Con l'emanazione dei decreti attuativi le sanzioni diventano applicabili.
Sono precisate dall’art. 15 del DLgs 192/05 e sono particolarmente
onerose per il Direttore dei lavori che vede accresciute le sue
responsabilità.
Soggetto | Tipologia di violazione | Sanzione |
Professionista qualificato |
Mancato rispetto delle modalità stabilite per la compilazione della relazione tecnica 192 | 30% parcella |
Mancato rispetto delle modalità stabilite per la compilazione attestato di certificazione o qualificazione energetica |
30% parcella | |
Relazione tecnica non veritiera |
70% parcella + segnalazione ordine o collegio |
|
Attestato certificazione o qualificazione energetica non veritiero |
70% parcella + segnalazione ordine o collegio | |
Direttore dei Lavori |
Omesso deposito dell’asseverazione della conformità delle opere o dell’attestato di qualificazione energetica |
50% parcella + segnalazione ordine o collegio |
Asseverazione falsa delle opere o dell’attestato di qualificazione energetica |
5000 euro | |
Proprietario o conduttore, l’amministratore |
Violazione delle norme esercizio impianti | 500-3000 euro |
Manutentore |
Violazione delle norme di controllo e di manutenzione impianti |
1000 – 6000 euro + segnalazione CCIA |
Costruttore |
Omissione dell’attestato di certificazione nel atto di compravendita |
5000-30000 euro |
Proprietario |
Mancata consegna dell’attestato di certificazione energetica (la nullità può essere fatta valere solo dall’acquirente) |
Contratto nullo |
Locatore |
Mancata consegna dell’attestato di certificazione energetica (la nullità può essere fatta valere solo dal conduttore) |
Contratto nullo |
Per le domande di nuovi edifici presentate dopo l’8 ottobre 2005, l’attestato di qualificazione energetica AQE, dovrà essere consegnato dal Direttori dei Lavori al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.
L’attestato di certificazione energetica ACE non va consegnato in Comune ma al proprietario dell'immobile che può allegarlo all’atto di compravendita.
I Comuni possono autorizzare anche l’uso di procedure telematiche per la consegna di questi documenti e autorizzare verifiche in corso d’opera nei cantieri e fino ai cinque anni successivi la fine dei lavori.
Art.
15. Sanzioni
(così
modificato dall'articolo 6 del d.lgs. n. 311 del 2006)
1. Il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 compilata senza il rispetto delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1, o un attestato di certificazione o qualificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato di certificazione o qualificazione energetica non veritieri, è punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di conformità delle opere e dell'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale; l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta al comune la asseverazione di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza dell'attestato di qualificazione energetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la sanzione amministrativa di 5000 euro.
5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
7. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cui all'articolo 6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro.
8. In caso
di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto è
nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'acquirente.*
9. In caso
di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 4, il contratto è
nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.*
* Testo abrogato dalla Legge 133/08
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