Decreto Legislativo 15/08/1991 n. 277
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212, recante delega al Governo per
l'attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e
88/642/CEE del Consiglio, in materia di protezione dei lavoratori contro i
rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il
lavoro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
21 giugno 1991;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
agosto 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro,
del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Capo I
NORME GENERALI
Art. 1.Attività soggette.
1. Il presente decreto prescrive misure per la tutela della salute e per la
sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione durante il
lavoro agli agenti chimici e fisici di cui ai capi II, III e IV.
2. Le disposizioni di cui ai capi II, III e IV non escludono l'applicabilità
delle norme di cui al presente capo. Gli articoli 8 e 9 si applicano altresì in
tutti i casi di esposizione, durante il lavoro, ad agenti chimici, fisici, nonché
biologici.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle attività alle quali
sono addetti i lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.
4. Nei riguardi delle Forze armate, o di Polizia, dei Servizi di protezione
civile e del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le sale operatorie
degli ospedali, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle
particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuale con decreto del
Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità.
Art. 2.Attività escluse.
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai lavoratori della
navigazione marittima ed aerea.
Art. 3.Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) agente: l'agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e
potenzialmente dannoso per la salute;
b) valore limite:i il limite di esposizione nell'ambiente di lavoro interessato
o il limite di un indicatore biologico relativo ai lavoratori esposti, a seconda
dell'agente;
c) medico competente: un medico, ove possibile dipendente del Servizio sanitario
nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina
del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o specializzazione equipollente; docenza in medicina
del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale
o in fisiologia ed igiene del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette;
d) organo di vigilanza: organo del Servizio sanitario nazionale, salve le
diverse disposizioni previste da norme speciali.
Art. 4.Misure di tutela.
1. Salvo quanto previsto nei capi II, III e IV, le misure per la tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro nella materia di cui
all'art. 1, comma 1, sono le seguenti:
a) la valutazione da parte del datore di lavoro dei rischi per la salute e la
sicurezza;
b) utilizzazione limitata dell'agente sul luogo di lavoro;
c) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o possono essere
esposti;
d) controllo dell'esposizione dei lavoratori mediante la misurazione
dell'agente. La campionatura, la misurazione dell'agente e la valutazione dei
risultati si effettuano con le modalità e i metodi previsti per ciascun agente.
Tali modalità e metodi sono aggiornati periodicamente con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base alle direttive CEE,
nonchè in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso scientifico
e tecnologico;
e) misure da attuare, quando sia superato un valore limite, per identificare le
cause del superamento ed ovviarvi;
f) misure tecniche di prevenzione;
g) misure di protezione collettiva;
h) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
i) misure di protezione comportanti l'applicazione di procedimenti e metodi di
lavoro appropriati;
l) misure di protezione individuale, da adottare soltanto quando non sia
possibile evitare in altro modo un'esposizione pericolosa;
m) misure di emergenza da attuare in caso di esposizione anormale;
n) misure igieniche;
o) informazione e formazione completa e periodica dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti su:
1)i rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori all'agente e le misure
tecniche di prevenzione;
2)i metodi per la valutazione dei rischi, l'indicazione dei valori limite e, ove
fissate, le misure da prendere o già prese per motivi di urgenza, in caso di
loro superamento, per ovviarvi;
p) attuazione di un controllo sanitario dei lavoratori prima dell'esposizione e,
in seguito, ad intervalli regolari nonchè, qualora trattasi di esposizione ad
agenti con effetti a lungo termine, prolungamento del controllo dopo la
cessazione dell'attività comportante l'esposizione;
q) tenuta e aggiornamento di registri indicanti livelli di esposizione, di
elenchi di lavoratori esposti e di cartelle sanitarie e di rischio. I modelli e
le modalità di tenuta dei registri, degli elenchi e delle cartelle relativi
all'agente disciplinato sono determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità;
r) accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ai risultati delle
misure di esposizione ed ai risultati collettivi non nominativi degli esami
indicativi dell'esposizione;
s) accesso di ogni lavoratore interessato ai risultati dei propri controlli
sanitari, in particolare a quelli degli esami biologici indicativi
dell'esposizione;
t) accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ad un'informazione
adeguata, atta a migliorare le loro conoscenze dei pericoli cui sono esposti;
u) un sistema di notifica alle competenti autorità statali, ovvero locali,
delle attività che comportano esposizione all'agente oggetto di disciplina, con
l'indicazione dei dati da comunicare.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per rappresentanti dei lavoratori i
loro rappresentanti nella unità produttiva, ovvero nell'azienda, come definiti
dalla normativa vigente, ovvero dai contratti collettivi applicabili.
