Incentivi per il Risparmio Energetico.........    
Molti Comuni improvvisano bandi per incentivare il risparmio energetico, spesso con criteri discutibili, risultati deludenti e alla fin fine ... incrementando la burocrazia.  


Apr. 2010 - agg. Nov. 2010

Bando Comunale

Prendendo spunto dal  bando di incentivazione al risparmio energetico indetto dal Comune,  per poi constatare la non cumulabilità  con la detrazione d'imposta del 55%, di cui alla Finanziaria  L. 27.12.2006 n. 296, come da risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 26.01.2010, una proposta che mira ad eliminare un po' di burocrazia, incentivando realmente il risparmio energetico.


Come semplificare la procedura per la sostituzione delle "Caldaiette"

Sulle caldaiette (Pn < 35 kW), le Amministrazioni Comunali possono attivarsi nella semplificazione delle procedure burocratiche. Gli strumenti legislativi ci sono, basta un provvedimento (vedi determina tipo) per sollevare l’utenza da incombenze e contribuire concretamente a ridurre la burocrazia.

Dal lato urbanistico-edilizio, la sostituzione di una caldaia, grande o piccola che sia, viene da alcuni comuni qualificata come manutenzione ordinaria, (art. 3 c.1 a del DPR 380/01)  mentre da altri Comuni viene a rigore qualificata come manutenzione straordinaria (art. 3 c.1 a del DPR 380/01) con tutto quello che ne consegue come art. 6 del DPR 380/01 Attività edilizai libera.

Sia nel caso di manutenzione ordinaria che manutenzione straordinaria Il D.Lgs prevede una relazione a dimostrazione che la caldaia risperra dei requisiti minimi di rendimento. , : Dia, Progetti, Legge 10, Diritti di segreteria, carteggi vari.


E' comprensibile che gli utenti disposti ad affrontare queste spese siano ben pochi.
Alcuni preferiscono tenersi la vecchia caldaietta,  perdendo con ciò  l'opportunità di consumare meno e di sfruttare l'incentivo  del 55%, altri saltano questo passaggio burocratico. , sostituire però una "caldaietta" senza presentare la prescritta documentazione, può tradursi in un illecito edilizio, sanzionabile come da art. 37 del DPR 380/01 (qualora l'intervento venga inquadrato nella manutenzione straordinaria) oltre, in ogni caso, alle sanzioni previste dalla normativa sul risparmio energetico per l'omissione della relazione prevista dalla legge 10/91.

 

 

Quali sono gli strumenti legislativi che consentono la semplificazione:

Il  DPR 2 aprile 2009, n. 59 e il DL 40/10 convertito nella Legge 22/05/2010 n. 73*
*Purtroppo, a complicare ulteriormente le cose, nella conversione in legge del DL 40/10 è stato reintrodotta la necessità di allegare alla comunicazione una relazione di un tecnico abilitato, benchè  la mancata osservanza comporterebbe una lieve sanzione pecuniaria.
Nel PROVVEDIMENTO TIPO DELL'AUTORITÀ LOCALE si vedrà di superare anche questo inaspettato ostacolo burocratico.
 

Con l'applicazione combinata di questi due provvedimenti da parte del Comune il problema potrebbe essere semplificato, facendo chiarezza evitando al cittadino costose pratiche burocratiche, mettendolo al riparo di possibili sanzioni.

 

PROCEDIMENTO

Riprendendo il testo di una vecchia circolare(13 dicembre 1993, n. 231/F),  il comma 6 f dell’Art. 4  del  DPR 2 aprile 2009, n. 59 in vigore dal 25.06.2009 recita:

f) nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa potenza, e' rimessa alle autorità locali competenti ogni valutazione sull'obbligo di presentazione della relazione tecnica di cui al comma 25 e se la medesima può essere omessa a fronte dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni.

