L.R. 21/99 - LINEE OPERATIVE PER IL RILASCIO DEL PARERE DI CONGRUITA’ DEI PIANI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
- L.R. 21/1999 art. 3 comma 7 -
1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI
2. COMPETENZE
3. ISTRUTTORIA PER LA VERIFICA DI CONGRUITÀ CON I PIANI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEI COMUNI CONTERMINI
1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI
D.P.C.M. 1 marzo 1991” Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno” (G. U. n° 57 del 08/03/1991)
Viene introdotto per la prima volta l’obbligo per i Comuni di adottare la classificazione acustica del territorio, che prevedeva sei classi possibili, al fine di applicare in ciascuna zona, secondo le rispettive destinazioni d’uso, i limiti acustici definiti nel decreto stesso.
Art. 2.
1. Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni adottano la classificazione in zone riportata nella tabella 1. I limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella 2.
Nel testo non si fa alcun riferimento a termini per l’attuazione di quegli obblighi né tantomeno a eventuali sanzioni per inadempienza. Ciò, unitamente a questioni legate all’onerosità di questi adempimenti, ha avuto come conseguenza una notevole inerzia da parte delle amministrazioni comunali.
Legge n° 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” (G. U. suppl. ord. n° 254 del 30/10/1995),
Questa norma costituisce il cardine dell’impianto legislativo attualmente vigente fissa i principi di base per la trattazione del problema dell’inquinamento acustico, definisce i concetti principali e suddivide le responsabilità amministrative e di vigilanza ai vari livelli, attribuendo le rispettive competenze tra Stato, Regioni, Province e Comuni.
Sono di competenza delle province (art. 5):
a) le funzioni amministrative in materia di inquinamento
acustico [… omissis …];
b) [… omissis …];
c) le funzioni di controllo e di vigilanza [… omissis …].
Sono di competenza dei comuni (art. 6):
a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri
previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le
determinazioni assunte ai sensi della lettera a),
c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico
all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e
infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a
postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che
abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei
provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività
produttive;
e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e
regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, […
omissis …]i;
g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2(3);
h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2,
comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo
pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero
mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.
2. Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.
3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f). Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n.146.
4. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio del ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge e ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).
La legge demanda l'attuazione a dei decreti. Tra i numerosi decreti previsti dalla legge quadro il DPCM 14/11/1997”determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” fornisce una nuova descrizione delle sei classi previste ed i limiti da considerare per ciascuna di esse.
Classe I – aree particolarmente protette: le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate a riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali e industriali.
Classe III- aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
Classe IV- aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali, uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V- aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
Classe VI- aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
La legge quadro demanda inoltre alle regioni il compito di fornire i criteri per la realizzazione delle zonizzazioni acustiche.
Legge Regionale n° 21 del 10/05/1999“Norme in materia di inquinamento acustico”, (B.U.R. n° 42 del 14/05/1999)
Questa legge definisce le disposizioni specifiche da rispettare nell’ambito del territorio regionale per la tutela dall’inquinamento acustico, e indica come criteri guida per la zonizzazione acustica quelli forniti dalla Regione Veneto nella DGR n°4313 del 21 settembre 1993.
La DGR fornisce i criteri da seguire qualora si verificasse l’esigenza di “interfacciare” aree di classe non contigua, fattore indesiderato (L 447/95 art. 4 “divieto di contatto diretto di aree appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente del DPCM1 marzo 1991”):
si assume, come principio generale, che sui confini tra aree con limiti massimi di livello sonoro diversi, siano rispettati i limiti relativi alla classe inferiore, salvo nei seguenti casi:
A - confine tra aree inserite in classe V e VI ed aree inserite
in classe III. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 m.
B - confine tra aree inserite in classe V e VI ed aree inserite in classe II. Va
considerata una fascia di transizione massima di 100 m.
C - confine tra aree inserite in classe V e VI ed aree destinate a parco urbano
e territoriale. Va considerata una fascia di transizione massima di 100 m.
D - confine tra aree inserite in classe III e IV ed aree destinate a parco
urbano e territoriale. va considerata una fascia di transizione massima di 50 m.
E - confine tra fasce di rispetto viabilistico inserite in classe IV ed aree
inserite in classe I. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 m.
Le fasce di transizione di cui ai precedenti punti A, B, C, D ed devono essere graficamente distinte dalle altre zone e consentire il graduale passaggio del disturbo acustico da quella della zona di classe superiore a quella di classe inferiore.
L'Amministrazione comunale, tenuto conto della specifica situazione territoriale di fatto, può prevedere la fascia di transizione totalmente nella zona di classe superiore o in quella di classe inferiore, ovvero a cavallo delle stesse. In tale fascia, fermo restando che la rumorosità non può superare i livelli ammessi nella zona di classe superiore, in nessun caso può essere tollerato un livello di rumorosità notturna superiore a 60 dBA al perimetro delle abitazioni eventualmente ivi esistenti.
In sintesi si può dunque affermare che come principio generale, sui confini tra aree con limiti massimi di livello sonoro diversi, siano rispettati i limiti relativi alla classe inferiore, salvo nei seguenti casi, nei quali va considerata una fascia di transizione di:
TIPI DI AREE |
DISTANZA MASSIMA |
|
Classi V e VI | Classe III | 50 metri |
Classi V e VI | Classe II | 100 metri |
Classi V e VI | Aree destinate a parco urbano territoriale | 100 metri |
Classi III e IV | Aree destinate a parco urbano territoriale | 50 metri |
Classe I | Fasce di rispetto viabilistico inserite in classe IV | 50 metri |
Classe I | Classe III | 50 metri |
Classe II | Classe IV | 50 metri |
Classe V | Classe III | 50 metri |
2. COMPETENZE
Le competenze dei Comuni e delle Province in merito al Piano di Classificazione Acustica sono definite dalla Legge Regionale n° 21 del 10/05/1999“Norme in materia di inquinamento acustico”, (B.U.R. n° 42 del 14/05/1999).
Comuni (art. 3):
1. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno ancora adottato i piani di classificazione acustica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, devono provvedervi entro sei mesi. (29 novembre 1999)
2. (omissis)
3. I comuni, entro dodici mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2, verificano la conformità dei piani di classificazione acustica e delle misure già adottati, ai contenuti della deliberazione stessa, provvedendo al relativo adeguamento ove necessario.
4. A seguito dell’adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di varianti di quelli vigenti, i comuni provvedono alle necessarie modifiche al piano di classificazione acustica.
5. I comuni provvedono al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni contenute nel piano di classificazione acustica.
6. Nella stesura dei piani di classificazione acustica i comuni possono avvalersi del supporto tecnicoscientifico dal competente dipartimento provinciale dell'ARPAV.
7. Il piano di classificazione acustica, una volta approvato dal comune, viene inviato alla provincia competente per territorio per la verifica di congruità con i piani di classificazione acustica dei comuni contermini.(omissis)
8. Copia del piano di classificazione viene altresì inviata al competente Dipartimento provinciale dell’ARPAV al fine di costituire una idonea banca dati.
Province (art.3):
7. Il piano di classificazione acustica, una volta approvato dal comune, viene inviato alla provincia competente per territorio per la verifica di congruità con i piani di classificazione acustica dei comuni contermini. Qualora siano riscontrate incongruenze la provincia, d’intesa con i comuni interessati, provvede alle opportune modifiche dei piani di classificazione acustica.
8. (omissis)
9. (omissis)
10. Qualora il comune non provveda alla modifica o all'adozione del piano di classificazione acustica entro i limiti temporali fissati rispettivamente dai commi 1 e 3, la provincia territorialmente competente diffida il comune ad adeguarsi entro tre mesi; in caso di inottemperanza la provincia nomina entro 1 mese un commissario ad acta.
La LR 21/1999 definisce anche le competenze per quanto riguarda il controllo:
Comuni (art. 8):
1.Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i comuni e le province si avvalgono dell'ARPAV.
Province (art. 8):
1. Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i comuni e le province si avvalgono dell'ARPAV.
2. L'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge n. 447/1995 e di quelle previste dalla presente legge, spettano al comune territorialmente competente. Nelle ipotesi in cui la violazione delle prescrizioni attinenti al contenimento dell’inquinamento acustico, producano effetti dannosi in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, ed il comune nel cui territorio è ubicata la sorgente sonora di inquinamento non provveda all’applicazione delle relative sanzioni amministrative, queste vengono applicate dalla provincia territorialmente competente.
