D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Art. 33 (L) -
Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in
totale difformità
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 9; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
1. Gli interventi e
le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1,
eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi
ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli
strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o
del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso
il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei
responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla
base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello
stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di
valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato,
con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti
dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e con riferimento all'ultimo costo di
produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di
esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione,
con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge
medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla
categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima
legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la
sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile,
determinato a cura dell'agenzia del territorio.
3. Qualora le opere
siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.).,
l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva
l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la
restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando
criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed
irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5.164 euro.
4. Qualora le opere
siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone
omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente
o il responsabile dell’ufficio richiede all'amministrazione competente alla
tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la
restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al
precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla
richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.
5. In caso di
inerzia, si applicano la disposizione di cui all'articolo 31, comma 8.
6. È comunque
dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19.
6-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza
di denuncia di inizio attività o in totale difformità dalla stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 34 (L) -
Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 12; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
1. Gli interventi e
le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono
rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine
congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile
dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e
a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la
demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in
conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione
pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio
1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di
costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale,
determinato a cura della agenzia del territorio,
per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
2-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di
cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di
inizio attività.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 37 (L) -
Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività
e accertamento di conformità
(articolo
4, comma 13 del d.l. n. 398 del 1993; articolo 10 della l. n. 47 del 1985)
1. La realizzazione
di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o
in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione
pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile
conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non
inferiore a 516 euro.
(comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)
2. Quando le opere
realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi
di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c)
dell’articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi
statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità
competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre
misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in
pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da
516 a 10.329 euro.
3. Qualora gli
interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati,
compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell’ufficio
richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere
vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione
pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni
dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell’ufficio provvede
autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516
a 10.329 euro di cui al comma 2.
4. Ove
l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al
momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il
proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento
versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro,
stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore
dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.
5. Fermo restando
quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attività
spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione,
comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.
6. La mancata
denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti
in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui
agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità di cui
all’articolo 36.
Art. 38 (L) -
Interventi eseguiti in base a permesso annullato
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 11; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
1. In caso di
annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata
valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la
restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o
loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia
del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra
quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è
notificata all’interessato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio e
diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale
corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del
permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.
2-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di
cui all'articolo 22, comma 3, in caso di accertamento dell'inesistenza dei
presupposti per la formazione del titolo.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
Art. 93 - Sanzioni amministrative per interventi in parziale difformità e
per ristrutturazioni abusive.
Le opere conseguenti a interventi in parziale difformità dalla concessione o dalla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita, ovvero quelle conseguenti a interventi di ristrutturazione edilizia anche in assenza di concessione o della relativa istanza o in totale difformità o con variazioni essenziali dalla stessa, quando siano in contrasto con la disciplina urbanistica vigente, e adottata, per la parte difforme sono demolite ovvero rimosse in modo da rendere gli edifici conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico - edilizi a cura e spese dei responsabili dell’abuso, oppure, nel caso in cui ciò non possa essere fatto senza pregiudizio della parte conforme, sono soggette a una sanzione amministrativa pari al doppio del costo di produzione della parte realizzata in difformità, determinato ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, se a uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato dall’Ufficio Provinciale per la Pianificazione e la Gestione del Territorio e, fino alla sua entrata in funzione, dall’Ufficio Tecnico Erariale per le opere adibite a usi diversi da quello residenziale.
Il provvedimento di demolizione o di irrogazione delle sanzioni è emanato dal Sindaco, rispettivamente con ordinanza o con ingiunzione, previo parere della Commissione Edilizia Comunale.
L’ordinanza o l’ingiunzione del Sindaco deve contenere un termine, comunque non superiore a 120 giorni, per la demolizione o per il pagamento e deve essere notificata ai soggetti secondo le modalità e per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 91.
Il termine è prorogabile ai sensi del quinto comma dell’articolo 92.
Qualora gli interventi di ristrutturazione abusiva, di cui al primo comma, siano eseguiti su immobili vincolati da leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l’autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese dei responsabili dell’abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l’originario organismo edilizio, e irroga una sanzione pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.
Qualora gli interventi di ristrutturazione edilizia abusiva, di cui al primo comma siano stati eseguiti su immobili non vincolati, compresi nelle zone territoriali omogenee di tipo A, il Sindaco richiede all'autorità competente alla tutela dei beni culturali e ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la sanzione pecuniaria di cui al precedente comma.
Qualora il parere non venga reso entro 120 giorni dalla richiesta, il Sindaco provvede autonomamente.
É comunque dovuto il contributo di concessione, di cui all’articolo 81, o il suo conguaglio.
Art. 96 - Sanzioni conseguenti all’annullamento della concessione o
autorizzazione.
In caso di annullamento di concessione o autorizzazione assentita esplicitamente oppure tacitamente, le cui opere siano tuttavia conformi alla relativa istanza, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il Sindaco applica con ordinanza motivata una sanzione amministrativa pari al valore venale delle opere o delle loro parti ritenute illegittime, valutato dall’Ufficio Provinciale per la Pianificazione e la Gestione del Territorio o, fino alla sua entrata in funzione, dall’Ufficio Tecnico Erariale.
La valutazione dell’Ufficio Provinciale per la Pianificazione e la Gestione del Territorio o, fino alla sua entrata in funzione, dall’Ufficio Tecnico Erariale è notificata dal Sindaco nelle forme degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale e diviene definitiva col decorso dei termini per l’impugnativa.
L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti della concessione in sanatoria.