Normativa di riferimento
Statale
Regionale
Provinciale
Estratti normativa:
Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59"
Art. 31 Conferimento di funzioni agli enti locali
1. Sono attribuite agli enti locali, in conformita' a quanto disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale.
2. Sono attribuite in particolare
alle province, nell'ambito delle
linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali,
le seguenti funzioni:
a) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle
fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
b) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di
produzione di energia;
c) il controllo sul rendimento
energetico degli impianti termici.
Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE
LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112
Art. 44 - Funzioni delle Province
1. Sono sub-delegate
alle province le funzioni
relative alla concessione ed erogazione dei contributi in conto capitale a
sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia, di cui
all'articolo 8 della legge n. 10/1991.
2. Le province esercitano inoltre, nell'ambito delle linee di indirizzo e di
coordinamento previste dai piani energetici regionali, le funzioni di cui
all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, relative:
a) alla redazione e adozione dei programmi di intervento per la promozione delle
fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
b) all'autorizzazione all’installazione ed all’esercizio degli impianti di
produzione di energia, inferiori a 300 MW, salvo quelli che producono energia da
rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" per i quali la
competenza al rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione,
installazione ed esercizio resta disciplinata dall'articolo 4, comma 1, lettera
f), numero 2 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 21
gennaio 2000, n. 3 ; in tal caso, il provvedimento che approva il progetto ed
autorizza la costruzione dell'impianto costituisce anche autorizzazione alla
produzione di energia;
c) al controllo sul rendimento
energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000
abitanti.
2 bis. Le province autorizzano, ai sensi dell’articolo 52 quater del DPR 8
giugno 2001, n. 327 “Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica
utilità”, i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il
territorio di due o più comuni. (Comma aggiunto da art. 1,
comma 3, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 5)
Decreto Legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
Art. 9. Funzioni delle
regioni e degli enti locali
(così
modificato dall'articolo 4 del d.lgs. n. 311 del 2006)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto.
2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attività, le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a:
a) ridurre il consumo di energia e i livelli di
emissioni inquinanti;
b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;
c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;
d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonché per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. In questo caso, stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, di comunicare ai Comuni le principali caratteristiche del proprio impianto e le successive modifiche significative e per i soggetti di cui all'articolo 17 del d.P.R. 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi.
3-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti:
a)
la realizzazione di campagne di
informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione
con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione dei
decreti del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 concernenti
l'efficienza energetica negli usi finali;
b) l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;
c) l'applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i
principi generali del presente decreto legislativo;
d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici
presumibilmente a più bassa efficienza;
e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente
decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali;
f) la facoltà di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di
finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di
miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell'attestato di
certificazione energetica, o in occasione delle attività ispettive di cui
all'allegato L, comma 16.
3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 3-bis, i comuni possono richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire gli elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato, la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di energia elettrica.
3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter.
3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo.
4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le autorità competenti effettuano, con le stesse modalità previste al comma 2, ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riferiscono periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione del presente decreto.
5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali considerano, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti
Allegato L - Regime transitorio per esercizio e manutenzione degli impianti termici (adeguato al D.Lgs 311/06).
.....
8. Al termine delle operazioni di controllo di cui ai commi 5, 6 e 7 ed eventuale manutenzione dell'impianto, l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere un rapporto, conformemente all'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, da rilasciare al responsabile dell'impianto. L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato ai libretti di cui all'art. 11, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare superiore o uguale a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere conforme al modello di cui all'allegato F al presente decreto.Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere conforme al modello di cui all'allegato G al presente decreto.
9. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'allegato H al presente decreto.
10. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati all'allegato H al presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il cittadino si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, una ulteriore verifica da parte dell’autorità competente di cui al successivo comma 14, tale scadenza viene sospesa fino all’ottenimento delle definitive risultanze della ispezione effettuata da parte dell’autorità medesima.
11. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati all'allegato H al presente decreto, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) ed h), dell'art. 9, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche.
12. Ai sensi dell'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4 del
decreto 19 agosto 2005, n. 192,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autorità competenti,
nell'ambito delle proprie competenze territoriali, in un quadro di azioni che
promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese
informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, effettuano gli
accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al
contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti
termici.