Art. 5. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.
1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano o
sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze:
a) attuano le misure previste nel presente decreto e nei provvedimenti emanati
in attuazione del medesimo;
b) informano i lavoratori nonchè i loro rappresentanti dei rischi specifici
dovuti all'esposizione all'agente ed alle mansioni dei lavoratori medesimi e
delle misure di prevenzione adottate, anche mediante dettagliate disposizioni e
istruzioni lavorative, volte anche a salvaguardare il controllo strumentale;
forniscono ai medesimi informazioni anonime collettive contenute nei registri di
cui all'art. 4, comma 1, lettera q), e, tramite il medico competente, i
risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali
effettuati, nonchè indicazioni sul significato di detti risultati; informano
altresì i lavoratori sulle misure da osservare nei casi di emergenza o di
guasti;
c) permettono ai lavoratori di verificare, mediante loro rappresentanti,
l'applicazione delle misure di tutela della salute e di sicurezza;
d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione;
e) provvedono ad un adeguato addestramento all'uso dei mezzi individuali di
protezione;
f) dispongono ed esigono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle
disposizioni aziendali e delle norme, nonchè l'uso appropriato dei mezzi
individuali e collettivi di protezione messi a loro disposizione ed accertano
che vi siano le condizioni per adempiere alle norme e disposizioni aziendali
medesime;
g) esigono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti
dal presente decreto, informandolo sui procedimenti produttivi e sugli agenti
inerenti all'attività.
2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, informano i lavoratori autonomi ed i titolari di
imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito
aziendale dei rischi specifici dovuti alla presenza di agenti nei luoghi di
lavoro ove i suddetti lavoratori autonomi o quelli dipendenti dalle imprese
incaricate sono destinati a prestare la loro opera. L'informazione comprende le
modalità per prevenire i rischi e le specifiche disposizioni, anche aziendali,
al riguardo.
3. Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei preposti
di cui al comma 1 i titolari delle imprese incaricate a qualsiasi titolo di
prestare la loro opera presso aziende che svolgono le attività di cui all'art.
1 assicurano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri
dipendenti in relazione alla natura dei rischi risultanti dall'esposizione di
questi ultimi, durante il lavoro, ad agenti di cui ai capi II, III e IV.
4. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono e
sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, ed i titolari delle imprese di cui al comma 3
cooperano all'attuazione delle misure di cui all'art. 4 e coordinano gli
interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.
Art. 6.Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori:
a) osservano oltre le norme del presente decreto le disposizioni e istruzioni
impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della
protezione collettiva ed individuale;
b) usano con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i mezzi
individuali e collettivi di protezione, forniti o predisposti dal datore di
lavoro;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto le
deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi, nonchè le altre eventuali
condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente,
in caso di urgenza nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per
eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
d) non rimuovono o modificano, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza,
di segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e collettivi di
protezione;
e) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro
competenza che possono compromettere la protezione o la sicurezza;
f)si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro riguardi.
Art. 7.Obblighi del medico competente.
1. Lo stato di salute dei lavoratori esposti agli agenti di cui all'art. 1,
comma 1, è accertato da un medico competente a cura e spese del datore di
lavoro. Gli eventuali esami integrativi sono anch'essi a cura e spese del datore
di lavoro.
2. Il medico competente esprime i giudizi di idoneità specifica al lavoro.
3. Per ogni lavoratore di cui al comma 1 il medico competente istituisce e
aggiorna sotto la sua responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio da
custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale.
4. Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato dei
controlli sanitari cui sono sottoposti; fornisce altresì a richiesta
informazioni analoghe ai loro rappresentanti.
5. Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati del
controllo sanitario ed in particolare di quelli degli esami biologici indicativi
dell'esposizione relativi alla sua persona.
6. Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e
partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i
cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei
pareri di competenza.
Art. 8.Allontanamento temporaneo dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici.
1. Nel caso in cui il lavoratore per motivi sanitari inerenti la sua
persona, connessi all'esposizione ad un agente chimico o fisico o biologico, sia
allontanato temporaneamente da un'attività comportante esposizione ad un
agente, in conformità al parere del medico competente è assegnato, in quanto
possibile, ad un'altro posto di lavoro nell'ambito della stessa azienda. Avverso
il parere del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla
data di comunicazione del parere medesimo, all'organo di vigilanza. Tale organo
riesamina la valutazione degli esami degli accertamenti effettuati dal medico
competente disponendo, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma o la
modifica o la revoca delle misure adottate nei confronti dei lavoratori.
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori
conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonchè la qualifica originaria. Si applicano le norme di cui all'art. 13 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il lavoratore venga adibito a mansioni
equivalenti o superiori.
3. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, dei datori di
lavoro e dei lavoratori determinano il periodo massimo dell'allontanamento
temporaneo agli effetti del comma 2.
Art. 9.Altre misure.
1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa per la protezione
dell'ambiente esterno, il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto
adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedimenti appropriati per
evitare che le misure tecniche per la tutela della salute e della sicurezza
possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno.
Capo II
PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AL PIOMBO
METALLICO ED AI SUOI COMPOSTI IONICI DURANTE IL LAVORO
IL CAPO II VIENE OMESSO IN QUANTO NON ATTINENTE AL RUMORE
Capo III
PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AD AMIANTO
DURANTE IL LAVORO
IL CAPO III VIENE OMESSO IN QUANTO NON ATTINENTE AL RUMORE
Capo IV
PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL
LAVORO
Art. 38.Finalità
1. Le norme del presente capo sono dirette alla protezione dei lavoratori
contro i rischi per l'udito e, laddove sia espressamente previsto, contro i
rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante
il lavoro.
Art. 39.Definizioni.
1. Ai sensi delle presenti norme si intende per:
a)esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore (Lep,d),
l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore espressa in dB(A)
misurata, calcolata e riferita ad 8 ore giornaliere.
Essa si esprime con la formula:
Te = durata quotidiana dell'esposizione personale di un lavoratore al rumore,
ivi compresa la quota giornaliera di lavoro straordinario;
To = 8 h = 28800 s;
Po = 20 microPa;
PA = pressione acustica istantanea ponderata A, in Pascal, cui è esposta,
nell'aria a pressione atmosferica, una persona che potrebbe o meno spostarsi da
un punto ad un altro del luogo di lavoro; tale pressione si determina basandosi
su misurazioni eseguite all'altezza dell'orecchio della persona durante il
lavoro, preferibilmente in sua assenza, mediante una tecnica che minimizzi
l'effetto sul campo sonoro.
Se il microfono deve essere situato molto vicino al corpo, occorre procedere ad
opportuni adattamenti per consentire la determinazione di un campo di pressione
non perturbato equivalente.
L'esposizione quotidiana personale non tiene conto degli effetti di un qualsiasi
mezzo individuale di protezione;
b) esposizione settimanale professionale di un lavoratore al rumore (Lep,w), la
media settimanale dei valori quotidiani Lep,d valutata sui giorni lavorativi
della settimana.
Essa è calcolata mediante la formula:
dove (Lep,d)k rappresentano i valori di Lep,d per ognuno degli m giorni di
lavoro della settimana considerata.
Art. 40.Valutazione del rischio.
1. Il datore di lavoro procede alla valutazione del rumore durante il
lavoro, al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro considerati
dai successivi articoli e di attuare le misure preventive e protettive, ivi
previste. Si applica l'art. 11, comma 6.
