Legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 (BUR n. 42/1999)
NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO (1)
Art. 1 - Finalità.
1. Al fine di promuovere la salvaguardia della salute pubblica e la
riqualificazione ambientale, in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n.
447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, la Regione Veneto detta
norme di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo
dall’inquinamento prodotto dal rumore.
Art. 2 - Ambito di tutela.
1. La tutela dall'inquinamento acustico esterno si esercita su tutto il
territorio regionale, fatta eccezione per le aree agricole, a bosco, a pascolo
e improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività
agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.
Art. 3 - Piano di classificazione acustica dei comuni.
1. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non
hanno ancora adottato i piani di classificazione acustica ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, devono provvedervi
entro sei mesi.
2. La Giunta regionale, in adeguamento ai decreti attuativi della legge
n. 447/1995, provvede all’aggiornamento delle linee guida per la
classificazione acustica del territorio già adottate con deliberazione della
Giunta regionale n. 4313 del 21 settembre 1993 pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione del 19 ottobre 1993, n. 88, individuando i criteri di
cui alla lettera a), comma 1, articolo 4 della legge n. 447/1995.
3. I comuni, entro dodici mesi dalla pubblicazione della deliberazione
di cui al comma 2, verificano la conformità dei piani di classificazione
acustica e delle misure già adottati, ai contenuti della deliberazione
stessa, provvedendo al relativo adeguamento ove necessario.
4. A seguito dell’adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o
di varianti di quelli vigenti, i comuni provvedono alle necessarie modifiche
al piano di classificazione acustica.
5. I comuni provvedono al coordinamento degli strumenti urbanistici già
adottati con le determinazioni contenute nel piano di classificazione acustica.
6. Nella stesura dei piani di classificazione acustica i comuni possono
avvalersi del supporto tecnico-scientifico dal competente dipartimento
provinciale dell'ARPAV.
7. Il piano di classificazione acustica, una volta approvato dal
comune, viene inviato alla provincia competente per territorio per la verifica
di congruità con i piani di classificazione acustica dei comuni contermini.
Qualora siano riscontrate incongruenze la provincia, d’intesa con i comuni
interessati, provvede alle opportune modifiche dei piani di classificazione
acustica.
8. Copia del piano di classificazione viene altresì inviata al
competente Dipartimento provinciale dell’ARPAV al fine di costituire una
idonea banca dati.
9. Entro novanta giorni dalla definizione delle aree di rispetto
nell’intorno degli aeroporti siti nel territorio regionale, ai sensi
dell’articolo 6 del decreto del Ministro dell’Ambiente 31 ottobre 1997
“Metodologia di misura del rumore aeroportuale”, i comuni interessati
adeguano il proprio piano di classificazione acustica e modificano, se
necessario, gli strumenti urbanistici in vigore.
10. Qualora il comune non provveda alla modifica o all'adozione del
piano di classificazione acustica entro i limiti temporali fissati
rispettivamente dai commi 1 e 3, la provincia territorialmente competente
diffida il comune ad adeguarsi entro tre mesi; in caso di inottemperanza la
provincia nomina entro 1 mese un commissario ad acta.
Art. 4 - Disposizioni attuative.
1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale adotta, con proprio provvedimento, sentita la Commissione
consiliare competente, disposizioni attuative della legge n. 447/1995.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina le modalità di
applicazione della presente legge e, in particolare stabilisce:
a) le modalità di riconoscimento della figura di tecnico competente ai sensi
dei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 2 della legge n. 447/1995;
b) le procedure e i criteri, oltre quelli previsti dall'articolo 7 della legge
n. 447/1995 e dal successivo articolo
5, per la predisposizione e l'adozione dei piani comunali di risanamento
acustico;
c) le modalità per la predisposizione del Piano regionale triennale di
intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico previsto dall'articolo 4
comma 2 della legge n. 447/1995;
d) i criteri da osservare per la predisposizione della documentazione di
impatto acustico prevista all'articolo 8, commi 2, 3 e 4 della legge n.
447/1995 e le modalità di controllo, in conformità con le norme regionali e
statali sulla valutazione di impatto ambientale (VIA); (2)
e) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei comuni il cui
territorio presenti un rilevante interesse ambientale e/o turistico, di
valori inferiori a quelli di cui all'articolo 2 della legge n. 447/1995, in
conformità a quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera f) della
medesima legge.
Art. 5 - Piani comunali di risanamento acustico.
Nei casi previsti dall’articolo 7
della legge n. 447/1995 il comune entro i successivi dodici mesi, provvede
all’approvazione del Piano di risanamento acustico, i cui contenuti sono
individuati dal comma 2 del medesimo articolo.
2. Per la stesura dei piani comunali di risanamento acustico i comuni
possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dal competente Dipartimento
provinciale dell'ARPAV.
3. Il piano comunale di risanamento acustico, una volta approvato dal
comune, deve essere inviato alla provincia per la verifica di congruità con
piani comunali di risanamento acustico dei comuni contermini. Qualora siano
riscontrate incongruenze la provincia, d’intesa con i comuni interessati,
provvede alle opportune modifiche dei piani medesimi.
