Inserito da Dei Cas Michele (Utente n. 4343) on  08 giugno, 2006 10:21 :
 
Io concordo con il Nazzareno. Il titolo deve essere riferito al 100% dei proprietari, o, almeno, lasciar presupporre, come dice il tar Piemonte l'esistenza di un accordo fra i comproprietari. Se, invece, è già chiaro che uno dei comproprietari si oppone, non mi pare sussista nessun titolo.
 
Inserito da Davide Maglio (Utente n. 4453) on  08 giugno, 2006 13:16 :
 
Ho controllato e mi sono persuaso .
Il dubbio mi si era insinuato con la nuova formulazione dell'art.20 c.1 del T.U. che prevede la firma dell'istanza di p.d.c. da parte anche di uno solo dei proprietari. Va tutto bene ovviamente fino a quando non emerga dagli atti la contrarietà dell'altro avente titolo .....
Grazie a tutti.
 
Inserito da marco occhipinti (Utente n. 5549) on  09 giugno, 2006 13:51 :
 
Credo sia opportuno mettere a conoscenza del procedimento in corso anche l'altro proprietario.

buona giornata
 
Inserito da marco bianchi (Utente n. 8699) on  15 giugno, 2006 14:32 :
 
Tutti i totoli abilitativi all'attività edilizia sono rilasciati fatti salvi i diritti di terzi, direi che un comproprietario ha diritto di opporrsi....
 
Inserito da marco occhipinti (Utente n. 5549) on  16 giugno, 2006 13:10 :
 
però in questo caso non mi sembra salutare rilasciare il permesso di costruire, dato che l'ufficio è a conoscenza della comproprietà.

Personalmente avvierei il procedimento art.10 bis L.241/90 per il diniego, assegnando il termine di gg.10 per la rimozione delle cause ostative all'espressione del parere favorevole.

Il richiedente dovrebbe presentare un titolo effettivo, diverso dall'autocertificazione.

In ogni caso, avendo la facoltà di controllare l'autocertificazione, metteremmo il condizione il dichiarante di produrre la documentazione relativa alla legittimazione del titolo e ciò non dovrebbe corrispondere ad una cosa effimera o filosofica.

Non dimentichiamo l'obbligo di mettere al corrente del procedimento in corso l'altro proprietario (il quale avrà sicuramente qualcosa da dire o da produrre)... l'omissione d'atti d'ufficio è dietro l'angolo e pertanto il rilascio sconsiderato del titolo è sconsigliabile.

Siamo di fronte ad una possibilissima violazione dei diritti di terzi, per cui vincolare il parere favorevole alla produzione del titolo reale ad eseguire le opere è un'operazione legittima.

Alle prossime valutazioni e buona giornata.
 

 

Questa discussione Pagamento oneri di urbanizzazione nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da Cossai Roberto (Utente n. 8720) on  16 giugno, 2006 23:56 :
 
Ho chiesto il condono nel lontano 1986 in base alla Legge 47,presentata la domanda e pagato tutta l'oblazione,
La mia è una casa colonica ristrutturata e mi era stata data la possibilità di non registrarla al Catasto dato che l'obbligo è slittato per anni
Ora ho chiesto la regolare concessione in sanatoria pagando gli oneri di urbanizzazione e pertanto chiedo : debbo pagare con le aliquote odierne ed anche una sola volta o come richiesto dal condono del 2005 il doppio degli oneri?
 
Inserito da marco bianchi (Utente n. 8699) on  19 giugno, 2006 08:23 :
 
Purtroppo per te oneri doppi....
 
Inserito da Cossai Roberto (Utente n. 8720) on  19 giugno, 2006 14:21 :
 
Non si tratta di un soppruso dover pagare il Doppio degli Oneri dopo aver pagato per intero l'oblazione richiesta?
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  20 giugno, 2006 08:27 :
 
L'oblazione si paga allo Stato, gli Oneri al Comune.
Forse se la documentazione richiesta per ottenere la sanatoria (compreso l'accatastamento) fosse stata a suo tempo prodotta, adesso non versava più niente.
 
Inserito da marco bianchi (Utente n. 8699) on  20 giugno, 2006 13:34 :
 
In più aggiungerei, una sanatoria, lo dice il nome stesso, sana un'entità edilizia realizzata in difformità dalle procedure, pertanto se la norma fosse "morbida" nei confronti di questi atteggiamenti regnerebbe l'anarchia urbanistica e nessuno produrrebbe pratiche edilizie, ma solo sanatorie e condoni...
 

 

Questa discussione demolizione/ricostruzione fedele e distanze tra pareti finestrate nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da Mario_Mansani (Utente n. 6177) on  26 giugno, 2006 17:53 :
 
Mi sembra di avere letto, da qualche parte, che nel caso di demolizione di un fabbricato -ubicato a distanza non regolamentare da strade e confini- se lo stesso è ricostruito fedelmente (sedime e sagoma) di fatto il Comune può (deve) rilasciare il permesso di costruire in deroga, appunto, alle distanze dalle strade e dai confini dell’altrui proprietà [nella fattispecie, in Lombardia tale intervento edilizio è qualificato quale di “ristrutturazione edilizia” – cfr. art. 27, comma 1, lett. d)].

Ma se il fabbricato esistente (da demolire) dista meno di 10 mt. dalle pareti finestrate dei fabbricati limitrofi, il Comune può -ugualmente- rilasciare il permesso di costruire in deroga alla distanza minima di mt. 10 così come prescritto dal D.M. 1444/1968?

Grazie per chi vorrà rispondere.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  28 giugno, 2006 10:01 :
 
A mio avviso non vi è nulla da derogare in quanto lo prevede la legge:
DPR 380/01 art. 3 c.1 Lettera d :
<<.....Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;>>

Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 art. 9 - Limiti di distanza tra i fabbricati.
<<..Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.>>

Se l'intervento richiesto rientra nell'ambito di cui al DPR 380/01 art. 3 c.1 Lettera d, trattasi di ristrutturazione edilizia e non deve rispettare i 10 mt previsti per i nuovi edifici.

Ci sono altre discussioni sull'argomento.
 

 

Questa discussione Inerzia comunale nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  11 luglio, 2006 16:13 :
 
Sto cercando di capire cosa si intende per inerzia da parte del Comune.
Cioè quando e come il comportamento omissivo del comune possa definirsi inerzia al fine della adozione dei poteri sostitutivi. (art. 40 DPR 380/01)
Da qualche parte ho avuto la segnalazione delle seguenti sentenze che però non riesco a reperire:

cons. stato sez 5 4.2.56 n.84; 23.4.54 n. 363

Ringrazio chi, tra caldo, vacanze e calcio mondiale, troverà il tempo per darmi qualche indicazione.
 
Inserito da NAZZARENO ROSA (Utente n. 4419) on  12 luglio, 2006 09:55 :
 
A mio avviso l’inerzia si potrebbe definire come la violazione del dovere di concludere nei termini di legge un procedimento amministrativo attivato ad istanza di parte e rispetto al quale la PA ha il dovere di provvedere, dovere che nasce dalla fondatezza dell’interesse pretensivo o del diritto soggettivo, entrambi riconosciuti da una norma.

Il dovere di iniziare determina un dovere di istruire, cui segue un dovere di concludere: l’inerzia è quella violazione del dovere di provvedere produttivo di un comportamento antigiuridico cui conseguono di norma delle responsabilità.

Dovere di iniziare + dovere di istruire + dovere di concludere = dovere di provvedere.

Tale situazione nel sistema introdotto dall’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 comporta che la violazione dei termini procedimentali fissati dalla norma per la conclusione del procedimento edilizio determina la fomazione del “silenzio-rifiuto”.

Rispetto quindi al ritardo nell’adozione del provvedimento definitivo al cittadino è offerto il rimedio giurisdizionale di cui all'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 che nel sistema introdotto dalla riforma della Legge n. 241/90 non prevede più l’obbligo della preventiva diffida ad adempiere, ex art.25 D.PR. n. 3/57, per la formazione del silenzio ai fini dell'azione giurisdizionale.

Altro rimedio alternativo, di carattere amministrativo, è la possibilità offerta al privato che ha subito l’inerzia procedimentale della PA nell’adozione di un provvvedimento espresso a seguito della richiesta di permesso di costruire di sollecitare l’intervento sostitutivo della Regione.

Ho calibrato la risposta alla luce dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, in quanto non ricordo se l’art. 40 introduce ipotesi di intervento sostitutivo (non ho la possibilità di consultare la norma al momento)
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  12 luglio, 2006 11:24 :
 
Grazie per la risposta.

Art. 40 (L) - Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione
(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26; D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)
1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell’intervento. .........

Nella Regione Veneto la normativa vigente, LR 61/85, è la seguente:

Art. 100 - Poteri sostitutivi.
Qualora il Consiglio Comunale o il Sindaco, nello svolgimento delle funzioni di cui al presente titolo, entro i termini previsti, non compiano gli atti o non provvedano agli adempimenti, cui sono espressamente obbligati, il Presidente della Provincia, salva l’ipotesi di rimedi diversamente previsti per la singola fattispecie esercita, entro 30 giorni, i propri poteri sostitutivi promuovendo d'ufficio, ove possibile, la convocazione del Consiglio Comunale per la deliberazione dell’atto previsto oppure adottando i provvedimenti altrimenti di competenza del Sindaco, dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria, quando si tratti di inerzia rilevante ai fini dell’esercizio dell’azione penale............

In sintesi vi è una richiesta di adozione dei poteri sostitutivi da parte della Provincia nei confronti di un Comune che non ha avviato alcun procedimento nonostante le ripetute e documentate segnalazioni di presunto abuso edilizio.
Il presunto abuso consiste in una attivita esistente da tempo imprecisato per estrazione inerti, vagliatura e betonaggio con manufatti privi di licenza edilizia in zona agricola, demaniale, vincolata.

Le segnalazioni del privato vengono avvallate anche da difensore civico, dalla procura, da perizie di parte, sulla base, tra l'altro, di ortofoto anno 1970 in cui non si nota la presenza dei manufatti.

Il titolare della attività, per tagliare la testa al toro, ha recentemente prodotto una dich. sost. di notorietà in cui dichiara che tutti i manufatti sono stati realizzati prima del 1967 dal padre ora deceduto.

Il responsabile tecnico del Comune, avvallando tale dichiarazione, la ha trasmessa in procura per conoscenza sospendendo qualsiasi azione finchè non verrà proceduto contro.

Anche se statico, personalmente non rilevo inerzia nel comportamento del Comune tale da esercitare i poteri sostitutivi ed ero quindi interessato a reperire le sentenze di cui sopra anche per prevenire la conseguente l'accusa di inerzia da parte della Provincia.
 
Inserito da NAZZARENO ROSA (Utente n. 4419) on  12 luglio, 2006 13:08 :
 
Il potere sostitutivo della Regione nelle procedure sanzionatorie per abusi edilizi è disciplinato in via ordinaria dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 cosicchè il successivo art. 40, acquista a mio avviso, un carattere residuale ed eccezionale.

Per altro verso l’art. stesso non fornisce un criterio capace di decifrare l’inerzia giuridicamente rilevante, in quanto non si riesce a capire quali siano i termini entro i quali l’Amministrazione deve provvedere.

In un caso analogo la Provincia ha assegnato al Comune, mediante diffida, un termine per provvedere decorso il quale si dava atto dell’avvio dei poteri sostitutivi.

Tornando al caso prospettato, ritengo che l’Ufficio debba comunque esprimere un provvedimento di natura ammnistrativa a rilevanza esterna.

Ovvero cercherei di evitare, in ogni modo, l’inerzia provvedimentale, trasmettere la nota non basta (la dichiarazione sostitutiva ha peraltro un’efficacia probatoria assai limitata), sarebbe a mio avviso opportuno accertare i fatti, fare un’istruttoria, chiederei ad esempio un rinnovo dei termini per provvedere, in ogni caso la funzione deve essere attivata e conclusa, alla luce delle risultanze istruttorie; se poi non si rinvengono i presupposti per provvedere allora sarà la Provincia a rinnovare le risultanze probatorie e a contemperare i contrapposti interessi.

Ho difficoltà a reperire le sentenze richieste, comunque per una disamina della questione alcune importanti indicazioni procedimentali, peraltro ancora valide, potranno essere acquisite dalla circolare min. ll.pp. n. 3210 del 1967.
 