2. Se a seguito della valutazione di cui al comma 1 può fondatamente ritenersi
che l'esposizione quotidiana personale ovvero quella media settimanale, se
quella quotidiana è variabile nell'arco della settimana, supera il valore di
cui all'art. 42, la valutazione comprende una misurazione effettuata
nell'osservanza dei criteri riportati nell'allegato VI.
3. La valutazione è programmata ed effettuata ad opportuni intervalli da
personale competente, sotto la responsabilità del datore di lavoro.
4. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati, considerate
in particolare le caratteristiche del rumore da misurare, la durata
dell'esposizione, i fattori ambientali e le caratteristiche dell'apparecchio di
misura. Essi devono permettere in ogni caso di stabilire se i valori indicati ai
successivi articoli sono superati.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, la valutazione deve essere
comunque nuovamente effettuata ogni qualvolta vi è un mutamento nelle
lavorazioni che influisce in modo sostanziale sul rumore prodotto ed ogni
qualvolta l'organo di vigilanza lo dispone con provvedimento motivato.
6. Il datore di lavoro redige e tiene a disposizione dell'organo di vigilanza un
rapporto nel quale sono indicati i criteri e le modalità di effettuazione delle
valutazioni e sono in particolare riportati gli elementi di cui ai commi 3 e 4.
7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati in ordine a quanto
previsto dal comma 3.
Art. 41.Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. Il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al
rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente
attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.
2. Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga
la propria mansione per l'intera giornata lavorativa, un'esposizione quotidiana
personale superiore a 90 dBA oppure un valore della pressione acustica
istantanea non ponderata superiore a 140 dB (200 Pa) è esposta una segnaletica
appropriata.
3. Tali luoghi sono inoltre perimetrati e soggetti ad una limitazione di accesso
qualora il rischio di esposizione lo giustifichi e tali provvedimenti siano
possibili.
Art. 42.Informazione e formazione.
1. Nelle attività che comportano un valore dell'esposizione quotidiana
personale di un lavoratore al rumore superiore a 80 dBA, il datore di lavoro
provvede a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano informati su:
a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
b) le misure adottate in applicazione delle presenti norme;
c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;
d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne è
previsto l'uso e le modalità di uso a norma dell'art. 43;
e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario di cui all'art. 44 per
mezzo del medico competente;
f) i risultati ed il significato della valutazione di cui all'art. 40.
2. Se le suddette attività comportano un valore dell'esposizione quotidiana
personale al rumore superiore a 85 dBA, il datore di lavoro provvede a che i
lavoratori ricevano altresì un'adeguata formazione su:
a) l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell'udito;
b) l'uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi er l'udito,
degli utensili, macchine, apparecchiature che, utilizzati in modo continuativo,
producono un'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore pari o
superiore a 85 dBA.
Art. 43.Uso dei mezzi individuali di protezione dell'udito.
1. Il datore di lavoro fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito
a tutti i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale può verosimilmente
superare 85 dBA.
2. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono adattati al singolo
lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro, tenendo conto della sicurezza e
della salute.
3. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai
fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di
rischio uguale od inferiore a quello derivante da un'esposizione quotidiana
personale di 90 dBA.
4. Fatto salvo quando disposto dall'art. 41, comma 1, i lavoratori la cui
esposizione quotidiana personale supera 90 dBA devono utilizzare i mezzi
individuali di protezione dell'udito fornitigli dal datore di lavoro.
5. Se l'applicazione delle misure di cui al comma 4 comporta rischio di
incidente, a questo deve ovviarsi con mezzi appropriati.
6. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati per la scelta dei
modelli dei mezzi di cui al comma 1.
Art. 44.Controllo sanitario.
1. I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 85
dBA, indipendentemente dall'uso di mezzi individuali di protezione, sono
sottoposti a controllo sanitario.
2. Detto controllo comprende:
a) una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva
eseguita nell'osservanza dei criteri riportati nell'allegato VII, per accertare
l'assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione
dell'idoneità dei lavoratori;
b) visite mediche periodiche, integrate dall'esame della funzione uditiva, per
controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità. Esse devono tenere conto, oltre che dell'esposizione, anche della
sensibilità acustica individuale. La prima di tali visite è effettuata non
oltre un anno dopo la visita preventiva.