I risultati delle ispezioni eseguite sugli impianti termici
sono allegati al libretto di centrale o al libretto
di impianto di cui all'art. 11, comma 9, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, annotando i riferimenti negli spazi
appositamente previsti.
13. In caso di affidamento ad organismi esterni delle attività di cui al comma 12, le amministrazioni pubbliche affidanti stipulano con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli stessi soddisfino, con riferimento alla specifica attività prevista, i requisiti minimi di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche. Requisito essenziale degli organismi esterni è la qualificazione individuale dei tecnici che opereranno direttamente presso gli impianti dei cittadini.
14. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autorità competenti, nell’ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli enti e gli organismi da esse delegati, provvedono ai compiti di cui al precedente comma 12, accertano la rispondenza alle norme di legge degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti. A tal proposito è resa obbligatoria la trasmissione, da parte dei manutentori degli impianti termici o di altri soggetti ritenuti pertinenti con le modalità ed entro i termini stabiliti dal predetto provvedimento, del più recente rapporto di controllo e manutenzione di cui al comma 8.
15. La trasmissione di detto rapporto di controllo tecnico deve pervenire all’amministrazione competente, o all’organismo incaricato, con timbro e firma dell’operatore e con connessa assunzione di responsabilità, almeno con le seguenti scadenze temporali
a) ogni due anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
b) ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare minore di 35 kW.
16. L'amministrazione competente o l'organismo incaricato
provvedono all'accertamento di tutti i rapporti di
controllo tecnico pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, ad
attivarsi presso gli utenti finali affinchè questi ultimi procedano agli
adeguamenti che si rendono necessari. I medesimi soggetti provvedono annualmente
ad ispezioni da effettuarsi presso gli utenti finali ai fini del riscontro del
rispondenza alle norme di legge e della veridicità dei
rapporti di controllo tecnico trasmessi, per almeno il 5% degli impianti
presenti nel territorio di competenza, a partire da
quelli per i quali non sia pervenuto alcun rapporto di
controllo tecnico.
Nel condurre la fase ispettiva presso gli utenti finali l'amministrazione
competente o l'organismo incaricato pongono attenzione ai casi in cui si
evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti e possono programmare
le ispezioni a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si
abbia una indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il
campione in modo da evitare distorsioni di mercato.
17. Nell’ambito della fase ispettiva di cui al precedente comma 12, nel caso di impianti termici dotati di generatore di calore di età superiore a quindici anni, le autorità competenti effettuano le ispezioni all’impianto termico nel suo complesso, conformemente al comma 4, articolo 9, decreto 19 agosto 2005, n. 192. In aggiunta a quanto già previsto ai commi 12, 13, 14, 15 e 16, l’azione di ispezione e consulenza nei confronti dei cittadini si esplica:
a) per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 350 kW, con la determinazione del rendimento medio stagionale dell’impianto e con la realizzazione di una diagnosi energetica dell’impianto che individui gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe nel sistema di certificazione energetica in vigore;
b) per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 350 kW, con la determinazione del rendimento di produzione medio stagionale del generatore e con una relazione che evidenzi l’eventuale convenienza della sostituzione del generatore stesso e di altri possibili interventi impiantistici ed edilizi in materia di energia;
c) con la consegna al proprietario, al conduttore, all’amministratore o al terzo responsabile, dei documenti di diagnosi energetica o della relazione predisposte in funzione delle potenze nominali del focolare precedentemente dette.
18. La consegna della documentazione di diagnosi di cui alla lettera c) del comma precedente costituisce titolo abilitativo per la realizzazione, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e salvo eventuali diverse indicazioni contenute nella documentazione medesima.
19. Entro il 31 dicembre 2007 le amministrazione competenti, o gli organismi incaricati di cui sopra inviano alla regione o provincia autonoma di appartenenza, una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuati nell'ultimo biennio. La relazione è aggiornata con frequenza biennale.
20. Le attività di accertamento e ispezione avviate dagli enti
locali ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, prima
della data di entrata in vigore del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, conservano la loro validità e possono essere portate
a compimento secondo la normativa preesistente per un biennio a partire dalla
predetta data di entrata in vigore.
Nell’ambito dell’accertamento si comprende l’acquisizione
dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli
impianti termici presenti sul territorio e la dichiarazione di avvenuto
controllo e manutenzione degli stessi. Quest’ultima deve essere redatta nel
rispetto di quanto previsto ai precedenti commi 14 e 15.