4. Successivamente, il comune trasmette il piano di risanamento
acustico alla Regione per l’inserimento nel piano regionale triennale di
intervento.
5. Nei casi di inerzia del Comune previsti dall’articolo 7, comma 3
della legge n. 447/1995, la provincia territorialmente competente diffida il
comune a redigere il piano entro tre mesi; in caso di inottemperanza la
provincia nomina entro un mese un commissario ad acta.
Art. 6 - Piano regionale triennale di intervento per la bonifica
dall’inquinamento acustico.
1. Il Consiglio regionale, su proposta
della Giunta, approva il Piano regionale triennale di intervento per la
bonifica dall'inquinamento acustico di cui all’articolo 4, comma 2 della
legge n. 447/1995. In sede di prima applicazione il Piano regionale deve
essere approvato entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.
2. Per il finanziamento degli interventi previsti dal piano regionale
di cui al comma 1, vengono utilizzati le somme di cui all’articolo
10.
Art. 7 - Emissioni sonore da attività temporanee.
1. Il Comune può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della
legge n. 447/1995, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione,
qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.
Il provvedimento autorizzatorio del comune deve comunque prescrivere le misure
necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di
validità della deroga.
2. Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti
dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana individuata dai
regolamenti comunali, tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie
e caratteristiche degli insediamenti.
3. L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non
utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio
regionale.
4. L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è
consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle
ore 15.00. Variazioni di tali orari potranno essere disposte dai regolamenti
comunali tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e
caratteristiche degli insediamenti.
5. Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross,
go-kart e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate
dal comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli
insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività.
6. Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre
strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni
analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal comune e
comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.
7. Deroga agli orari e ai divieti di cui al presente articolo può
essere prevista nei regolamenti comunali.
8. Ulteriori deroghe agli orari e ai divieti di cui al presente
articolo possono essere autorizzate dal comune su richiesta scritta e motivata
del soggetto interessato.
Art. 8 - Controllo e sanzioni amministrative.
1. Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i comuni
e le province si avvalgono dell'ARPAV.
2. L'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge n.
447/1995 e di quelle previste dalla presente legge, spettano al comune
territorialmente competente. Nelle ipotesi in cui la violazione delle
prescrizioni attinenti al contenimento dell’inquinamento acustico, producano
effetti dannosi in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più
comuni, ed il comune nel cui territorio è ubicata la sorgente sonora di
inquinamento non provveda all’applicazione delle relative sanzioni
amministrative, queste vengono applicate dalla provincia territorialmente
competente.
3. Oltre a quelle previste dall'articolo 10 della legge n. 447/1995
sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
a) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività
svolte all'aperto o temporanee di cui all'articolo
7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 200.000 a lire 1.000.000;
b) alla stessa sanzione soggiace chiunque violi le prescrizioni relative alle
autorizzazioni in deroga di cui all’articolo
7, comma 7;
c) chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile,
supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente
sensibili di cui all’articolo 2, comma 2(3),
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
1.000.000 a lire 2.000.000.
Art. 9 - Fondo comunale.
1. Il trenta per cento delle somme derivanti dall’applicazione delle
sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 10 della legge n. 447/1995
è destinato a costituire presso i comuni un fondo finalizzato alla
realizzazione dei piani di classificazione acustica, dei piani comunali di
risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti
piani.
Art. 10 - Norma finanziaria.
1. All’introito delle somme provenienti dallo Stato, ai sensi del
comma 4 dell’articolo 10 della legge n. 447/1995, si provvede mediante
istituzione in entrata di apposito capitolo n. 1727 denominato “Assegnazione
statale per la tutela dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento
acustico (articolo 10, comma 4, legge n. 447/1995)” e con l’istituzione in
uscita del corrispondente capitolo n. 50277 denominato “Spese per la tutela
dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico”, ai sensi
dell’articolo
20 della legge
regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni, non appena
definiti i provvedimenti di riparto tra le Regioni. (4)
2. Le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione dallo Stato, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 4 della legge n. 447/1995, sono destinate al
finanziamento degli interventi di bonifica previsti dal Piano regionale
triennale di cui all’articolo
6.
note
(1)
L'articolo 79 comma 1 legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 dispone che sino all'approvazione di una
legge recante un testo unico di disciplina organica della materia entro 2 anni
dall'entrata in vigore della medesima legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 resta ferma la ripartizione di competenze
fra Regione ed enti locali previste dalle leggi regionali vigenti in materia
di tutela dall'inquinamento acustico, luminoso, atmosferico ed
elettromagnetico.
(2)
Articolo 81 comma 1 lett. d) legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 attribuisce all'ARPAV la predisposizione
dei criteri previsti dalla presente lettera.
(3)
Trattasi di un errore, la disposizione da richiamare è l’articolo 3 comma
2.
(4)
La legge
regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1
della legge
regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.