Regione Veneto
Un ostacolo che pare interessare solo la Regione Veneto, riguarda gli edifici di nuova costruzione che installano un impianto FV integrato nella copertura. Il gestore della rete (ENEL) per allacciare tali impianti di produzione richiede, come previsto da una norma regionale e alla stregua di una semplice fornitura, l'agibilità dell'edificio, ottenibile dal Comune solo quando l'edificio è completamente ultimato, quindi dopo molti mesi che pregiata energia prodotta dall'impianto è andata sprecata. La norma in questione è l'ormai obsoleto art. 90 comma 4 della LR. 61/85, introdotta nel 1985 con lo scopo di contrastare l'abusivismo edilizio. Ma, nella Regione Veneto, più che ostacolare improbabili abusi, è servita a produrre molta burocrazia ed ora addirittura ad ostacolare la produzione di energia da fonti rinnovabili.
L.R. 61/85 Art. 90 - Certificato di abitabilità e di agibilità.
Le opere conseguenti agli interventi
edilizi e/o urbanistici, per cui è richiesta la concessione, non possono essere
abitate o usate senza il rilascio da parte del Sindaco di un certificato,
rispettivamente, di abitabilità o agibilità.
Il certificato è rilasciato a norma delle leggi vigenti, dopo che sia stata
accertata la conformità della costruzione alle prescrizioni igienico-sanitarie
previste nella concessione rilasciata o nell’istanza tacitamente assentita,
nonché alle altre norme o regolamenti vigenti al momento del rilascio della
concessione.
Il Sindaco è tenuto a comunicare le sue determinazioni entro 60 giorni dalla
richiesta del certificato; l’istanza si intende accolta in caso di inutile
decorso del termine.
Prima del termine di cui al comma precedente e in assenza
del certificato o dopo motivato diniego, è fatto divieto ai Comuni e alle
aziende di erogazione dei servizi pubblici di effettuare le relative forniture,
fatte salve quelle relative a subentri.
Per gli stabilimenti industriali e artigianali le forniture di cui al comma
precedente possono essere effettuate dopo il rilascio della concessione a
edificare. Tali forniture sono revocate in caso di mancato rilascio del
certificato di agibilità entro quattro anni dalla data di inizio lavori.
D.P.R. 380/01 Art. 48 (L) - Aziende erogatrici di servizi pubblici
1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.
2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2.582 a 7.746 euro. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.
3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza della stessa. (comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
3-ter. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull'attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione.
L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti. (comma aggiunto dall'articolo 32 della legge n. 326 del 2003)
L.R. 16/04 - Art. 13 – Disciplina transitoria dell’attività edilizia.
1. Fino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina edilizia trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni, nonché le disposizioni della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni, che regolano la materia dell’edilizia in maniera differente dal testo unico e non siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo unico medesimo.
DPR 2 aprile 2009 , n. 59 - Art. 4. - Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti
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22. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base
alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici pubblici e privati, e'
obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia
termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova
costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di
ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di
energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il
50 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la
produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di
energia. Tale limite e' ridotto al 20 per cento per gli edifici situati nei
centri storici.
23. Le modalita' applicative degli obblighi di cui al comma 22, le
prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di
produzione di energia termica ed elettrica con l'utilizzo di fonti rinnovabili,
sono precisate, in relazione alle dimensioni e alle destinazioni d'uso degli
edifici, con successivo provvedimento ai sensi dell'articolo 4, del decreto
legislativo. Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale, o
l'eventuale impossibilità tecnica di rispettare le presenti disposizioni,
devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui al
comma
25. In mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione e' dichiarata
irricevibile. Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di
ristrutturazione degli stessi conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo, e' obbligatoria l'installazione di impianti
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.