Inserito da Cei p.i. Gianfranco (Utente n. 5246) on  12 luglio, 2006 13:11 :
 
Ciao Tiziano,
dunque, io la vedo in questo modo.
Intanto il procedimento amministrativo per la repressione degli abusi edilizi o presunti tali non è da intendersi ad iniziativa di parte ma d'ufficio essendo compito istituzionale del Comune che esercita la vigilanza attraverso i priopri uffici.
Un privato può segnalare un presunto illecito edilizio ma spetta all'autorità comunale se ci sono i presupposti procedere all'accertamento.
Se dall'accertamento ( verbale ) l'abuso non è più presunto ma reale, si procede di conseguenza: demolizione o sanzioni, dipende dal tipo di violazione.
Se non ci sono gli estremi per considerare quel fatto un illecito edilizio, il varbale stesso, ne deve dare debito conto e conseguentamente la pratica si archivia.
Il procedimento, in entramvbe i casi, deve essere concluso.
La segnalazione all'A.G. non fa di certo venir meno gli obblighi di conclusione del procedimento amministrativo.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  13 luglio, 2006 09:28 :
 
Grazie a Nazzareno e Gianfranco per gli spunti preziosi che dovrò approfondire.

Confesso che mi era sfuggito l'art. 31 c.8 DPR 380/01 che parla di inerzia dopo la constatazione dell'abuso.
Però nel caso che ho descritto, l'eventuale inerzia è nel fare la constatazione.
Concordo che il Comune debba comunque esprimere un provvedimento di natura amministrativa a rilevanza esterna previo accertamento dei fatti con istruttoria.
Nel rispetto della autonomia dei Comuni, come Resp.Proc. provinciale sarei quindi orientato a proporre di invitare (ordinare se sapessi in base a quale norma) il Comune ad esiguire tale accertamento richiamando l'art. 27 del TUE.
Certo che se il Comune non risponde ...

Buona giornata
 
Inserito da NAZZARENO ROSA (Utente n. 4419) on  13 luglio, 2006 11:49 :
 
La Circolare ministeriale n. 3210/1967, nel disciplinare l'intervento sostitutivo dei competenti organi dell'amministrazione dei lavori pubblici, indicava tra i presupposti legittimanti l’azione sostitutiva la necessità che “il comune non provveda (alla demolizione) direttamente entro il termine all'uopo intimatogli dagli organi statali”.
Considerato, tuttavia, che la circolare fa riferimento ad una articolazione dei poteri pubblicistici in materia di governo del territorio che non risulta più coerente con la cornice costituzionale ed il quadro normativo odierno, ritengo tuttavia che si debba necessariamente procedere alla fissazione di un termine decorso il quale l’organo sovraordinato è legittimato ad esercitare il potere sostitutivo.
La fonte normativa per la fissazione di un termine potrebbe rinvenirsi nella Legge n. 241/90, in quanto mi pare evidente che l’organo provinciale debba a questo punto avviare un procedimento d’ufficio finalizzato all’attivazione dei poteri sostitutivi.
Il procedimento d’ufficio si deve concludere entro un termine che la comunicazione di avvio del procedimento avrà cura di fissare, decorso il quale scatterà per l’amministrazione comunale l’inerzia giuridicamente rilevante per l’attivazione dei poteri sostitutivi.
Questa è la soluzione che mi viene in mente.
 

 

Questa discussione PIRU e variante al PRG nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da SERGIO RENON (Utente n. 4910) on  29 giugno, 2006 23:23 :
 
Un'area industriale è stata inglobata nel centro abitato e negli anni '80, dopo la cessazione dell'attività produttiva, il Comune ha approvato un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica in variante al PRG comprendente un'area più ampia che prevedeva di poter realizzare nell'area che ci interessa un insediamento commerciale e direzionale con una quota (minore) residenziale. Però a ciò non seguì alcun intervento né pubblico né privato perchè le previsioni urbanistiche non rendevano economicamente l'area sfruttabile secondo gli orientamenti del mercato immobiliare del momento.
La società che successivamente ha acquisito l'ex terreno industriale ha presentato un PIRU per una diversa utilizzazione dell'area, mantenendo le destinazioni d'uso già consentite, ma modificando completamente l'impostazione planimetrica e volumetrica degli edifici, con una consistente riduzione volumetrica, e invertendo completamente i rapporti percentuali fra le varie destinazioni d'uso, privilegiando quella residenziale. Il PIRU prevede precise sagome d'ingombro planivolumetrico massimo degli edifici. Tre anni or sono il Comune ha approvato il suddetto PIRU in variante al PRG nonostante l'avversità di buona parte della popolazione che lamentava un'eccessiva volumetria edificabile ancorché ridotta rispetto a quella iniziale.
Ora la società proprietaria si è resa conto che commercialmente è più appetibile un intervento di qualità piuttosto che di quantità e conseguentemente ha presentato un progetto di variante al PIRU che prevede un'ulteriore riduzione volumetrica, la modifica dell'assetto viario e una diversa ubicazione e sagoma d'ingombro massima degli edifici.
Il dubbio ora è se queste nuove modifiche che rimangono nell'ambito del PIRU comportano una variante al PRG oppure una semplice variante ad un piano attuativo costituito dal PIRU stesso.
Per quanto premesso, chiedo cortesemente se qualcuno è in grado di risolvere il dubbio e sa dirmi quali sono gli elementi o parametri che, se modificati, comportano la variante al P.R.G.
 
Inserito da Diana Sozio (Utente n. 5464) on  30 giugno, 2006 18:49 :
 
Se vengono rispettati i parametri di PRG imposti alla pianificazione attuativa è ovvio che le modifiche costituiranno solo variante al PIRU. Ma che cos'è poi?
.....negli ultimi anni si sta assistendo al fiorire di acronimi più disparati e fantasiosi.... che confusione.
Se invece il PRG ha disegnato anche la maglia viaria del "misterioso" PIRU, preferisco non esprimermi... direi improperi.
 
Inserito da SERGIO RENON (Utente n. 4910) on  27 luglio, 2006 22:22 :
 
Mi spiace, ma purtroppo la risposta non è stata esauriente. C'è qualcuno che sia disposto ad affrontare il problema?
A proposito, il PIRU è un Piano di Riqualificazione Urbanistica previsto da una legge regionale del Veneto.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  28 luglio, 2006 10:57 :
 
Concordando con le considerazioni di Diana Sozio, penso che una risposta esauriente la possa dare un buon avvocato che conosce in modo approfondito la complessa normativa della regione veneto e il caso in questione.
Il PIRU è un piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa mista pubblico e privato definito dall' art. 19 lettera f) della LR 11/04 e le procedure, comprese le varianti, al successivo art. 20.
Essendo un programma integrato andrebbe seguita la procedura di cui all' art. 7 Accordo di programma.
Temo però sia da fare i conti con le disposizioni transitorie congelanti di cui all'art. 48 della LR stessa.
 
Inserito da roberto napoletani - moderatore (Utente n. 904) on  28 luglio, 2006 11:55 :
 
Una domanda: ma se il PIRU è già stato approvato una prima volta in variante al PRG, non può essere approvata ora una variante al PIRU sempre in variante al PRG (atteso che è sempre il Consiglio Comunale che deve approvarla)?
 
Inserito da SERGIO RENON (Utente n. 4910) on  29 luglio, 2006 11:19 :
 
In realtà si, ma la questione è politica. Chi governa non vuole seguire procedure inutili sia per non aggravare il procedimento, sia per non rischiare di subire un'approvazione con eventuali prescrizioni tali da allungare ulteriormente i tempi di realizzazione dell'intervento. In sostanza il quesito viene posto poichè gli uffici regionali non sono stati in grado di dare una risposta certa!
 

 

Questa discussione Permesso in sanatoria-cessata materia del contendere? nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da Vincenzo Di Maro (Utente n. 5054) on  17 luglio, 2006 14:19 :
 
Un privato presenta ricorso al TAR x l’annullamento previa sospensiva di un ordinanza ingiunzione alla demolizione di opere abusive; successivamente ottiene dal TAR apposita ordinanza di sospensione e contestualmente presenta al Comune apposito progetto in sanatoria delle predette opere abusive. Domanda: La presentazione di tale domanda in sanatoria comporta la cessazione della materia del contendere? Il Comune che fino all’udienza cautelare non si era costituito, adesso dopo l’accoglimento da parte del TAR della istanza cautelare del ricorrente e soprattutto alla luce della domanda di rilascio premesso in sanatoria, è opportuno che nomini un proprio legale x costituirsi nel giudizio di merito oppure non è necessario x la futura cessazione della materia del contendere?
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  18 luglio, 2006 09:12 :
 
A mio avviso quando si emette una ordinanza di demolizione si dovrebbere valutare molto attentamente la insanabilità dell'abuso.

Se il Comune ha emesso una ordinanza di demolizione è tenuto a esaminare la domanda di sanatoria solo se nei termini di cui all'art.36 c.1 del TUE.

Se, esaminata la domanda, vi è il rilascio della sanatoria (che può avvenire solo se l'intervento è conforme come da art. 36 del TUE), significa che aveva ragione il ricorrente, l'ordinanza di demolizione è errata e va annullata.
 
Inserito da Vincenzo Di Maro (Utente n. 5054) on  03 agosto, 2006 20:12 :
 
... invece a mio giudizio il comportamento del ricorrente è autolesionista xchè presentando domanda in sanatoria ammette implicitamente l'abusività delle opere e quindi la coretta condotta dell'ufficio tecnico comunale nell'emanare la sacrosanta ordinanza di demolizione.; non trovate?
 
Inserito da Giovanni Guercio (Utente n. 6466) on  05 agosto, 2006 09:57 :
 
Secondo me, in presenza di opere realizzate senza permesso di costruire è legittima l'emissione dell'ordinanza di demolizione da parte del comune.
Se il responsabile dell'abuso (entro giorni 90) ha presentato domanda in sanatoria (articolo 36 D.P.R. 380/01) e se le opere saranno considerate conformi allo strumento urbanistico (abusi formali), il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria comporterà automaticamente la revoca dell'ordinanza di demolizione.
Pertanto, ritengo, che se le opere sono conformi, il comune non ha necessità di costituirsi in giudizio, sarà comunque opportuno comunicare al TAR che la materia del contendere è cessata con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  07 agosto, 2006 21:45 :
 
Io rimango dell'avviso che prima di emettere una ordinanza di demolizione si dovrebbere qualificare molto attentamente l'abuso.
Spesso accade invecie che, pensando di agire con rigore, si emettono atti abnormi che il TAR, prima o poi, provvede ad annullare.
Va bene procurare lavoro agli avvocati, ma forse sarebbe meglio consultarli prima di emmettere atti facilmente attaccabili.
Non sarà questo il caso, sarebbe comunque interessante conoscere l'oggetto dell'abuso.
 
Inserito da Giovanni Guercio (Utente n. 6466) on  08 agosto, 2006 10:47 :
 
Spesso i comuni emettono provvedimenti che non solo sono facilmente attaccabili dai soggetti destinatari ma, producono solo effetti dannosi per le stesse amministrazioni!
Sono d'accordo, sarebbe opportuno valutare preventivamente.
Nel caso di abusi edilizi, in ogni caso, c'è una violazione di legge, il comune deve intervenire, il soggetto che li commette è a conoscenza del fatto che può incorrere in sanzioni, anche di natura penale.
Tutto comunque dipende dal tipo di abuso, in presenza di ampliamento o nuova costruzione, secondo me, il comune non può evitare una ordinanza di sospensione dei lavori o di demolizione; nel caso di lavori di manutenzione o ristrutturazione, invece, si potrebbe evitare.
Si dovrebbe valutare la gravità dell'abuso.
 
Inserito da giulio berruquier (Utente n. 4403) on  19 settembre, 2006 09:10 :
 
L'ordinanza di demolizione e la sanatoria sono passi previsti dalla normativa. E non sono incompatibili. Il privato può scegliere se demolire l'opera o chiedere l'accertamento di conformità.
Il Cmune deve ovviamente , prima di emettere un'ordinanza, classificare l'abuso perchè vi sono abusi che sono unicamente sanzionabili. Se realizzo una recinzione in difformità dal permesso o dalla DIA devo solom pagare la sanzione e non esiste demolizione. Se il prvato ricorre contro l'ordinanza bisogna capire su quali motivi basa il ricorso. Potrebbero essere solo motivi formali di o procedura non corretta. La richiesta di sanatoria è corretta e se questa viene rilasciata ovviamente cessa il motivo del contendere. Il TAR può attendere l'esito dell'istanza sulla quale il Comune ha il dovere di esprimersi per non incorrere nel silenzio immotivato.
 