3. La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico competente. Gli
intervalli non possono essere comunque superiori a due anni per lavoratori la
cui esposizione quotidiana personale non supera 90 dBA e ad un anno nei casi di
esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA, di cui agli articoli 47 e
48. (1)
4. Il controllo sanitario è esteso ai lavoratori la cui esposizione quotidiana
personale sia compresa tra 80 dBA e 85 dBA qualora i lavoratori interessati ne
facciano richiesta e il medico competente ne confermi l'opportunità, anche al
fine di individuare eventuali effetti extrauditivi.
5. Il datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta
misure preventive e protettive per singoli lavoratori, al fine di favorire il
recupero audiologico. Tali misure possono comprendere la riduzione
dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore, conseguita mediante
opportune misure organizzative.
6. Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati dalle
disposizioni di cui al comma 5 possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza
entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro.
7. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma 1.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 6 novembre 1991, n. 260]
Art. 45.Superamento dei valori limite di esposizione.
1. Se nonostante l'applicazione delle misure di cui all'art. 41, comma 1,
l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore risulta superiore
a 90 dBA od il valore della pressione acustica istantanea non ponderata risulta
superiore a 140 dB (200 Pa), il datore di lavoro comunica all'organo di
vigilanza, entro trenta giorni dall'accertamento del superamento, le misure
tecniche ed organizzative applicate in conformità al comma 1 dell'art. 41,
informando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti.
Art. 46.Nuove apparecchiature, nuovi impianti e ristrutturazioni.
1. La progettazione, la costruzione e la realizzazione di nuovi impianti,
macchine ed apparecchiature, gli ampliamenti e le modifiche sostanziali di
fabbriche ed impianti esistenti avvengono in conformità all'art. 41, comma 1.
2. I nuovi utensili, macchine e apparecchiature destinati ad essere utilizzati
durante il lavoro che possono provocare ad un lavoratore che li utilizzi in modo
appropriato e continuativo un'esposizione quotidiana personale al rumore pari o
superiore ad 85 dBA sono corredati da un'adeguata informazione relativa al
rumore prodotto nelle normali condizioni di utilizzazione ed ai rischi che
questa comporta.
3. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuovi tensili,
macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normali condizioni di
funzionamento, il più basso livello di rumore.
Art. 47.
Lavorazioni che comportano variazioni considerevoli dell'esposizione quotidiana
personale.
1. Laddove le caratteristiche intrinseche di un posto di lavoro comportano una
variazione notevole dell'esposizione quotidiana di un lavoratore al rumore da
una giornata lavorativa all'altra, il datore di lavoro può richiedere, per
lavoratori che svolgono particolari compiti, deroghe all'applicazione del
disposto dell'art. 43, a condizione che adeguati controlli mostrino che la media
settimanale dei valori quotidiani di esposizione del lavoratore al rumore non
supera il valore di 90 dBA.
2. La richiesta di deroga è inoltrata all'organo di vigilanza corredata da una
descrizione della mansione svolta, con una indicazione dei valori
dell'esposizione quotidiana personale che questa comporta e da una relazione del
medico competente, contenente anche una valutazione degli esami della funzione
uditiva.
3. Qualora l'organo di vigilanza non rilasci prescrizioni entro trenta giorni
dalla ricezione della documentazione di cui al comma 2, il datore di lavoro può
usufruire della deroga di cui al comma 1, fermo restando la sua responsabilità
per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto.
Art. 48.Deroghe per situazioni lavorative particolari.
1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe:
a) all'applicazione dell'art. 43, per situazioni eccezionali, nelle quali non
sia possibile mediante misure tecniche ovvero organizzative, ivi compresa la
riduzione del tempo di esposizione, ridurre l'esposizione quotidiana personale
di un lavoratore al di sotto di 90 dBA anche con l'uso dei mezzi individuali di
protezione di cui allo stesso art. 43;
b) all'applicazione dell'art. 43, per lavoratori che svolgono compiti
particolari, che comportano un'esposizione quotidiana personale superiore a 90
dBA se l'applicazione di detta misura provoca un aggravamento complessivo del
rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori considerati e non è
possibile evitare tale rischio con altri mezzi.
