Attestato di qualificazione energetica AQE e Attestato di certificazione energetica ACE
Il Decreto Legislativo 29/12/2006 n.311, entrato in vigore il 2.2.2007, ha introdotto l’attestato di qualificazione energetica AQE aggiungendosi e solo in alcuni casi sostituendosi all’attestato di certificazione energetica ACE.
L’AQE è un documento prodotto dal costruttore unitamente alla dichiarazione di conformità delle opere al progetto, al momento di richiesta dell’agibilità dell’edificio. Senza questo attestato, la dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo, recita il decreto 311.
L’AQE ha funzioni di controllo, che non vengono meno, con l’introduzione dell’ACE.
L’AQE rimane, con la sua funzione di controllo nell’iter delle pratiche edilizie, e potrà anche essere richiesto, al di fuori di queste, da qualsiasi interessato per semplificare il rilascio dell’altro attestato, quello di certificazione ACE.
L'ACE ha tutt’altro scopo, e cioè quello di portare a conoscenza dell’acquirente immobiliare il consumo energetico dell’edificio e gli eventuali suggerimenti per migliorarlo; dunque, uno scopo informativo, così da consentire all’eventuale acquirente dell’immobile di valutare e confrontare la prestazione energetica di un edificio con l’altro.
Con l'uscita delle linee guida, l’AQE può sostituire l'ACE, ai fini dell’obbligo di allegazione agli atti fino al 29.06.2010.
L’AQE è redatto da un professionista privato abilitato - meglio se dello specifico campo termotecnica (ossia ingegnere o perito industriale termotecnico) – non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, ed asseverato (senza una particolare formula) dal direttore dei lavori circa la veridicità del suo contenuto. Quest’ultimo requisito si richiede unicamente per gli edifici di recente costruzione o ristrutturazione, per i quali soltanto è rintracciabile un direttore di fine lavori.
L'ACE dovrà essere rilasciato da persone (od organismi) a ciò espressamente abilitati, estranei alla proprietà, ha validità di dieci anni dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifichi la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto.
Due diversi attestati, quindi, con scopo, soggetti emittenti e durata diversi. E la legge impone l’obbligo di specificare di quale dei due si tratta sul frontespizio dell’attestato.
Tempistica obbligo di certificazione
data |
Tipo di intervento |
8 ottobre 2006 |
edifici nuovi, ampliamenti > 20% e ristrutturazioni > 1000 mq (qualora la domanda sia stata presentata al protocollo del Comune dopo l' 8.10.2005) |
1 luglio 2007 | trasferimenti a titolo oneroso di interi immobili > 1000 mq |
1 luglio 2008 |
trasferimenti a titolo oneroso di interi immobili fino a 1000 mq |
1 luglio 2009 | trasferimenti a titolo oneroso di singole unità immobiliari |
1 gennaio 2007 | tutti gli edifici o le unità immobiliari che accedono a incentivi o sgravi fiscali |
1 gennaio 2007 | tutti gli edifici pubblici che stipulano o rinnovano contratti di gestione dell'impianto termico o di climatizzazione (obbligo entro i primi 6 mesi del contratto) |