D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Art. 27 (L) - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui
vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non
sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta
violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità
giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente
ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle
opere e dispone gli atti conseguenti.
Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
5 - Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’Autorità giudiziaria, al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta Regionale, nonché al Sindaco, il quale verifica entro 30 giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.