2. Le richieste di deroga sono inviate al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, ovvero al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per ciò che attiene alle attività estrattive, e comprendono:
a) per i casi di cui al comma 1, lettera a):
1) la descrizione dell'attività lavorativa;
2) le misure preventive e protettive previste;
3) i mezzi individuali di protezione dell'udito da utilizzare;
4) l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori interessati;
5) la certificazione del medico competente, contenente anche una valutazione
degli esami della funzione uditiva dei lavoratori interessati;
b) per i casi di cui al comma 1, lettera b):
1. la descrizione delle mansioni che comportano la esposizione anomala, con la
specificazione delle cause che determinano un aggravamento del rischio
complessivo in caso di utilizzazione dei mezzi personali di protezione;
2. le misure previste per ridurre, per quanto possibile, il rischio complessivo;
3. l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori interessati;
4. la certificazione del medico competente, contenente anche una valutazione
degli esami della funzione uditiva dei lavoratori interessati.
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 1, lettere a) e b), è
condizionata dall'intensificazione del controllo sanitario da parte del medico
competente.
4. Le deroghe sono concesse dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'art. 393 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Per le attività estrattive le deroghe
sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale,
sentito il Consiglio superiore delle miniere. Tali deroghe sono comunicate al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la compilazione del
prospetto di cui al comma 6.
5. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per le deroghe
di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta la revoca nella stessa forma di cui
al comma 4.
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni due anni
alla Commissione delle Comunità europee il prospetto globale delle deroghe
concesse ai sensi del presente articolo.
Art. 49.Registrazione dell'esposizione dei lavoratori.
1. I lavoratori che svolgono le attività di cui all'art. 41 sono iscritti
nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che
ne cura la tenuta.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL
competente per territorio, cui comunica, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta
l'ISPESL medesimo ne faccia richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto superiore di
sanità copia del predetto registro;
c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del
rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;
d) consegna all'ISPESL e alla USL competente per territorio, in caso di
cessazione di attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1;
e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle
annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in
precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione di
cui all'art. 41;
f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le relative
annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di
rischio, di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
4. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.
Capo V
NORME PENALI
Art. 50.Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.
1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'ammenda da lire quindicimilioni a lire cinquantamilioni per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettera d), 9, 11,
commi da 1 a 6, 13, 16, 17, commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1,
2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a 3, 27, 30, commi da 1 a 8, 31, commi
da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 41, comma 1, 43,
commi 1, 2, 3, e 5, 45 e 56. Alle stesse pene soggiacciono i datori di lavoro ed
i dirigenti che non osservano le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza
ai sensi degli articoli 8, comma 1, 16, comma 8, 20, comma 2, 29, comma 3, 34,
comma 5, 44, comma 7, 46 e 47, comma 3;
b) con l'ammenda da lire seimilioni a lire quindicimilioni per l'inosservanza
delle norme di cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) ed e), 2 e 4, 7, commi 1
e 3, 12, 14, comma 2, 15, 18, comma 6, 21, 26, 28, comma 2, 29, 31, comma 9, 35,
commi 1, 2 e 3, 40, comma 6, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6, 44 e 49;
c) con l'ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni per l'inosservanza delle
norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere c), f) e g), 11, comma 7, 14,
comma 1, 17, comma 8, 20, comma 4, 24, comma 9, 25, comma 4, 28, comma 1, 30,
comma 9, 34, comma 7 e 40, comma 7.
Art. 51.
Contravvenzioni commesse dai preposti.
