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ACUSTICA:
Sentenza della Corte Costituzionale sulla Legge Comunitaria 2009
In maggio la Corte Costituzionale, con la sentenza 103/2013, ha dichiarato
incostituzionale l’Art. 15, c. 1°, lett. c), della legge 04/06/2010,
n. 96, (sostitutivo dell'art. 11, c. 5°, della legge 07/07/2009,
n. 88).
L’incostituzionalità riguarda sostanzialmente la retroattività introdotta dalla
Legge Comunitaria 2009 per cui dovrebbe tornare in vigore la formulazione della
legge 07/07/2009,
n. 88 (Legge comunitaria 2008) secondo la quale «[…] la disciplina relativa ai
requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti […] non trova
applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra
costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge»
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(Documento riservato Soci ANIT)
Data |
Argomento |
Link | |||
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novembre 2009 | All'art. 11, comma 5, della legge Comunitaria
2008, si dispone la temporanea sospensione della disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici |
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febbraio 2010 | L'UNI definisce la prima classificazione acustica degli edifici | >>> | |||
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marzo 2010 |
Approvato il DDL Comunitaria 2009 (C. 2449-B) | >>> | |||
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maggio 2011 |
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luglio 2011 |
La Legge 12 luglio 2011 n° 106
pubblicata sulla G.U. n° 160 del 12 luglio 2011, ha convertito in legge
il D.L. 13 maggio 2011 n° 70. Sono state confermate le prescrizioni del Decreto Legge. Per quanto riguarda l’acustica edilizia in sostanza è indicato che: Nei comuni che hanno proceduto alla classificazione acustica del territorio comunale, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimeno. |
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settembre 2011 |
Acustica in edilizia, il punto della
situazione A più di un anno dalla pubblicazione della norma UNI 11367, non è stato ancora emanato un Decreto che imponga per legge la classificazione acustica delle unità immobiliari. Ad oggi quindi la classificazione acustica è volontaria. Non obbligatoria. Sono ancora in vigore i limiti imposti dal DPCM 5-12-1997. Il Ministero dell’Ambiente e le Associazioni legate al mondo delle costruzioni stanno lavorando per proporre, nei prossimi mesi, la bozza per un nuovo Decreto. È questo quindi il momento per iniziare a imparare a costruire rispettando le classi definite nella norma tecnica. La classificazione acustica infatti può essere considerata una nuova opportunità. Sia per i committenti, che desiderano far realizzare o acquistare immobili con determinate prestazioni acustiche, sia per i costruttori che per primi proporranno sul mercato edifici in classi elevate. |
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febbraio 2012 |
SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI
IMPATTO ACUSTICO Il DPR 19 ottobre 2011, n. 277, in vigore dal 18/02/2012 regola la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese. L’articolo 4 del decreto esclude le attività a bassa rumorosità, elencate nell’allegato B, dall’obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico, a meno che non utilizzino impianti di diffusione sonora. La documentazione di impatto acustico potrà essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della L. 447/1995 nel caso in cui le emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale e dal DPCM 14 novembre 97. Nei casi in cui i limiti di cui sopra siano superati resta l’obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale. |