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ACUSTICA:
Sentenza della Corte Costituzionale sulla Legge Comunitaria 2009

In maggio la Corte Costituzionale, con la sentenza 103/2013, ha dichiarato incostituzionale l’Art. 15, c. 1°, lett. c), della legge 04/06/2010, n. 96, (sostitutivo dell'art. 11, c. 5°, della legge 07/07/2009, n. 88).
L’incostituzionalità riguarda sostanzialmente la retroattività introdotta dalla Legge Comunitaria 2009 per cui dovrebbe tornare in vigore la formulazione della legge 07/07/2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008) secondo la quale «[…] la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti […] non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge»

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Data

Argomento

 Link

 
novembre  2009 All'art. 11, comma 5, della legge Comunitaria 2008, si dispone la temporanea sospensione
della disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici
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febbraio 2010 L'UNI definisce la prima classificazione acustica degli edifici   >>>

marzo
2010
Approvato il DDL Comunitaria 2009 (C. 2449-B)   >>>

maggio
2011

D.L. 13 maggio 2011 , n. 70 "Prime disposizioni urgenti per l'economia".
All’art. 5 “Costruzioni private” si legge che:

Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
“3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento”.

 
 

luglio
2011
La Legge 12 luglio 2011 n° 106 pubblicata sulla G.U. n° 160 del 12 luglio 2011, ha convertito in legge il D.L. 13 maggio 2011 n° 70.
Sono state confermate le prescrizioni del Decreto Legge. Per quanto riguarda l’acustica edilizia in sostanza è indicato che:
Nei comuni che hanno proceduto alla classificazione acustica del territorio comunale, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimeno.
 

settembre
2011
Acustica in edilizia, il punto della situazione
A più di un anno dalla pubblicazione della norma UNI 11367, non è stato ancora emanato un Decreto che imponga per legge la classificazione acustica delle unità immobiliari. Ad oggi quindi la classificazione acustica è volontaria. Non obbligatoria. Sono ancora in vigore i limiti imposti dal DPCM 5-12-1997.
Il Ministero dell’Ambiente e le Associazioni legate al mondo delle costruzioni stanno lavorando per proporre, nei prossimi mesi, la bozza per un nuovo Decreto. È questo quindi il momento per iniziare a imparare a costruire rispettando le classi definite nella norma tecnica.
La classificazione acustica infatti può essere considerata una nuova opportunità. Sia per i committenti, che desiderano far realizzare o acquistare immobili con determinate prestazioni acustiche, sia per i costruttori che per primi proporranno sul mercato edifici in classi elevate.
 

febbraio
2012
SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Il DPR 19 ottobre 2011, n. 277, in vigore dal 18/02/2012 regola la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese. L’articolo 4 del decreto esclude le attività a bassa rumorosità, elencate nell’allegato B, dall’obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico, a meno che non utilizzino impianti di diffusione sonora. La documentazione di impatto acustico potrà essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della L. 447/1995 nel caso in cui le emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale e dal DPCM 14 novembre 97. Nei casi in cui i limiti di cui sopra siano superati resta l’obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale.