ORDINANZA SOSPENSIONE LAVORI
Se a seguito sopralluogo emergono delle opere in contrasto
con la disciplina urbanistica, entro 15 giorni va emessa dal dirigente o
responsabile dell'ufficio, l'ordinanza di sospensione lavori.
La dizione in assenza di titolo edilizio può essere usata nel caso
che la qualificazione dell'intervento abusivo non sia certa.
Tale qualificazione va fatta entro i successivi 45 giorni termine previsto per
emettere il provvedimento definitivo.
Anche se i lavori dovrebbero essere in corso per giustificare l'ordinanza di sospensione,
è consigliabile emetterla anche se i lavori sono presumibilmente ultimati.
SCHEMA
COMUNE DI ……………………
Provincia di Belluno
Prot.
……………..
data, ………………………..
Ord. n. …………….
ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI
(art. 27 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 91,
3° comma, L.R. 27.6.1985 n. 61)
IL DIRIGENTE / RESPONSABILE DELL’UFFICIO
VISTO il rapporto dell’Ufficio tecnico comunale e Polizia municipale dal quale risulta che sono in corso di esecuzione lavori in località ……………….. su terreno censito al N.C.T. al Fg. ……., Mapp. …….. in assenza/difformità di permesso di costruire oppure in assenza/difformità di denuncia di inizio attività oppure in assenza/difformità di titolo abilitativo
PRECISATO che le opere edilizie rilevate consistono in:
descrizione
ACCERTATO che:
Proprietario dell’immobile risulta: nome e cognome dati anagrafici
Titolare del permessi/DIA risulta: nome e cognome dati anagrafici
Committente dei lavori risulta: nome e cognome dati anagrafici
Ditta esecutrice dei lavori: nome e cognome dati anagrafici / lavori in economia
Direttore dei Lavori: nome e cognome dati anagrafici / non nominato
VISTO il vigente Piano Regolatore con annesso Regolamento Edilizio e Norme Tecniche di Attuazione;
VISTO il 3° comma dell’art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
VISTO il 3° comma dell’art. 91 della Legge Regionale 27.6.1985 n. 61;
O R D I N A
Ai Signori:
Proprietario, Titolare, Committente, Ditta esecutrice, Direttore dei lavori,
di sospendere immediatamente i lavori, in premessa indicati, con riserva dei provvedimenti di cui al Titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e del Capo III della Legge Regionale 27.6.1985 n. 61, senza pregiudizio di quelli di carattere amministrativo e penale connessi all’infrazione.
Si riserva di comunicare entro i successivi 45 giorni dalla data della presente ordinanza i provvedimenti che si riterrà di adottare.
La presente ordinanza, oltre alle suindicate persone, viene trasmessa:
- al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno;
- al Ministro dei Lavori Pubblici tramite la Prefettura di Belluno;
- al Sig. Presidente della Provincia di Belluno;
- all'Ufficio del Genio Civile di Belluno.
- affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. ai sensi dell’art. 16 della Legge 28.1.1977 n. 10 ed in conformità alla Legge 7.8.1990 n. 241.
Il Dirigente / Responsabile dell’Ufficio
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 91 comma 3 LR 61/85
In ogni altro caso di intervento di trasformazione urbanistica e/o edilizia
in assenza o in difformità o con variazioni essenziali dalla concessione o
autorizzazione o dalla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente
assentita, o comunque in contrasto con la disciplina urbanistica, il Sindaco,
entro 15 giorni dalla data dell’accertamento, emette un'ordinanza con
l'ingiunzione di sospendere provvisoriamente ogni attività ed eventualmente fa
apporre sigilli alle opere in costruzione.
L’ordinanza è notificata, nelle forme degli atti
processuali civili o a mezzo del messo comunale, al proprietario e al titolare
della concessione o autorizzazione, quando si tratti di persona diversa, nonché
al committente, all’assuntore e al direttore dei lavori. Le responsabilità
dei soggetti citati è fissata a norma dell’articolo 6 della legge 28 febbraio
1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni.
L’ordinanza è affissa all’albo pretorio del Comune e comunicata, ai sensi
dell’ultimo comma dell’articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, agli
uffici competenti per la cessazione delle forniture e dei servizi pubblici.
L’ordinanza di sospensione decade qualora il Sindaco non adotti un
provvedimento entro 60 giorni.
Nel caso di concessione o autorizzazione tacitamente assentita che risulti in
contrasto con le norme o i regolamenti vigenti, quando si tratti di vizi del
procedimento e/o di difformità progettuali o esecutive parziali, il Sindaco,
entro 60 giorni dall’ordinanza di sospensione, indica le illegittimità
rilevate e assegna un termine, non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90
giorni, per consentire la sanatoria del procedimento e/o provvedere alle
modifiche richieste; quando invece si tratti di vizi o di difformità insanabili
oppure a seguito di inutile decorso del termine assegnato, il Sindaco ha 60
giorni di tempo, rispettivamente dall’ordinanza di sospensione o dalla
scadenza del termine assegnato, per adottare il provvedimento definitivo
conseguente all’abusività accertata.
Art. 27 comma 3 DPR 380/01
Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.