 

Questa discussione occupazione locali e cantiere ancora aperto nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da Mario_Mansani (Utente n. 6177) on  08 agosto, 2006 13:24 :
 
Sono in via di ultimazione i lavori di costruzione di un condominio residenziale. Nella fattispecie trattasi di opere esterne (sistemazione giardino, vialetti, recinzione, tinteggiature facciate, ecc.).

Al riguardo, si evidenzia che per l'immobile in questione pendono ancora alcune denunce per abusi edilizi di vario genere e sono ancora pendenti alcuni ricorsi dinanzi al TAR.

Sta di fatto che il responsabile dell'Ufficio Tecnico aveva concordato con l'Ufficio anagrafe di non concedere alcuna nuova residenza in tale fabbricato fintantoché i lavori non fossero formalmente conclusi (dichiarazione di fine lavori acquisita agli atti, ovverosia il cantiere edile è terminato a tutti gli effetti).

Purtroppo, il Sindaco ha ordinato all'Ufficio Anagrafe di rilasciare le residenze che man mano venivano richieste.

Va bene che l'occupazione di locali prima ancora di aver rilasciato l'agibilità comporta, oggi, solamente una sanzione pecuniaria ... ma l'occupazione di locali con un cantiere, di fatto, ancora aperto non dovrebbe essere inibità a tutti i costi?? in altre parole, la richiesta residenza non dovrebbe essere respinta??

C'è giurisprudenza che suffraghi tale mia tesi ovverosia che non è possibile concedere la residenza quando il cantiere è ancora aperto??
 
Inserito da roberto napoletani - moderatore (Utente n. 904) on  08 agosto, 2006 13:48 :
 
Il punto è un altro!
Queste persone abitano effettivamente nell'edificio "incriminato"?
Se la risposta è positiva, la residenza non può essere negata.
Infatti, la residenza, cioè la permanenza abitativa ed effettiva in un luogo, prescinde dai requisiti di abitabilità dello stesso, talchè essa potrebbe essere riconosciuta (non concessa!) anche presso una caverna...
 
Inserito da Mario_Mansani (Utente n. 6177) on  08 agosto, 2006 14:54 :
 
Alcuni alloggi sono effettivamente occupati ma il cantiere è ancora aperto ... se si fa male qualcuno chi risponde?? Il Comune che ha riconosciuto (concesso?!?) la residenza??

Il paradosso sarebbe che il Comune riconoscesse, ad ogni costo, l'effettiva residenza e che il giorno dopo emettesse ordinanza di sgombero dove il fabbricato (nella sua complessità) non è ultimato e dove, tra l'altro, l'appartamento è oggetto di ordinanza di demolizione e, comunque, è soggetto ad un procedimento sanzionatorio di abusivismo edilizio.
 
Inserito da Dei Cas Michele (Utente n. 4343) on  08 agosto, 2006 16:36 :
 
Il concetto che esponeva Roberto Napoletani è semplice: l'anagrafe è una fotografia della realtà. Non serve truccare la foto per evitare le conseguenze che derivano da una realtà problematica. Se il cittadino abita in un edificio abusivo o pericolante o sede di cantiere le responsabilità sussistono per il fatto in sé, non perché tale situazione è confermata dal dato anagrafico.
Al più, si potrebbe pensare che, in caso di controllo anagrafico dei vigili, gli stessi, ove accertino situazioni abitative non conformi alla norma, pur confermando il dato anagrafico dichiarato dal cittadino, possano/debbano procedere a denunciare/segnalare i reati o le irregolarità riscontrate.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  09 agosto, 2006 07:57 :
 
Dunque quello che può/deve fare il Comune non è negare l'esistenza di una residenza, ma, una volta accertato l'effettivo utilizzo, una sanzione amministrativa pecuniaria (direi una per ogni singola domanda) al titolare del permesso di costruire (art. 24 c.3 del DPR 380/01).
 
Inserito da Carlo Megali (Utente n. 4413) on  09 agosto, 2006 08:19 :
 
La residenza si accerta, non si concede. Questo punto è pacifico.
Di case abitate ma più somiglianti a cantieri è piena l'Italia, che dovrebbero fare i Sindaci? Convincere chi non ha altra possibilità d'alloggio, magari perchè da quello precedente ha dovuto andarsene senza troppe storie, ad andare in albergo per sei mesi?
Ma chi di noi, seriamente, dopo essersi svenato per acquistare 60 mq di muri con un tetto sopra, si sognerebbe di non entrarci perchè l'impresa sta completando il prato e le recinzioni? Via, non scherziamo.
Se proprio la si vuol fare pagare a chi ha commesso gli abusi si agisca per quei fatti, non per i corollari ad essi. Se e quando effettivamente si procederà ad una demolizione, gli occupanti se ne andranno, oppure si siederanno davanti alle ruspe, arriverà il solito assessore con codazzo di giornalisti e dopo una serie di proclami contro le inique leggi dello stato, esternerà il proprio persoanle impegno a trovare un nuovo alloggio alle povere vittime.

[ 09. agosto 2006, 08:22: Mod. da Carlo Megali ]
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  09 agosto, 2006 14:21 :
 
Proprio così. Mi sto accorgendo che troppo spesso diamo la colpa alle leggi inique accorgendoci poi che siamo noi ad applicarle male, contribuendo a crere disagio e a sollevare polveroni.
E' chiaro che chi pone la condizione "senza agibilità niente residenza" lo fa a fin di bene, cercando di salvaguardare e salvaguardarsi da eventuali contestazioni nel caso qualcuno metta le mani in un cavo scoperto.
E di questo deve sentirsi rassicurato (la domanda ".. se si fa male qualcuno chi risponde??" deve trovare una risposta) altrimenti in tanti continuernno su questa strada.
 
Inserito da Cei p.i. Gianfranco (Utente n. 5246) on  09 agosto, 2006 14:43 :
 
La faccenda - per quanto mi riguarda- è molto spinosa ed è più politica che amministrativa.
Se è vero, com'è vero che la residenza anagrafica quasi non può essere negata,perchè uno da qualche parte deve pur risiedere, è anche vero che, paradossalmente uno potrebbe risiedere in un fabbricato sorto completamente abusivo e soggetto a demolizione ( magari costruito sulla spiaggia);
Come dice Michele, secondo me correttamente, il vigile dovrebbe sì accertare - secondo il regolamento anagrafico- la residenza ma nel contempo, a meno di doversi bendare l'altro occhio,dovrebbe rilevare contestualmente l'illecito edilizio, se non anche altri.
Però, siamo in Italia, dove esistono anche le occupazioni abusive di immobili anche fatiscenti vedi questione Cofferati e anche Roma, dove con apposita delibera sono stati stanziati fondi pubblici per pagare affitti per gli occupanti abusivi di case altrui);
Il problema- secondo me - è che manca una normativa di raccordo tra quella edilizia e quella anagrafica.
A parte l'art. 43*del Regolamento Anagrafico che alla fine si consuma in un non nulla, la residenza pare non si possa negare ancorchè l'immobile sia abusivo.
Il problema rimane poi l'eventuale sgombero per altre ragioni.
In conclusione aggiungo che quando è toccato a noi ( si trattava di sloggiare immigrati stanziati in diverse cantine di un condominio a seguito di richiesta dell'Arma ) non siamo venuti a capo di niente.
Il Vigile che accerta la residenza è lo stesso che non accerta che nelle cantine non si può abitare per mancanza dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi;
Però una soddisfazione- lasciatemelo dire - a quel tempo me la sono presa, ovvero una bella litigata con l'Ufficio Demografico al quale ho fatto notare che esiste sempre l'art.43 del Regolamento e , per finire, dato che volevo andarci in fondo alla questione, ho appurato che a quel tempo esisteva un'interrogazione parlamentare circa la mancanza di raccordo tra le due leggi.
La morale é : due leggi, come due binari paralleli che forse, s'incontrano all'infinito, forse...

*

Articolo 43
Obblighi dei proprietari di fabbricati.

1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.

4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.

[ 09. agosto 2006, 14:44: Mod. da Cei p.i. Gianfranco ]
 

 

Questa discussione DIA non conforme nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


Per visionare la discussione, collegati a questa URL:
http://www.lexitalia.it/ubb1/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=6;t=001402

Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  05 settembre, 2006 16:42 :
 
Nel post abitabilità immobili:
http://www.lexitalia.it/ubb1/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=6;t=001401
veniva prospettato il caso della creazione di locali privi dei requisiti igienico-sanitari (illuminazione, areazione) eseguiti però conformemente alla DIA depositata.
Mi pare di capire che il problema sia emerso al momento della presentazione della domanda di agibilità ai sensi dell'art. 24 e 25 del DPR 380/01, quindi ad opere ultimate.
Si può intanto notare che il successivo art.26 prevede l'inagibilità e lo sgombero dell'edificio, sentito l'ufficiale sanitario, solo per gravi ragioni igieniche.
Per sgomberare il campo da tale ipotesi, si potrebbe intanto acquisire tale parere che, a mio avviso, dovrebbe essere favorevole dal momento che deve pronunciarsi non sul rigoroso rispetto del RE ma se gli ambienti realizzati siano pregiudizievoli per la salute degli occupanti.

Ho qualche dubbio che la DIA illegittima possa essere annullata ai sensi dell'art. 38 del TU. In ogni caso il problema rimane.

A me però vengono in mente altre soluzioni :
- il richiedente presenta una nuova DIA/PDC in cui prevede/richiede le opere per rendere conforme l'intervento.
Se non può o non vuole farlo:
- Acquisito il parere (favorevole) dell'US, applico la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 37 c.1

Per quanto riguarda le responsabilità vedasi l'art. 29 del TUE.

Prima di avviare il procedimento, dopo tutte queste considerazioni, mi chiedo però se sia corretto sollevare ora questo problema dal momento che l'art. 25 non prevede questa verifica.
Se si tratta di violazioni minime, sarei quindi portato ad eseguire i soli controlli previsti dall'art. 25.
Sentiamo altri pareri.
 

 

Questa discussione tettoia in legno -deposito dei calcoli? nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


Per visionare la discussione, collegati a questa URL:
http://www.lexitalia.it/ubb1/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=6;t=001404

Inserito da enzo grassano (Utente n. 7386) on  06 settembre, 2006 16:41 :
 
E' stato rilasciato un permesso di costruire per il recupero di un alloggio comunale (precedentemente concesso dalla Giunta ad un privato cittadino) che comprendeva la realizzazione di una copertura in legno del terrazzo esistente.
Il cittadino ha iniziato a realizzare anche la copertura senza aver prima depositato i calcoli ai sensi della legge 1086/1971.
Vi chiedo aiuto:
1. E', innanzitutto, indispensabile procedere al deposito dei calcoli per questa nuova struttura in legno?
2. La competenza è solo dell'Ufficio Territorio o il Comune deve accertarsi dell'avvenuto deposito (e del nulla-osta conseguenzuale)?
3. In caso positivo bisogna sospendere i lavori e denunciare?
Grazie per il contributo
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  07 settembre, 2006 12:02 :
 
<<1. E', innanzitutto, indispensabile procedere al deposito dei calcoli per questa nuova struttura in legno?>>

Temo di si. Al ogni modo questa domanda la farei subito al professionista (se non lo ha doverosamente precisato nel progetto).
 
Inserito da enzo grassano (Utente n. 7386) on  07 settembre, 2006 13:52 :
 
Da approfondimenti effettuati ho ricavato che non è necessario il deposito ai sensi della L.1086/1971 ma per il DPR 380/2001 (in zona sismica).
Nel frattempo, comunque, ho sospeso i lavori in quanto si è dimesso il direttore dei lavori ed abbiamo chiesto (con il comando vigili) un sopralluogo urgente dell'Ufficio Territorio competente.
 
Inserito da ing Rocco RIZZO (Utente n. 4356) on  13 settembre, 2006 15:54 :
 
Scusate, la Legge 5 novembre 1971, n. 1086
è relativa alle opere in cemento armato e metalliche, Cosa ci azzecca il legno?
 

 

Questa discussione Docimentazione da allegare alla DIa nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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http://www.lexitalia.it/ubb1/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=6;t=001407

Inserito da Ulderico Iannece (Utente n. 4314) on  19 settembre, 2006 22:48 :
 
Il Regolamento regionale (Campania) n. 381 del 2003 recita:

1. Alla denuncia di inizio attività vanno allegati, a pena di improcedibilità, i seguenti atti ed
elaborati:

omissis

d) progetto delle opere da realizzare, asseverato da un tecnico abilitato, composto da:
- relazione ed elaborati grafici di rilievo, comprensivi di documentazione fotografica a colori dell’area
di pertinenza degli interventi;
- relazione ed elaborati grafici di progetto;

e) omissis

La documentazione fotografica deve essere sempre presentata anche se trattasi di manutenzione straordinaria della copertura ?
L'area di pertinenza deve essere intesa in quale senso ?
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  20 settembre, 2006 09:07 :
 
La documentazione fotografica che precede ogni intervento edilizio diventa nel tempo un interessante archivio e potrebbe inoltre servire a documentare chiaramente lo stato antecedente ai lavori anche per eventuali future verifiche o contestazioni.
Mi pare quindi importante venga presentata soprattutto nel caso di manutenzione straordinaria della copertura. L'area di pertinenza che sta intorno è giustamente importante.
Non è necessaria invecie a mio avviso, ne mi pare che la norma lo preveda, la documentazione fotografica degli interni. Nel caso di interventi solo interni ritengo comunque utile la documentazione fotografica dell'esterno per le ragioni di cui sopra.
I progettisti temono questo tipo di documentazione e alcuni ricorrono a qualche stratagemma con inquadrature poco significative.
Ricordo un tecnico che presentava la documentazione fotografica su una carta senza fissativo. Ora, dopo qualche anno, sono tutte sbiadite.
 

 

Questa discussione abitabilità immobili nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


Per visionare la discussione, collegati a questa URL:
http://www.lexitalia.it/ubb1/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=6;t=001401

Inserito da marco occhipinti (Utente n. 5549) on  11 agosto, 2006 08:39 :
 
Non ho voluto proseguire il post "occupazione locali a cantiere aperto" ed aprirne uno nuovo per evitare di sovrapporre le tematiche.

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di abitabilità singole (per ogni unità immobiliare) in edifici condominiali?

Ringrazio anticipatamente per ogni contributo.

Marco Occhipinti
 
Inserito da Carlo Megali (Utente n. 4413) on  11 agosto, 2006 09:48 :
 
Più o meno quello che penso in relazione al post precedente (cantieri): se un appartamento è agibile non vedo perchè negarlo in funzione di una sorta di "attesa dei ritardatari".
Del resto la formulazione recata dall'art. 24, comma 1, del d.p.r. 380, dove si parla di edifici, non può essere letta in modo apodittico rispetto al comma 2, che nell'indicare i casi in cui va chiesta l'agibilità evidenzia come la stessa possa intervenire anche su porzioni di edifici (es. qualora solo una parte dell'edificio sia oggetto di opere), né dall'art. 25 che indica le condizioni per il rilascio dell'agibilità, ben riconducibili anche a singole unità abitative.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  11 agosto, 2006 11:19 :
 
L'Art. 24 del DPR 380/01 recita:
Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

Il certificato di agibilità viene rilasciato (eventualmente) dal dirigente ma l'attestazione della sussistenza delle condizioni di cui sopra, anche nel caso di agibiltà parziale, la deve fare il titolare e il suo DL.

Nel modulo (http://edilizia.comune.belluno.it/index.html) di domanda da utilizzare si può quindi prevedere:

Trattandosi di richiesta di agibilità parziale riferita alle succitate unità mmobiliari DICHIARANO inoltre che:
- le porzioni di fabbricato oggetto della richiesta di agibilità sono autonomamente utilizzabili in quanto funzionali alle destinazioni d'uso autorizzate;
- l'attività edilizia ancora in corso non è causa di situazioni di pericolo, di insalubrità, o di limitazioni all'accessibilità a disabili nell'utilizzo della porzione di fabbricato che verrà dichiarato agibile;
- viene in ogni caso garantita l'accessibilità degli spazi esterni mediante almeno un percorso agevolmente fruibile fino all'ingresso del fabbricato, come indicato nel grafico allegato alla dichiarazione di cui all'art. 77 e 82 del D.P.R. n°380/2001(norme di riferimento articoli 2 e 4.2.1 del D.P.R. n° 236/1989).

Quanto sopra anche cercando di dare una risposta al precedente post: ".. se si fa male qualcuno chi risponde??"
 
Inserito da marco occhipinti (Utente n. 5549) on  12 agosto, 2006 09:12 :
 
E' vero ciò che asserite entrambi e lo stesso comune di Belluno ha fronteggiato bene le problematiche, però nel caso di singole certificazioni rimarrebbero fuori le parti comuni (scale, ascensori, sottotetti, ecc.).

Mi vengono dei leciti dubbi su situazioni che mi trovo sulla scrivania.

- il tetto dello stabile non è finito
- le certificazioni sono riferite unicamente alle unità immobiliari

Propenderei per la sospensione delle certificazioni di agibilità.
Cosa ne pensate?
 
Inserito da Cei p.i. Gianfranco (Utente n. 5246) on  12 agosto, 2006 13:34 :
 
Concordo con te.Le parti comuni, sono parti delle singole unità immobiliari.
Anche se la singola unità immobiliare ( appartamento) fosse ultimata, non mi sognerei mai di rilasciare un Certificato di Agibilità, qualora, poniamo il caso, non fosse ultimata la scala d'accesso all'unità medesima.
Considerato ancora che lo stesso art.25 co.1 prevede la scadenza temporale per la presentazione della domanda, al momento dei lavori di finitura,in questi di sicuro farei rientrare anche tutti quelli delle parti comuni.
Impianto elettronico compreso.
(per quest'ultimo, se non ancora realizzato, pretendo una dichiarazione congiunta D.L. e proprietà)
Ciao
Buone vacanze a tutti.
 
Inserito da Carlo Megali (Utente n. 4413) on  12 agosto, 2006 15:26 :
 
Sì, la precisazione di Gianfranco è corretta, concordo. Un'unità abitativa può dirsi agibile se le parti comuni che, a vario titolo, afferiscono a quell'unità sono anch'esse agibili.
 
Inserito da Ulderico Iannece (Utente n. 4314) on  12 agosto, 2006 16:45 :
 
Visto che si parla di agibilità, vi pongo questo quesito.

Viene presentata una DIA, trascorrono i 30 giorni. L'intervento è di realizzazione opere interne con cambio di destinazione d'uso compatibile con lo strumento urbanistico. Iniziano i lavori, e questi vengono completati con il collaudo. Viene fatto l'aggiornamento al catasto e viene presentata richiesta di agibilità.

Il problema!!!

I locali non hanno i requisiti minimi igienico sanitari.

Che si fa ?
 
Inserito da Carlo Megali (Utente n. 4413) on  13 agosto, 2006 00:18 :
 
Ma la dia era a posto?
 
Inserito da Ulderico Iannece (Utente n. 4314) on  13 agosto, 2006 00:36 :
 
La D.I.A. era a posto, nel senso che il mio predecessore non ha rilevato alcunchè, mentre in realtà i locali non hanno i requisiti igienico-sanitari (illuminazione, areazione)
 
Inserito da Carlo Megali (Utente n. 4413) on  01 settembre, 2006 08:30 :
 
No, intendevo dire se la dia presentava tali locali come dotati dei necessari requisiti.
 
Inserito da Ulderico Iannece (Utente n. 4314) on  01 settembre, 2006 08:42 :
 
No, in realtà anche la DIA presentava queste deficienze.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  01 settembre, 2006 22:09 :
 
Prima di mettermi nei panni di Ulderico Iannece (forse l'argomento meritava una discussione a parte), vorrei continuare il discorso dopo gli interventi di Gianfranco e Carlo, pure io concordando.

Comunque, dopo il DPR 380/01, il classico sopralluogo del Ufficio Tecnico e dell'Ufficiale sanitario non esiste più e le ispezioni per l'agibilità sono saltuarie e motivate.
Se il Comune rimane inerte il documento che attesta l'agibilità diventa la fotocopia della domanda protocollata, anche se meglio sarebbe per l'utenza, senza attendere inutilmente 30-60 gg per la maturazione, il rilascio del certificato una volta che l'istruttoria sulla documentazione presentata ha dato buon esisto. (l'art. 25 non prescrive l'ispezione mentre richiede la verifica della documentazione presentata).

Per questo mi pare importante che i moduli da utlizzare per la domanda siano ben predisposti in modo da far dichiarare al titolare e al suo DL quanto necessario.
Ognuno deve fare la sua parte.
Ispezionare il tetto, le scale e quant'altro, rimanendo magari con il dubbio che qualcosa sia sfuggito, è a mio avviso meno utile e rassicurante della dovuta verifica sulla regolarità della domanda come da art. 25.
 
Inserito da marco occhipinti (Utente n. 5549) on  04 settembre, 2006 13:56 :
 
Grazie ragazzi, siete sempre pronti anche dopo le ferie.

Buona giornata
 
Inserito da giulio berruquier (Utente n. 4403) on  19 settembre, 2006 08:43 :
 
Se la D.I.A. nonera conforme, il tuo predecessore ha dichiarato il falso. Di conseguenza...come puoi avere l'agibilità sulla base di dichiarazioni non veritiere?
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  21 settembre, 2006 16:58 :
 
Più che il precedente tecnico comunale, mi pare sia il professionista che ha presentato

la DIA ad aver dichiarato il falso. Se così è, penso siamo ancora in tempo per informare l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza, come da art. 23 c.6 del DPR 380/01.
Non è comunque questo un motivo sufficiente per negare l'agibilità, specialmente se le difformità, come mi pare di capire, sono minime. Quindi, più che sollevare polveroni o insabbiare il tutto, cercherei una soluzione che io ho ipotizzato qua:
http://www.lexitalia.it/ubb1/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=6;t=001402
 
Inserito da giulio berruquier (Utente n. 4403) on  22 settembre, 2006 08:50 :
 
Mi spiace, non intendevo dire il tecnico comunale ma il tecnico progettista. E' lui che ha dichiarato il falso. A me però è parso di capire che i locali NON POSSIEDONO i requisiti igienico sanitari e pertanto è legittimo negare l'agibilità.
 

 

Questa discussione Distanze in sopraelevazione nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


Per visionare la discussione, collegati a questa URL:
http://www.lexitalia.it/ubb1/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=6;t=001392

Inserito da Alberto Mattarozzi (Utente n. 8812) on  26 luglio, 2006 15:52 :
 
La casa di mia proprietà è costruita in aderenza con la casa del vicino sulla linea di confine. Per metà di questa linea le due costruzioni si elevano più o meno per la stessa altezza mentre per la seconda metà la mia costruzione rimane più bassa di circa tre metri rispetto la linea di gronda del vicino. Ora quest'ultimo, avuto il permesso dal Comune di costruire, sta sopraelevando questa seconda parte di casa costruendo sulla linea di confine; in pratica sta sopraelevando il muro che tre metri più in basso è in aderenza a quello di mia proprietà.

Può farlo senza il mio consenso?

La Cassazione non ha già sentenziato più volte che la sopraelevazione essendo "nuova costruzione" deve rispettare le distanze legali dalla linea di confine? Non è già stato definito in sede di giudizio che in quanto "nuova costruzione" non può godere dei diritti acquisiti dalla costruzione sottostante?

Scusandomi per la terminologia da profano vi ringrazio anticipatamente per i Vostri interventi
 
Inserito da giulio berruquier (Utente n. 4403) on  19 settembre, 2006 09:20 :
 
Certo, ma nel caso che il Piano regolatore detti norme sulle distanze e non ammetta costruzioni a confine o in aderenza. Se invece è ammessa la costruzione a confine, sotto il profilo urbanistico è tutto a posto. Devi vedertela con il Codice civile.
 
