Legge 18 giugno 2009, n. 69

"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 - Supplemento ordinario n. 95

 

Articolo 3 (Chiarezza dei testi normativi)

Per garantire la chiarezza e la leggibilità dei testi normativi vengono introdotti alcuni principi generali in materia di potestà normativa del Governo. In particolare, è previsto che ogni norma contenga l'indicazione espressa delle disposizioni sostituite, modificate o abrogate e di quelle richiamate o alle quali si rinvia, e che si provveda, almeno ogni sette anni, all'aggiornamento dei codici e dei testi unici evidenziando opportunamente le novità introdotte.

Articolo 4 (Semplificazione della legislazione)

Viene introdotto all'art. 14, lettera h) della legge 246/2005, un nuovo criterio di delega che  prevede l'individuazione anche delle disposizioni che dettano i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, comma terzo, Costituzione).

Vengono inoltre inseriti i seguenti nuovi commi:

Il comma 2 dell'art. 4, infine, interviene sull'Allegato 1 annesso al d.l. 200/2008, sopprimendo alcune leggi relative al periodo 1861-1948 che autorizzano la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali, con la conseguenza di escluderle dall'effetto abrogativo che si produrrà a decorrere dal 16 dicembre 2009.

Articolo 5 (Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi)

Le novità riguardano in primis i regolamenti di delegificazione, per l'adozione dei quali diventa necessario il parere anche delle competenti Commissioni parlamentari.

Viene, inoltre, prevista l'adozione periodica di regolamenti di riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, con i quali si provvede anche all'espressa abrogazione delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono obsolete.

Di rilevante importanza è, poi, la disciplina di cui al nuovo articolo 17-bis della legge 400/1988, che generalizza il potere del Governo di adottare testi unici compilativi - nella forma di decreti del Presidente della Repubblica - al fine di riunire in un unico atto normativo le disposizioni aventi forza di legge in materie o settori omogenei, in modo da garantire la massima coerenza logica e sistematica. La redazione dei testi unici può essere demandata al Consiglio di Stato che, a tal fine, può avvalersi di esperti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 6  (Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)

Viene prevista la modifica dei procedimenti di gestione amministrativa e finanziaria degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, da attuarsi con un apposito regolamento di delegificazione.  Si tratta di un apprezzabile intervento che consentirà di ottenere significativi risultati sotto il profilo della accelerazione dei procedimenti e della razionalizzazione delle spese e delle strutture.

Articolo 7 (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento)

Vengono apportate alcune modifiche alla legge 241/1990. In primo luogo, viene ridotto a trenta giorni il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, fatta salva la possibilità che ciascuna amministrazione stabilisca, con regolamento, un termine più lungo non superiore comunque a novanta giorni.

In considerazione della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento amministrativo, il termine può essere ulteriormente ampliato fino ad un limite massimo di centottanta giorni. Restano esclusi da tale previsione solo i procedimenti in materia di immigrazione e di acquisto della cittadinanza italiana. Inoltre, vengono espressamente fatti salvi i diversi termini, previsti dalle relative normative di settore, in materia di beni culturali e paesaggio e di ambiente.

Quanto alle conseguenze per il ritardo nella conclusione del procedimento, si segnala:

Articolo 8 (Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche)

Viene semplificata l'attività consultiva nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo, riducendo a venti giorni il termine per l'acquisizione dei pareri obbligatori e facoltativi.

In materia di accesso, inoltre, viene semplificata la procedura per il riesame delle determinazioni di diniego, espresse o tacite.

Articolo 9 (Conferenza di servizi e silenzio-assenso)

Viene semplificata la disciplina della conferenza di servizi mediante l'introduzione, tra l'altro, della possibilità di ricorrere alle modalità telematiche. Quanto ai partecipanti, viene prevista la possibilità di convocare soggetti a vario titolo interessati, quali i proponenti e i concessionari e gestori di pubblici servizi, i quali intervengono senza diritto di voto.

Vengono, inoltre, sottratti dall'ambito di applicazione della dichiarazione di inizio attività e del silenzio-assenso gli atti e i procedimenti in materia di asilo e cittadinanza.

Si semplifica, inoltre, la procedura di inizio dell'attività imprenditoriale per i soggetti economici che operano nel campo della direttiva servizi 2006/123 (c.d. direttiva "Bolkenstein"). Viene eliminato il lasso temporale di trenta giorni, in modo tale che l'attività di impresa possa essere iniziata il giorno stesso della presentazione della d.i.a. alla P.A.

Articolo 10  (Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli Enti locali)

L'ambito di applicazione della legge sul procedimento amministrativo viene esteso anche alle funzioni amministrative esercitate dalle  società con totale o prevalente capitale pubblico. Viene specificato, inoltre, che i principi generali dell'azione amministrativa e le norme di partecipazione e semplificazione del procedimento contenuti nella legge costituiscono materia riservata alla competenza esclusiva statale in quanto attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione. Resta salva, tuttavia, la possibilità per Regioni ed Enti locali di prevedere livelli più alti di tutela.

Articolo 12 (Delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale)

Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2010, disposizioni correttive e integrative del codice "ambiente". Si tratta di una previsione di massima importanza perché consente di provvedere al riordino della disciplina vigente in modo più razionale a tutto vantaggio della coerenza e della chiarezza del sistema normativo.

Articolo 13 (Cooperazione allo sviluppo internazionale)

Vengono introdotte modalità semplificate per lo svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali di competenza del Ministero degli affari esteri in materia di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di cooperazione allo sviluppo industriale e alla ricerca.

Articolo 17 (Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici)

Viene semplificato l'accesso dei consorzi stabili alle gare di appalto pubblico sottosoglia comunitaria, con l'abolizione, in alcuni casi specifici, del divieto di partecipazione del consorzio stabile e dei consorziati alla medesima procedura di affidamento. La finalità è fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto ed incentivare l'accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese.

