QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La legislazione italiana in materia di inquinamento acustico fino al 1995 mancava di un inquadramento generale del problema con la definizione di criteri, competenze, scadenze, controlli e sanzioni. La precedente legislazione, DPCM 1 marzo 1991, ha rappresentato il primo strumento di intervento avutosi in Italia, e ha provveduto solamente a fissare i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.
Solo in seguito, la legge 447/95, dopo aver fissato le finalità e definito l’inquinamento acustico in maniera più ampia e articolata rispetto al d.p.c.m. 1 marzo 1991 ha definito le sorgenti di rumore ed i valori limite stabilendo le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti gestori o proprietari delle infrastrutture di trasporto in materia di inquinamento acustico, fornendo indicazioni per la predisposizione di piani di risanamento acustico e per le valutazioni di impatto acustico. Essa fissa infine le sanzioni amministrative per il superamento dei limiti ed indica gli organismi preposti ai controlli.
DECRETI DERIVANTI DALLA LEGGE QUADRO
Alcune attuazioni della Legge Quadro sono rappresentate dal DPCM 14 novembre 1997 per la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore e il Decreto 16 marzo 1998 che riguarda le tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico.
Per la classificazione delle strade è stato emanato il DPR 30 marzo 2004 n.142 e per il traffico ferroviario il DPR n. 459 del 18 novembre 1998 che fissano i limiti di emissione.
In particolare, con il DPCM del 14 novembre 1997 vengono definiti i valori limite delle seguenti sorgenti sonore:
• limiti di emissione sono i valori massimi di rumore che possono essere emessi da una sorgente sonora, misurati in prossimità della sorgente stessa.
• limiti di immissione rappresentano i valori massimi di rumore che possono essere immessi nell’ambiente abitativo o esterno, misurati in prossimità dei recettori.
Questi ultimi si distinguono, a loro volta, in assoluti (determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale) e differenziali (determinati con riferimento alla differenza tra livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo).
mentre i limiti assoluti d’immissione hanno la finalità primaria di tutelare dall’inquinamento acustico l’ambiente inteso in senso ampio, i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dall’essere umano, mirano precipuamente alla salvaguardia della salute pubblica
Devono essere determinati, inoltre, valori di attenzione (quelli che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente) e valori di qualità (gli obiettivi di tutela da conseguire nel breve, medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili).
Per quanto riguarda i valori limite di immissione da tutte le sorgenti, il decreto prevede che questi devono essere tali da rispettare il livello massimo di rumore ambientale previsto per la zona in cui il rumore viene valutato.
FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO DECRETO FERROVIE 18 novembre 1998 n°459
“Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed
il contenimento dell’inquinamento da rumore avente origine dall’esercizio
delle infrastrutture delle ferrovie”.
Le disposizioni del decreto si applicano alle infrastrutture esistenti e a
quelle di nuova realizzazione.
Il Decreto prevede due fasce denominate A e B, la prima è più vicina alla
mezzeria dei binari e ha una larghezza di 100 metri, la seconda, più distante
di 150 metri.
Il decreto prevede inoltre dei limiti diversi per le infrastrutture esistenti e
per quelle in progettazione e distingue tra infrastrutture con velocità
inferiore e superiori a 200 km/h.
fonte: Martinelli