Inserito da Alberto Mattarozzi (Utente n. 8812) on  24 settembre, 2006 19:59 :
 
Grazie per la risposta; forse ho fatto un pò di confusione; mi risultava che un Comune potesse intervenire modificando le distanze minime dettate dal codice civile solo in modo restrittivo: e cioè incrementandole. Come può quindi permettere la costruzione di un "nuovo fabbricato" sapendo che si svilupperà su un confine?!
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  24 settembre, 2006 22:35 :
 
Infatti quasi sempre è così.
Vale la pena recarsi in Comune per accertare personalmente cosa dice la normativa della zona in questione.
Quale soggetto interessato (L. 241/90 artt. 22, 24, 25) potrebbe inoltre essere richiesto accesso alla pratica per verificare (magari con l'assistenza di un tecnico di fiducia) se è tutto a posto sotto il profilo urbanistico.
Qualora non emergano illegittimità, lo stesso tecnico di fudicia potrebbe poi verificare il rispetto del Codice civile.
 
Inserito da giulio berruquier (Utente n. 4403) on  02 ottobre, 2006 13:02 :
 
Ho l'impressione che il Codice civile sia stato travisato. La costruzione a confine, per il c.c., è ammessa! (se viene rispatta la distanza nminima di metri 3 tra fabbricati)E pertanto verifica pure in Comune se la norma comunale, che giustamente dici potrebbe essere più restrittiva, magari non ammette le costruzioni a confine.
 

 

Questa discussione Ordinanza demolizione a chi va notificata? nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


Per visionare la discussione, collegati a questa URL:
http://www.lexitalia.it/ubb1/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=6;t=001415

Inserito da Glauco Provani (Utente n. 847) on  02 ottobre, 2006 11:00 :
 
La legge sia statale che Regionale recita che l'ordinanza di demolizione di un'opera abusiva è rivolta "al proprietario e al responsabie dell'abuso"
Sono solitamente responsabili dell'abuso, oltre al committente, anche il costruttore e il direttore dei lavori.
Chiedo,pertanto, se l'ordinanza debba essere congiuntamente e contemporaneamente trasmessa sia al proprietario e ai cosiddetti responsabili dell'abuso e cioè allImpresa e al Direttore dei Lavori.
Grazie
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  02 ottobre, 2006 11:53 :
 
Oltre il proprietario, possono essere destinatari del provvedimento di demolizione ulteriori soggetti (il direttore dei lavori, l’impresa costruttrice, gli installatori, …), ma tale prescrizione non è da ritenersi imperativa in quanto gli stessi non hanno diretta facoltà di adempiere all’ordinanza.
 
Inserito da giulio berruquier (Utente n. 4403) on  02 ottobre, 2006 14:07 :
 
Certo, però anche quei soggetti hanno possibilità di ricorrere al T.A.R. e quindi è consigliabile inviare l'ordinanza a tutti i soggetti intreressati come da legge.
 
Inserito da enzo grassano (Utente n. 7386) on  05 ottobre, 2006 23:46 :
 
ricordati di notificare l'ordinanza anche all'eventuale coniuge del proprietario
 
Inserito da Cei p.i. Gianfranco (Utente n. 5246) on  07 ottobre, 2006 15:13 :
 
Se le figure da te indicate sono state individuate,l'Ordinanza dovrebbe essere notificata a tutti.
Questo perchè ai sensi art. 29 quei soggetti : resposabile abuso,costruttore e direttore dei lavori, sono " altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso".

Circa il direttore dei lavori la CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 02/02/2006 (Cc. 20/12/2005), Sentenza n. 4328 ha stabilito che : "In materia edilizia grava sul direttore di lavori una posizione di garanzia in merito alla regolare esecuzione dei lavori, con la conseguenza che questi potrà andare esente da responsabilità soltanto ottemperando agli obblighi previsti dall'art. 29 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ovvero comunicando le violazioni accertate e rinunciando, in caso di totale difformità o variazione essenziale, all'incarico ricevuto".
[(Cass. n. 15283 del 2004) Pres. Vitalone C. Est.Petti C. Rel.Petti C. Imp. Balducci ed altro. P.M. Salzano F. (Parz. Diff.) (Annulla in parte con rinvio, Trib. Ancona, 4 Marzo 2005).]
 

 

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Inserito da nicola macchiella (Utente n. 6285) on  27 settembre, 2006 14:24 :
 
buogiorno
Vorrei sapere se è possibile sanare questo tipo di problema:
- nel 1966 è stata ottenuta una concessione per la realizzazione di una bifamiliare la cui distanza dal confine ad est, segnata sugli elaborati, era di mt 4,00;
- il certificato di agibilità è del 1972;
- negli anni successivi all'inizio dei lavori, non so l'anno preciso, è stato costruito, lato confine est, un nuovo fabbricato;
- dalle misurazioni attuali la distanza della bifamiliare dal confine est è di mt 3,40 che è difforme da quanto concesso previsti di mt 4,00;
- la distanza attualmente tra i due fabbricati è di 9,00 mt.
Secondo voi è possibile sanare questo tipo di situazione, prima di realizzare un intervento di ristrutturazione della bifamiliare.
Se avete qualche consiglio circa possibili deroghe o normative che mi permettano di risolvere il problema ve ne sarei grato
saluti
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  27 settembre, 2006 15:57 :
 
Presumo che il quesito provenga da un tecnico comunale il quale ha ufficialente rilevato queste difformità sulla base della documentazione presentata a corredo del progetto di ristrutturazione della bifamiliare.

Intanto, per me, il progetto di ristrutturazione potrebbe andare avanti anche in presenza di queste irregolartità presenti sia nella bifamiliare (ha posizionato il fabbricato a mt. 3,40 dal confine anzichè 4 come previsto in progetto) che nell'edificio accanto costruito successivamente (non ha rispettato la distanza di mt 10 tra pareti finestrate - se così è).

Andrebbe quindi avviato un procedimento distinto per ogni edificio con istruttoria per inquadrare bene l'eventuale abuso e determinare la sanzione appropriata.
Ho detto che non fermerei l'istruttoria della attuale domanda di ristrutturazione in quanto mi pare di escludere sanzioni di tipo demolitorio e sarei orientato in entrambi i casi per una sanzione pecuniaria come da art. 34 del D.P.R. 308/01 emettendo ORDINANZA SANZIONE PECUNIARIA ALTERNATIVA ALLA DEMOLIZIONE nel caso l'intervento abusivo risulti in contrasto con la disciplina urbanistica ma non sia demolibile senza pregiudizio della parte conforme.
Se vuoi consulare una bozza dell'ordinanza:

http://www.cornaviera.it/pagina.asp?codice=sanzione_pecuniaria_alternativ

Aggiungo che l'abuso della bifamiliare è del 1966, quindi prima del 1 sett. 1967. Se risultasse anche realizzato fuori dei centri abitati, in determinate situazioni che variano da Camune a Comune, non va considerato abuso.
 
Inserito da giulio berruquier (Utente n. 4403) on  02 ottobre, 2006 13:32 :
 
Be'.. pero'..
Se ho ben capito il secondo fabbricato (non si sa quanto grande e a quale destinazione adibito)parrebbe abusivo...
Se devo sanare devo verificare la doppia conformità dei due abusi... se no, potrei applicare la sanzione proposta da Cornaviera... però forse il secondo fabbricato mi va a incidere sul primo se ho l'obbligo (per quel tipo di fabbricato) di rispetto della distanza minima tra pareti finestrate...
E' vero (se non eravamo in centro abitato, nel 1966) che non era necessario alcun permesso prima del 1967 e pertanto la variazione, ammesso che sia stata posta in essere prima del 1.9.67, era urbanisticamente ininfluente e pertanto il primo edificio è ok. E quindi la lascerei ristrutturare tranquillamente. Ma mi domando: e il secondo fabbricato? Se era ed è abusivo e se non rispetta le distanze previste dal tuo PRGC, sarebbe da demolire e non da sanzionare. Perchè la sanzione che Cornaviera propone presuppone una impossibilità di demolire senza pregiudicare le oepre conformi. Ma quali sono le opere conformi se tutto il fabbricato è in contrasto?
ripeto: sto facendo supposizioni perchè - forse- non ho ben capito il problema. Se ti va, o se la mia risposta non è chiara, specifica meglio.
e poi chiedere a Cornaviera quale parte del o dei fabbricati intenderebbe sanzionare? La parte che non rispetta le distanza minime? Ovvero un metro di fabbricato per arrivare ai 10 metri tra fabbricati?
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  02 ottobre, 2006 17:06 :
 
Il discorso si sta complicando con troppe variabili e supposizioni.
Comunque rispondo affermativamente all'ultima domanda.
Se il secondo fabbricato dispone di titolo abilitativo, per me oggetto dell'abuso è quel metro che manca per arrivare a 10 (se questa è la norma violata), mentre la parte conforme (la quale avrebbe pregiudizio dalla demolizione) è tutto il resto del fabbricato.
Penso sia una situazione abbastanza frequente, anche con distanze minori.
E mi pare sensato sanzionare la sola parte insanabile e non tutto il fabbricato.
 
Inserito da nicola macchiella (Utente n. 6285) on  03 ottobre, 2006 09:03 :
 
Grazie per le risposte.
Forse non sono stato molto chiaro.
Il progetto di ristrutturazione è relativo alla bifamiliare.
Dovendo compiere delle opere è stato riportato lo stato approvato e lo stato attuale difforme da quello approvato.
Pertanto è da presentare prima la sanatoria e poi il progetto e andando a discutere con il tecnico comunale, questo chiede per la sanatoria anche la distanza da altri fabbricati (il secondo fabbricato è un condominio esclusivamente abitativo).
Essendo la distanza minore di 10 metri dice che ci sono problemi a sanare oggi con le norme attuali.
Grazie in anticipo e spero di aver chiarito il contenuto del messaggio precedente.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  03 ottobre, 2006 09:31 :
 
Non si tratta di "sanare" in quanto non vi sono i presupposti ma di "sanzionare".
E la soluzione sta nell'art. art. 34 del D.P.R. 308/01, come detto sopra.
Ti consiglio di segnalare questa discussione al tecnico comunale.
 
Inserito da giulio berruquier (Utente n. 4403) on  03 ottobre, 2006 20:52 :
 
Si, penso anch'io che potrebbe essere una strada percorribile
 

 

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Inserito da Glauco Provani (Utente n. 847) on  28 settembre, 2006 12:21 :
 
C'è una specifica norma sia del Codice civile e sia del Codice della strada che possa interdire, in adiacenza di un fabbricato esistente già a confine con una strada, la realizzazione di un garage sotterraneo anche se con un fronte , opposto alal strada, libero per l'accesso tramite una rampa? Per essere poi valutato come volume interrato deve sussistere la possibilità di essere il soffitto ricoperto di terra vegetale? Può ammettere una copertura pavimentata a livello strada senza emergere ed essere sempre considerato piano interrato? Grazie
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  02 ottobre, 2006 08:26 :
 
Se non esistono specifiche prescrizioni al riguardo,di solito un manufatto completamente interrato rispetto la linea naturale del terreno non comporta problemi sotto il profilo urbanistico, nonostante rampa e pavimentazione.
Sarei più preoccupato per l'aspetto costruttivo e sarebbe opportuno informare subito del progetto i soggetti interessati proprietari di casa e strada.
 
Inserito da giulio berruquier (Utente n. 4403) on  02 ottobre, 2006 13:51 :
 
Sarei d'accordo anch'io. Se ho capito il problema, La definizione di fabbricato interrato può ben dirsi conforme se il fabbricato non emerge da piano naturale di campagna (esclusa ovviamente la rampa di accesso) anche se sopra non ci metto vegetazione. L'inmportante è che l'estradosso del solaio non superi il piano di campagna. Quindi una pavimentazione superiore di per sè non ostacola il rilascio del permesso. Non ho invece capito il "fabbricato adiacente". Adiacente come? A lato? al piano del box? attaccato al box? e la strada è strada pubblica? Se no, ci sono diritti di terzi?
MA in fondo, perchè "informare" i proprietari di casa e strada? Pe le distanze o per cosa?
Saluti
 
Inserito da giulio berruquier (Utente n. 4403) on  02 ottobre, 2006 14:04 :
 
Scusami Glauco Provani, rileggendo non ho risposto al primo quesito.
Il codice civile nulla dice per le costruzione interrate di quel tipo, perchè comunque non fanno distanza da fabbricati. Il codice della strada invece qualcosa da dire ce l'ha. Se siamo fuori del centro abitato ed in zona agricola ci sarebbe una certa distanza da rispettare, ma anche per gli accessi carrai!
 