1. I preposti sono puniti:
a) con l'ammenda da tremilioni a diecimilioni per l'inosservanza delle norme di
cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) e d), 2 e 4, 9, 11, commi da 1 a 6, 13,
14, comma 2, 15, 16, 17, commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2
e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a 3, 27, 28, comma 2, 29, 30, commi da 1
a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 41,
comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5, 44 e 45;
b) con l'ammenda da lire unmilione a lire tremilioni per l'inosservanza delle
norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere c), e), f) e g), 11, comma 7, 12,
14, comma 1, 17, comma 8, 18, comma 6, 20, comma 4, 21, 24, comma 9, 25, comma
4, 26, 28, comma 1, 30, comma 9, 31, comma 9, 34, comma 7, 35, commi 1, 2 e 3,
40, commi 6 e 7, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6 e 49.
Art. 52.Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'ammenda da lire seicentomila a lire duemilioni per l'inosservanza delle
norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), 19, 32, comma 1 e 43, comma
4;
b) con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila per l'inosservanza
delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettere a), b), c) ed e), 14, comma
2, lettere b), 28, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c).
Art. 53.Contravvenzioni commesse dal medico competente.
1. Il medico competente è punito con:
a) l'ammenda da lire unmilione a lire seimilioni per l'inosservanza delle norme
di cui agli articoli 7, commi 1, 3 e 6, 15, 16, 20, 44 e 48, comma 3;
b) con l'ammenda da lire quattrocentocinquantamila a lire unmilione per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, comma 5, 12, 21, comma 1,
lettera f), 29, comma 4 e 49, comma 3, lettera f).
Art. 54.
Contravvenzioni commesse dai produttori e dai commercianti.
1. Chiunque produce, pone in commercio, noleggia, cede in locazione o comunque
installa impianti, macchine ed apparecchiature senza osservare le disposizioni
di cui all'art. 46 è punito con l'ammenda da lire quindicimilioni a lire
quarantamilioni.
Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 55.Esercizio dell'attività di medico competente.
1. I laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di
cui all'art. 3, comma 1, lettera c), alla data di entrata in vigore del presente
decreto abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni,
sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente.
2. L'esercizio della funzione di cui al comma 1 è subordinato alla
presentazione, all'assessorato regionale alla sanità territorialmente
competente, di apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo
svolgimento dell'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni.
3. La domanda è presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. L'assessorato alla sanità provvede entro novanta
giorni dalla data di ricezione della domanda stessa.
Art. 56.Disposizioni transitorie.
1. Sino al decorso del termine di cui agli articoli 11, comma 6, 24, comma
1, e 40, comma 1, i datori di lavoro e i dirigenti sono tenuti ad adottare le
misure necessarie ad evitare un incremento anche temporaneo dell'esposizione dei
lavoratori al piombo, alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali
contenenti amianto, ed al rumore.
Art. 57.Termine per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
1. In prima applicazione i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), 30, comma 4, 34, comma 8, e 36,
comma 3, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 58.Altri agenti nocivi.
1. L'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti resta
disciplinata dalle norme speciali vigenti.
2. Per quanto non espressamente o diversamente disciplinato, per gli agenti di
cui ai capi II, III o IV, si applicano le norme vigenti ed in particolare quelle
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.
3. Le disposizioni per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici
non disciplinati dal presente decreto sono adottate:
a) in conformità alle misure di cui all'art. 4 tenendo conto della natura
dell'agente, delle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili, dell'intensità
e durata dell'esposizione e della gravità del rischio e prevedendo la
fissazione di divieti parziali o totali quando il ricorso agli altri mezzi
disponibili non consenta una protezione sufficiente;
b) tenendo conto, nella fissazione del valore limite di cui all'art. 3, comma 1,
lettera b), del valore limite indicativo fissato dalla CEE;
c) stabilendo la conformità delle modalità e dei metodi di misurazione e
campionatura dell'agente a quelli previsti dall'allegato VIII e prevedendone la
modifica nei termini di cui all'art. 4, comma 1, lettera d).
4. L'adozione delle disposizioni di cui al comma 3 avviene previa consultazione
delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
Art. 59.Abrogazioni.
