Regolamento Acustico Comunale

Il Regolamento Acustico è indispensabile  per attuare una efficace azione amministrativa finalizzata alla tutela dall’inquinamento acustico del proprio territorio


Regolamento Acustico Comunale 

        La Legge quadro 447/95, all'art. 6 comma 1, lettera e, prevede che i Comuni adottino regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico; il comma 2 prevede che  i Comuni adeguino i regolamenti locali, prevedendo apposite norme contro l’inquinamento acustico. 

        Molti Comuni hanno approvato il Piano Comunale di Classificazione Acustica, che attribuisce alle diverse zone del territorio comunale i rispettivi limiti acustici, ma pochi  si sono dotati di un Regolamento Acustico e/o hanno adeguato i Regolamenti esistenti, determinando una ridotta efficacia dell’azione amministrativa finalizzata alla tutela dall’inquinamento acustico del proprio territorio.

        Le difficoltà delle Amministrazioni Comunali nell’elaborare Regolamenti e/o adeguare quelli esistenti sono comprensibili  in quanto la normativa sull’inquinamento acustico coinvolge l’Amministrazione nel suo complesso inserendosi in maniera trasversale su altre  normative comunali (es. Edilizia, Urbanistica, Lavori Pubblici, Attività Produttive, ecc.).

        Ogni Regolamento deve essere adattato alle peculiarità del singolo Comune,  in quanto il corpus normativo interessa le attività industriali, le manifestazioni di intrattenimento e spettacolo, gli impianti sportivi,  le macchine per la raccolta rifiuti e a quelle per il taglio dell’erba nei giardini, i locale che generano musica e quantaltro.

 


 

Alcuni esempi di possibili modifiche al regolamento edilizio:

... Le coperture degli edifici devono essere progettate e realizzate in modo da ottimizzare l’isolamento acustico dei locali abitabili sottostanti rispetto ai rumori di impatto per grandine e pioggia. Le soluzioni tecniche adottate per le stesse dovranno pertanto prevedere l’inserimento di uno strato di materiale fonoisolante posizionato in modo da concretizzare, in termini di propagazione del rumore, un disaccoppiamento tra l’estradosso della copertura e le strutture di appoggio sottostanti.

.....Gli interventi di nuova edificazione o ristrutturazione devono essere progettati e realizzati nel rispetto dei requisiti acustici indicati dal DPCM 5.12.97. Tali interventi, inoltre, allorquando includenti la messa in opera di impianti capaci di produrre emissioni acustiche, devono garantire il rispetto di quanto stabilito per le sorgenti sonore dal combinato disposto dai decreti DPCM 14.11.97 e DM 16.3.98 e dal Piano di Zonizzazione acustica.

....alla domanda di agibilità di nuovi edifici contenenti più unità immobiliari va allegata relazione con misurazioni, a firma di un tecnico competente in acustica ai sensi della legge n.447/95, sulla conformità dei requisiti acustici della costruzione al disposto del DPCM 5.12.97 e, per gli impianti tecnologici, accessori o elementi di completamento capaci di produrre emissioni acustiche, sul rispetto dei limiti di cui al DPCM 14.11.97”.

.... Il rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed all’esercizio dei locali di pubblico spettacolo resta correlato all’effettuazione degli adempimenti previsti dal DPCM 14.11.97.

 

 

 

Da adottare:  Regolamento comunale per l’esercizio delle attività rumorose

ART. 1 - Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di livelli di emissioni ed immissioni acustiche correlate ad attività, anche edilizie, sia temporanee che continuative, che possono essere effettuate sul relativo territorio.

ART. 2 - Sono da considerarsi emissioni o immissioni acustiche a carattere temporaneo quelle conseguenti ad attività od iniziative che, comunque di durata non superiore alle 6 ore continuative, non superano, nel caso dovessero riproporsi dopo un’interruzione non inferiore alle 24 ore, le 60 ore complessive annuali. L’ubicazione può anche non essere fissa.

ART. 3 - Sono da considerarsi emissioni o immissioni acustiche a carattere continuativo quelle conseguenti ad attività od iniziative la cui durata temporale è superiore a 6 ore continuative od a 60 ore complessive annuali.

ART. 4 - Le emissioni o immissioni acustiche conseguenti alle attività a carattere temporaneo o continuativo presenti sul territorio comunale devono rispettare i limiti di cui al combinato disposto dal DPCM 14.11.97 e dal Piano di zonizzazione acustica comunale.

ART. 5 - Le attività già operative e le nuove attività, sia a carattere temporaneo che continuativo, potenzialmente in grado di produrre emissioni o immissioni acustiche ordinariamente percepibili vanno autorizzate con atto sindacale per il cui rilascio va presentata specifica domanda accompagnata da una documentazione da elaborarsi in conformità agli Allegati. L’autorizzazione sindacale va poi successivamente richiesta con cadenza biennale e comunque ogni qual volta vengano apportate modifiche significative agli impianti che rappresentano la potenziale causa di emissioni/immissioni di rumore. Rientrano tra le attività per le quali è necessaria l’autorizzazione sindacale di cui al presente articolo anche quelle:

- per la protezione degli immobili contro le intrusioni indesiderate attuate con l’attivazione di apparati elettronici dotati di allarme acustico;

- per la climatizzazione degli ambienti abitativi e per il trattamento dei parametri microclimatici all’interno di celle frigorifere e banchi climatizzati a servizio di strutture commerciali, attuate con l’impiego di specifici impianti;

- per l’intrattenimento degli avventori di pubblici esercizi attuate con l’attivazione di impianti elettroacustici per l’amplificazione e la diffusione sonora. 
L’autorizzazione sindacale va inoltre richiesta per i cantieri edili, stradali o
assimilabili. In siffatti cantieri è comunque obbligatorio l’uso di macchine (quali compressori, generatori elettrici, escavatrici, pale meccaniche, martelli pneumatici, betoniere, gru, ecc.) di tipo silenziato conformemente alle direttive CEE recepite con DM n. 588 del 28.11.1987, DL n.135 del 27.1.92 e DL n.137 del 27.1.1992.

ART. 6 - Per le attività a carattere temporaneo e per quelle a carattere continuativo destinate ad essere delocalizzate, nel caso sussistano obbiettivi aspetti che, pur in presenza di concreti interventi per il contenimento delle emissioni acustiche opportunamente documentati, non consentono di contenere i livelli di tali emissioni e delle consequenziali immissioni acustiche nei limiti di legge, è nella facoltà del Sindaco concedere un’autorizzazione in deroga correlandola a possibili prescrizioni tecniche, operative e gestionali.

ART. 7 - Nel contesto dell’Area Gestione del Territorio e Ambiente viene individuata una Figura che:

- esprime parere sulle domande di rilascio di autorizzazione sindacale anche in deroga ai limiti di norma;

- esprime parere sulla congruenza delle caratteristiche acustiche relative ad iniziative edilizie di prossima attivazione, così come individuate in una relazione di verifica da allegare alla richiesta di concessione, con le specifiche norme vigenti.

Per attività finalizzate a rilievi fonometrici sul territorio il Comune potrà avvalersi di Consulenze specialistiche esterne.

 

 

Per visione, nella pagina Documenti da scaricare sono disponibili dei Regolamenti Acustici approvati.