Giurisprudenza

 

Indagine geologica
Consiglio di Stato decisione dell'11 giugno 2002 n. 3253

Ai sensi dell'art. 18 della L. 64 del 1974 il nulla osta antisismico e le indagini geologiche e geostatiche non sono condizione per il rilascio della concessione edilizia, ma parte integrante della progettazione esecutiva che deve essere depositata presso
l'Ufficio tecnico provinciale prima dell'inizio della esecuzione dei lavori e non prima di ottenerne la approvazione.


Impugnazione della concessione per opere di manutenzione straordinaria
Consiglio di Stato decisione del 25 giugno 2002 n. 3438.

Il proprietario frontista non ha interesse ad impugnare una autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria poiché la stessa non comporta opere con aumento di volume o delle superfici utili o la realizzazione di nuove unità abitative.

Massima pubblicata l'11.6.2002
Va esclusa la necessità di strumenti urbanistici attuativi per il rilascio di concessioni edilizie in zone già urbanizzate, restando affidata alla potestà discrezionale del comune la valutazione della situazione di fatto che consente di prescindere dallo strumento attuativo.


Avviso preventivo all'annullamento della DIA
TAR Lazio sentenza del 9 maggio 2004, n. 5524

Passato il termine per l'inizio attività, oggetto di una DIA, non è vero che il Comune non può più intervenire a sanzionare l'attività non conforme alla legge.
Tuttavia poichè il privato, per effetto del silenzio dell'amministrazione, ha maturato la convinzione della legittimità del suo operato, la pubblica amministrazione è obbligata a inviare preventivamente la comunicazione di avvio del procedimento.


Se la ristrutturazione amplia i volumi il lavoro diventa di nuova edificazione
 Consiglio di Stato – Quinta sezione – decisione del 7 settembre 2004 n. 5867.

 Il Consiglio di Stato prova a tracciare gli incerti confini della ristrutturazione. Se il lavoro oltre che nella demolizione e ricostruzione dell’esistente consiste anche nella realizzazione di volumi aggiuntivi non si rientra più nella ristrutturazione, ma in quella della nuova costruzione. Con la conseguenza che in questo caso scatta l’obbligo di conformità al PRG. L’intervento oggetto della sentenza, consisteva nella demolizione e rifacimento del preesistente fabbricato con realizzazione di un piano aggiuntivo. Pertanto, ove l’intervento fosse stato esaminato dopo l’entrata in vigore del testo unico non avrebbe potuto essere approvato trattandosi di una demolizione e ricostruzione fuori della sagoma originaria.