Il ricorso al condono edilizio è precluso nei seguenti casi:
Opere eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per delitti di cui al Codice penale o da terzi per suo conto; (allo scopo va allegata alla domanda si condono apposita dichiarazione)
Opere per le quali non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico come da Ordinanza P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274;
Opere per le quali non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell'area di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali
Opere realizzate su immobili soggetti a vincoli qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere , in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; (Di conseguenza, sono suscettibili di sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli istituiti dopo la loro esecuzione, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio indipendentemente dalla conformità urbanistico-edilizia ma con il sempre necessario parere favorevole della amministrazione preposta alla tutela del vincolo)
Opere realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale
Opere su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco.
Opere realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico.
…………………
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
a)
siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza
definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del
Codice penale o da terzi per suo conto;
b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico,
rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 8 maggio 2003, n.
105;
c) non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell'area di proprietà
dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalità e condizioni di
cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e del presente decreto;
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di
leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde
acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree
protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della
esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo
edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con
provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente
importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490 (ora
articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.),;
f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 e
indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1
dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere
non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati
percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria è sufficiente
l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri
del ministero dell'Interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio siano
state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi;
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio
marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso
civico.
(lettera così sostituita
dall'articolo 4, comma 125, legge n. 350 del 2003)
………………………………………
art.
32. Opere costruite su aree sottoposte a vincolo
(articolo così sostituito dall'articolo 32, comma 43, legge n. 326 del 2003)
1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a
vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla
tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle
suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il
rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la
violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di
violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie
coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte. 2. Sono
suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su
aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:
a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni
e dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate secondo il
disposto del quarto comma dell'articolo 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad
edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le previsioni
delle varianti di recupero di cui al capo III;
c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli
articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190 e successive
modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla
sicurezza del traffico.
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere, si
applicano le disposizioni dell'articolo 33.
4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto
previsto dall'articolo 20, comma 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato
dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla
tutela del patrimonio storico artistico alla tutela della salute preclude il
rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria.
5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici
territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il
rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato
anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle
condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su
cui insiste la costruzione.La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato
di usi civici, viene espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro
il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità
all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle
costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie,
con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le
condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale
dell'agenzia del Demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di
sanatoria ai sensi della presente legge e dell'articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, con riguardo al valore del terreno come risultava
all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla
variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati al momento della determinazione di detto valore. L'atto di
disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie
per una durata massima di anni sessanta, è stabilito dall'ente proprietario non
oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato.
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui
all'articolo 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , il rilascio della
concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione
della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è
determinato dall'agenzia del Territorio in rapporto al vantaggio derivante
dall'incorporamento dell'area.
7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si
applicano le sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
art. 33. Opere non suscettibili di sanatoria
1. Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando
siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino
inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere
stesse:
a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti
urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici,
archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;
b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine,
lacuali e fluviali;
c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza
interna; d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree.
2. Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed
immobili assoggettati alla tutela della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (ora
Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.), e che non siano
compatibili con la tutela medesima.
3. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si
applicano le sanzioni previste.
………………………….
3. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 32, commi 26 e 27, della legge sul condono, nelle aree assoggettate ai vincoli di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie" e successive modificazioni, sono suscettibili di sanatoria edilizia, a condizione che l’intervento non sia precluso dalla disciplina di tutela del vincolo, esclusivamente i seguenti interventi, ancorché eseguiti in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo:
a) i mutamenti di destinazione d’uso, con o senza opere, qualora la nuova destinazione d’uso sia residenziale e non comporti ampliamento dell'immobile;
b) le opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di volume.