Normativa di riferimento
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Art. 40 (L) - Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione
(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26; D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)
1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell’intervento.
2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al comune.
3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottati le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.
4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell’intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il responsabile dell’abuso è tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la regione dispone l’esecuzione in danno dei lavori.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, realizzati in assenza di denuncia di inizio attività o in contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
Art. 100 - Poteri sostitutivi.
Qualora il Consiglio Comunale o il Sindaco, nello
svolgimento delle funzioni di cui al presente titolo, entro i termini previsti,
non compiano gli atti o non provvedano agli adempimenti, cui sono espressamente
obbligati, il Presidente della Provincia, salva l’ipotesi di rimedi
diversamente previsti per la singola fattispecie esercita, entro 30 giorni, i
propri poteri sostitutivi promuovendo d'ufficio, ove possibile, la convocazione
del Consiglio Comunale per la deliberazione dell’atto previsto oppure
adottando i provvedimenti altrimenti di competenza del Sindaco, dandone
contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria, quando si
tratti di inerzia rilevante ai fini dell’esercizio dell’azione penale.
Nel primo caso, l’inutile decorso del nuovo termine
comporta per il Presidente della Provincia la facoltà di nominare un
Commissario per gli atti e gli adempimenti del Consiglio Comunale.
Nei casi di particolare gravità e di inerzia del Sindaco e
del Presidente della Provincia, il Presidente della Giunta Regionale, su
segnalazione o di propria iniziativa, può promuovere ispezioni e accertamenti
diretti a controllare la rispondenza dell’attività costruttiva alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente.
Nei casi in cui al precedente comma, il Presidente della
Giunta Regionale può altresì, con provvedimento motivato e previa diffida al
Sindaco e al Presidente della Provincia, sostituirsi al Presidente della
Provincia di fronte alla sua inerzia nell’esercizio dei poteri sostitutivi.