Il Decreto Legge n. 40 del 25 marzo 2010,  convertito con modifiche nella Legge n. 73 del 22 maggio 2010,  modifica l'art. 6 Attività edilizia libera del DPR 380/01, sottoponendo a comunicazione, a determinate condizioni, anche gli interventi di manutenzione straordinaria oltre che la posa di pannelli solari, fotovoltaici e termici,

 

Nella forma che riterrà più opportuna (Determina / Delibera..), il Comune, quale autorità locale competente, potrebbe quindi attivarsi alleviando chi sostituisce una "caldaietta" da incombenze che valgono più di “contributi non cumulabili”.

Se attuata rapidamente va a merito del Comune, e soprattutto al buon senso e "coraggio" del Responsabile Tecnico, il contributo concreto alla rimozione di uno dei tanti  ostacoli burocratici che affliggono l’edilizia.


PROVVEDIMENTO TIPO DELL'AUTORITÀ LOCALE

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
n. ....  del ....

 

OGGETTO: Esenzione dall'obbligo di presentazione della relazione tecnica di cui al comma 25, art. 4 del DPR 2 aprile 2009, n. 59 per la sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.

 

IL RESPONSABILE

 

VISTO il decreti legislativo n. 267 del 18 agosto 2000

 

VISTO la deliberazione della Giunta  ..... con la quale sono stati assegnati ai responsabili dei servizi ......

 

VISTO la Legge n. 73 del 22 maggio 2010 che sostituisce l'articolo 6 del D.P.R 6 giugno 2001, n. 380, sottoponendo  in particolare ad Attività edilizia libera gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

RILEVATO che la sostituzione del generatore di calore si inquadra come  intervento di manutenzione straordinaria che può rientrare nell'attività su elencata, in particolare per le caldaie di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW.

 

VISTO il DPR 2 aprile 2009, n. 59   il cui art. 4 comma  6 lettera f prevede che nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa potenza, è rimessa alle autorità locali competenti ogni valutazione sull'obbligo di presentazione della relazione tecnica di cui al comma 25 e se la medesima può essere omessa a fronte dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni.

SENTITA a tal proposito l'Amministrazione Comunale che al fine di semplificare le procedure ritiene di avvalersi di tal facoltà

 

RITENUTO che la presentazione della relazione tecnica di cui al comma 25 possa essere omessa a fronte dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni (art. 7 del D.M. 22.01.2008 n. 37).

 

RITENUTO ALTRESI' che i lavori di mera sostituzione di una caldaia non incidono sulla conformità agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativi.( art. 6 comma 4^ D.P.R. 380/2001)

 

DETERMINA

 

 


Con questo provvedimento il cittadino viene sollevato da incombenze di cui alla normativa sul risparmio energetico ma anche dalla attestazione del tecnico prevista nella conversione nella legge 73/10 del DL 40/10.

Scarica la bozza della Comunicazione    (ATTENZIONE da adeguare alla Legge 73/10 e alla determinazione)

 


ESTRATTO PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

DPR 380/01 Art. 6 Attività edilizia libera  in vigore dal 26.05.2010, come modificato dalla Legge  73/2010.

 

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
 

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

3. L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

6. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.

7. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.

 

DPR 2 aprile 2009, n. 59     in vigore dal 25.06.2009     testo completo

......  Art. 4 Comma 6

f) nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa potenza, è rimessa alle autorità locali competenti ogni valutazione sull'obbligo di presentazione della relazione tecnica di cui al comma 25 e se la medesima può essere omessa a fronte dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni.


Hanno fatto la determina:

   Comune di Longarone                      stampato comunicazione

 

N.B. La comunicazione è generica e, nel rispetto rigoroso della norma,  prevede la trasmissione di una relazione a firma di un tecnico abilitato che asseveri, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativi.

Una attestazione che, per una mera sostituzione, che ha poco senso!

Nella primavera 2008 ho eseguito un intervento di efficienza energetica (incentivato dallo Stato con la Finanziaria 2008 e il Conto Energia per il FV).