Articolo 24  (Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione)

Il Governo viene delegato ad adottare decreti legislativi di riassetto normativo per il riordino, la trasformazione, la fusione o la soppressione del Cnipa, del Formez e della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Si tratta di una previsione di grande importanza perché consente di razionalizzare l'organizzazione, le competenze e le strutture degli organismi coinvolti, assicurando un sistema coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione.

Articolo 27  (Modifica della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca e taglia-enti)

Il termine per la soppressione di alcuni enti per i quali non siano stati adottati provvedimenti di riordino viene prorogato al 31 dicembre 2009 . La previsione riguarda nello specifico: gli enti di ricerca; l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), l'Agenzia per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) e l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

Articolo 32  (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

A decorrere dal 1° gennaio 2010 sarà riconosciuto effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti pubblicati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici sui propri siti informatici, in modo da eliminare gli sprechi connessi al mantenimento delle pubblicazioni legali in forma cartacea, che, conseguentemente, non avranno più efficacia. Sarà possibile per le pubbliche amministrazioni ricorrere a forme di pubblicità integrativa sui quotidiani, a scopo di maggiore diffusione e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

In ogni caso è fatta salva la pubblicità legale sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e su quella della Repubblica italiana, nonché quella effettuata sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Articolo 33 (Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Al fine di migliorare ed accelerare l'erogazione dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, è previsto l'utilizzo delle modalità telematiche anche per consolidare i procedimenti informatici già implementati. I risparmi conseguiti saranno utilizzati conseguiti per finanziare progetti di innovazione e semplificazione.

Articolo 34 (Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti)

Le amministrazioni regionali e locali possono assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata da utilizzare per la trasmissione di documentazione ufficiale.

Entro il 31 dicembre 2009, inoltre, ciascuna amministrazione dovrà aggiornare il proprio sito internet pubblicando un registro dei procedimenti automatizzati con i relativi tempi di risposta ed i servizi disponibili.

In tal modo si favoriscono le relazioni tra le pubbliche amministrazioni e gli utenti, consentendo al pubblico di conoscere le modalità di lavorazione e verificare a distanza l'avanzamento delle pratiche.

Articolo 35  (Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni)

Si provvede ad aggiornare la disciplina vigente in modo da assicurare l'interoperabilità della posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali, che siano idonei  a garantire l'integrità del contenuto certificando anche l'ora di invio e ricezione del messaggio.

Articolo 36  (VOIP e Sistema pubblico di connettività)

Al fine di limitare gli sprechi ed aumentare l'efficacia e l'efficienza della P.A., è affidato al Cnipa il compito di realizzare e gestire un nodo per i servizi VOIP (voce tramite protocollo Internet).

Sarà predisposto, inoltre, un piano governativo biennale per diffondere il Sistema pubblico di connettività (SPC) tra le pubbliche amministrazioni e realizzare progetti di cooperazione al fine di migliorare la qualità ed ampliare la tipologia dei servizi erogati a cittadini ed imprese.

Articolo 40 (Modifiche agli articoli 38 e 48 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno e di risparmio energetico)

Con riferimento all'avvio dell'attività d'impresa, viene precisato che la relativa normativa costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario ed in particolare della direttiva 2006/123/CE (c.d. "Bolkenstein").

Quanto allo sportello unico, viene specificato che le attività già oggetto di leggi speciali che individuino anche l'autorità amministrativa competente, sono escluse dall'ambito di applicazione della nuova disciplina.  

Articolo 43 (Disposizioni concernenti la Corte dei conti)

In materia di giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei Conti, la competenza per i procedimenti  cautelari viene attribuita al giudice monocratico.

Qualora si tratti di questioni di diritto di massima importanza o decise in modo difforme dalle singole sezioni, è introdotta la possibilità che il Presidente della Corte dei conti assegni il giudizio alle sezioni riunite in sede giurisdizionale.

Articolo 44 (Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)

E' prevista l'adozione di decreti legislativi di riassetto della disciplina del processo amministrativo, per adeguarla alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori e coordinarla con quella del processo civile.

La delega prevede misure volte ad assicurare la ragionevole durata del processo e la razionalizzazione dei tempi, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche.

Le semplificazioni riguardano anche i riti speciali, il contenzioso elettorale e il procedimento cautelare, con la generalizzazione della tutela ante causam. 

Il procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, invece, viene attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed assoggettato ad un rito abbreviato in camera di consiglio.

Articolo 54 (Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili)

Il Governo è delegato ad adottare decreti in materia di riduzione e  semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, rientranti nella giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale. A tal fine, è prevista la riconduzione delle numerose tipologie di procedimento civile ai tre modelli processuali previsti dal codice di procedura civile  e si dispone inoltre la soppressione del rito societario.

Articolo 55 (Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato)

Viene introdotta una modifica in materia di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte dell'Avvocatura dello Stato. Sarà infatti possibile per l'Avvocatura Generale e per ciascuna avvocatura distrettuale utilizzare le modalità semplificate di notifica previste per gli avvocati del libero foro.

Articolo 63  (Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari)

Vengono semplificate le modalità di tenuta dei registri immobiliari. Le annotazioni relative a trascrizioni e iscrizioni possono essere eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati negli archivi informatici presso le conservatorie.

Articolo 65 (Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio)

Gli atti pubblici di competenza del notaio, compresa la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché la rettifica di errori di trascrizione dei dati saranno sottoposti a procedure informatiche e telematiche assicurando in ogni caso la certezza, la sicurezza e la correttezza dello svolgimento della funzione notarile.

 

Semplificazione Normativa