1° Decreto Attuativo

 Pubblicato sulla G.U. n. 132 del 10 giugno 2009 il D.P.R. 2 aprile 2009 , n. 59 recante "Attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, concernente attuazione della direttiva 2002/91/ce sul rendimento energetico in edilizia."

Il testo, in vigore dal 25 giugno 2009, conferma, in linea generale, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 115/2008 e nell'allegato I del decreto legislativo 192/2005.
Il suddetto provvedimento ribadisce (art. 3) l'adozione delle norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300 parte 1 e 2.

All'articolo 4 il testo approvato fissa i requisiti minimi della prestazione energetica degli impianti e degli edifici nuovi ed esistenti, confermando quelli già stabiliti all'allegato I del decreto legislativo 192/2005, con l'aggiunta di alcune ulteriori disposizioni, tra le quali spicca l'introduzione di un valore massimo ammissibile della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio (Epe,inv).

Il regolamento, inoltre:

 

2° Decreto Attuativo

 Il 10 Luglio 2009 è stato pubblicato in G.U.n. 158  il Decreto Ministeriale 26.06.2009 contenente le "Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici".  Il Decreto è in vigore dal 25.07.2009.

 

 3° Decreto Attuativo

i due Regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005 e succ.completano finalmente il quadro normativo:

D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 75    link al Decreto
in vigore dal 12 Luglio 2013

CERTIFICATORI ENERGETICI
consentirà di svolgere l’attività a:

- i tecnici abilitati, sia dipendenti di enti pubblici o di società di servizi pubbliche o private che liberi professionisti, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: laurea in architettura, ingegneria, agraria, scienze forestali, diploma di perito industriale, geometra, perito agrario;

- gli enti pubblici o gli organismi di diritto pubblico accreditati che svolgono attività di ispezione del settore edile e degli impianti;

- le società di servizi energetica (ESCo).

I tecnici dovranno frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica della durata minima di 64 ore.

L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) ha valenza di atto pubblico, con la responsabilità diretta del tecnico lo firma, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale “Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità”.

Il Regolamento si applicherà nelle Regioni e Province autonome che non hanno una propria disciplina in materia di qualificazione dei certificatori energetici, e comunque fino all’entrata in vigore delle norme regionali. Le Regioni e Province autonome che invece hanno già legiferato su questo tema devono adeguare la propria normativa per renderla coerente con quella nazionale.

 

 

 

D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74    link al Decreto
in vigore dal 12 Luglio 2013

IMPIANTI TERMICI
Nell’adeguarsi alle norme europee sulle procedure per l’ispezione e manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, l’Italia introduce misure semplificate per gli impianti con una potenza minore di 100 Kw, che rappresentano il 90% del totale.

Oltre alle procedure, il decreto definisce i requisiti dei soggetti responsabili della manutenzione e delle ispezioni sugli impianti. Per garantire un monitoraggio adeguato, viene inoltre promosso il Catasto territoriale degli impianti termici, da sviluppare in modo connesso con le banche dati relative agli attestati di prestazione energetica.