Inserito da Glauco Provani (Utente n. 847) on  02 ottobre, 2006 22:11 :
 
a Giulio.
Sai dirmi quale noma del codice della strada impedisce la realizzazione di un vano interrato sul confine della strada, tenendo presente che già esiste un fabbricato in elevazione a confine e cioè nel senso che il corpo di fabbrica interrato verrebbe costruito attaccato seppur sottorraneo all'edificio esistente.
Grazie

[ 02. ottobre 2006, 22:13: Mod. da Glauco Provani ]
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  03 ottobre, 2006 08:43 :
 
Sarebbe anche utile sapere chi è il proprietatio della strada, casa dicono al riguardo le NTA del PRG e se l'intervento è interno o esterno ai centri abitati.

Giulio chiede: "perchè "informare" i proprietari di casa e strada?"
Lo prevede l'art. 7 della L. 241/01:
http://www.cornaviera.it/pagina.asp?codice=documenti_vigilanza_e_sanzioni

E' consigliabile avvisare sempre i vicini interessati quando si ritiene che dall'intervento potrebbe derivare un pregiudizio alle loro proprietà.
Ciò affinchè possono accedere al progetto, in qualità di soggetti interessati, verificando loro stessi il rispetto della normativa (es. ANAS > Codice della strada, norme statiche, modalità costruttive ..) e non potranno dire, fatta la frittata, di non essere stati informati per tempo.

[ 03. ottobre 2006, 10:21: Mod. da Tiziano Cornaviera ]
 
Inserito da giulio berruquier (Utente n. 4403) on  03 ottobre, 2006 13:00 :
 
Per Glauco. Il codice della strada ma soprattutto il DPR di sua attuzione prescrivono distanze dalle strade. Queste distanze "parrebbero" inderogabili (salvo centro abitato, zone di PRGC, ecc...) anche in caso di sopraelevazione (o in questo casdo "sottoelevazione")Ma fortunatamente è intervenuta una sentenza (che adesso ti cerco) contro la ANAS , mi pare del TAR Lombardia, ma sarò più preciso, che afferma che la sopraelevazione "a filo fabbricato" non deve rispettare le a volte assurde e troppo blindate norme sulle distanze dalle strade. Altre sentenze dicono invece che un interrato (isolato) in fascia di rispetto stradale non può essere realizzato anche se posto sotto il livello stradale. Comunque nel tuo caso c'è questa sentenza che ti farò avere. Il codice della strada pertanto non ti darà nessun aiuto.
Se nn son o stato chiaro, fammelo sapere.

Per Tiziano: l'avvio del procedimento secondo me non deve essere troppo "zelante" (ripeto: è il mio pensiero) Per quanto riguarda l'ente proprietario della strada è sicuro (lo dice l codice) che occorre autorizzazione o nulla osta da parte dell'ente e quindi non ci piove. Per la casa soprastante (ammesso - e mi pare molto difficile- che non si tratti dello stesso propretario, visto che se è proprietario del sopra, è quasi sicuramente proprietario anche del sottosuolo) dovrei pensare già a domandarmi quali e quanti soggetti possono essere interessati e per quale motivo.
Comunque penserò a cosa hai scritto. E poi magari ne riparliamo
 
Inserito da Glauco Provani (Utente n. 847) on  06 ottobre, 2006 09:49 :
 
grazie Giulio, se trovi la sentenza mi farebbe piacere averla.
 
Inserito da messina franco (Utente n. 4132) on  06 ottobre, 2006 11:59 :
 
Vorrei esprimere il mio modesto parere in ordine al quesito in discorso. Il D.M. 1.04.1968 n.1404 fissa delle distanze minime da osservare nella edificazione lungo le strade e le autostrade. Tali distanze minime sono inderogabili dagli strumenti urbanistici i quali possono fissare solo distanze maggiori. Nel caso di che trattasi il garage sotterraneo può non costituire violazione edilizia ma è vietato dalle norme che regolano la edificazioe lungo le strade pubbliche. E' appena il caso far presente che in caso di amplimento della strada la Pubblica Amministrazione andrebbe in corso ad un maggiore esborso. Saluti Franco Messina
 
Inserito da Cei p.i. Gianfranco (Utente n. 5246) on  06 ottobre, 2006 19:49 :
 
Il D.M. 68 n° 1404 dovrebbero saperlo anche i sassi dopo tutto questo tempo e, comunque, basta leggere, si applica esclusivemente " fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967" come recita il titolo stesso del D.M. nonchè l'art.1 che circoscrive appunto l'ambito di applicazione.
All'interno del predetto perimetro, valgono le norme del PRG come prescrive altresì il CDS.

All'interno del centro abitato, come delimitato ai sensi del Cds, si applicano le diposizioni contenute nel PRG, fuori da esso si applicano i divieti previsti dall'art.16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati"
e,segnatamente :

1.Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:
OMISSIS
b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
OMISSIS
 
Inserito da giulio berruquier (Utente n. 4403) on  07 ottobre, 2006 20:57 :
 
Esatto.
 
Inserito da giulio berruquier (Utente n. 4403) on  14 ottobre, 2006 13:11 :
 
Per Glauco: Scusa il ritardo, ma ho dovuto andare a cercare la documentazione fuori "zona".
La sentenza è TAR Lombardia, sez. Brescia, 21 maggio 2002 n. 874 e 876. Privato contro ANAS per una sopraelevazione di fabbricato i fascia di rispetto dall'autostrada. Il TAR dichiara: " deve conseguentemente affermarsi che, in difetto di un sopravvento maggior ingombro perimetrale dell'edificio, la contestata violazione del distacco dall'autostrada è del tutto insussistente...." Per garanzia mia ho scritto a Bosetti (Bosetti& Gatti) che mi ha confermato quello che già si capiva dalla sentenza. Se non c'è ingombro perimetrale maggiore, la norma sulle distanze non va rispettata.
CIAO
 
Inserito da messina franco (Utente n. 4132) on  14 ottobre, 2006 19:55 :
 
Per Giulio Berruquier.
Relativamente alle distanze da rispettare dalle autostrade, nella ipotesi di sopraelevazione di un fabbricato, starei molto attento prima di affermare che in difetto di un sopravvenuto maggior ingombro perimetrale dell'edificio è insussistente la violazione. A tal proposito è bene precisare che l'art. 9 della legge 729/61 testulmente recita "lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti a distanza inferiore a ml.25,00 dalla occupazione autostradale quale risulta dai progetti approvati". E' prevista la possibilità di deroga da ottenere con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'ANAS. Tuttavia. per miglior lettura, consiglierei la consultazione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 4927/2002 e della Cassazione Civile n. 2164/2005.
 
Inserito da Glauco Provani (Utente n. 847) on  15 ottobre, 2006 09:56 :
 
Grazie a tutti per gli interventi!
 
Inserito da giulio berruquier (Utente n. 4403) on  15 ottobre, 2006 11:50 :
 
Certo, sono consapevole di cosa cita la norma... Mi sono limitato a riferire di una sentenza che darebbe torto all'Anas, nonostante la norma, in quanto la ratio è stata interpretata che deve comunque esserci un danno o un pericolo effettivo e non solo per quel che sta scritto. In fondo la 729/61 dice " costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti " e allora mancando il "sopraelevare" - che , convengo con te, potrebbe essere comunque un ampliamento- secondo il TAR questa sopraelevazione (magari anche valutata nel merito specifico del caso)non compromette la distanza dalla strada.
 
Inserito da Cei p.i. Gianfranco (Utente n. 5246) on  15 ottobre, 2006 14:22 :
 
L'art. 9 della legge 729/61 non mi risulta attualmente applicabile perchè è stato emanato in pendenza dell'entrata in vigore del D.M. 1404/68, come espressamente recita l'art. 41-septies della LUN [Legge 17 agosto 1942, n. 1150] tutt'ora vigente, il quale stabilisce che:

1. Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nella edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada.

2. Dette distanze vengono stabilite con decreto del ministro per i lavori pubblici di concerto con i ministri per i trasporti e per l’interno entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, in rapporto alla natura delle strade ed alla classificazione delle strade stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica.

3. Fino alla emanazione del decreto di cui al precedente comma, si applicano a tutte le autostrade le disposizioni di cui all’art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729.
OMISSIS
 

 

Questa discussione cooperative edilizie e diritto di superficie a 99 anni nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da nicola ciliberti (Utente n. 5144) on  30 settembre, 2006 13:12 :
 
salve, se compro una casa dal socio di una cooperativa edilizia è vero che ho un diritto di superficie per 99 anni? che cosa significa?
grazie tante
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  05 ottobre, 2006 23:19 :
 
Che il terreno rimane di proprietà del comune per 99 anni, poi si vedrà. Leggi bene comunque cosa c'è scritto sulla convenzione stipulata dal socio.
 

 

Questa discussione Dichiarazioni di conformità su agibilità nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da Marina Pavan (Utente n. 5699) on  05 ottobre, 2006 12:36 :
 
Nel certificato di agibilità rilasciato ai sensi dell'art. 24 DPR 380/01, le dichiarazioni delle imprese installatrici che attestano le conformità degli impianti installati ad uso civile, quanto retroattive secondo voi possono essere? Se per esempio fossero datate un paio d'anni prima della dichiarazione di fine lavori vorrei chiedere una dichiarazione del D.LL. che l'impianto non è stato manomesso .

Che ne pensate e come Vi comportate?
Grazie
 
Inserito da giulio berruquier (Utente n. 4403) on  05 ottobre, 2006 16:47 :
 
Mi sembra un pochino esagerato... pensare ai tempi esatti di esecuzione dei lavori.... Se il certificato mi viene trasmesso oggi allegato alla domanda di agibilità, è implicito che il propprietario mi dichiara che gli impianti sono quelli e non sono stati manomessi... se ne assume lui la responsabilità. Ma se il tecnico comunale comincia a pensare cosa sia successo da due anni a questa parte nella casa, e se qualcosa è stato manomesso e se il certificato è giusto e se questo magari già ci abitava ma forse non aveva preso la residenza e che...., insomma, capiscia che apriamo una casistica enorme di possibilità di regolarità o di abuso.
Io ti consiglierei di non farti grossi problemi e di controllare slamente la regolarità e la completezza dei documenti. Ovvio che se invece il certificato impianti è stato compilato e firmato prima dell'inzio lavori della casa oppure il calcolo del cemento armato è presentato un giorno prima della presentazione del collaudo , ti troveresti di fronte ad una incongruenza cronologica alal qaule dovrai fare attenzione. Per il resto, ritengo comunque verosimile che un impianto sia finito anche due anni prima della ultimazione dei lavori (potrebbero anche solo essere lavori di finitura, esterni, ecc.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  05 ottobre, 2006 17:45 :
 
Concordo con Giulio.
Non emergono incongruenze di date.
Per manomettere un impianto bastano 5 minuti.
Quindi non mi pare ne utile ne corretto richiedere al DL dichiarazioni anomale.
 

 

Questa discussione ampliamento edificio unifamiliare ed illegittima pretesa di pagamento oneri nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da Mario_Mansani (Utente n. 6177) on  11 ottobre, 2006 13:34 :
 
Due anni fa venne rilasciato il permesso di costruire per l’ampliamento di un edificio residenziale unifamiliare entro il limite del 20% del volume esistente, pertanto in forma gratuita.

Nei giorni scorsi è stata presentata la richiesta di 1^ variante al permesso rilasciato dove la variante riguarda –tra l’altro- un minor volume in ampliamento.

Nel frattempo è cambiato il Tecnico Comunale il quale –oggi- contesta la gratuità dell’originario permesso di costruire poiché, secondo lo stesso, l’edificio esistente non poteva essere considerato unifamiliare in quanto di vaste dimensioni (tipo villa di agiatissima famiglia).

Orbene, nell’ambito istruttorio della 1^ variante (di per sé gratuita perché diminuisce il volume in ampliamento) il Tecnico Comunale ha anticipato che notificherà l’avviso di avvenuta emanazione del permesso di costruire recuperando gli oneri ed il costo di costruzione non versati in prima istanza.

