- MINISTERO DELL'AMBIENTE
- DECRETO 11 dicembre 1996
- Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo
produttivo continuo
- IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
- di concerto con
- IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
- DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1 marzo 1991;
Visto l'art. 15, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Considerata l'esigenza di regolare l'applicazione del criterio differenziale
per gli impianti a ciclo produttivo continuo;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti a ciclo
produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente
industriali, come definite nel decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo
1991, art. 6, comma 1, ed allegato B, tabella 2, o la cui attivitā dispiega i
propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali.
Art. 2.
Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
impianto a ciclo produttivo continuo:
a) quello di cui non č possibile interrompere l'attivitā senza provocare
danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o
per necessitā di continuitā finalizzata a garantire l'erogazione di un
servizio pubblico essenziale;
b) quello il cui esercizio č regolato da contratti collettivi nazionali di
lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali,
fatte salve le esigenze di manutenzione;
impianto a ciclo produttivo continuo esistente, quello in esercizio o
autorizzato all'esercizio o per il quale sia stata presentata domanda di
autorizzazione all'esercizio precedentemente all'entrata in vigore del
presente decreto;
ambiente abitativo quello definito all'art. 2, comma 1, lettera b), della
legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Art. 3.
Criteri per l'applicazione del criterio differenziale
1. Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di zona fissati a
seguito dell'adozione dei provvedimenti comunali di cui all'art. 6, comma 1,
lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, gli impianti a ciclo
produttivo continuo esistenti sono soggetti alle disposizioni di cui all'art.
2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1991 (criterio
differenziale) quando non siano rispettati i valori assoluti di immissione,
come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 26 gennaio 1995,
n. 447.
2. Fermo restando il disposto dell'art. 6, comma 1, lettera d), e dell'art.
8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per gli impianti a ciclo
produttivo continuo, realizzati dopo l'entrata in vigore del presente decreto,
il rispetto del criterio differenziale č condizione necessaria per il
rilascio della relativa concessione.
3. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 1,
lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per la verifica del rispetto
del criterio differenziale, la strumentazione e le modalitā di misura sono
quelle previste dall'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 1
marzo 1991.
Art. 4.
Piani di risanamento
1. Per gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti che si trovino
nelle condizioni di cui al comma 1 del precedente art. 3, i piani di
risanamento, redatti unitamente a quelli delle altre sorgenti in modo
proporzionale al rispettivo contributo in termini di energia sonora, sono
finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali.
2. I piani di risanamento aziendali devono essere presentati secondo le
modalitā di cui all'art. 15, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e
devono contenere una relazione tecnica da cui risulti:
la tipologia e l'entitā del rumore presenti;
le modalitā ed i tempi di risanamento;
la stima degli oneri finanziari necessari.
3. A decorrere dalla data di presentazione del piano di risanamento, il
tempo per la relativa realizzazione č fissato in:
due anni per gli impianti soggetti alle disposizioni del presente decreto;
quattro anni per gli impianti che si trovano nelle condizioni di cui
all'art. 6, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
4. Agli impianti a ciclo produttivo continuo che, pur non rispettando il
disposto di cui all' art. 3, comma 1, del presente decreto, non presentino il
piano di risanamento, si applica il disposto dell'art. 15, comma 3, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447.
5. Gli impianti a ciclo produttivo continuo che rispettino il disposto di
cui all'art. 3 comma 1, trasmettono al competente ufficio comunale apposita
certificazione redatta con le modalitā e per gli effetti della legge 4
gennaio 1968, n. 15.
6. Per gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in comuni che
abbiano giā adottato la classificazione in zone del proprio territorio, il
tempo di sei mesi per la presentazione del piano di risanamento, decorre dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5.
Controlli e sanzioni
1. Il controllo del rispetto delle disposizioni del presente decreto č
effettuato ai sensi e con le modalitā previsti dall'art. 14 della legge 26
ottobre 1995, n. 447.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, la mancata
ottemperanza al disposto del presente decreto č punito con la sanzione
amministrativa di cui all'art. 10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n.
447.
Art. 6.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 1996
p. Il Ministro dell'ambiente
CALZOLAIO
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1997
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 3