1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel
presente decreto. In particolare:
a) limitatamente all'esposizione al piombo, non si applicano gli articoli 4, 5,
18, terzo comma, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303. É soppressa, inoltre, la voce <> nella tabella allegata al
suddetto decreto;
b) limitatamente all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai
materiali contenenti amianto, non si applicano gli articoli 4, 5, 18, terzo
comma, 19 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303. Esse abrogano, inoltre, il decreto del 16 ottobre 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 1986: 'Integrazione delle norme del
decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, in materia di
controllo dell'aria ambiente nelle attività estrattive dell'amianto';
c) limitatamente all'esposizione al rumore, non si applicano gli articoli 4 e 5
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; limitatamente
al danno uditivo non si applica l'art. 24 dello stesso decreto; la voce rumori
nella tabella allegata al suddetto decreto è soppressa.
SONO OMESSI GLI ALLEGATI I, II, III, IV, V, VIII, IN QUANTO NON ATTINENTI AL
RUMORE
ALLEGATO V
CRITERI PER LA MISURAZIONE DEL RUMORE
(Art.40, comma 2)
A-1. Generalità.
Le esposizioni personali di cui all'art. 39 sono:
I)misurate direttamente con fonometri integratori, oppure:
II)calcolate partendo da misure della pressione acustica, integrando per il
tempo di esposizione.
1.2. Le misurazioni possono essere effettuate nei posti di lavoro occupati dai
lavoratori o con strumenti fissati sulla persona. La localizzazione e la durata
delle misurazioni debbono essere congrue ai fini della rappresentatività dei
valori ottenuti.
A-2. Apparecchiatura 2.1. I fonometri utilizzati devono essere conformi alle
prescrizioni della norma IEC651 gruppo I; essi devono essere muniti di
indicatore di sovraccarico.
Tali strumenti non sono idonei al calcolo di LAeq Te e in presenza di rumore
impulsivo.
Ove vengano utilizzati fonometri integratori questi dovranno essere conformi
alle prescrizioni della norma 804 gruppo I.
Sono consentiti metodi di misura che prevedano la registrazione, come tappa
intermedia dei segnali su supporto magnetico.
2.2. Lo strumento utilizzato per misurare direttamente il valore massimo (picco)
della pressione acustica istantanea non ponderata deve avere una costante di
tempo di salita non superiore a 100 microsecondi.
2.3. Tutta la strumentazione deve essere tarata ad intervalli non superiori ad
un anno e ricontrollata prima di ogni intervento.
A-3.Misurazioni
3.1. La misurazione della pressione acustica in presenza della persona
interessata deve tenere conto elle perturbazioni causate dalla stessa al campo
di pressione; si considera non perturbata la misura se potrà essere eseguita a
0,1 metri di distanza dalla testa all'altezza dell'orecchio
3.2. Le ponderazioni temporali 'slow' e 'fast' sono valide se l'intervallo di
misurazione risulta grande rispetto alla costante di tempo della ponderazione
prescelta ed il livello della pressione acustica non fluttui molto rapidamente.
3.3. Di ogni misurazione deve essere indicata anche l'incertezza di cui la
medesima è affetta (errore casuale).
ALLEGATO VII
CRITERI PER IL CONTROLLO DELLA FUNZIONE UDITIVA DEI LAVORATORI
(Art.44, comma 2)
Per il controllo della funzione uditiva dei lavoratori si prendono in
considerazione i seguenti aspetti:
1. Il controllo, effettuato conformemente alle indicazioni della medicina del
lavoro, comprende:
- un esame iniziale prima e dopo un anno dall'esposizione al rumore;
-esami periodici ad intervalli conformi all'entità del rischio e stabiliti dal
medico, come indicato all' art. 44.
2. Ogni esame comprende almeno un'otoscopia ed un controllo audiometrico con
audiometria liminale tonale in conduzione aerea che copra anche la frequenza di
8000 Hz.
3. Il controllo audiometrico rispetta anche le disposizioni della norma ISO
6189-1983 e dovrà essere condotto con un livello di rumore ambientale tale da
permettere di misurare un livello di soglia di udibilità pari a 0 dB
corrispondente alla norma ISO 389-1979.