Al riguardo una considerazione ed una domanda:
- semmai ci fosse stato un errore nel rilasciare il primo permesso di costruire in forma gratuita, il Comune dovrebbe iniziare un autonomo procedimento amministrativo finalizzato al recupero delle somme dovute senza alcuna formale correlazione con la 1^ variante presentata;
- non essendo concordi sull’onerosità del primo intervento edilizio così come della variante, affinché il proprietario possa legittimamente impugnare il provvedimento comunale che gli sarà notificato a breve e che gli imporrà di pagare gli oneri –proceduralmente parlando- bisogna dapprima pagare la somma richiesta e poi impugnare il provvedimento oppure si può evitare di versare la somma richiesta -entro termine imposto- ed impugnare direttamente il provvedimento ritenuto illegittimo??

Condividete la considerazione suddetta?? Per la domanda avete sentenze in merito??

Grazie a chi vorrà intervenire.
 
Inserito da Cei p.i. Gianfranco (Utente n. 5246) on  11 ottobre, 2006 17:23 :
 
Personalmente andrei molto cauto nel rettificare il primo permesso di costruire.
Capisco la difficoltà d'interpretare il concetto di unifamiliarità che porterebbe alla gratuità dell'intervento entro l'aumento del 20% ma la motivazione addotta : "tipo villa di agiatissima famiglia" crea un discrimine artificiale che non è previsto dalla legge.
Così adducendo, un "povero" con una piccola casa godrebbe del beneficio, un ricco con una casa grande no.
Sono cose delicate.
Come dev'essere un edificio unifamilare?
Nessun criterio legale lo dice.
Un criterio soggettivo di un tecnico, tanto meno.
E vero che, per esempio, un castello con una "cucinona" e magari 3 bagni e 20 stanze è difficile inquadrarlo come edificio unifamiliare ma nemmeno negare o impedire che vi abiti una famiglia è possibile.
Insomma, il caso chiede molta prudenza, soprattutto se il primo permesso di costruire è già stato rilasciato.
Sul sito Bosetti e Gatti, è presente un contributo che vale la pena di conoscere:
http://www.bosettiegatti.it/info/quesiti/edilizia/e010ampliamentogratuito.htm
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  12 ottobre, 2006 11:32 :
 
Effettivamente la norma è criticabile in quanto favorisce chi ha di più, ma esiste da quasi 30 anni e non si può far altro che applicarla.
Quando un intervento è esente da oneri, come nel caso in questione, è opportuno che lo dichiari e lo dimostri il concessionario all'atto della presentazione della pratica: <si ritiene l'intervento non oneroso ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera b. allego dimostrazione.>
Questo perchè non è il tecnico comunale che deve preccuparsi di verificare i requisiti per applicare l'esenzione.
Di frone a una precisa dichiarazione, non penso che il tecnico comunale si azzardi a respingerla con argomentazioni "villa di agiatissima famiglia".
 
Inserito da Carlo Megali (Utente n. 4413) on  12 ottobre, 2006 12:00 :
 
Se il tecnico è anche il creativo che ha coniato lo slogan "anche i ricchi piangano"...
Ma non disperiamo, attendiamo fiduciosi che la finanziaria introduca modifiche all'all'art. 17.3.b del dpr 380: [...] tranne nel caso in cui i proprietari (e in quanto tali, ladri) abbiano un reddito superiore a 35.000 € annui (cioè siano ricchi, e dunque che scoppino) o l'abitazione abbia più di tre stanze o misuri più di 95 mq, standard massimo ammissibile per i veri proletari.
 
Inserito da giulio berruquier (Utente n. 4403) on  14 ottobre, 2006 13:45 :
 
Mah... intanto si preoccupano di snellire il certificato di agibilità... Ma non è già snello? C'è il silenzio assenso!
Comunque a volte i funzionari si sentono investiti di un diritto-dovere di sospettare che dietro a ogni movimento del cittadino si celi un qualche sotterfugio. Non è ovviamente sempre così. Direi semplicemente che, al di là delle valutazioni - sicuramente personali- di qualcuno, occorre applicare la legge e basta. Nulla vieta di effettuare controlli. Il certificato catastale indica una sola abitazione? Facciamo un bel sopralluogo? Anagraficamente vive una sola famiglia?
Insomma... Sarebbe bello ma proprio bello che il culto del sospetto andasse a riposo.. definitivamente.
 

 

Questa discussione Notifica o consegna permesso costruire ? nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da Davide Maglio (Utente n. 4453) on  12 ottobre, 2006 18:10 :
 
Una domanda ai colleghi frequentatori del forum.

Per prassi fate notificare tramite il messo comunale il permesso di costruire come prevede
l'art. 20 comma 7 del D.P.R. 380/2001 , o basta solo la consegna ?
 
Inserito da giulio berruquier (Utente n. 4403) on  12 ottobre, 2006 22:22 :
 
Notifica
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  13 ottobre, 2006 11:07 :
 
Dico quello che facevo io, senza assicurare che sia corretto:
Notifica a mezzo messo dell'accoglimento della domanda con elencata la documentazione necessaria per il ritiro del pdc e quella necessaria per l'inizio dei lavori.
Trasmessa uffcialmente la documentazione richiesta entro i termini, dopo qualche giorno avviene il ritiro senza altre comunicazioni. Qualche volta una cartolina o una telefonata per sollecitare gli smemorati.
 
Inserito da Davide Maglio (Utente n. 4453) on  17 ottobre, 2006 15:11 :
 
Esattamente quanto ho sempre fatto finora.
Il fatto è che per problemi di personale ( di altri uffici ) prima hanno cercato di assegnarci l'incombenza delle notifiche con tutti gli annessi e connessi ( tenuta registro , etc. ) e poi vista l'indisponibilità ad assumere ulteriore lavoro, è partita l'azione di convincimento : " al posto della notifica basta una firma per ricevuta, tanto è lo stesso. " ........
 
Inserito da enzo grassano (Utente n. 7386) on  17 ottobre, 2006 19:12 :
 
Io faccio consegnare dal responsabile del procedimento il permesso personalmente nelle mani del proprietario, o suo delegato, facendolo firmare per accettazione sulla mia copia originale del permesso.
 

 

Questa discussione Indice di copertura nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da Ulderico Iannece (Utente n. 4314) on  20 ottobre, 2006 14:57 :
 
Nel nostro regolamento il rapporto di copertura prevede:
"RAPPORTO DI COPERTURA
Il rapporto di copertura definisce la porzione di lotto copribile dalla costruzione, esso è dato dal rapporto numerico fra l’area coperta dal fabbricato e la superficie edificabile del lotto.
Nel computo della superficie coperta sono compresi anche le proiezioni sul terreno di tutti i corpi a sbalzo chiusi, i porticati, le tettoie e le verande."

Le norme di attuazione prevedono la possibilità di asservire altri terreni, limitatamente alle abitazione, fino a 500 metri cubi.

Secondo voi il rapporto di copertura deve comprendere anche i terreni asserviti, non contigui al lotto e addirittura posti in altri comuni confinanti, o deve limitarsi al lotto dove deve essere costruito il fabbricato ?
 
Inserito da giulio berruquier (Utente n. 4403) on  21 ottobre, 2006 22:03 :
 
Se non lo limitassi al tuo lotto rischieresti di poter fare una superficie coperta anomala pregiudicando l'area libera, a verde, ecc. che direi comunque sono necessarie nel lotto.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  23 ottobre, 2006 12:15 :
 
Beh.. negli altri Comuni penso proprio di no.
Io direi limitatamente alla stessa zona urbanistica. (per non stravolgere le previsioni del PRG).
Però dovrebbe essere scritto in modo più chiro o fare una interpretazione autentica.
Prova a chiederlo a chi ha scritto questa norma.
 
Inserito da Ulderico Iannece (Utente n. 4314) on  23 ottobre, 2006 13:16 :
 
E' morto!!!
 
Inserito da marco occhipinti (Utente n. 5549) on  23 ottobre, 2006 13:53 :
 
Nelle zone di saturazione (per intervento diretto) il rapporto di copertura è riferito al lotto, in quelle di espansione, soggette a piano attuativo, alla zona urbanistica.

Buona giornata
 

 

Questa discussione Segnalazione abusi datati nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  23 ottobre, 2006 12:19 :
 
Un tecnico (vendicativo), dopo aver avuto accesso alla vecchia pratica (abitabilità rilasciata nel 1968)del vicino del suo cliente, segnala la presenza di numerose difformità interne ed esterne al fabbricato tra cui anche una diversa ubicazione nel lotto, benchè tali difformità non comportino alcuna violazione dei diritti del suo cliente.
Comprensibilmente, il tecnico comunale non vorrebbe dare corso alla segnalazione.
Può in qualche modo evitare di avviare il richiesto procedimento di verifica?

[ 23. ottobre 2006, 12:33: Mod. da Tiziano Cornaviera ]
 
Inserito da giulio berruquier (Utente n. 4403) on  23 ottobre, 2006 14:55 :
 
La vendetta è un piatto che va servito freddo...
Perchè sono uscite le leggi sul condono edilizio? Proprio perchè labuso edilizio è un illecito permanente e non si prescrive.
Al Comune non deve interessare se sono violati i diritti dei terzi "..salvi i diritti dei terzi.." bensì che la legge sia rispettata. Ora come allora. Cosa intendi per "segnalazione"? La segnalazione alla Procura? Di questa non c'è da preoccuparsi, sono ampiamente prescritti i termini del reato. C'è pur sempre un illecito amministrativo che va affrontato e, possibilmente, sanato. Al limite affrontate con il tecnico cmunale le possibili soluzioni al problema e poi , autonomamente, chiedete la sanatoria. Evitando al Comune - anticipandolo nei tempi- di adottare i provvedimenti di legge.
 
Inserito da Carlo Megali (Utente n. 4413) on  24 ottobre, 2006 07:45 :
 
Non arriverà mai abbastanza presto il giorno in cui i tecnici comunali saranno autorizzati a freddare con un kalashnikov i vendicativi d'ogni specie.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  24 ottobre, 2006 11:40 :
 
Va bene, in attesa di tale autorizzazione, vi è l'obbligo giuridico di reprimere gli abusi segnalati dai privati.
Quando però un privato chiede di visionare una o più pratiche, deve motivare l'interesse connesso a ogni richiesta.
E se l'interesse è solo quello di consumare una vendetta verificando con ciò l'operato della amministrazione .. penso che l'accesso possa esssere negato, richiamato l'art. 24 c.3 della 241.
<<Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni>>
Nel caso in questione, non so come sia stato motivato, ma l'accesso è stato concesso e mi chiedevo (sapendo di correre sul filo del rasoio) se è corretto e quali rischi si corrono rispondendo al segnalatore che il comune reprime gli abusi segnalati dai privati ma non da seguito a richieste di verifica sull'operato dalla amministrazione.
 
Inserito da NAZZARENO ROSA (Utente n. 4419) on  24 ottobre, 2006 13:45 :
 
Ricordato il generale principio di imprescrittibilità delle procedure sanzionatorie finalizzate alla repressione degli illeciti edilizi, per quanto concerne il primo aspetto, l’avvenuto accesso alla pratica edilizia, così come ad ogni atto amm.ivo, deve essere sorretto da un interesse personale e concreto posto a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, (cosi interpretando sinteticamente il complesso normativo formato dagl art.. 5 del d.P.R. n. 380/2001, 22 della Legge n. 241/90 e 10del d.Lgs n. 267/2000).
Relativamente al secondo aspetto concernente una richiesta di revisione dell’azione amministrativa ormai conclusa e dalla quale sono nate ragionevoli aspettative e che hanno determinato un consolidato affidamento, io ritengo che possa non susstitere alcun obbligo di provvedere da parte dell’Amministrazione comunale, tanto che credo non possa essere nemmento attivata la procedura del silenzio rifiuto di cui all’art. 2, comma 5, della Legge n. 241/90.
Infatti la stessa normativa di principio con gli artt. 21 –quinquies e 21-nonies, recependo i consolidati indirizzi giurisprudenziali in tema di autotutela e i principi comunitari relativi all’affidamento del privato ha delineato bene il sistema della autotutela decisoria, cosi da richiedere quali presupposti legittimanti il perseguimento di un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità ed un affidamento sorretto da buona fede e degno di tutela anche alla luce del tempo trascorso
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  26 ottobre, 2006 09:37 :
 
Grazie per questi spunti interessanti. I principi e gli articoli della 241 che hai citato sono ancora poco noti e meritano un approfondimento per capire in che misura siano applicabili al caso.
 

