Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991
(Gazzetta ufficiale 8 marzo 1991 n. 57)
Limiti massimi di esposizione al
rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto l'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il quale prevede
che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità,
propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione di limiti massimi
di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione
relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica e delle emissioni
sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'art. 4 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Considerata l'opportunità di stabilire, in via transitoria, stante la grave
situazione di inquinamento acustico attualmente riscontrabile nell'ambito
dell'intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree urbane, limiti di
accettabilità di livelli di rumore validi su tutto il territorio nazionale,
quali misure immediate ed urgenti di salvaguardia della qualità ambientale e
della esposizione umana al rumore, in attesa dell'approvazione di una legge
quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, che fissi
i limiti adeguati al progresso tecnologico ed alle esigenze emerse in sede di
prima applicazione del presente decreto;
Su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità;
Decreta:
Articolo 1.
1. Il presente decreto stabilisce in attuazione
dell'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto sono dettate,
nell'allegato A, apposite definizioni tecniche e sono altresì determinate,
nell'allegato B, le tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento
acustico.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del
presente decreto le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente
all'interno di locali adibiti ad attività industriali o artigianali senza
diffusione di rumore nell'ambiente esterno.
4. Dal presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
altresì escluse le aree e le attività aeroportuali che verranno regolamentate
con altro decreto. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino
l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, debbono essere autorizzate anche
in deroga ai limiti del presente decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, dal sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per
limitare l'inquinamento acustico sentita la competente USL.
Articolo 2.
1. Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori
equivalenti, i comuni adottano la classificazione in zone riportata nella
tabella 1. I limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione
alla diversa destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella 2.
2. Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza,
oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le
seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore
ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB (A)
durante il periodo diurno; 3 dB (A) durante il periodo notturno. La misura deve
essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di
osservazione del fenomeno acustico.
3. Gli impianti a ciclo produttivo continuo che attualmente operano nelle
predette zone debbono adeguarsi al sopra specificato livello differenziale entro
il termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto ed hanno
la possibilità di avvalersi in via prioritaria delle norme relative alla
delocalizzazione degli impianti industriali.
Articolo 3. (1)
1. Ai fini di un graduale adeguamento delle situazioni esistenti ai limiti
fissati nel presente decreto, le imprese interessate possono, entro il termine
di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, presentare alla
competente regione un piano di risanamento con l'indicazione delle modalità di
adeguamento e del tempo a tal fine necessario, che non può comunque essere
superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano. Tale piano
deve essere esaminato dalla regione, che, entro il termine di sei mesi, può,
sentiti il comune e la USL competenti, apportare eventuali modifiche ed
integrazioni. Decorso il predetto termine di sei mesi il piano s'intende
approvato a tutti gli effetti.
2. Le imprese che non presentano il piano di risanamento debbono
adeguarsi ai limiti fissati nel presente decreto entro il termine previsto dal
precedente comma per la presentazione del piano stesso.
Articolo 4. (2)
1. Al fine di consentire l'adeguamento ai limiti di zona previsti dal
presente decreto, le regioni provvedono entro un anno dall'entrata in vigore del
decreto stesso ad emanare direttive per la predisposizione da parte dei comuni
di piani di risanamento.
2. I piani devono contenere:
a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le
sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
b) i soggetti a cui compete l'intervento;
c) le modalità ed i tempi per il risanamento ambientale;
d) la stima degli oneri finanziari ed i mezzi necessari;
e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela
dell'ambiente e della salute pubblica.
3. La regione, in base alle proposte pervenutele e secondo la
disponibilità finanziaria assegnatale dallo Stato, predispone un piano
regionale annuale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico in
esecuzione del quale vengono adottati dai comuni i singoli piani di risanamento.
Articolo 5. (3)
1. La domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi
impianti industriali di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività
deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico.
Articolo 6.