3. ISTRUTTORIA PER LA VERIFICA DI CONGRUITÀ CON I PIANI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEI COMUNI CONTERMINI E ITER PROCEDURALE PER IL RILASCIO DEL PARERE DI CONGRUITA’
(LR 21/1999 art. 3 comma 7)
Alla Provincia una volta acquisito il Piano di Classificazione Acustica di un Comune compete la verifica di congruità con i piani di classificazione acustica dei comuni contermini. Qualora siano riscontrate incongruenze la provincia, d’intesa con i comuni interessati, provvede alle opportune modifiche dei piani di classificazione acustica.
Pertanto partendo da una preliminare acquisizione della documentazione relativa ai Piani di Classificazione Acustica approvati (relazione, tavole, misurazioni, regolamenti) di tutti i comuni della Provincia Belluno e di tutti i comuni fuori provincia contermini al territorio della provincia, si avvia l’istruttoria per la verifica di congruità ed al rilascio di un parere.
Al fine di istruire la valutazione di congruità è stato definito un modello concettuale per la definizione univoca dei tratti di confine oggetto di indagine (Allegato 3) , su tali tratti per ogni comune è stata quindi definita una scheda di sintesi intesa a porre in evidenza le congruità e le incongruità con i piani dei comuni limitrofi.
Le istruttorie verranno avviate anche nel caso in cui non tutti i comuni contermini al comune istruito siano provvisti del piano di classificazione acustica. Resta inteso che i comuni che lo redigeranno successivamente dovranno tenere conto del piano per cui è stato rilasciato il parere di congruità.
RILASCIO DEL PARERE DI CONGRUITA’ CON I PIANI DEI COMUNI CONTERMINI
(Allegato 1):
A seguito dell’istruttoria del Piano di Classificazione Acustica di un Comune e una volta redatta la scheda di sintesi con evidenziati per ciascun tratto congruità e incongruità si opera come segue:
1. CONGRUITA’: nel caso in cui tutti i tratti del Comune in esame non evidenzino incongruità la Provincia rilascerà il Parere di Congruità al comune stesso e l’iter sarà da ritenersi concluso.
2. INCONGRUITA’: Nel caso di incongruenza la Provincia avvia un meccanismo di consultazione con le amministrazioni interessate.
- La Provincia comunica l’incongruenza al comune istruito e anche agli altri comuni contermini.
- La Provincia convoca una Riunione Istruttoria con tutti i Comuni contermini dove illustra gli esiti dell’istruttoria e nei tratti di incongruenza suggerisce una proposta d’intervento che dovrà essere concertata.
- La Provincia ufficializza gli Esiti della Riunione Istruttoria, che comunica al Comune istruito e ai Comuni contermini, invitandoli ad adottare gli interventi proposti per adeguare il Piano di Classificazione Acustica in tempi prefissati.
- I Comuni interessati inviano alla Provincia, entro i tempi stabiliti, le modifiche per rendere congruente il Piano.
Al termine di questa procedura la Provincia effettua una nuova valutazione di congruità.
Si potranno verificare due eventualità:
A. dalla verifica il piano risulta congruente, in tal caso la Provincia rilascia il Parere di Congruità stesso e l’iter è da ritenersi concluso.
B. dalla verifica il piano risulta ancora incongruente. In questo caso la Provincia conclude l’iter istruttorio rilasciando un Parere Vincolante.
RILASCIO DEL PARERE VINCOLANTE E/O DIFFIDA
(Allegato 2)
Nel caso in cui in cui si verifichi che i Comuni non adeguino il Piano di classificazione acustica dopo l’iter di concertazione sopra descritto, la Provincia rilascia un Parere Vincolante per gli stessi comuni interessati. Se il Comune inadempiente è fuori provincia, il parere viene inviato alla Provincia competente per le successive determinazioni.
A questo punto si ipotizzano due possibili risultanze:
1. Il Comune recepisce il parere, a seguito di ciò viene rilasciato il Parere di congruità e l’iter è da ritenersi concluso.
2. ll Comune non recepisce il parere, la Provincia diffida il Comune ad adeguarsi entro 3 mesi, in caso di ottemperanza nomina un commissario ad acta nei termini di legge (LR 21/99 art. 3, comma 10).
fonte : Provincia di Padova