ORDINANZA SOSPENSIONE LAVORI

ORDINANZA SOSPENSIONE LAVORI

Se a seguito sopralluogo emergono delle opere in contrasto con la disciplina urbanistica, entro 15 giorni va emessa dal dirigente o responsabile dell'ufficio,  l'ordinanza di sospensione lavori.
La dizione in assenza di titolo edilizio  può essere usata nel caso che la qualificazione dell'intervento abusivo non sia certa.
Tale qualificazione va fatta entro i successivi 45 giorni termine previsto per emettere il provvedimento definitivo.
Anche se i lavori dovrebbero essere in corso per giustificare l'ordinanza di sospensione, è consigliabile emetterla anche se i lavori sono presumibilmente ultimati.  


SCHEMA 

 

 COMUNE DI ……………………

Provincia di Belluno

 Prot.  ……………..                                                             data, ………………………..
Ord. n. …………….

 

ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI
(art. 27 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 91, 3° comma, L.R. 27.6.1985 n. 61)

  

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE DELL’UFFICIO

  

            VISTO il rapporto dell’Ufficio tecnico comunale e Polizia municipale dal quale risulta che sono in corso di esecuzione lavori in località ……………….. su terreno censito al N.C.T. al Fg. ……., Mapp. …….. in assenza/difformità di permesso di costruire oppure in assenza/difformità di denuncia di inizio attività oppure in assenza/difformità di titolo abilitativo

             PRECISATO che le opere edilizie rilevate consistono in:

descrizione

            ACCERTATO che:

Proprietario dell’immobile risulta:  nome e cognome dati anagrafici

Titolare del permessi/DIA risulta:  nome e cognome dati anagrafici

Committente dei lavori risulta:  nome e cognome dati anagrafici

Ditta esecutrice dei lavori: nome e cognome dati anagrafici / lavori in economia

Direttore dei Lavori:  nome e cognome dati anagrafici / non nominato

 

            VISTO il vigente Piano Regolatore con annesso Regolamento Edilizio e Norme Tecniche di Attuazione;

            VISTO il 3° comma dell’art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

            VISTO il 3° comma dell’art. 91 della Legge Regionale 27.6.1985 n. 61;

 

O R D I N A

Ai Signori:

Proprietario, Titolare, Committente, Ditta esecutrice,  Direttore dei lavori,

di sospendere immediatamente i lavori, in premessa indicati, con riserva dei provvedimenti di cui al Titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e del Capo III della Legge Regionale 27.6.1985 n. 61, senza pregiudizio di quelli di carattere amministrativo e penale connessi all’infrazione.

             Si riserva di comunicare entro i successivi 45 giorni dalla data della presente ordinanza i provvedimenti che si riterrà di adottare.

             La presente ordinanza, oltre alle suindicate persone, viene trasmessa:

- al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno;

- al Ministro dei Lavori Pubblici tramite la Prefettura di Belluno;

- al Sig. Presidente della Provincia di Belluno;

- all'Ufficio del Genio Civile di Belluno.

- affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

 

            Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. ai sensi dell’art. 16 della Legge 28.1.1977 n. 10 ed in conformità alla Legge 7.8.1990 n. 241.

 

     Il Dirigente / Responsabile dell’Ufficio
                                           


RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 91 comma 3 LR 61/85

In ogni altro caso di intervento di trasformazione urbanistica e/o edilizia in assenza o in difformità o con variazioni essenziali dalla concessione o autorizzazione o dalla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita, o comunque in contrasto con la disciplina urbanistica, il Sindaco, entro 15 giorni dalla data dell’accertamento, emette un'ordinanza con l'ingiunzione di sospendere provvisoriamente ogni attività ed eventualmente fa apporre sigilli alle opere in costruzione.
L’ordinanza è notificata, nelle forme degli atti processuali civili o a mezzo del messo comunale, al proprietario e al titolare della concessione o autorizzazione, quando si tratti di persona diversa, nonché al committente, all’assuntore e al direttore dei lavori. Le responsabilità dei soggetti citati è fissata a norma dell’articolo 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni.
L’ordinanza è affissa all’albo pretorio del Comune e comunicata, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, agli uffici competenti per la cessazione delle forniture e dei servizi pubblici.
L’ordinanza di sospensione decade qualora il Sindaco non adotti un provvedimento entro 60 giorni.
Nel caso di concessione o autorizzazione tacitamente assentita che risulti in contrasto con le norme o i regolamenti vigenti, quando si tratti di vizi del procedimento e/o di difformità progettuali o esecutive parziali, il Sindaco, entro 60 giorni dall’ordinanza di sospensione, indica le illegittimità rilevate e assegna un termine, non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni, per consentire la sanatoria del procedimento e/o provvedere alle modifiche richieste; quando invece si tratti di vizi o di difformità insanabili oppure a seguito di inutile decorso del termine assegnato, il Sindaco ha 60 giorni di tempo, rispettivamente dall’ordinanza di sospensione o dalla scadenza del termine assegnato, per adottare il provvedimento definitivo conseguente all’abusività accertata.

 

 Art. 27 comma 3 DPR 380/01

Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.