1. In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui
alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di
accettabilità:
Zonizzazione
|
Limite diurno
Leq (A)
|
Limite notturno
Leq (A)
|
Tutto il territorio nazionale
|
70
|
60
|
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) (*)
|
65
|
55
|
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) (*)
|
60
|
50
|
Zona esclusivamente industriale
|
70
|
70
|
(*) Zone di cui all'art. 2 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968.
2. Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza,
oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le
seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore
ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB (A) per il
Leq (A) durante il periodo diurno: 3 DB (A) per il Leq (A) durante il periodo
notturno. La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del
fenomeno acustico negli ambienti abitativi.
3. Le imprese possono avvalersi della facoltà di cui all'art. 3.
Articolo 7.
1. Gli allegati A e B e le tabelle 1 e 2 sono parte integrante del presente
decreto.
Allegato A
Definizioni
1. Ambiente Abitativo.
Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di
persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane: vengono
esclusi gli ambienti di lavoro salvo quanto concerne l'immissione di rumore da
sorgenti esterne o interne non connesse con attività lavorativa.
2. Rumore.
Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati,
disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo
dell'ambiente.
3. Livello di rumore residuo - Lr.
È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A» che
si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve
essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore
ambientale.
4. Livello di rumore ambientale - La.
È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A»
prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un
determinato tempo. Il rumore ambientale è costituto dall'insieme del rumore
residuo (come definito al punto 3) e da quello prodotto dalle specifiche
sorgenti disturbanti.
5. Sorgente sonora.
Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente
idoneo a produrre emissioni sonore.
6. Sorgente specifica.
Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa
del disturbo.
7. Livello di pressione sonora.
Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro
mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione
seguente:
dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e po
è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in
condizioni standard.
8. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A».
È il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla
relazione analitica seguente:
dove pA(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la
curva A (norma I.E.C. n. 651); po è il valore della pressione sonora di
riferimento già citato al punto 7; T è l'intervallo di tempo di integrazione;
Leq(A),T esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A,
nell'intervallo di tempo considerato.
9. Livello differenziale del rumore.
Differenza tra il livello Leq (A) di rumore ambientale e quello del
rumore residuo.
10. Rumore con componenti impulsive.
Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente
rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.
11. Tempo di riferimento - Tr.
È il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico
nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo
diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h
6,00 e le h 22,00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di
tempo compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.
12. Rumori con componenti tonali.
Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni
corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano
chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.
13. Tempo di osservazione - To.
È un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento,
durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle
condizioni di rumorosità.
14. Tempo di misura - Tm.
È il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante
il quale vengono effettuate le misure di rumore.
Allegato B
Strumentazione e modalità di misura del rumore
1. Strumentazione.
Devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I come
definiti negli standard I.E.C. (international Electrotechnical Commission) n.
651 del 1979 e n. 804 del 1985; le misure devono essere eseguite con un
misuratore di livello sonoro (fonometro) integratore o strumentazione
equivalente.
Si deve poter procedere anche a misura dei livelli sonori massimi con costante
di tempo slow» ed impulse» ed alla analisi per bande di terzo d'ottava.
2. Calibrazione del fonometro.
Il fonometro deve essere calibrato con uno strumento il cui grado di
precisione sia non inferiore a quello del fonometro stesso. La calibrazione dovrà
essere eseguita prima e dopo ogni ciclo di misura. Le misure fonometriche
eseguite sono da ritenersi valide se le due calibrazioni effettuate prima e dopo
il ciclo di misura differiscono al massimo di ± 0.5 dB.
3. Rilevamento del livello di rumore.
Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo
equivalente ponderato in curva A (Leq A) per un tempo di misura sufficiente ad
ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato. Per le
sorgenti fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di
massimo disturbo non tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza
del luogo disturbato. Il microfono del fonometro deve essere posizionato a metri
1.20-1.50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti
ed ostacoli in genere), e deve essere orientato verso la sorgente di rumore la
cui provenienza sia identificabile.
L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non
interferire con la misura.