 

Questa discussione QUANTE LEGGI CI SONO IN ITALIA? nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da stefano pantaleoni (Utente n. 9190) on  25 ottobre, 2006 18:08 :
 
buongiorno.
sono un architetto di bologna e per varie ragioni mi sto occupando di responsabilità dei professionisti.
Per curiosità, qualcuno sa indicarmi se esistono siti, strumenti, bibliografia dove possatrovare le seguenti informazioni:
1 - quante leggi ci sono in Italia? (non solo in edilizia, in tutto)
2 - quante in altri paesi europei? (Francia, germania, Spagna).
Gradite anche mail all'indirizzo riportato nel forum.
Grazie e cordiali saluti a tutti
Stefano Pantaleoni
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  26 ottobre, 2006 09:17 :
 
Penso che ormai abbiamo perso il conto.
Prova qua:

http://it.answers.yahoo.com/
 

 

Questa discussione porticato e variazioni essenziali nel forum Edilizia ed ambiente al Lexitalia.it.


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Inserito da GIULIO NARDI DINDOLO (Utente n. 4385) on  26 ottobre, 2006 01:23 :
 
Il Regolamento Edilizio e le Norme Tecniche di Attuazione riportano la definizione e le caratteristiche che un porticato deve possedere per poter essere considerato tale ai fini urbanistico-edilizi.

Di norma la definizione di “porticato” può essere riassunta nella “ porzione di piano terreno o di altri piani sovrastanti, aperta almeno su due lati, lungo il quale appositi pilastri sorreggono i piani superiori costituiti da volume abitabile o copertura”.

Detto ciò, mettiamo che venga realizzato un porticato che non rispetta le caratteristiche previste dalle norme comunali si in termini di altezza che di superficie coperta, che mantiene, però, in maniera evidente la propria funzione (di porticato) mantenendo le aperture almeno su due lati.


Se viene rilevata una tale difformità rispetto al titolo abilitativo originario rilasciato deve ritenersi una variazione essenziale e ne va ingiunta la demolizione?

Pur mantenendo la funzione di porticato che però è in contrasto con regolamento edilizio e NTA tale proticato è da considerarsi a tutti gli effetti un aumento volumetrico?
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  26 ottobre, 2006 09:07 :
 
Di solito, per non essere considerato volume urbanistico, il porticato deve essere vincolato ad uso pubblico, considerando sempre comunque gli altri parametri: superficie coperta, distanze...
Mi pare di capire invecie i vostri Regolamenti (generosamente) considerando volume tecnico il porticato che osserva delle misure stabilite.
Se si va oltre tali misure diventa inevitabilmente un volume urbanistico e va di conseguenza sanzionato.
Quindi se il volume totale supera i limiti e non è possibile l'accertamento di conformità (art. 36 del DPR 380/01), vedrei di applicare l'art. 34 che al comma 2 prevede la sanzione pecuniaria quando la demolizione, come prevedo in questi casi, comporta pregiudizio della parte conforme.
 
Inserito da GIULIO NARDI DINDOLO (Utente n. 4385) on  26 ottobre, 2006 11:21 :
 
ovvimanete il pregiudizio è sempre legato ad una questione di staticità del resto della strttura edilizia. Cioè se non ci sono pregiudizi per la statica dell'edificio devo comunque demolire.

Conoscete riferimenti giurisprudenziali sulla nozione di pregiudizio?
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  26 ottobre, 2006 11:55 :
 
Non necessariamente. Per me il pregiudizio rilevato può essere di diverso ordine: oltre che statico e funzionale, anche di tipo estetico, compositivo, ...

http://www.cornaviera.it/pagina.asp?codice=sanzione_pecuniaria_alternativ
 
Inserito da NAZZARENO ROSA (Utente n. 4419) on  26 ottobre, 2006 13:03 :
 
Tar Lazio, Roma camera di consiglio del 22.2.2000
non ho il numero ma significativo è il seguente passaggio:"Le conclusioni con cui è giunta la Consulenza tecnica danno così ragione del timore manifestato dal ricorrente, vale a dire quello di vedersi seriamente pregiudicata l’altra restante parte di manufatto, unica abitazione disponibile del suo nucleo familiare. Ricorre, nella specie, ad avviso del Collegio giudicante, il pregiudizio richiamato dall’art. 12 L. 47/1985 cit. per applicare la sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitori a, alla stregua dell’indirizzo giurisprudenziale- cui il Collegio aderisce, condividendone la ratio ispiratrice- secondo cui detta sanzione pecuniaria è irrogata quando la stabilità dell’edificio viene, in qualche modo compromessa, quest’ultima intesa anche sotto il profilo della ridotta funzionalità interna dei locali preesistenti o della probabile temporanea inagibilità dei locali stessi (Cons. Stato, Sez. V, 12/11/1999, 1876).
In presenza di una situazione incerta circa la riduzione in pristino di opere abusive, in termini di possibile pregiudizio alla parte di manufatto legittimamente realizzata, l’Amministrazione è tenuta a compiere una propria valutazione discrezionale, individuando e soppesando le ragioni di interesse pubblico che possono indurre a non affrontare il rischio del paventato pregiudizio. Essa deve valutare le possibili conseguenze a suo carico, connesse all’assunzione degli obblighi (e relativi oneri) dell’eventuale ripristino del bene danneggiato e/o della sua piena funzionalità: obblighi ineludibili, potendo disporre- per l’espressa previsione dell’art. 12 L. n. 47/1985- in luogo della (pregiudizievole) demolizione, l’applicazione della sanzione pecuniaria per le opere o loro parti abusivamente eseguite (Cons. Stato, Sez V, 19/4/1994 n. 300).
E’ esattamente questa la situazione di probabilità oggettiva conclusivamente accertata dalla C.T.U., situazione sulla quale è necessario attestarsi, per nulla considerata, viceversa, dal Comune intimato, il cui provvedimento impugnato – si ripete- richiama genericamente, senza alcuna esplicitazione né riscontro probatorio, accertamenti dell’Ufficio tecnico, cui si fa discendere la possibilità di demolizione dell’opera.
La complessa istruttoria e valutazione demandata al Comune dalla legge non è stata, nella specie, compiuta.
Conclusivamente, risulta comprovata l’illegittimità del provvedimento impugnato per assoluta insufficienza istruttoria, difetto di presupposti e, conseguentemente, per violazione del II comma dell’art. 2 L. n. 47 del 1985, illegittimamente applicato nel casi di specie."
Inoltre vedi il Tar Lazio n. 1726/2001.
Ad ogni modo in giurisprudenza la sufficienza del richiamo all'eccessiva onerosità della demolizione risale alla sentenza del C.di Stato del 29.12.1987 n. 841.
 
Inserito da GIULIO NARDI DINDOLO (Utente n. 4385) on  28 ottobre, 2006 11:31 :
 
Ringrazio tutti per il contributo, a Tiziano chiedo un'ulteriore sforzo: puoi indicarmi alcuni riferimenti giurisprudenziali che supportano la tua convizione che il pregiudizio non deve necessarimante essere di ordine statico estrutturale oltre a quelli già cortesemente indicati da Nazareno.
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  31 ottobre, 2006 09:24 :
 
Non ho altri riferimenti giurisprudenziali. Ho trovato tale interpretazione in una ottima dispensa Formel.
Chiaramente si tratta di una discrezionalità da motivare.
Per esempio, cosa faresti se alla ordinanza di demolizione non venisse dato corso? Mandi gli operai del Comune a demolire il tutto e poi ricostruire il portico a norma?
In questo caso mi sembra sussista pregiudizio per la parte conforme (il porticato con le misure stabilite dal REC) senza andare a ricercare altre motivazioni.
Altro discorso è la determinazione della sanzione che a mio avviso, per essere incisiva e scoraggiare il ricorso a questo pratica, dovrebbe interessare l'intero portico.
 
Inserito da GIULIO NARDI DINDOLO (Utente n. 4385) on  04 novembre, 2006 11:28 :
 
Intanto vi ringrazio per il contributo: ma se opto per la conversione in sanzione solo pecuniaria al posto della demolizione, atteso che l'infrazione comporti la denuncia in procura e l'avvio di una procedura penale, non rischio qualcosa anch'io sotto il profilo penale non facendo demolire ?
 
Inserito da Sebastiano Di Francesco (Utente n. 5153) on  04 novembre, 2006 12:57 :
 
Fai un'istruttoria adeguata (lo dicono anche le sentenze sopracitate), valuta serenamente come devi comportarti e ricordati che alla fin fine la decisione sull'interpretazione della norma spetta al Capo dell'UTC (penso che sia tu nel tuo Comune).
 
Inserito da Cei p.i. Gianfranco (Utente n. 5246) on  04 novembre, 2006 12:59 :
 
Dunque, secondo me c'è un malinteso.
All'inizio del post scrivi : "Se viene rilevata una tale difformità rispetto al titolo abilitativo originario rilasciato deve ritenersi una variazione essenziale e ne va ingiunta la demolizione?

Vorrei precisare, qualora occorresse, che la fattispecie della "variazione essenziale" spetta alla Regione stabilirla [art. 32]
Detto questo se vi rientra siamo fuori dall'ipotesi sanzionatoria dell'art. 34 ma si ricade nell'art.31.

L'ipotesi- di cui art. 34 rimozione o demolizione delle opere realizzate in parziale difformità dal PdC- è residuale rispetto alla precedenti di totale difformità e variazione essenziale.
Proprio perchè di natura meno grave per questi abusi edilizi viene ipotizzata ( art.32.2) la fiscalizzazione, cioè il versamento -sostitutivo della demolizione- come si è detto di una somma di denaro corrispondente al doppio del costo di produzione ex L. 392/78 per opere ad uso residenziale.

Circa poi la denuncia all'A.G. essa andava fatta subito ai sensi art.27 co. 4 del T.U.

Nel'ipotesi dell'art. 34 si ricade sotto la sanzione penale prevista dall'art.44. co.1 lettera a)

Ciao
 
Inserito da Tiziano Cornaviera (Utente n. 5796) on  08 novembre, 2006 10:09 :
 
Concordo con Sebastiano Di Francesco.
Non vedo rischi sotto il profilo penale in quanto stai applicato quello che ti compete, sanzionando dal punto di vista amministrativo l'abuso. Motiva nel provvedimento la decisione, se ritieni utile, richiedi a sostegno una perizia che conferma il pregiudizio della parte conforme.

Concordo anche con quanto dice Gianfranco anche se non vedo dove sta il malinteso.
La demolizione ai sensi dell'art. 31 va ordinata se l'intervento abusivo risulta in totale difformità e con variazioni essenziali come definite dall'art. 32. Il comma 1 dell'art. 31 recita inoltre:
<<Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile>>.

Non conosco la normativa regionale in questione, ma mi pare abbastanza per scartare il ricorso all'art. 31 (variazione essenziale) facendo ricadere l'abuso in questione nell'art. 34 (parziale difformità).
 
Inserito da Cei p.i. Gianfranco (Utente n. 5246) on  08 novembre, 2006 10:27 :
 
Tiziano, il malinteso stà nel fatto che Giulio ha scritto nel primo post: "Se viene rilevata una tale difformità rispetto al titolo abilitativo originario rilasciato deve ritenersi una variazione essenziale e ne va ingiunta la demolizione?"
Dunque, siccome l'art. 34, come ho detto è un'ipotesi residuale, occorre prima escludere che non sia una variazione essenziale al progetto, ovvero verificare che primariamente non rientri nell'art. 32 che recita: Determinazione delle variazioni essenziali - 1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
Omissis
Fatto questo, ossia verificato che non rientri nelle variazioni essenziali previste dalla legge e quelle previste dalla Regione, per le quali NON è applicabile l'art. 34 bensì l'art. 31, allora si potrà procedere all'applicazione della sanzione
in alternativa di cui art. 34.

Ciao

[ 08. novembre 2006, 10:38: Mod. da Cei p.i. Gianfranco ]