La Regione Veneto non ha adottato una propria disciplina in materia di
certificazione energetica degli edifici, pertanto nel territorio regionale si
applica la normativa nazionale, secondo quanto previsto dall’art. 18 comma 6 del
D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 e confermato dall’art. 3 comma 3 del D.M. 26 giugno
2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.
La certificazione energetica si applica a tutte le categorie di edifici di cui
all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412.
Non rientrano tra le categorie, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano,
depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non
limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili,
purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.
Rimangono esclusi anche i fabbricati isolati con una superficie utile totale
inferiore a 50 metri quadrati e gli altri casi specifici previsti al punto 3
dell’art. 3 del D.Lgs. 192/2005.
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