La misura deve essere arrotondata a 0.5 dB.
Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali
ed in assenza di precipitazioni atmosferiche.
3.1. Per misure in esterno.
Il microfono deve essere munito di cuffia antivento. Nel caso di edifici con
facciata a filo della sede stradale o di spazi liberi, il microfono dev'essere
collocato a metri uno dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco
dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono dev'essere collocato a metri
uno dalla perimetrazione esterna dell'edificio. Nelle aree esterne non
edificate, i rilevamenti devono esser effettuati in corrispondenza degli spazi
utilizzati da persone o comunità. Si deve effettuare la misura del livello di
rumore ambientale e confrontarla con i limiti di esposizione di cui all'art. 2
di cui al presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3.2. Per misure all'interno di ambienti abitativi.
Il rilevamento in caso di sorgenti esterne all'edificio deve essere eseguito
a finestre aperte, ad un metro da esse. Fermo restando quanto contenuto nel
precedente punto 3 per quanto riguarda il rilevamento del livello assoluto di
rumore, per il rilevamento del livello differenziale si deve effettuare la
misura del rumore ambientale (definito nell'allegato A - al punto 4) e del
rumore residuo (definito nell'allegato A al punto 3).
La differenza fra rumore ambientale e rumore residuo verrà confrontata con i
limiti massimi differenziali di cui al presente decreto. Qualora il livello del
rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 40dB(A) durante il
periodo diurno e 30 dB(A) durante il periodo notturno, ogni effetto di disturbo
del rumore è ritenuto trascurabile e, quindi, il livello del rumore ambientale
rilevato deve considerarsi accettabile.
Inoltre valori di rumore ambientale superiori a 60 dB(A) durante il periodo
diurno ed a 45 dB(A) durante il periodo notturno non devono comunque essere
considerati accettabili ai fini dell'applicabilità del criterio del limite
massimo differenziale, restando comunque valida l'applicabilità del criterio
stesso per livelli di rumore ambientale inferiori ai valori sopradetti.
4. Riconoscimento di componenti impulsive nel rumore
Nel caso si riconosca soggettivamente la presenza di componenti
impulsive ripetitive nel rumore, si procede ad una verifica. A tal fine si
effettua la misura del livello massimo del rumore rispettivamente con costante
di tempo slow» ed impulse». Qualora la differenza dei valori massimi delle de
misure suddette sia superiore a 5 db(A), viene riconosciuta la presenza di
componenti impulsive penalizzabili nel rumore. In tal caso il valore del rumore
misurato il Leq(A) dev'essere maggiorato di 3 dB(A).
5. Riconoscimento di componenti tonali nel rumore.
Nel caso si riconosca soggettivamente la presenza di componenti tonali
nel rumore, si procede ad una verifica. A tal fine si effettua un'analisi
spettrale del rumore per bande di 1/3 di ottava. Quando, all'interno di una
banda di 1/3 di ottava, il livello di pressione sonora supera di almeno 5 dB i
livelli di pressione sonora di ambedue le bande adiacenti nel rumore. In tal
caso, il valore del rumore misurato in Leq (A) dev'essere maggiorato di 3 db(A).
6. Presenza contemporanea di componenti impulsive e tonali nel rumore.
Nel caso si rilevi la presenza contemporanea di componenti impulsive e
tonali nel rumore, come indicato ai punti 4 e 5, il valore del rumore misurato
in Leq(A) dev'essere maggiorato di 6 dB(A).
7. Presenza di componenti impulsive e/o tonali nel rumore residuo.
Nel caso si rilevi la presenza di componenti impulsive e/o tonali nel
rumore ambientale, si deve verificare l'eventuale presenza delle stesse nel
rumore residuo, con le modalità previste ai punti 4, 5 e 6 ed applicare ad esso
le penalizzazioni di cui ai punti medesimi.
8. Presenza di rumore a tempo parziale.
Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo
diurno (come definito al punto II dell'allegato A), si prende in considerazione
la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del rumore
stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora.
Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra 1 h e 15 minuti il valore
del rumore ambientale, misurato in Leq (A) dev'essere diminuito di 3 dB(A);
qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq (A) dev'essere diminuito di 5 dB(A).
Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i
limiti del presente decreto, ma la durata di tale emissione non può superare il
periodo di 15 minuti.
9. Presentazione dei risultati.
I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che
contenga almeno i seguenti dati;
a) data, luogo ed ora del rilevamento;
b) tempo di riferimento, di osservazione e di misura, come definiti ai punti 11,
13 e 14 dell'allegato A;
c) strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, secondo gli standard
I.E.C. n. 651 del 1979 e n. 804 del 1985;
d) valori in Leq(A) rilevati del rumore residuo, all'interno degli ambienti
confinanti eventualmente corretti per la presenza di componenti impulsive e/o
tonali;
e) valori in Leq(A) rilevati del rumore ambientale, eventualmente corretti per
la presenza di componenti impulsive, tonali e/o di rumore a tempo parziale,
all'interno degli ambienti confinanti;
f) differenza rilevata fra Leq(A) del rumore ambientale e Leq(A) del rumore
residuo;
g) limite massimo differenziale applicato nel tempo di riferimento considerato
(diurno, notturno);
h) valori in Leq(A) rilevati del rumore ambientale rilevato n esterno,
eventualmente corretto come indicato nel punto e);
i) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura e
relativi valori dei limiti massimi di esposizione;
l) giudizio conclusivo.
Tabella I
Classe I
Aree particolarmente protette
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento
di base per la loro utilizzazione; aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate
al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse
urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II
Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da
traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata
presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed
artigianali.
Classe III
Aree di tipo misto
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare
locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di
attività commerciali ed con assenza di attività industriali; aree rurali
interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
Classe IV
Aree di intensa attività umana
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico
veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività
artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee
ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole
industrie.
Classe V
Aree prevalentemente industriali
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con
scarsità di abitazioni.
Classe VI
Aree esclusivamente industriali
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività
industriali e prive di insediamenti abitativi.
Tabella 2
Valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (leq a) relativi
alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento.
Limiti massimi
[Leq in dB (A)]
Classi di destinazione d'uso del territorio
|
Tempi di
riferimento
|
Diurno
|
Notturno
|
I - Aree particolarmente protette
|
50
|
40
|
II - Aree prevalentemente residenziali
|
55
|
45
|
III - Aree di tipo misto
|
60
|
50
|
IV - Aree di intensa attività umana
|
65
|
55
|
V - Aree prevalentemente industriali
|
70
|
60
|
VI - Aree esclusivamente industriali
|
70
|
70
|
Note
(1) La
Corte Costituzionale ha dichiarato - con sentenza 30 dicembre 1991, n. 517 (Gazz.
Uff. 8 gennaio 1992, n. 2 - Serie speciale) - costituzionalmente illegittimi la
seconda e la terza proposizione dell'articolo 3, in quanto non spetta allo Stato
emanare con Dpcm, in assenza di idonea copertura legislativa, le disposizioni in
esse contenute.
(2) La
Corte Costituzionale ha annullato - con sentenza 30 dicembre 1991, n. 517 (Gazz.
Uff. 8 gennaio 1992, n. 2 - Serie speciale) - le disposizioni di questo
articolo, in quanto non spetta allo Stato emanare con Dpcm, in assenza di idonea
copertura legislativa, le disposizioni in esso contenute.
(3) La
Corte Costituzionale ha annullato - con sentenza 30 dicembre 1991, n. 517 (Gazz.
Uff. 8 gennaio 1992, n. 2 - Serie speciale) - le disposizioni di questo
articolo, in quanto non spetta allo Stato emanare con Dpcm, in assenza di idonea
copertura legislativa, le disposizioni in esso contenute.
In barrato : Soppressioni operate dal
Dpcm 14 novembre 1997.